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CONTRO I MERCANTI DARMI - CONFERENZA STAMPA DAVANTI AL SENATO
- Subject: CONTRO I MERCANTI DARMI - CONFERENZA STAMPA DAVANTI AL SENATO
- From: Ufficio Stampa Lilliput Nodo di Roma <stampa_lilliput_roma at yahoo.it>
- Date: Thu, 10 Oct 2002 22:17:04 +0200
Comunicato stampa CONTRO I MERCANTI D'ARMI convocazione conferenza stampa per il 10 ottobre, ore 11, ingresso principale Palazzo Madama Gioved" 10 ottobre i Senatori della Repubblica saranno chiamati a votare la ratifica dell'accordo di Fanbourough che intende rafforzare l'industria militare dei più importanti Paesi europei. Le organizzazioni che si sono raccolte nel cartello "Contro i mercanti di armi" convocano una conferenza stampa alle ore 11,00 di fronte all'ingresso principale di Palazzo Madama in corso Rinascimento, Roma. Si tratta di una "spending press conference" cui hanno assicurato fin ora la partecipazione Nicoletta Dentico e Tonio Dell'Olio, portavoce del cartello "Contro i mercanti di armi" e alcuni rappresentanti delle realtà che vi aderiscono. Tra gli altri, mons. Diego Bona (vescovo di Saluzzo - Pax Christi), padre Alex Zanotelli, don Luigi Ciotti, don Albino Bizzotto, Fabio Alberti (Un ponte per Baghdad), Massimo Paolicelli (Associazione Obiettori Nonviolenti) e molte/i missionarie/i che racconteranno dei disastri delle guerre dei Paesi più poveri del mondo. L'appuntamento romano del 10 ottobre rappresenta l'estremo tentativo della società civile organizzata di far emergere dal silenzio il tema del commercio delle armi, di ristabilire il controllo democratico e la trasparenza delle informazioni, di coglierne l'influenza determinante nei conflitti in corso, in quelli che si vanno programmando e sul terrorismo. Nel testo della mail: - Il disegno di legge - Le domande più frequenti sulla legge 185/90 - Legge 185/90 : la discussione si riapre al Senato - Alcune cifre sull'export di armi >>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<< SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1547 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri (BERLUSCONI) e dal Ministro della difesa (MARTINO) di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) e col Ministro delle attività produttive (MARZANO) (V. Stampato Camera n. 1927) approvato dalla Camera dei deputati il 26 giugno 2002 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 giugno 2002 ———- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 ———- DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso. Art. 3. 1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);»; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;». Art. 4. 1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse»; b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonchè le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.»; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1». Art. 5. 1. All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, la parola: «UEO» è sostituita dalla seguente: «UE»; b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1». Art. 6. 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente: «5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati: a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre; b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione; c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5». Art. 7. 1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princ"pi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale». Art. 8. 1. All'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto»; b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «L'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile,». Art. 9. 1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185, le parole: «ai Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «alle Amministrazioni». Art. 10. 1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero in caso di licenza globale di progetto»; b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri». Art. 11. 1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo le parole: «dall'articolo 2,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per le operazioni in utilizzo di licenza globale di progetto,». Art. 12. 1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi. Art. 13. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi intergovernativi in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento. Art. 14. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. >>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<< Le domande più frequenti sulla legge 185/90 Che cosa è la legge 185/90? E' la normativa italiana che dal 1990 regola il commercio delle armi e che: 1) consente al Parlamento un controllo sul commercio di armi che coinvolge l'Italia, sia per quantità che per tipo di armi; 2) vieta l'esportazione di armi verso nazioni in guerra; 3) vieta l'esportazione di armi verso nazioni che violano i diritti umani; 4) blocca le "triangolazioni" di materiale bellico che hanno tristemente reso nota l'Italia prima del 1990. Da chi fu richiesta tale legge? Tale legge fu richiesta dalla Campagna "Contro i mercanti di morte" promossa da molte associazioni, tra cui ACLI, MLAL, Mani Tese, Missione Oggi e Pax Christi. Prima della legge cosa avveniva? L'Italia, prima dell'entrata in vigore della legge 185/90, ha venduto armi a nazioni in guerra e in zone di crisi per i diritti umani, favorendo oggettivamente guerre pluriennali (come la guerra fra Iran e Irak) e armando personaggi come Saddam Hussein o Gheddafi. Chi è che vuole modificare l'attuale legge? Vi è stato un accordo trasversale fra Previti (FI), Minniti (DS) e Mattarella (Margherita). Tale accordo fa seguito ad una pressione sempre più forte delle aziende belliche per uno snellimento delle procedure, che però significa meno sicurezza e nessun tempestivo controllo parlamentare. In che modo verrebbe cambiata l'attuale legge 185/90? Mediante il disegno di legge 1927 (S.1527) si vuole imporre il "tempestivo adeguamento della nostra normativa": 10 dei 14 articoli che compongono il testo proposto sono volti a modificare la legge 185/90. Il disegno di legge prevede la ratifica dell'accordo quadro sottoscritto dall'Italia e da altri cinque Paesi europei il 27 luglio 2000 per "facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa" ed è stato già licenziato dalle Commissioni III e IV della Camera dei Deputati in data 30 gennaio 2002. Cosa sono le coproduzioni? La disciplina delle coproduzioni è uno dei cambiamenti più preoccupanti tra quelli in atto a livello europeo sotto l'aspetto del controllo delle esportazioni di armi. Nelle coproduzioni tra industrie armiere si applica, di norma la legge nazionale dello Stato dove è completata la produzione dell'arma. Ciò ha diverse implicazioni: prima di tutto permette di sfuggire ai divieti e ai criteri imposti dalla l. 185/90 poichè si applicherebbero le meno rigorose leggi degli altri partners UE e NATO. Ancora più preoccupante poi è il caso i cui si consegnano armi e tecnologia a Stati Membri che danno poche garanzie sul rispetto dei diritti umani (ad esempio la Turchia) e che potrebbero riesportare la coproduzione a Paesi che violano i diritti dell'uomo o in stato di conflitto o in qualunque modo "a rischio" (non si applicherebbero ad esempio i divieti previsti dall'art. 1 della l.185/90). Infine tale modifica potrebbe dare adito a trasferimenti di armi "quasi finite" solo per eludere la legge. Sono più di 20 i programmi di coproduzione in atto che coinvolgono l'Italia e godono di snellimenti procedurali attraverso atti sublegislativi (con circolari del Ministero delle Finanze!). Alcuni sono già stati sottratti ai controlli della legge. Quali sono i divieti di esportazione di armamenti espressi nell'art. 1, comma 6: ? verso Paesi in stato di conflitto armato e in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, che vieta l'uso della forza armata; ? verso Paesi la cui politica contrasti con l'art. 11 della Costituzione, quindi, verso gli Stati che si dimostrino propensi a mettere in atto aggressioni; ? verso i Paesi nei cui confronti sia dichiarato un embargo dalle Nazioni Unite; ? verso Paesi i cui governi siano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo; ? a Stati che, ricevendo aiuti dall'Italia, destinino al bilancio militare risorse eccedenti rispetto alle esigenze di difesa del Paese. Ma siete contrari al processo di integrazione Europea che vuole promuovere il DDL 1927 (S.1547) del Governo? Ma questo non deve comportare che il nostro Paese, che ha una delle legislazioni più avanzate, si adatti al principio del minimo comune denominatore. Anzi dovrebbe svolgere un ruolo guida, per innalzare gli standard più bassi di altri Stati. Cos" come è stato ad esempio per la legge che ha messo al bando le mine antipersona. Esistono, poi, già delle procedure semplificate previste dalla legge (art. 9) per i trasferimenti verso Paesi dell'UE e della Nato. Perché l'Italia dovrebbe avere regole sul commercio di armi più restrittive degli altri Paesi e in particolare degli altri partners europei? La legge italiana rappresenta un modello nel panorama internazionale, ma l'Italia non ha le regole più restrittive di tutti gli altri Paesi. Ad esempio gli Stati Uniti, il primo esportatore mondiale, e la Germania hanno già introdotto dei controlli sulle attività dei mediatori di armi. Non stiamo chiedendo la fine di tutte le esportazioni italiane di armi, ma che il Governo mantenga controlli più rigidi per assicurare che l'Italia non contribuisca al "commercio della repressione". Se non vendiamo noi le armi lo farà sicuramente qualcun altro? Se questo argomento è valido per altri beni di esportazione, è assolutamente inconsistente e demagogico per quel che concerne il commercio di armi. Si riconosce che, per quanto ci siano in Italia controlli piuttosto rigidi, c'è sempre la possibilità che qualcun altro sia pronto a vendere le armi a chiunque lo paghi. Ma la nostra attenzione per i controlli adottati in Italia è parte di un movimento a livello internazionale: azioni simili sono stata intraprese in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in USA. Inoltre, in Italia il Governo non dà neppure informazioni al Parlamento sulle armi leggere e la maggior parte di queste sfuggono ai controlli. Una maggiore trasparenza sui trasferimenti di armi potrebbe danneggiare l'industria militare italiana che si appella alla "riservatezza commerciale"? Uno degli argomenti che usa il Governo per non fornire informazioni sui trasferimenti di armi è che se le industrie di altri Paesi entrassero in possesso di queste informazioni, si potrebbe compromettere la competizione tra le imprese. In primo luogo non è mai giustificata una protezione assoluta dell'impresa se come conseguenza vi sia una maggiore possibilità che vengano violati i diritti umani nel mondo. Noi vogliamo sapere il nome dell'Industria che esporta, il tipo di arma, il valore dell'esportazione e qual è il Paese acquirente. Le industrie militari hanno già facilmente accesso ad informazioni molto più dettagliate di quelle che richiediamo noi. >>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<< Legge 185/90 : la discussione si riapre al Senato. Dopo aver passato il vaglio della Camera il 23 giugno scorso, la discussione sul disegno di legge di modifica della legge 185 (S. 1547) si è riaperta l'11 settembre presso le commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato. La votazione in aula è prevista per il dieci ottobre prossimo . Il testo licenziato alla Camera aveva incorporato alcuni emendamenti proposti dalla campagna "Fermiamo i mercanti di Morte". Malgrado ciò i risultati ottenuti non hanno tranquillizzato la società civile sulla salvaguardia dei punti fondamentali della legge 185/90. La prima fonte di preoccupazione, come già accaduto alla Camera, riguarda il fatto che il DDL 1547 in discussione al Senato non si limita alla ratifica dell'Accordo Quadro di Farnborough , ma introduce un'irreparabile erosione dei principi delle norme previste dalla legge 185/90, rinunciando a talune clausole fondamentali. Tra queste la conoscenza del valore del progetto di difesa, il certificato di uso finale del sistema d'arma, le informazioni sulle transazioni bancarie. Quanto basta per ritenere con fondatezza che l'elemento di modifica della 185/90 comporti gravi effetti sulle misure di trasparenza e sui controlli alle esportazioni di armi italiane, in particolare per quanto attiene alle esportazioni verso paesi in stato di conflitto, ovvero in zone a rischio in materia di violazione dei diritti umani. La richiesta della campagna è di mantenere inalterato l'impianto della 185/90, e dunque rivendicare lo stralcio degli articoli da 3 a 12 del DDL 1547. Inoltre la discussione al Senato si concentra sull'articolo 7, che potrebbe rappresentare un vero e proprio "cavallo di Troia" all'interno della legge 185, visto che introduce un notevole allargamento delle possibilità di partnership, nel settore armamenti, tra Italia e Paesi esteri. Un articolo che si trova in contrasto, tra l'altro, con lo stesso Accordo di Farnborough perché allarga le ipotesi di collaborazione ai Paesi Ue e Nato. L'Italia dovrà spiegare ai suoi cinque partner che con essa hanno sottoscritto nel 2000 l'Accordo quadro perché mentre partecipa a un patto per potenziare l'industria europea della Difesa, si tiene libera per sottoscrivere accordi anche con altri Stati anche concorrenti sul piano industriale. >>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<< Alcune cifre sull'export di armi Dalla Relazione 2001 della Presidenza del consiglio dei ministri al Parlamento sulle operazioni di esportazioni di armi (in ottemperanza all'art. 5 della legge 185/90) Nel corso del 2001 sono state rilasciate complessivamente 903 autorizzazioni : 638 licenze di esportazione definitiva (rispetto alle 522 dell'anno precedente) , 175 autorizzazioni all'esportazione temporanea e 90 proroghe di licenze in procinto di scadere. L'andamento dell'export italiano di materiali di armamento nel corso del 2001 ha ricalcato quello dell'anno precedente . Le 638 licenze per l'esportazione definitiva di materiali di armamento rilasciate alle aziende hanno totalizzato un valore leggermente superiore a quello dell'anno precedente - 862.994,740 euro (1,671 mld di lire) a fronte di 856.352,172 euro (1.658,129 mld di lire), per una crescita dello 0,78%. Tra gli esportatori rimane al primo posto Finmeccanica con oltre il 23% delle commesse (206 mld di euro), seconda l'Augusta con il 16,1%, seguita da Alenia Marconi System, Whitehead Alenia sitemi subaquei, Fiar, fabbrica italiana di apparecchiature radioelettriche, al 10° posto anche l'Iveco-Fiat. Dei materiali e apparecchiature militari esportate il 56,6% sono andate a Paesi Nato, il restante 43,8% ad altri Paesi. Per singoli Paesi al primo posto la Svezia, con il 15% dell'export (avendo acquistato una fornitura di 20 elicotteri A209 Augusta) , ma al secondo c'è l'Arabia saudita con il 13,8%. Importante anche la quota della Malaysia con l'8,8%. Continuano le consegne anche in Medio oriente: sempre nel 2001 la Siria ha importato armi italiane per 13,5 milioni di euro. Per quanto riguarda le transazioni bancarie nell'anno 2001 sono state rilasciate complessivamente 583 autorizzazioni, delle quali 503 per operazioni di esportazione di armi e tecnologia ad esse applicata per un valore di 610milioni 574mila euro (pari a circa 1.200 miliardi di lire). Il numero di autorizzazioni di transazioni bancarie effettuate nel 2001 è aumentato del 33,4% rispetto al 2000, ma il loro valore complessivo è diminuito del 26,1%. Sono quattro gli istituti di credito che si sono aggiudicati il 57% delle transazioni bancarie. In testa all'elenco la colpisce in particolare la presenza della Bipop- Carire che per il 2001 si aggiudica il primo posto (con il 19,4 % delle transazioni). E lo fa con due sole autorizzazioni, una verso all'Arabia Saudita e una per la Svezia. Un nome quello di Bipop- Carire che negli ultimi mesi è più volte comparso nelle cronache finanziarie per i guai in cui quest'istituto di credito di Brescia è incappato. Immancabili le «fedelissime» Banca Nazionale del Lavoro (17,1%), Banca di Roma (11,7%), da sempre le più attive tra gli istituti finanziari che fanno da appoggio al commercio di armi. In quarta posizione Credito Italiano (9%), la cui amministrazione però garantisce trattasi solo di vecchie autorizzazioni in via di esaurimento, avendo l'istituto di credito dichiarato ufficialmente di aver definitivamente rinunciato a questo tipo di affari. Il Gruppo Bancario San Paolo Imi per il 2001 copre un buon 8% delle transazioni per l'esportazione di armi. Altre banche italiane con percentuali significative sono Intesabci- Banca Commerciale Italiana (7% circa) e Intesa- Banca Ambrosiano Vento (3,3%). Tra le straniere attive in Italia il Banco Bilbao Vizcaya (7%), la Barclays Bank (4,5%) e il Banco Santander Centrale (3%).
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