Re: [pace] 30 giorni x 30 articoli: articolo 2



Per favore, vorrei ricevere la mail col commento all'art. 1, che non ho ricevuto.
E poi tutti successivi articoli.
Grazie dell'iniziativa, che è ottima!
Enrico Peyretti, Torino
 

 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, November 12, 2008 10:10 AM
Subject: [pace] 30 giorni x 30 articoli: articolo 2

30 giorni x 30 articoli.
Verso il 10 dicembre 2008: leggiamo insieme ogni giorno un articolo
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Art. 2
"Senza distinzione alcuna"
La Tavola della pace rinnova l'appello ai direttori dei TG della RAI:
bastano pochi secondi al giorno nei TG



Da oggi, ogni articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che leggeremo (uno al giorno) fino al 10 dicembre 2008 sarà accompagnato da una riflessione del prof. Antonio Papisca, direttore della Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace" presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova.

Oggi il "commento" del prof. Papisca è triplo: sul preambolo della Dichiarazione Universale, sull'Articolo 1 e sull'articolo di oggi: l'Articolo 2.

Leggiamo insieme il secondo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

"Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità."

Questo articolo, affermando che tutti i diritti e libertà enunciati nella Dichiarazione "spettano ad ogni individuo", potrebbe sembrare pleonastico rispetto all'articolo 1, è invece il suo completamento con l'ammonizione: giù le mani dalla dignità della persona e dai diritti che le ineriscono. L'espressione "senza distinzione", richiama implicitamente il principio di eguaglianza e introduce quello di non discriminazione, che verrà esplicitato dall'articolo 7. Il divieto di discriminazione è già espresso, in termini generali, nell'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite (1945), che annovera tra i fini quello di "conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale ad umanitario, e nel promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione"(corsivo aggiunto). La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'annoverare il divieto di discriminazione tra quelli assoluti, come tali ad altissima valenza precettiva: al riguardo si parla di ius cogens, i cui principi obbligano tutti a prescindere dal fatto di averli accettati per iscritto. Siamo nel diritto consuetudinario, che comprende anche i divieti di schiavitù, di genocidio, di violazioni estese e reiterate dei diritti umani.
Il divieto di discriminazione è ribadito in tutte le Convenzioni giuridiche internazionali, in particolare nella Convenzione contro la discriminazione razziale, in quella contro le donne, in quella sui diritti delle persone con diasbilità, in quella sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
L'articolo 2 della Dichiarazione universale offre una tipologia di cause e forme di discriminazione. Va sottolineato il secondo paragrafo che attiene allo 'statuto politico, giuridico o internazionale' dei paesi e dei terrritori di afferenza delle persone. L'appartenenza di una persona ad uno stato a regime totalitario non può essere motivo di discriminazione da parte di governi e cittadini di stati a regime democratico. Per i diritti umani non vale il principio mercantile della reciprocità.
Forme sempre più frequenti di discriminazione attengono alla sfera della pratica religiosa, dell'educazione e della cittadinanza. Per esempio, le classi scolastiche 'differenziate' per i bambini degli immigrati costituiscono flagrante violazione, oltre che del generale divieto di discriminazione, anche degli espliciti obblighi delle Convenzioni Unesco in materia sia di educazione (1960) sia di "protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali" (entrata in vigore nel 2006). Una forma particolarmente odiosa di discriminazione è quella che si traduce nella pulizia etnica e, spesso, nei collegati processi di vero e proprio genocidio. La discriminazione investe anche il mondo del lavoro. Le politiche che assumono come fisiologica la disoccupazione e la precarietà contravvengo il divieto di discriminazione. Le politiche di neoliberismo, improntate alla de-regulation (economica e istituzionale) e che danno per scontato che ottocento milioni di esseri umani debbano morire per fame e povertà estrema, sono flagrantemente discriminatorie. C'è chi pensa, a ragione, che tali politiche debbano essere annoverate tra i crimini contro l'umanità.
La discriminazione è l'alleata, talora subdola ma sempre perniciosamente efficace, di intolleranza, razzismo, xenofobia, guerra.

Antonio Papisca
Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace" presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova (
antonino.papisca at unipd.it).

Tutte le attività promosse in vista del 10 dicembre sono pubblicate sul sito: www.perlapace.it.

Perugia, 11 novembre 2008

Ufficio Stampa Tavola della pace
Floriana Lenti 338/4770151
tel. +39 075 5734830 - Fax +39 075 5721234
email: stampa at perlapace.it - sito: www.perlapace.it



In ottemperanza al D.L. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di inoltrarlo allo stesso). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione del testo deve considerarsi vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente (via email, fax o telefono) e provvedere all'immediata distruzione. Nel caso non vogliate più essere contattati e non essere più inseriti nelle nostre banche dati, vi chiediamo di trasmetterci una mail alla nostra casella di posta elettronica privacy at perlapace.it