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R: [REQ] Permesso di soggiorno



Carissimo Michele,
 alcuni mesi fa la mia ragazza ed io abbiamo avuto un problema analogo:
trovare lavoro/permesso di soggiorno/lavoro/permesso di soggiorno ... (come
giustamente dici, è un cane che si morde la coda) per una ragazza ucraina.

Per poter lavorare sembra non ci sia altra via che entrare con un regolare
permesso di soggiorno all'uopo rilasciato. Solo che, come sai, gli immigrati
che vogliono approfittare dei "flussi migratori controllati" vengono
respinti, perchè vi sono già troppi immigrati già in Italia. Noi ci eravamo
interessati sia presso la Questura, che all'ufficio immigrati della CGIL, ma
alla fine ci siamo rassegnati: intanto va bene un lavoro in nero (che è
sempre meglio di fare la fame), poi se ne riparlerà.

Per la cronaca: il lavoro per la ragazza ucraina, appunto l'abbiamo trovato
appendendo volantini alla Scuola Svizzera, cercando una famiglia che avesse
bisogno di una baby sitter..

Resta la delusione per il fatto che per i disperati che arrivano non perchè
lo vogliono, ma perchè *devono*, non vi sia un ente pubblico (ma non la
Questura?!!) che li conduca ad una esistenza dignitosa nella legalità.
Rimane così l'ingiustizia per cui qualcuno, per caso, si salva, mentre gli
altri, per caso, vengono sommersi. Salvati e sommersi...

Ti allego il vademecum tratto dal sito della Polizia di Stato
(www.poliziadistato.it), che spiega come conquistare il permesso di
soggiorno.

Vi auguro buona suerte,

Kolja Canestrini

                    *
Centro Studi per la Pace
info@studiperlapace.org
www.studiperlapace.org



Attività di lavoro subordinato


Il datore di lavoro (...), che intende instaurare un rapporto di lavoro a
carattere subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con
cittadino extracomunitario residente all'estero, deve recarsi:

A – preliminarmente presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per
luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi per presentare una
specifica richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro, utilizzando
l'apposita modulistica predisposta. La Direzione Provinciale del lavoro
competente per territorio rilascia l'autorizzazione al lavoro nell'ambito
della quota prevista previa verifica delle condizioni offerte dal datore di
lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite
dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dietro
presentazione della documentazione richiesta dalla stessa Direzione
Provinciale.

B – Successivamente presso la Questura territorialmente competente, per
presentare l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro,
unitamente alla copia della domanda e della documentazione già presentata, e
richiedere l'apposizione, sulla stessa autorizzazione, del nulla osta
provvisorio per l'ingresso. Il nulla osta può essere rifiutato nel caso in
cui il datore di lavoro risulti denunciato per uno dei reati relativi
all'immigrazione clandestina o per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e
381 del c.p.p..
Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della
domanda.

C – L'autorizzazione al lavoro corredata del nulla osta di Polizia viene
inviata a cura dello stesso datore di lavoro al lavoratore straniero che
dovrà presentarla alla competente Rappresentanza diplomatica italiana nel
Paese di appartenenza, ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro
subordinato. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda.

D – Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia lo straniero deve
recarsi presso la Questura competente e richiedere il rilascio del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato per la durata prevista dal visto di
ingresso, esibendo il passaporto corredato del visto di ingresso.

E – Il datore di lavoro deve comunicare l'inizio dell'attività lavorativa
entro 5 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro (nel caso di lavoro
domestico tale comunicazione dovrà essere effettuata all'INPS) e richiedere
alla stessa il rilascio del libretto di lavoro.


Lavoro stagionale

Per l'assunzione di uno straniero residente all'estero, per il lavoro
stagionale deve essere seguita la stessa procedura descritta per il lavoro
subordinato:

- presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro per autorizzazione al lavoro
- presso la Questura per apposizione del nulla osta nell'autorizzazione
- presso la Rappresentanza diplomatica per il rilascio del visto di ingresso
- presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno

Particolarità

L'autorizzazione al lavoro deve essere rilasciata entro e non oltre quindici
giorni dalla data di ricezione della richiesta ed ha una validità minima di
20 giorni e massima di sei o nove mesi corrispondenti alla durata del lavoro
stagionale, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da
svolgersi presso diversi datori di lavoro.

- Diritto di precedenza

Il lavoratore straniero che abbia già svolto un lavoro stagionale e abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, uscendo alla
scadenza dal territorio nazionale, ha diritto di precedenza per il rientro
in Italia l'anno successivo, presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito
delle medesime richieste nominative, nonché nelle richieste senza
indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che si trovano
nelle stesse condizioni.

A partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, lo
straniero al quale venga offerto un lavoro a tempo indeterminato può
richiedere alla Questura un permesso di soggiorno per lavoro di durata
biennale, purché rientri nella quota a disposizione dell'Ufficio Provinciale
territorialmente competente.

LISTE DEI LAVORATORI CHE CHIEDONO DI LAVORARE IN ITALIA

Il datore di lavoro italiano o straniero, nel caso in cui non abbia
conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al
lavoro per una o più persone iscritte in apposite liste degli stranieri che
chiedono di lavorare.

- INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

Un cittadino extracomunitario residente all'estero può entrare nel
territorio nazionale per ricerca di lavoro per un periodo di un anno, sulla
base di una garanzia offerta da uno "sponsor" in Italia o, nel caso sia
inserito in una lista tenuta presso la Rappresentanza diplomatica italiana
con sede nel Paese di appartenenza, quando
dimostri di possedere i mezzi economici per mantenersi in Italia.

1. INGRESSO CON GARANTE

Chi può prestare la garanzia:

- Un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso
di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno.

- Le associazioni professionali e sindacali, gli enti ed associazioni di
volontariato.

- Le Regioni, enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o
associazioni.

1 – se la garanzia prestata da un cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua, al
momento della richiesta, non inferiore ad un anno è necessario che:

a) abbia una capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia ovvero
la disponibilità di un reddito personale o familiare che tenga conto del
numero di familiari a carico, sulla scorta di criteri stabiliti, in materia
di ricongiungimento familiare, dall'art. 29, comma 3, lett. b del Testo
Unico sull'immigrazione (l'importo annuo dell'assegno sociale cui applicare
il moltiplicatore previsto dalla citata norma è attualmente pari a £.
8.005.400);

b) sia immune da pregiudizi penali relativi ai reati concernenti
l'immigrazione clandestina tra quelli previsti dagli artt. 380 e 381 del
c.p.p.

La garanzia può essere prestata per uno o due stranieri. Per ciascuno
straniero la garanzia deve riguardare:

a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

b) la disponibilità di un alloggio idoneo mediante specifico impegno
corredato da:
- attestazione dell'Ufficio Comunale che l'alloggio rientri nei parametri
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenza
pubblica. Tale attestazione deve essere rilasciata esclusivamente dai Comuni
competenti, secondo le modalità ritenute più consone dagli stessi Enti
locali;
--------- in alternativa
- certificato di idoneità igienica-sanitaria rilasciato dall' ASL competente
per territorio;

c) prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale ( £. 8.005.400) per l'ingresso di uno straniero;


d) pagamento delle spese di rimpatrio.


La copertura degli impegni economici di cui ai punti a), c), d) deve essere
prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa il cui titolo
deve essere depositato presso la Questura competente all'atto della
richiesta di autorizzazione.

Il titolo attestante la garanzia prestata dovrà essere restituito nel caso
in cui

a) l'autorizzazione non sia stata concessa;
b) sia pervenuta una comunicazione della Rappresentanza diplomatica
competente concernente la non concessione del visto d'ingresso;
c) lo straniero abbia intrapreso un'attività occupazionale e sia stato
rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro;
d) l'autorizzazione non sia stata utilizzata entro il termine di sei mesi
dalla presentazione della domanda.

2 – Se la garanzia è prestata da associazioni professionali e sindacali, da
enti ed associazioni del volontariato, è necessario che:

a) operino nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni;
b) siano iscritte nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attività a favore degli immigrati – Sezione seconda – tenuto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari
Sociali – Ufficio Immigrazione. L'iscrizione al Registro costituisce, in
generale, una sorta di certificazione della solidità, affidabilità ed
esperienza dell'ente. Il decreto di iscrizione alla seconda sezione fissa
anche il numero massimo di garanzie annuali che l'ente può essere ammesso a
prestare. Il numero effettivo di garanzie che l'ente presterà sarà, invece,
determinato da quante richieste di autorizzazione all'ingresso verranno
presentate e accolte dalle questure competenti. Di conseguenza, il numero
massimo di garanzie stabilito nel decreto di iscrizione al registro non
incide sulla quota di ingressi per ricerca di lavoro fissato dal decreto
flussi. Il conteggio relativo a tale quota opererà solo dal momento del
rilascio delle autorizzazioni da parte delle Questure;
c) non sussistano nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti
degli organi di amministrazione e di controllo, o dei soci, se si tratta di
società in nome collettivo,  pregiudizi penali relativi ai reati concernenti
l'immigrazione clandestina o ai reati previsti dagli artt. 380 – 381 c.p.p.;
d) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi
ordinamenti;
e) sussista la disponibilità di strutture alloggiative idonee ad ospitare i
cittadini stranieri con le relative caratteristiche strutturali e sanitarie
certificate con attestazione dell'Ufficio Comunale o con certificato di
idoneità igienico sanitaria dell'ASL;
f) sussista un patrimonio e disponibilità economica adeguata ad assicurare
il sostentamento e l'assistenza sanitaria degli stranieri per la durata del
permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio. Tale disponibilità non dovrà
essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (£.8.005.400) per
ogni straniero, pari al doppio (£.16.010.800) per l'ingresso di due o tre
stranieri, al triplo per quattro o cinque stranieri (£. 24.016.200) , ovvero
per un numero di stranieri superiore a 5 aumentato del 75% per ciascuno di
essi.

3 – Se la garanzia è prestata da Regioni, enti locali, comprese le comunità
montane e i loro consorzi o associazioni, è necessario che la stessa sia nei
limiti delle risorse finanziarie patrimoniale ed organizzative appositamente
deliberate in base ai rispettivi ordinamenti.


Come fare entrare lo straniero:

Autorizzazione all'ingresso

Il soggetto che presta la garanzia deve:

a) presentare, alla Questura territorialmente competente per il luogo dove
ha la residenza o la sede, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto
sui flussi, apposita richiesta nominativa dello o degli stranieri per i
quali è richiesto l'ingresso, producendo
unitamente la documentazione attestante la garanzia. Le associazioni
professionali e sindacali, gli enti e le associazioni di volontariato devono
corredare la domanda con copia autentica della deliberazione concernente la
prestazione della garanzia e la documentazione attestante la disponibilità
delle risorse occorrenti.
Gli enti pubblici devono allegare copia autenticata della delibera
concernente la prestazione della garanzia e fornire l'indicazione nominativa
o numerica sulla base delle liste per l'inserimento nel mercato del lavoro
tenute dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

L'autorizzazione è rilasciata dalla Questura entro 60 giorni dal ricevimento
della
garanzia nei limiti della quota annuale, previa verifica dei requisiti.

b) inviare l'autorizzazione allo straniero interessato.

Lo straniero, ricevuta l'autorizzazione, dovrà consegnarla al la
Rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio dell'apposito visto
d'ingresso.

Il visto d'ingresso è rilasciato entra 30 giorni dalla presentazione della
domanda.

L'autorizzazione all'ingresso deve essere utilizzata entro e non oltre 6
mesi dalla presentazione della domanda.

Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa Questura alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente.

Permesso di soggiorno

Lo straniero entrato in Italia con apposito visto dovrà:

A) richiedere entro 8 giorni dall'ingresso il rilascio del permesso di
soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.
B) richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro l'iscrizione nelle liste
di collocamento esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno
rilasciata dalla Questura.


Il permesso di soggiorno avrà la durata di un anno.


C) lasciare il territorio nazionale alla scadenza dell'anno, salvo che abbia
trovato un'attività occupazionale ed abbia ottenuto un conseguente permesso
di soggiorno per lavoro della durata di:
- due anni se si tratta di lavoro a tempo indeterminato;
- del contratto di lavoro e comunque non inferiore a dodici mesi dalla data
di rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del
lavoro, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.


INGRESSO SENZA GARANTE

Nei casi stabiliti dai decreti annuali sulle quote d'ingresso, lo straniero
residente all'estero
– che non si è potuto avvalere di un garante regolarmente soggiornante in
Italia
– può richiedere il rilascio di un visto di ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro.

Egli deve risultare iscritto nelle liste dei cittadini extracomunitari che
possono entrare in Italia per ricerca di lavoro, tenute ed aggiornate,
rigorosamente sulla base del criterio di anzianità di iscrizione, dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno e per l'iscrizione
alle liste di collocamento, nonché la possibilità di ottenere nel corso
dell'anno un permesso di soggiorno per lavoro, sono le stesse previste per
l'ingresso dello straniero per l'inserimento nel mercato di lavoro con il
garante.




>-----Messaggio originale-----
>Da: pck-diritti-request@peacelink.it
>[mailto:pck-diritti-request@peacelink.it]Per conto di SERVICE S.r.l.
>Inviato: martedì 23 gennaio 2001 16.30
>A: pck-diritti@peacelink.it
>Oggetto: [REQ] Permesso di soggiorno
>
>
>Sono un ragazzo di 23 anni e mi chiamo Michele.
>Sino a qualche tempo fa non mi ero mai scontrato con il problema
>dell'immigrazione.
>Qualche mese fa ho conosciuto una ragazza polacca e fra di noi ora c'è  una
>stupenda amicizia e tutto andrebbe bene fino a quando mi ha detto che era
>in Italia senza permesso di soggiorno e che il suo grande problema era
>ottenerlo visto che nessuno la assume.
>Questa ragazza e un ingegniere e mi chiedo se l'unica via per ottenere il
>permesso è trovare un lavoro; Ma se non hai il permesso nessuno ti assume e
>il permesso lo ottiene se un azienda ti assume.CHE CONTROVERSIA!!!!!
>Sino ad oggi questa ragazza non ha avuto il coraggio di parlarne con
>nessuno sia per paura che per sfiducia.
>Ora la mia domanda è se per cortesia mi potreste aiutare a sapere quale è
>la strada che un immigrato come la mia amica deve percorrere per ottenere
>un permesso di soggiorno e succesivamente la cittadinanza italaina.
>In attesa di una vostra cortese risposta vi invio i miei più cortesi saluti
>dandovi il mio indirizzo e-mail dove mi potete rispondere:
><mailto:micoro@libero.it>micoro@libero.it
>GRAZIE !!
>
>
>
>