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Re: Concentrazioni Massime Ammissibili ACQUA



Caro Luigi,

Martedi', 6 Febbraio 2001, alle 1:10:04 AM, hai scritto:

> ......................Se  necessario  posso approfondire la
> materia ritrovando il materiale di allora


> ritengo l'argomento interessante e attuale  attendo ulteriori precisazioni e
> ringrazio

> Luigi  Anfossi

Faccio seguito all'interesse per l'argomento riportando un sunto di
quanto appreso durante il corso di chimica applicata.

Il capitolo acque è stato affrontato focalizzando immediatamente la netta
distinzione merceologica tra acqua potabile ed acqua minerale. Dopo
l'esame della legislazione in materia, si è passati ai protocolli
chimico-analitici da osservare per il controllo di qualità delle
acque.

L'acqua minerale è un prodotto che è stato regolamentato nel
nostro ordinamento sin dal 1916 (L. 947/16, attuata con RD 1924/19),
ed è stato sempre associato a proprietà farmacologiche o lenitive di
particolari stati patologici dell'essere umano, (in tal modo fu
sancita ufficialmente la scelta per la classificazione
chimico-farmacologica rispetto a tutte le altre possibili). La
classificazione siffatta non implica che l'acqua minerale sia
automaticamente idonea al consumo (ove per consumo si intende
ingestione) quotidiano da parte della generalità degli individui, ma
che, al contrario, sia destinata ad una minoranza di persone e magari
solo per i così detti usi esterni (ad es. Le fangature depilatorie con
le acque arsenicali).

L'acqua potabile è il prodotto "acqua" destinato al consumo umano.
È questo il liquido che può, cioè, essere ingerito
da tutti noi e che non presenta rischi per la salute della generalità
della popolazione. Si capisce allora il senso di certi limiti di
concentrazione di particolari sostanze: non si può tollerare
l'arsenico nell'acqua potabile che rispetti i VG, ma in un'acqua
minerale che fonda il suo pregio farmacologico nella concentrazione di
arsenico l'imposizione di un limite basso equivarrebbe alla sua
inutilizzabilità (è ovvio che quest'acqua rimane comunque confinata
esclusivamente agli usi idroterapici).

L'altra caratteristica dell'acqua minerale è quella della sua
"naturalità", quest'acqua non può subire manipolazioni (se non
quelle espressamente autorizzate dal legislatore). Da qui nascono
le perplessità e i dubbi (giustamente sollevati nel messaggio):
l'acqua potabile con la sua aura di prodotto
manipolato cade in disgrazia agli occhi dei consumatori, che
sapientemente lusingati dalla pubblicità del prodotto naturale,
intangibile da pratiche umane, e rassicurati dall'equazione
naturale=salutare, corrono a comprare acque minerali.
Oltre al danno economico, si finisce col consumare acqua che in taluni casi ha un
residuo fisso troppo elevato, oppure è ricca di sali ad azione
ipertensiva o peggio alteratori metabolici (come i solfati nocivi allo
sviluppo dei bambini) e così via, e si trascura l'acqua del proprio
acquedotto che invece, eccelle sia per composizione che come caratteri
organolettici (ed è il caso delle acque di città come Firenze, Bari,
Napoli, Roma, Milano).

Il legislatore si è accorto recentemente di
queste anomale tendenze ed ha introdotto la sottodistinzione delle
acque minerali in acque di sorgente e acque minerali D.Lgs 339/99: ad
oggi possono finire sulla tavola di tutti i giorni le acque di
sorgente (ex minerali) che abbiano i requisiti delle acque potabili
(come definiti nel DPR 236/88) ma che non abbiano subito quelle
manipolazioni (come definite nel D.Lgs. 105/92) proibite per le acque
minerali, anche se va sottolineata la provvisorietà dell'applicazione
del DPR 236/88, perchè il ministero si è riservato di fissare
concentrazioni specifiche per le acque di sorgente con un
provvedimento ad hoc di prossima emanazione.
In sostanza non c'è alcun rischio che un'acqua arsenicale finisca sulla
nostra tavola anzichè nei fanghi depilatori delle terme di Levico
o di Staro.

Ricapitolando possiamo scegliere tra:
--Acque potabili: definizione e limiti di composizione di cui al DPR 236/88;
--Acque di sorgente (ex minerali): definizione nel D.lgs 339/99 ma limiti di
composizione di cui al DPR 236/88;
--Acque minerali (propriamente dette): definizione e limiti di
composizione di cui al D.Lgs 105/92 e alle norme di attuazione (DM
542/92) e loro modificazioni.

Mi fermo qui 'che' il sunto e' stato fin troppo lungo. Se ci sono altre
domande consideratemi a disposizione.

-
Con i migliori Saluti,
 Enrico

mailto:mattei.e@iol.it