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CONTRO I MERCANTI DARMI - CONFERENZA STAMPA DAVANTI AL SENATO
Comunicato stampa
CONTRO I MERCANTI D'ARMI
convocazione conferenza stampa per il 10 ottobre,
ore 11, ingresso principale Palazzo Madama
Gioved" 10 ottobre i Senatori della Repubblica saranno
chiamati a votare la ratifica dell'accordo di
Fanbourough che intende rafforzare l'industria
militare dei più importanti Paesi europei. Le
organizzazioni che si sono raccolte nel cartello
"Contro i mercanti di armi" convocano una conferenza
stampa alle ore 11,00 di fronte all'ingresso
principale di Palazzo Madama in corso Rinascimento,
Roma.
Si tratta di una "spending press conference" cui hanno
assicurato fin ora la partecipazione Nicoletta Dentico
e Tonio Dell'Olio, portavoce del cartello "Contro i
mercanti di armi" e alcuni rappresentanti delle realtà
che vi aderiscono. Tra gli altri, mons. Diego Bona
(vescovo di Saluzzo - Pax Christi), padre Alex
Zanotelli, don Luigi Ciotti, don Albino Bizzotto,
Fabio Alberti (Un ponte per Baghdad), Massimo
Paolicelli (Associazione Obiettori Nonviolenti) e
molte/i missionarie/i che racconteranno dei disastri
delle guerre dei Paesi più poveri del mondo.
L'appuntamento romano del 10 ottobre rappresenta
l'estremo tentativo della società civile organizzata
di far emergere dal silenzio il tema del commercio
delle armi, di ristabilire il controllo democratico e
la trasparenza delle informazioni, di coglierne
l'influenza determinante nei conflitti in corso, in
quelli che si vanno programmando e sul terrorismo.
Nel testo della mail:
- Il disegno di legge
- Le domande più frequenti sulla legge 185/90
- Legge 185/90 : la discussione si riapre al Senato
- Alcune cifre sull'export di armi
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SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
N. 1547
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e, ad interim, Ministro degli affari esteri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro della difesa
(MARTINO)
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
e col Ministro delle attività produttive
(MARZANO)
(V. Stampato Camera n. 1927)
approvato dalla Camera dei deputati il 26 giugno 2002
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati
alla Presidenza
il 26 giugno 2002
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la
Repubblica francese, la Repubblica federale di
Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna,
il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure
per facilitare la ristrutturazione e le attività
dell'industria europea per la difesa, con allegato,
fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché
modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica
francese, la Repubblica federale di Germania, la
Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di
Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e
dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per
facilitare la ristrutturazione e le attività
dell'industria europea per la difesa, con allegato,
fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo
quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.
Art. 3.
1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio
1990, n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato
dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture
belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione
europea (UE);»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di
gravi violazioni delle convenzioni internazionali in
materia di diritti umani, accertate dai competenti
organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio
d'Europa;».
Art. 4.
1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «,
anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro
di programmi intergovernativi o a seguito di
concessione di licenza globale di progetto o in
relazione ad esse»;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La relazione dovrà contenere infine l'elenco
dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto
con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane
partecipanti, nonchè le autorizzazioni concesse dai
Paesi partner relative a programmi a partecipazione
italiana e sottoposti al regime della licenza globale
di progetto.»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I titolari di licenza globale di progetto
forniscono annualmente al Ministero degli affari
esteri una relazione analitica sulle attività
espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata
dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale
documentazione è parte integrante della relazione di
cui al comma 1».
Art. 5.
1. All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola: «UEO» è sostituita dalla
seguente: «UE»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente
articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi
congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13,
comma 1».
Art. 6.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9
luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di
cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa
copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione
per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e
devono essere indicati:
a) la descrizione del programma congiunto, con
indicazione del tipo di materiale di armamento che si
prevede di produrre;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di
provenienza del materiale ove già individuate
nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non
siano ancora individuate, la loro identificazione
successiva va comunicata al Ministero degli affari
esteri entro novanta giorni dall'individuazione;
c) l'identificazione dei destinatari (autorità
governative, enti pubblici o privati autorizzati)
nell'ambito del programma congiunto. Tale
identificazione non è richiesta per le operazioni
previste dall'articolo 9, commi 4 e 5».
Art. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio
1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «L'autorizzazione può assumere anche la forma
di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo
operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni
o transiti di materiali di armamento da effettuare nel
quadro di programmi congiunti intergovernativi o
industriali di ricerca, sviluppo, produzione di
materiali di armamento svolti con imprese di Paesi
membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia
sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in
materia di trasferimento e di esportazione di
materiali di armamento, il controllo delle operazioni
secondo i princ"pi ispiratori della presente legge.
Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni
analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo
quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica
federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno
di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della
Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle
misure per facilitare la ristrutturazione e le
attività dell'industria europea per la difesa, fatto a
Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza
globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata
la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o
prodotti sulla base di programmi congiunti, ai
suddetti Paesi per uso militare nazionale».
Art. 8.
1. All'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «,
ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi
4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
«L'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «, fatta
eccezione per la licenza globale di progetto che è
rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è
prorogabile,».
Art. 9.
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio
1990, n. 185, le parole: «ai Ministri» sono sostituite
dalle seguenti: «alle Amministrazioni».
Art. 10.
1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le
parole: «ovvero in caso di licenza globale di
progetto»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza
globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare
per cinque anni la documentazione relativa ai
materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a
destinazione dei materiali stessi. Ai fini della
presente legge tale documentazione dovrà essere
esibita su richiesta del Ministero degli affari
esteri».
Art. 11.
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 9 luglio
1990, n. 185, dopo le parole: «dall'articolo 2,» sono
inserite le seguenti: «fatta eccezione per le
operazioni in utilizzo di licenza globale di
progetto,».
Art. 12.
1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione
intergovernativa per la produzione di materiali di
armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di
polizia, già avviati alla data di entrata in vigore
della presente legge, effettuati ai sensi della legge
9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di
concessione di licenza globale di progetto, presenta
l'elenco dei materiali fino a quel momento
movimentati, certificato dal Ministero della difesa,
al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione
doganale che provvede alla definizione dei regimi
doganali accesi.
Art. 13.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono
determinate le condizioni per l'applicazione delle
norme relative al segreto di Stato e alle notizie di
cui è vietata la divulgazione, ai sensi e per gli
effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n.
1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della NATO
con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici
accordi intergovernativi in materia di trasferimento e
di esportazione di materiali di armamento o per la
fornitura di materiali di armamento.
Art. 14.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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Le domande più frequenti sulla legge 185/90
Che cosa è la legge 185/90?
E' la normativa italiana che dal 1990 regola il
commercio delle armi e che:
1) consente al Parlamento un controllo sul commercio
di armi che coinvolge l'Italia, sia per quantità che
per tipo di armi;
2) vieta l'esportazione di armi verso nazioni in
guerra;
3) vieta l'esportazione di armi verso nazioni che
violano i diritti umani;
4) blocca le "triangolazioni" di materiale bellico che
hanno tristemente reso nota l'Italia prima del 1990.
Da chi fu richiesta tale legge?
Tale legge fu richiesta dalla Campagna "Contro i
mercanti di morte" promossa da molte associazioni, tra
cui ACLI, MLAL, Mani Tese, Missione Oggi e Pax
Christi.
Prima della legge cosa avveniva?
L'Italia, prima dell'entrata in vigore della legge
185/90, ha venduto armi a nazioni in guerra e in zone
di crisi per i diritti umani, favorendo
oggettivamente guerre pluriennali (come la guerra fra
Iran e Irak) e armando personaggi come Saddam Hussein
o Gheddafi.
Chi è che vuole modificare l'attuale legge?
Vi è stato un accordo trasversale fra Previti (FI),
Minniti (DS) e Mattarella (Margherita). Tale accordo
fa seguito ad una pressione sempre più forte delle
aziende belliche per uno snellimento delle procedure,
che però significa meno sicurezza e nessun tempestivo
controllo parlamentare.
In che modo verrebbe cambiata l'attuale legge 185/90?
Mediante il disegno di legge 1927 (S.1527) si vuole
imporre il "tempestivo adeguamento della nostra
normativa": 10 dei 14 articoli che compongono il testo
proposto sono volti a modificare la legge 185/90. Il
disegno di legge prevede la ratifica dell'accordo
quadro sottoscritto dall'Italia e da altri cinque
Paesi europei il 27 luglio 2000 per "facilitare la
ristrutturazione e le attività dell'industria europea
per la difesa" ed è stato già licenziato dalle
Commissioni III e IV della Camera dei Deputati in data
30 gennaio 2002.
Cosa sono le coproduzioni?
La disciplina delle coproduzioni è uno dei cambiamenti
più preoccupanti tra quelli in atto a livello europeo
sotto l'aspetto del controllo delle esportazioni di
armi. Nelle coproduzioni tra industrie armiere si
applica, di norma la legge nazionale dello Stato dove
è completata la produzione dell'arma.
Ciò ha diverse implicazioni: prima di tutto permette
di sfuggire ai divieti e ai criteri imposti dalla l.
185/90 poichè si applicherebbero le meno rigorose
leggi degli altri partners UE e NATO.
Ancora più preoccupante poi è il caso i cui si
consegnano armi e tecnologia a Stati Membri che danno
poche garanzie sul rispetto dei diritti umani (ad
esempio la Turchia) e che potrebbero riesportare la
coproduzione a Paesi che violano i diritti dell'uomo o
in stato di conflitto o in qualunque modo "a rischio"
(non si applicherebbero ad esempio i divieti previsti
dall'art. 1 della l.185/90).
Infine tale modifica potrebbe dare adito a
trasferimenti di armi "quasi finite" solo per eludere
la legge.
Sono più di 20 i programmi di coproduzione in atto che
coinvolgono l'Italia e godono di snellimenti
procedurali attraverso atti sublegislativi (con
circolari del Ministero delle Finanze!). Alcuni sono
già stati sottratti ai controlli della legge.
Quali sono i divieti di esportazione di armamenti
espressi nell'art. 1, comma 6:
? verso Paesi in stato di conflitto armato e in
contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta
delle Nazioni Unite, che vieta l'uso della forza
armata;
? verso Paesi la cui politica contrasti con l'art. 11
della Costituzione, quindi, verso gli Stati che si
dimostrino propensi a mettere in atto aggressioni;
? verso i Paesi nei cui confronti sia dichiarato un
embargo dalle Nazioni Unite;
? verso Paesi i cui governi siano responsabili di
accertate violazioni delle convenzioni internazionali
in materia di diritti dell'uomo;
? a Stati che, ricevendo aiuti dall'Italia, destinino
al bilancio militare risorse eccedenti rispetto alle
esigenze di difesa del Paese.
Ma siete contrari al processo di integrazione Europea
che vuole promuovere il DDL 1927 (S.1547) del Governo?
Ma questo non deve comportare che il nostro Paese, che
ha una delle legislazioni più avanzate, si adatti al
principio del minimo comune denominatore. Anzi
dovrebbe svolgere un ruolo guida, per innalzare gli
standard più bassi di altri Stati. Cos" come è stato
ad esempio per la legge che ha messo al bando le mine
antipersona.
Esistono, poi, già delle procedure semplificate
previste dalla legge (art. 9) per i trasferimenti
verso Paesi dell'UE e della Nato.
Perché l'Italia dovrebbe avere regole sul commercio di
armi più restrittive degli altri Paesi e in
particolare degli altri partners europei?
La legge italiana rappresenta un modello nel panorama
internazionale, ma l'Italia non ha le regole più
restrittive di tutti gli altri Paesi. Ad esempio gli
Stati Uniti, il primo esportatore mondiale, e la
Germania hanno già introdotto dei controlli sulle
attività dei mediatori di armi.
Non stiamo chiedendo la fine di tutte le esportazioni
italiane di armi, ma che il Governo mantenga controlli
più rigidi per assicurare che l'Italia non
contribuisca al "commercio della repressione".
Se non vendiamo noi le armi lo farà sicuramente
qualcun altro?
Se questo argomento è valido per altri beni di
esportazione, è assolutamente inconsistente e
demagogico per quel che concerne il commercio di armi.
Si riconosce che, per quanto ci siano in Italia
controlli piuttosto rigidi, c'è sempre la possibilità
che qualcun altro sia pronto a vendere le armi a
chiunque lo paghi.
Ma la nostra attenzione per i controlli adottati in
Italia è parte di un movimento a livello
internazionale: azioni simili sono stata intraprese in
Inghilterra, in Francia, in Spagna, in USA.
Inoltre, in Italia il Governo non dà neppure
informazioni al Parlamento sulle armi leggere e la
maggior parte di queste sfuggono ai controlli.
Una maggiore trasparenza sui trasferimenti di armi
potrebbe danneggiare l'industria militare italiana che
si appella alla "riservatezza commerciale"?
Uno degli argomenti che usa il Governo per non
fornire informazioni sui trasferimenti di armi è che
se le industrie di altri Paesi entrassero in possesso
di queste informazioni, si potrebbe compromettere la
competizione tra le imprese. In primo luogo non è mai
giustificata una protezione assoluta dell'impresa se
come conseguenza vi sia una maggiore possibilità che
vengano violati i diritti umani nel mondo. Noi
vogliamo sapere il nome dell'Industria che esporta, il
tipo di arma, il valore dell'esportazione e qual è il
Paese acquirente.
Le industrie militari hanno già facilmente accesso ad
informazioni molto più dettagliate di quelle che
richiediamo noi.
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Legge 185/90 : la discussione si riapre al Senato.
Dopo aver passato il vaglio della Camera il 23 giugno
scorso, la discussione sul disegno di legge di
modifica della legge 185 (S. 1547) si è riaperta l'11
settembre presso le commissioni riunite Esteri e
Difesa del Senato.
La votazione in aula è prevista per il dieci ottobre
prossimo .
Il testo licenziato alla Camera aveva incorporato
alcuni emendamenti proposti dalla campagna "Fermiamo i
mercanti di Morte". Malgrado ciò i risultati ottenuti
non hanno tranquillizzato la società civile sulla
salvaguardia dei punti fondamentali della legge
185/90.
La prima fonte di preoccupazione, come già accaduto
alla Camera, riguarda il fatto che il DDL 1547 in
discussione al Senato non si limita alla ratifica
dell'Accordo Quadro di Farnborough , ma introduce
un'irreparabile erosione dei principi delle norme
previste dalla legge 185/90, rinunciando a talune
clausole fondamentali. Tra queste la conoscenza del
valore del progetto di difesa, il certificato di uso
finale del sistema d'arma, le informazioni sulle
transazioni bancarie. Quanto basta per ritenere con
fondatezza che l'elemento di modifica della 185/90
comporti gravi effetti sulle misure di trasparenza e
sui controlli alle esportazioni di armi italiane, in
particolare per quanto attiene alle esportazioni verso
paesi in stato di conflitto, ovvero in zone a rischio
in materia di violazione dei diritti umani.
La richiesta della campagna è di mantenere inalterato
l'impianto della 185/90, e dunque rivendicare lo
stralcio degli articoli da 3 a 12 del DDL 1547.
Inoltre la discussione al Senato si concentra
sull'articolo 7, che potrebbe rappresentare un vero e
proprio "cavallo di Troia" all'interno della legge
185, visto che introduce un notevole allargamento
delle possibilità di partnership, nel settore
armamenti, tra Italia e Paesi esteri.
Un articolo che si trova in contrasto, tra l'altro,
con lo stesso Accordo di Farnborough perché allarga le
ipotesi di collaborazione ai Paesi Ue e Nato.
L'Italia dovrà spiegare ai suoi cinque partner che con
essa hanno sottoscritto nel 2000 l'Accordo quadro
perché mentre partecipa a un patto per potenziare
l'industria europea della Difesa, si tiene libera per
sottoscrivere accordi anche con altri Stati anche
concorrenti sul piano industriale.
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Alcune cifre sull'export di armi
Dalla Relazione 2001 della Presidenza del consiglio
dei ministri al Parlamento sulle operazioni di
esportazioni di armi
(in ottemperanza all'art. 5 della legge 185/90)
Nel corso del 2001 sono state rilasciate
complessivamente 903 autorizzazioni : 638 licenze di
esportazione definitiva (rispetto alle 522 dell'anno
precedente) , 175 autorizzazioni all'esportazione
temporanea e 90 proroghe di licenze in procinto di
scadere. L'andamento dell'export italiano di materiali
di armamento nel corso del 2001 ha ricalcato quello
dell'anno precedente . Le 638 licenze per
l'esportazione definitiva di materiali di armamento
rilasciate alle aziende hanno totalizzato un valore
leggermente superiore a quello dell'anno precedente -
862.994,740 euro (1,671 mld di lire) a fronte di
856.352,172 euro (1.658,129 mld di lire), per una
crescita dello 0,78%.
Tra gli esportatori rimane al primo posto Finmeccanica
con oltre il 23% delle commesse (206 mld di euro),
seconda l'Augusta con il 16,1%, seguita da Alenia
Marconi System, Whitehead Alenia sitemi subaquei,
Fiar, fabbrica italiana di apparecchiature
radioelettriche, al 10° posto anche l'Iveco-Fiat. Dei
materiali e apparecchiature militari esportate il
56,6% sono andate a Paesi Nato, il restante 43,8% ad
altri Paesi. Per singoli Paesi al primo posto la
Svezia, con il 15% dell'export (avendo acquistato una
fornitura di 20 elicotteri A209 Augusta) , ma al
secondo c'è l'Arabia saudita con il 13,8%.
Importante anche la quota della Malaysia con l'8,8%.
Continuano le consegne anche in Medio oriente: sempre
nel 2001 la Siria ha importato armi italiane per 13,5
milioni di euro.
Per quanto riguarda le transazioni bancarie nell'anno
2001 sono state rilasciate complessivamente 583
autorizzazioni, delle quali 503 per operazioni di
esportazione di armi e tecnologia ad esse applicata
per un valore di 610milioni 574mila euro (pari a circa
1.200 miliardi di lire).
Il numero di autorizzazioni di transazioni bancarie
effettuate nel 2001 è aumentato del 33,4% rispetto al
2000, ma il loro valore complessivo è diminuito del
26,1%.
Sono quattro gli istituti di credito che si sono
aggiudicati il 57% delle transazioni bancarie. In
testa all'elenco la colpisce in particolare la
presenza della Bipop- Carire che per il 2001 si
aggiudica il primo posto (con il 19,4 % delle
transazioni). E lo fa con due sole autorizzazioni, una
verso all'Arabia Saudita e una per la Svezia. Un nome
quello di Bipop- Carire che negli ultimi mesi è più
volte comparso nelle cronache finanziarie per i guai
in cui quest'istituto di credito di Brescia è
incappato.
Immancabili le «fedelissime» Banca Nazionale del
Lavoro (17,1%), Banca di Roma (11,7%), da sempre le
più attive tra gli istituti finanziari che fanno da
appoggio al commercio di armi.
In quarta posizione Credito Italiano (9%), la cui
amministrazione però garantisce trattasi solo di
vecchie autorizzazioni in via di esaurimento, avendo
l'istituto di credito dichiarato ufficialmente di aver
definitivamente rinunciato a questo tipo di affari.
Il Gruppo Bancario San Paolo Imi per il 2001 copre un
buon 8% delle transazioni per l'esportazione di armi.
Altre banche italiane con percentuali significative
sono Intesabci- Banca Commerciale Italiana (7% circa)
e Intesa- Banca Ambrosiano Vento (3,3%).
Tra le straniere attive in Italia il Banco Bilbao
Vizcaya (7%), la Barclays Bank (4,5%) e il Banco
Santander Centrale (3%).