un'opinione sull'Articolo 11 e i militari all'estero



Articolo 11 e militari all'estero - 17-4-07



di Massimo Bontempelli - Megachip

Si sente dire sempre più frequentemente che l'articolo 11 della nostra
Costituzione non proibirebbe le missioni militari italiane all'estero,
o, quanto meno, sarebbe ambiguo in proposito, in ragione delle due parti
di cui si compone.


La sua prima parte, infatti, si sente dire, sembra vietare la guerra in
maniera assoluta, ma la sua seconda parte, ammettendo le limitazioni
alla sovranità nazionale che si rendessero necessarie per assicurare la
pace tra le nazioni, può essere legittimamente interpretata, quanto meno
per la sua fumosità, nel senso di una ammissibilità della partecipazione
ad interventi all'estero Onu o Nato, anche armati, il cui fine, vero o
dichiarato, sia quello di stabilire o ristabilire una situazione di pace.

Intendo mostrare come risulti invece, dall'uso di semplici ed univoci
concetti giuridici, e dalla conoscenza del contesto storico e dei
riferimenti politici dei costituenti che elaborarono quell'articolo,
che la formulazione dell'articolo 11 non è, né in alcuna delle sue due
parti né nella loro concatenazione, fumosa ed ambigua, ma è anzi
estremamente chiara e vincolante. La malafede e il puro arbitrio possono
certo stravolgere ogni chiarezza, ma ovviamente non è questo il punto in
questione. Altrimenti si potrebbe ritenere ambiguo l'articolo 1 secondo
cui l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro,
sostenendo che per lavoro può intendersi anche la speculazione
borsistica, per cui sarebbe costituzionalmente legittimo fondare la
politica sulla promozione della speculazione in borsa. Oppure si
potrebbe ritenere ambiguo l'articolo 41 secondo cui l'iniziativa
economica privata, pur libera, non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale, sostenendo, sulle orme della favola delle api di
Mandeville, che ogni iniziativa economica privata, per quanto
egoisticamente motivata nelle intenzioni e negli obiettivi, produce
oggettivamente utilità sociale. Oppure ancora si potrebbe ritenere
ambiguo l'articolo 53 secondo cui il prelievo fiscale deve essere
informato a criteri di progressività, sostenendo che "informato" vuol
dire soltanto ispirato in generale, e che esso non esclude che sia
legittimo varare, ad esempio, un'imposta sui fabbricati che faccia
pagare tanto meno denaro quante più case si possiedono. Si tratta di
esempi che possono sembrare paradossali, ma non lo sono, perchè la
malafede del nostro ceto politico è senza limiti. Buttiglione, per
esempio, ha ripetutamente interpretato il terzo comma dell'articolo 33,
che dice che i privati possono istituire scuole, ma senza oneri per lo
Stato, nel senso che per istituire si deve intendere soltanto avviare,
per cui non sarebbe incostituzionale il finanziamento della gestione
delle scuole private. Dovrebbe essere chiaro che, se si dà credito a
qualsiasi manipolazione fraudolenta di questo genere, allora non esiste
neppure un solo articolo di legge che non possa venire considerato
ambiguo. Quale legislatore potrebbe prevedere tutte le più assurde
interpretazioni delle sue norme? Ritenere perciò ambiguo il chiarissimo
(come tra poco mostrerò) articolo 11, significa accettare la tragedia
storica che ha fatto deragliare l'intero sistema politico italiano dai
suoi binari costituzionali. Che un tale occultamento lo facciano
Berlusconi e Prodi, Fini e D'Alema, Martino e Parisi, si spiega. Che lo
facciano gli oppositori delle guerre imperiali è sconcertante.
L'articolo 11 della Costituzione repubblicana non ha affatto subito
forzature interpretative rese possibili da una sua presunta ambiguità o
fumosità, ma è stato criminalmente violato a livello politico (roba
giuridicamente da ergastolo, per attentato alla Costituzione ex articolo
134 della Costituzione stessa), l'ultima volta con il rifinanziamento
della missione militare in Afganistan, votato dal 98,98% dei
parlamentari, cioè da tutti i partiti rappresentati in Parlamento.
Vediamo perché l'articolo 11 parla chiaro.

Va innanzi tutto detto che la sua prima parte non vieta la guerra in
maniera assoluta. Non si tratta cioè di un'affermazione di non violenza
assoluta, del tipo di quella recentemente sostenuta da Bertinotti (e
resa letteralmente buffonesca dal suo andare con la spilla della pace
alle parate militari, e, molto peggio, dal voto del suo partito a favore
della guerra afgana). Una guerra partigiana contro un occupante
straniero sarebbe costituzionalmente legittima, e lo sarebbe anche una
guerra di un esercito regolare, anche professionale, a difesa del
territorio nazionale invaso. Due infatti sono i tipi di guerra che
l'articolo 11 tassativamente vieta: la guerra offensiva e la guerra
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Questa
duplicità è importantissima. Se infatti la guerra jugoslava del 1999 e
la guerra afgana del 2001, per non parlare neanche della guerra irachena
del 2003, sono guerre nella sostanza offensive, in quanto guerre
imperiali, possono però essere fatte passare, nella loro forma, come
guerre per la risoluzione, nella maniera giusta, si sostiene, di
controversie internazionali, relative, nei casi citati, alla denunciata
pulizia etnica in Kosovo e alla cattura del gruppo terroristico di Osama
Bin Laden. Non possono però essere fatte passare per guerre di difesa
del territorio nazionale, a meno che qualcuno non voglia sostenere che
Pristina sta in Veneto e Kabul in Romagna. Ma una guerra, anche non
offensiva, usata come mezzo per risolvere, anche in maniera supposta
giusta, una controversia internazionale, è comunque vietata
dall'articolo 11. Il governo D'Alema nel 1999, quello Berlusconi nel
2001 e nel 2003, e quello Prodi nel 2006, hanno dunque criminalmente
violato la Costituzione.

Ma, si sente dire, c'è la seconda parte dell'articolo 11, che ammette
limitazioni della sovranità nazionale al fine di assicurare la pace. E
qui starebbe l'ambiguità dell'articolo nel suo complesso, perché si
potrebbe sostenere che una cessione di sovranità alla Nato, o meglio
ancora all'Onu, anche assegnando soldati italiani in armi a un comando
non italiano ed impegnato in un intervento militare fuori d'Italia,
sarebbe legittima ex articolo 11, in deroga alla sua prima parte, se il
fine ultimo dell'intervento fosse la pace.

Tutto questo è assolutamente insostenibile sul piano giuridico. Risulta
infatti impossibile che la seconda parte dell'articolo autorizzi una
qualsiasi deroga alla prima già per la sua formulazione. Essa non si
riferisce infatti alla guerra, ma alle possibili limitazioni alla
sovranità nazionale rispetto ad organizzazioni internazionali, senza il
benché minimo accenno né alla guerra, né alle forze armate, e neppure
alle missioni all'estero. Quando invece un articolo della Costituzione
introduce un'area di deroga ad un principio da esso stabilito, la
formulazione della deroga è sempre esplicitamente riferita a tale
principio. Si pensi, ad esempio, al già citato articolo 41: esso pone il
principio della libertà dell'iniziativa economica privata, e poi
enuncia situazioni in cui si può, anzi si deve, derogare da questo
principio, riferendole perciò in modo esplicito, anche grammaticalmente,
ad esso. Oppure si pensi all'articolo 13: esso pone il principio della
libertà personale, dicendo che la sua restrizione non può avvenire che
per atto motivato dell'autorità giudiziaria, ma poi autorizza, a certe
condizioni, un fermo di polizia di quarantott'ore, presentandola in
modo del tutto esplicito come deroga parziale a tale principio.

Nulla di tutto questo è rilevabile nella concatenazione delle due parti
del'articolo 11. La sua prima parte proibisce, in maniera assoluta, non
la guerra in generale ma, come si è detto, qualsiasi guerra che non sia
solo ed esclusivamente guerra di difesa del territorio nazionale invaso.
Questo genere di ripudio della guerra non viene minimamente ripreso
nella seconda parte, né per limitarlo, né per estenderlo né per
rafforzarlo (tanto è di per sé forte e giuridicamente ineludibile). La
seconda parte parla di un argomento connesso a quello della prima, ma
completamente distinto da esso, secondo una tecnica di formulazione che
si può ritrovare, ad esempio, nei primi due commi dell'articolo 3,
dell'articolo 9 e dell'articolo 25. Mentre cioè l'argomento della
prima parte dell'articolo 11 è il ripudio tassativo ed assolutamente
inderogabile di alcune tipologie di guerra, l'argomento della seconda
parte sono le limitazioni della sovranità nazionale. E' del tutto
evidente che tali limitazioni non possono essere finalizzate ad
iniziative di guerra, neppure se il loro scopo dichiarato, e persino
effettivo, fosse la pace, perché la guerra è stata tassativamente
esclusa anche come mezzo non offensivo di risoluzione delle controversie
internazionali, e su questo principio la seconda parte dell'articolo
non torna più.

Questa evidenza scaturisce dalla chiara maniera in cui l'articolo è
formulato, ma anche, come si è già accennato, dal contesto storico e dai
riferimenti politici dei costituenti che lo hanno fissato. Siamo nella
primavera del 1947. Il ricordo orribile del fascismo è freschissimo. I
costituenti vengono in larga misura dalla Resistenza. Stanno perciò
fissando i cosiddetti principi fondamentali (tra i quali rientra appunto
l'articolo 11), che intendono formulare in maniera tale da elevare un
argine almeno giuridico al ripetersi degli orrori partoriti dal
fascismo. Tra questi orrori c'è la guerra come mezzo ordinario della
politica. Di qui l'enunciazione del ripudio tassativo della guerra così
intesa. Ma la guerra che i costituenti avevano conosciuto era stata
alimentata anche da una concezione assolutizzata, ed eticamente
autogiustificantesi al di fuori dell'etica sociale, della sovranità
degli Stati. Di qui l'autorizzazione a limitazioni della sovranità
nazionale a fini di pace. Non, si badi bene, per riportare la pace con
la guerra, ma per prevenire la guerra consolidando la pace esistente.
Nessuno, nella primavera del 1947, poteva prevedere la Nato. C'era
invece la prospettiva di una Unione Europea, concepita all'epoca
soprattutto per disinnescare lo storico conflitto franco-tedesco, che
aveva portato quattro invasioni tedesche della Francia e due invasioni
francesi della Germania in ottant'anni.

Ma allora missioni armate fuori d'Italia promosse dall'Onu sono
costituzionalmente ammissibili? Questo non era l'orizzonte politico e
culturale dei costituenti. Di questo, perciò, non c'è traccia nella
seconda parte dell'articolo 11, in cui non compaiono neppure le parole
"missione" o "intervento", ma soltanto "ordinamenti" e
"organizzazioni internazionali". Tuttavia, dal punto di vista
giuridico, ciò di cui non c'è traccia in una legge che riguarda il suo
argomento non può essere considerato illegittimo, se non è per altra via
proibito dal sistema normativo complessivo. Si deve perciò dire che
missioni persino armate all'estero non sono di per sé proibite. Lo sono
tassativamente soltanto se dove vanno c'è un conflitto ed esse sono
schierate a favore di una delle due parti, perché in tal caso rientrano
nella fattispecie proibita della guerra come mezzo di risoluzione delle
controversie. Sono perciò incostituzionali sia la missione in Libano, in
quanto volta a disarmare gli hezbollah ma non gli israeliani, sia la
missione in Afganistan, in quanto di sostegno al governo Karzai contro i
talebani. Diventerebbero però costituzionali se, in rigorosa neutralità
tra le parti in lotta, e quindi senza agire per risolverla in un modo
piuttosto che nell'altro (perché l'Italia, ripetiamolo fino alla noia,
è chiamata dalla sua Costituzione a ripudiare la guerra anche come mezzo
di risoluzione delle controversie), proteggessero soltanto le
popolazioni civili da qualsiasi vessazione, per esempio, in Afganistan,
respingendo armi in pugno sia i talebani sia i marines quando gli uni o
gli altri aggrediscono i villaggi.