[Nonviolenza] No. 14
- Subject: [Nonviolenza] No. 14
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- Date: Thu, 27 Aug 2020 07:55:16 +0200
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NO ALL'ANTIPARLAMENTARISMO, NO AL FASCISMO, NO ALLA BARBARIE
No alla riforma costituzionale che mutila la democrazia rappresentativa e mira ad imporre un regime totalitario nel nostro paese
Al referendum del 20-21 settembre votiamo no all'antiparlamentarismo, no al fascismo, no alla barbarie
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Supplemento de "La nonviolenza e' in cammino" (anno XXI)
Numero 14 del 27 agosto 2020
In questo numero:
1. No alla riforma costituzionale che mutila la democrazia rappresentativa e mira ad imporre un regime totalitario nel nostro paese
2. Il testo del quesito referendario
3. L'appello di 183 costituzionalisti per il NO al referendum. Un incontro di studio a Viterbo
4. Tonino Dessi': Referendum costituzionale di settembre: un po' di ripasso e qualche conto
1. APPELLI. NO ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE CHE MUTILA LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E MIRA AD IMPORRE UN REGIME TOTALITARIO NEL NOSTRO PAESE
Al referendum costituzionale sulla mutilazione del parlamento del 20-21 settembre 2020 voteremo no.
Siamo contrari a ridurre il Parlamento a una tavolata di yes-men al servizio di esecutivi tanto insipienti quanto tracotanti e dei grotteschi e totalitari burattinai razzisti e militaristi che li manovrano.
Siamo contrari al passaggio dalla democrazia rappresentativa, per quanto imperfetta essa possa essere, al fascismo.
La mutilazione del parlamento attraverso la riduzione del numero dei parlamentari ha questo significato e queste fine: favorire il passaggio da una democrazia costituzionale gia' profondamente ferita a un regime sempre piu' antidemocratico ed eslege, sempre piu' protervo e brutale.
Al referendum del 20-21 settembre 2020 votiamo no all'antiparlamentarismo, no al fascismo, no alla barbarie.
No all'antiparlamentarismo, che alla separazione e all'equilibrio dei poteri, alla rappresentanza proporzionale dell'intera popolazione e alla libera discussione e consapevole deliberazione vuole sostituire i bivacchi di manipoli, l'autoritarismo allucinato, plebiscitario e sacrificale, il potere manipolatorio dei padroni occulti e palesi delle nuove tecnologie della propaganda e della narcosi.
No al fascismo, crimine contro l'umanita'.
No alla barbarie, che annichilisce ogni valore morale e civile, che perseguita ed estingue ogni umana dignita' e virtu', che asservisce la societa' alla menzogna e alla violenza.
2. MATERIALI. IL TESTO DEL QUESITO REFERENDARIO
Il testo del quesito referendario e' il seguente: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?".
3. REPETITA IUVANT. L'APPELLO DI 183 COSTITUZIONALISTI PER IL NO AL REFERENDUM. UN INCONTRO DI STUDIO A VITERBO
Un incontro di studio a Viterbo per il NO al referendum
La mattina del 26 agosto 2020 si e' svolto a Viterbo, presso il "Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera", un incontro di studio sul testo del recentissimo appello di 183 costituzionalisti per il NO al referendum.
L'incontro e' iniziato con la lettura integrale dell'appello sottoscritto da molti dei piu' illustri giuristi italiani.
Il responsabile della struttura nonviolenta viterbese, Peppe Sini, ha sottolineato l'importanza delle argomentazioni dei costituzionalisti; ovviamente esse non esauriscono le ragioni del NO al referendum (altre ve ne sono, e non meno decisive), ma certo rappresentano un qualificato ed importantissimo contributo alla riflessione.
Le persone partecipanti all'incontro hanno espresso condivisione e sostegno al documento, ed invitano a promuovere ovunque iniziative di lettura, commento e diffusione dello stesso.
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Un minimo riassunto dell'appello di 183 costituzionalisti per il NO al referendum
L'appello evidenzia particolarmente alcune decisive questioni, che di seguito riassumiamo.
1) "La riforma svilisce, innanzitutto, il ruolo del Parlamento e ne riduce la rappresentativita', senza offrire vantaggi apprezzabili ne' sul piano dell'efficienza delle istituzioni democratiche ne' su quello del risparmio della spesa pubblica".
2) "La riforma presuppone che la rappresentanza nazionale possa essere assorbita nella rappresentanza di altri organi elettivi (Parlamento europeo, Consigli regionali, Consigli comunali, ecc.), contro ogni evidenza storica e contro la giurisprudenza della Corte costituzionale".
3) "La riforma riduce in misura sproporzionata e irragionevole la rappresentanza di interi territori".
4) "La riforma non eliminerebbe ma, al contrario, aggraverebbe i problemi del bicameralismo perfetto".
5) "La riforma appare ispirata da una logica "punitiva" nei confronti dei parlamentari, confondendo la qualita' dei rappresentanti con il ruolo stesso dell'istituzione rappresentativa".
"E' illusorio, in conclusione, pensare alle riforme costituzionali come ad azioni dirette a causare shock a un sistema politico-partitico incapace di autoriformarsi, nella speranza che l'evento traumatico possa innescare reazioni benefiche. Una cattiva riforma non e' meglio di nessuna riforma. Semmai e' vero il contrario".
"Per queste ragioni i sottoscritti voteranno convintamente NO".
Il testo integrale dell'appello e' riprodotto in calce al presente comunicato.
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Anche un appello nonviolento per il NO al referendum
A sostegno del medesimo impegno degli illustri giuristi per il NO al referendum, la struttura nonviolenta viterbese ha anch'essa promosso alcune settimane fa un appello il cui testo integrale di seguito si riproduce:
"No alla riforma costituzionale che mutila la democrazia rappresentativa e mira ad imporre un regime totalitario nel nostro paese
Al referendum costituzionale sulla mutilazione del parlamento del 20-21 settembre 2020 voteremo no.
Siamo contrari a ridurre il Parlamento a una tavolata di yes-men al servizio di esecutivi tanto insipienti quanto tracotanti e dei grotteschi e totalitari burattinai razzisti e militaristi che li manovrano.
Siamo contrari al passaggio dalla democrazia rappresentativa, per quanto imperfetta essa possa essere, al fascismo.
La mutilazione del parlamento attraverso la riduzione del numero dei parlamentari ha questo significato e queste fine: favorire il passaggio da una democrazia costituzionale gia' profondamente ferita a un regime sempre piu' antidemocratico ed eslege, sempre piu' protervo e brutale.
Al referendum del 20-21 settembre 2020 votiamo no all'antiparlamentarismo, no al fascismo, no alla barbarie.
No all'antiparlamentarismo, che alla separazione e all'equilibrio dei poteri, alla rappresentanza proporzionale dell'intera popolazione e alla libera discussione e consapevole deliberazione vuole sostituire i bivacchi di manipoli, l'autoritarismo allucinato, plebiscitario e sacrificale, il potere manipolatorio dei padroni occulti e palesi delle nuove tecnologie della propaganda e della narcosi.
No al fascismo, crimine contro l'umanita'.
No alla barbarie, che annichilisce ogni valore morale e civile, che perseguita ed estingue ogni umana dignita' e virtu', che asservisce la societa' alla menzogna e alla violenza".
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Anche un quotidiano telematico per il NO al referendum
A sostegno del medesimo impegno degli illustri giuristi per il NO al referendum, la struttura nonviolenta viterbese sta anche quotidianamente pubblicando un supplemento del suo notiziario "La nonviolenza e' in cammino", supplemento che presenta via via i contributi di riflessione di grandi organizzazioni democratiche e di prestigiose personalita' della cultura, della riflessione morale e dell'impegno civile schierate per il NO al referendum.
La testata del supplemento ad hoc e' "No all'antiparlamentarismo, no al fascismo, no alla barbarie"; ed e' possibile sia leggerlo nel sito www.peacelink.it, sia riceverlo gratuitamente per e-mail (per richieste: centropacevt at gmail.com).
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Altre iniziative e materiali informativi disponibili per il NO al referendum
A sostegno del medesimo impegno degli illustri giuristi per il NO al referendum, la struttura nonviolenta viterbese sta anche promuovendo iniziative di informazione, documentazione e coscientizzazione a Viterbo e nei centri della provincia, e diffondendo materiali utili.
In calce a questa nota si allega il testo integrale dell'appello dei 183 costituzionalisti per il NO al referendum, con l'invito a chi legge a diffonderlo ulteriormente.
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Allegato. L'appello di 183 costituzionalisti per il NO al referendum
Le ragioni del nostro NO al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari
In risposta all'appello del Direttore della testata online "Huffington Post" Mattia Feltri, pubblicato lo scorso 8 agosto, le sottoscritte e i sottoscritti, docenti, studiose e studiosi di diritto costituzionale, intendono spiegare le ragioni tecniche per le quali si oppongono alla riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, illustrando i rischi per i principi fondamentali della Costituzione che la revisione comporta.
Si precisa che il presente documento scaturisce da un'iniziativa autonoma e totalmente indipendente sia dal Coordinamento per la democrazia costituzionale (CDC), sia dal Comitato nazionale per il No al taglio del Parlamento, cosi' come da ogni altro ente, organismo e associazione, esprimendo considerazioni frutto esclusivamente dell'elaborazione collettiva dei sottoscrittori.
Il testo di legge costituzionale sottoposto alla consultazione referendaria, introducendo una riduzione drastica del numero dei parlamentari (da 945 componenti elettivi delle due Camere si passerebbe a 600), avrebbe un impatto notevole sulla forma di Stato e sulla forma di governo del nostro ordinamento. Tanti motivi inducono a un giudizio negativo sulla riforma: qui si illustrano i principali.
1) La riforma svilisce, innanzitutto, il ruolo del Parlamento e ne riduce la rappresentativita', senza offrire vantaggi apprezzabili ne' sul piano dell'efficienza delle istituzioni democratiche ne' su quello del risparmio della spesa pubblica.
I fautori della riforma adducono, a sostegno del "SI'" al referendum, la riduzione di spesa che la modifica della composizione delle Camere determinerebbe. Si tratta, pero', di un argomento inaccettabile non soltanto per l'entita' irrisoria dei tagli di cui si parla, ma anche perche' gli strumenti democratici basilari (come appunto l'istituzione parlamentare) non possono essere sacrificati o depotenziati in base a mere esigenze di risparmio.
La riduzione del numero dei parlamentari non deriverebbe, inoltre, da una riforma ragionata del bicameralismo perfetto (il vigente assetto parlamentare in base al quale le due Camere si trovano nella stessa posizione e svolgono le medesime funzioni). Tale sistema non sarebbe toccato dalla legge costituzionale oggetto del referendum.
Spesso si fa riferimento agli esempi di altri Stati ma non puo' correttamente compararsi il numero dei componenti delle Camere italiane con quello di altre assemblee parlamentari in termini astratti, senza tenere conto del numero degli elettori (e, dunque, del rapporto eletti/elettori). Si trascura, inoltre, che in molti degli ordinamenti assunti come termini di paragone si riscontrano forme di governo e tipi di Stato diversi dai nostri.
2) La riforma presuppone che la rappresentanza nazionale possa essere assorbita nella rappresentanza di altri organi elettivi (Parlamento europeo, Consigli regionali, Consigli comunali, ecc.), contro ogni evidenza storica e contro la giurisprudenza della Corte costituzionale.
I fautori della riforma sostengono ancora che la riduzione del numero dei parlamentari non arrecherebbe alcun danno alle esigenze della rappresentativita' perche' sarebbero gia' tanti gli organi elettivi (Parlamento europeo, Consigli regionali, consigli comunali, ecc.) la cui formazione dipenderebbe dal voto dei cittadini. La rappresentanza nazionale, secondo questa tesi, potrebbe trovare un'espressione parcellizzata in altri luoghi istituzionali. A prescindere, pero', da ogni altra considerazione sul ruolo e sulle competenze degli organi elettivi richiamati (ad esempio, i Consigli regionali italiani non sono paragonabili ai parlamenti degli Stati membri di una federazione), si puo' ricordare che la Corte costituzionale ha chiarito che "solo il Parlamento e' sede della rappresentanza politica nazionale, la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile".
Basta leggere, del resto, le materie attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva del legislatore statale (e considerare l'interpretazione estensiva che di molte di queste materie ha dato la stessa Corte costituzionale nella sua giurisprudenza) per avere un'idea dell'importanza delle Camere.
3) La riforma riduce in misura sproporzionata e irragionevole la rappresentanza di interi territori.
Per quanto riguarda la nuova composizione del Senato, alcune Regioni finirebbero con l'essere sottorappresentate rispetto ad altre. Cosi', ad esempio, l'Abruzzo, con un milione e trecentomila abitanti, avrebbe diritto a quattro senatori, mentre il Trentino-Alto Adige, con le sue due province autonome e con una popolazione complessiva di un milione di abitanti, avrebbe in tutto sei senatori; e ancora la Liguria, con cinque seggi, avrebbe una rappresentanza al Senato, in sostanza, della sola area genovese.
4) La riforma non eliminerebbe ma, al contrario, aggraverebbe i problemi del bicameralismo perfetto (anche se e' spesso presentata dai suoi sostenitori come un intervento volto a raggiungere gli stessi obiettivi di precedenti progetti di riforma, diretti a rendere piu' efficiente l'istituzione parlamentare).
Come si e' gia' detto, l'attuale riforma non introduce alcuna differenziazione tra le due Camere ma si limita semplicemente a ridurne i componenti, il cui elevato numero costituisce una caratteristica del Parlamento e non del bicameralismo perfetto. Tale assetto, in teoria, potrebbe anche essere modificato senza alterare in modo cosi' incisivo il numero dei parlamentari, anche solo per il tramite di una contestuale riforma dei regolamenti parlamentari di Camera e Senato. Al contrario, se si considerano i problemi di rappresentanza di alcuni territori regionali che la riforma comporterebbe, risulta che paradossalmente la legge in questione finirebbe con l'aggravare, anziche' ridurre, i problemi del bicameralismo perfetto.
5) La riforma appare ispirata da una logica "punitiva" nei confronti dei parlamentari, confondendo la qualita' dei rappresentanti con il ruolo stesso dell'istituzione rappresentativa. La revisione costituzionale sembra essere espressione di un intento "punitivo" nei confronti dei parlamentari – visti come esponenti di una "casta" parassitaria da combattere con ogni mezzo – ed e' il segno di una diffusa confusione del problema della qualita' dei rappresentanti con il ruolo dell'organo parlamentare. Non e' dato riscontrare, tuttavia, un rapporto inversamente proporzionale tra il numero dei parlamentari e il livello qualitativo degli stessi. Una simile riduzione dei componenti delle Camere penalizzerebbe soltanto la rappresentanza delle minoranze e il pluralismo politico e potrebbe paradossalmente produrre un potenziamento della capacita' di controllo dei parlamentari da parte dei leader dei partiti di riferimento, facilitato dal numero ridotto degli stessi componenti delle Camere.
Non puo' trascurarsi, inoltre, lo squilibrio che si verrebbe a determinare qualora, entrata in vigore la modifica costituzionale, non si avesse anche una modifica della disciplina elettorale, con essa coerente, tale da assicurare – nei limiti del possibile – la rappresentativita' delle Camere e, allo stesso tempo, agevolare la formazione di una maggioranza (sia pur relativamente) stabile di governo.
E' illusorio, in conclusione, pensare alle riforme costituzionali come ad azioni dirette a causare shock a un sistema politico-partitico incapace di autoriformarsi, nella speranza che l'evento traumatico possa innescare reazioni benefiche. Una cattiva riforma non e' meglio di nessuna riforma. Semmai e' vero il contrario. Respingendo questa riforma perche' monca e destabilizzante, ci sarebbe spazio per proposte equilibrate che mantengano intatti i principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale; al contrario sarebbe piu' difficile mettere in discussione una riforma appena avallata dal corpo elettorale. Occorrono, in definitiva, interventi idonei ad apportare miglioramenti al sistema nel rispetto della democraticita' e della rappresentativita' delle istituzioni.
Per queste ragioni i sottoscritti voteranno convintamente "NO"!
*
Promotori: Alessandro Morelli, Professore ordinario di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Messina; Fiammetta Salmoni, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Universita' Telematica degli Studi di Roma Guglielmo Marconi; Michele Della Morte, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi del Molise; Marina Calamo Specchia, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale comparato, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro; Vincenzo Casamassima, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' del Sannio di Benevento.
Firmano (in ordine alfabetico):
1. Fulvia Abbondante, Ricercatrice di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Napoli Federico II
2. Ugo Adamo, Assegnista di ricerca di diritto costituzionale, Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
3. Cristiano Aliberti, Ricercatore di diritto pubblico, Universita' degli Studi Roma Tre
4. Umberto Allegretti, gia' Professore ordinario di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Firenze
5. Carlo Amirante, gia' Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Napoli Federico II
6. Adele Anzon, gia' Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi Tor Vergata di Roma
7. Antonio Arena, Assegnista di ricerca di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Messina
8. Marco Armanno, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Palermo
9. Paolo Armaroli, gia' Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Genova
10. Francesca Bailo, Ricercatrice a tempo determinato. Universita' degli Studi di Genova
11. Enzo Balboni, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' Cattolica di Milano
12. Vincenzo Baldini, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
13. Rosa Basile, Ricercatrice di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Messina
14. Francesco Saverio Bertolini, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Teramo
15. Cristina Bertolino, Professoressa associata di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Torino
16. Marco Betzu, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Cagliari
17. Raffaele Bifulco, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi Luiss Guido Carli
18. Felice Blando, Ricercatore di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Palermo
19. Salvatore Bonfiglio, Professore associato di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Roma Tre
20. Monica Bonini, Professoressa associata di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Milano Bicocca
21. Andrea Bonomi, Ricercatore a tempo determinato, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
22. Roberto Borrello, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Siena
23. Giuditta Brunelli, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Ferrara
24. Fernanda Bruno, gia' Professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
25. Gaetano Bucci, Ricercatore di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
26. Camilla Buzzacchi, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Milano Bicocca
27. Giulia Caravale, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
28. Maria Cristina Cabiddu, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Politecnico di Milano
29. Mia Caielli, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli studi di Torino
30. Marina Calamo Specchia, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale comparato, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
31. Quirino Camerlengo, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Pavia
32. Laura Cappuccio, Professoressa associata di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Napoli Federico II
33. Giuliana Giuseppina Carboni, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Sassari
34. Paolo Caretti, Professore emerito di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Firenze
35. Rossana Carida', Professoressa associata di diritto pubblico, Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
36. Sara Carnovali, Dottoressa di ricerca in diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Milano
37. Vincenzo Casamassima, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' del Sannio di Benevento
38. Rino Casella, Professore associato di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Pisa
39. Fabrizio Cassella, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Torino
40. Massimo Cavino, Professore ordinario di diritto pubblico, Universita' degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
41. Eleonora Ceccherini, Professoressa associata di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Genova
42. Marcello Cecchetti, Professore ordinario di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Sassari
43. Alfonso Celotto, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
44. Omar Chessa, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Sassari
45. Anna Ciammariconi, Ricercatrice di diritto pubblico comparato. Universita' degli Studi di Teramo
46. Pietro Ciarlo, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Cagliari
47. Ines Ciolli, Professoressa associata di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
48. Anna Maria Citrigno, Ricercatrice di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Messina
49. Giovanni Coinu, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Cagliari
50. Gian Luca Conti, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Pisa
51. Giovanni Cordini, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Pavia
52. Pasquale Costanzo, Professore emerito di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Genova
53. Matteo Cosulich, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Trento
54. Entela Cukani, Assegnista di ricerca di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi del Salento
55. Giovanni D’Alessandro, Professore ordinario di diritto pubblico, Universita' Telematica degli Studi di Roma Niccolo' Cusano
56. Maria Elisa D'Amico, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Milano
57. Luigi D'Andrea, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Messina
58. Marco Dani, Professore associato di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Trento
59. Antonio D'Atena, Professore emerito di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata
60. Luciana De Grazia, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Palermo
61. Michele Della Morte, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi del Molise
62. Bruno De Maria, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Napoli Federico II
63. Francesco Raffaello De Martino, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi del Molise
64. Giovanna De Minico, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Napoli Federico II
65. Gianmario Demuro, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Cagliari
66. Andrea De Petris, Ricercatore di diritto costituzionale, Universita' Giustino Fortunato di Benevento
67. Valeria De Santis, Ricercatrice di diritto pubblico, Universita' degli Studi Parthenope di Napoli
68. Giovanni Di Cosimo, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Macerata
69. Maria Dicosola, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
70. Alfonso Di Giovine, Professore emerito di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Torino
71. Angela Di Gregorio, Professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Milano
72. Enzo Di Salvatore, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Teramo
73. Mario Esposito, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi del Salento
74. Laura Fabiano, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
75. Gianluca Famiglietti, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Pisa
76. Gennaro Ferraiuolo, Ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Napoli Federico II
77. Gianni Ferrara, Professore emerito di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
78. Daniele Ferrari, Dottore di ricerca in diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Genova
79. Justin Frosini, Professore associato di diritto pubblico comparato, Universita' Luigi Bocconi di Milano
80. Davide Galliani, Professore associato di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Milano
81. Silvio Gambino, Professore emerito di diritto pubblico comparato Universita' della Calabria
82. Paolo Giangaspero, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Trieste
83. Federico Girelli, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' Telematica degli Studi di Roma Niccolo' Cusano
84. Daniele Granara, Ricercatore di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Genova
85. Andrea Gratteri, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Pavia
86. Maria Cristina Grisolia, gia' Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Firenze
87. Enrico Grosso, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Torino
88. Cosimo Pietro Guarini, Professore associato di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
89. Carlo Iannello, Professore associato di diritto pubblico, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
90. Antonio Iannuzzi, Professore associato di diritto pubblico, Universita' degli Studi Roma Tre
91. Emma A. Imparato, Professoressa associata di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Napoli L'Orientale
92. Giuseppe Laneve, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Macerata
93. Salvatore La Porta, Ricercatore di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Milano Bicocca
94. Eva Lehner, Ricercatrice di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Siena
95. Sara Lieto, ricercatrice a tempo determinato di diritto pubblico, Universita' degli Studi Parthenope di Napoli
96. Aldo Loiodice, Professore emerito di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
97. Andrea Lollo, ricercatore a tempo determinato di diritto costituzionale, Universita' Magna Graecia di Catanzaro
98. Fabio Longo, Ricercatore universitario di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Torino
99. Donatella Loprieno, Ricercatrice di diritto pubblico, Universita' della Calabria
100. Laura Lorello, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Palermo
101. Federico Losurdo, Ricercatore a tempo determinato di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo
102. Alberto Lucarelli, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Napoli Federico II
103. Giovanni Luchena, Professore associato di diritto pubblico dell'economia, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
104. Patrizia Macchia, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Torino
105. Gianfranco Macri', Professore associato di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Salerno
106. Gabriele Maestri, Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e Scienze politiche, Universita' degli Studi Roma Tre
107. Patrizia Magaro', Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Genova
108. Maurizio Malo, Professore associato di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Padova
109. Michela Manetti, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Siena
110. Raffaele Manfrellotti, Professore ordinario di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Napoli Federico II
111. Giuseppe Marazzita, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Teramo
112. Gianluca Marolda, Dottore di ricerca in diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum
113. Francesco Marone, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli
114. Pamela Martino, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
115. Pietro Masala, Ricercatore a tempo determinato, Universita' degli Studi di Siena
116. Ilenia Massa Pinto, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Torino
117. Anna Mastromarino, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Torino
118. Giuditta Matucci, Ricercatrice di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Pavia
119. Alessandro Mazzitelli, Professore associato di diritto pubblico, Universita' degli Studi della Calabria
120. Luigi Melica, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi del Salento
121. Luca Mezzetti, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum
122. Roberto Miccu', Professore ordinario di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
123. Giovanna Montella, Ricercatrice di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
124. Alessandro Morelli, Professore ordinario di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Messina
125. Giovanni Moschella, Professore ordinario di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Messina
126. Angela Musumeci, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Teramo
127. Ilario Nasso, Dottore di ricerca in diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Bologna, e magistrato
128. Anna Maria Nico, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
129. Raffaella Niro, Professoressa associata di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Macerata
130. Walter Nocito, Ricercatore di diritto pubblico, Universita' della Calabria
131. Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
132. Saulle Panizza, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Pisa
133. Claudio Panzera, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' Mediterranea di Reggio Calabria
134. Stefania Parisi, Professoressa associata di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Napoli Federico II
135. Fulvio Pastore, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
136. Barbara Pezzini, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Bergamo
137. Paola Piciacchia, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
138. Roberto Pinardi, Professore ordinario di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia
139. Andrea Pisaneschi, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Siena
140. Marco Plutino, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' di Cassino e del Lazio Meridionale
141. Giovanni Poggeschi, Professore associato di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi del Salento
142. Anna Maria Poggi, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Torino
143. Daniele Porena, Professore associato di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Perugia
144. Salvatore Prisco, Professore ordinario di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Napoli Federico II
145. Andrea Pugiotto, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Ferrara
146. Fernando Puzzo, Ricercatore di diritto pubblico, Universita' della Calabria
147. Maria Letteria Quattrocchi, Ricercatrice di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Messina
148. Alberto Randazzo, Ricercatore a tempo determinato di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Messina
149. Francesca Rescigno, Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum
150. Giuseppe Ugo Rescigno, Professore emerito di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
151. Antonio Riviezzo, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Siena
152. Raffaele Guido Rodio, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli studi di Bari Aldo Moro
153. Maria Grazia Rodomonte, Professoressa associata di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza"
154. Graziella Romeo, Ricercatrice a tempo determinato di diritto pubblico, Universita' degli Studi Bocconi di Milano
155. Laura Ronchetti, Ricercatrice a tempo determinato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi del Molise
156. Monica Rosini, Ricercatrice a tempo determinato di diritto pubblico, Libera Universita' di Bolzano
157. Antonio Ruggeri, Professore emerito di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Messina
158. Fiammetta Salmoni, Professoressa ordinaria di diritto pubblico, Universita' Telematica degli Studi di Roma Guglielmo Marconi
159. Lucia Scaffardi, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Parma
160. Simone Scagliarini, Professore associato di diritto pubblico, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia
161. Lucia Sciannella, Professoressa associata di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Teramo
162. Vincenzo Sciarabba, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Genova
163. Michele Scudiero, Professore emerito di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Napoli Federico II
164. Massimo Siclari, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi Roma Tre
165. Giorgio Sobrino, Ricercatore a tempo determinato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Torino
166. Giusi Sorrenti, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Messina
167. Giovanni Tarli Barbieri, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Firenze
168. Giuseppe Tesauro, Presidente emerito della Corte costituzionale
169. Massimo Togna, Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate, professore a contratto di Information Law and Ethics, Universita' degli Studi dell'Aquila
170. Roberto Toniatti, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Trento
171. Vincenzo Tondi della Mura, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' del Salento
172. Alessandro Torre, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
173. Dario Elia Tosi, Professore associato di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Torino
174. Michele Troisi, Professore associato di diritto pubblico, Universita' degli Studi del Salento
175. Lara Trucco, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Genova
176. Luigi Ventura, Professore emerito di diritto costituzionale, Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
177. Paolo Veronesi, Professore ordinario di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Ferrara
178. Luca Vespignani, Professore associato di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia
179. Massimo Villone, Professore emerito di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Napoli Federico II
180. Lorenza Violini, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Universita' degli Studi di Milano
181. Maria Paola Viviani Schlein, Professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato, Universita' dell'Insubria
182. Luigi Volpe, gia' Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro
183. Jens Woelk, Professore ordinario di diritto pubblico, Universita' di Trento
4. DOCUMENTAZIONE. TONINO DESSI': REFERENDUM COSTITUZIONALE DI SETTEMBRE, UN PO' DI RIPASSO E QUALCHE CONTO
[Dal sito www.democraziaoggi.it riprendiamo questo intervento del 24 agosto 2020]
Questo e' il testo originario degli articoli 56 e 57 della Costituzione promulgata nel 1948:
"Art. 56. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
Art. 57. Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale. A ciascuna Regione e' attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore".
L'Assemblea Costituente svolse sul tema della rappresentanza parlamentare una discussione specifica, nella quale prevalse, sia sulla base di considerazioni empiriche ed esperienziali, sia sulla base del raffronto comparativo con ordinamenti di altre democrazie contemporanee, il criterio volto ad assicurare a una determinata quota di elettori i propri rappresentanti.
Il testo attuale, che fissa in seicentotrenta i deputati e in trecentoquindici i senatori (piu' i cinque a vita di nomina presidenziale previsti dall'articolo 60), deriva da una modifica costituzionale apportata al testo originario nel 1963 (l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2). Una successiva modifica e' stata introdotta con la revisione del 2001 (l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1), che ha riservato alla circoscrizione Estero l'elezione di sei senatori.
La legge costituzionale del 1963 intervenne a boom demografico in pieno svolgimento, per bloccare una crescita continuativa della rappresentanza che appariva in prospettiva controproducente, sia in quanto, potendo dar luogo a un numero di parlamentari pletorico, avrebbe indebolito il Parlamento, anzitutto rispetto al Governo, sia in quanto la variabilita' del numero dei seggi in occasione di ogni tornata avrebbe reso meno governabile la vita interna dei partiti e piu' indeterminate le reciproche relazioni, i rapporti di forza, le stesse maggioranze parlamentari. Bloccare il numero ai livelli ormai raggiunti costituiva un fattore di stabilizzazione del sistema. Restava tuttavia un numero di rappresentanti conforme all'esigenza di rispecchiare in Parlamento tanto il pluralismo politico quanto la complessita' sociale e persino territoriale della realta' italiana.
Non deve sfuggire che piu' alto e' il numero di elettori necessario per eleggere un parlamentare, piu' si allarga la distanza del parlamentare stesso dai propri elettori e piu' bassa e' la varieta' delle istanze, anche territoriali, che potra' personalmente e direttamente interpretare.
Il Parlamento non e' infatti una semplice macchina per la produzione di norme, ma e' il principale strumento per la rappresentazione, la conoscenza, la messa a confronto, la ragionevole mediazione nelle rispettive soluzioni, dei problemi del Paese: la rappresentanza elettiva in democrazia a questo serve.
Oggi in Italia ci sono 1 deputato ogni 96.006 abitanti e 1 senatore ogni 188.424 abitanti. Se venisse confermata la legge costituzionale oggetto di referendum (che riduce da seicentotrenta a quattrocento i deputati e da trecentoquindici a duecento i senatori), si arriverebbe a 1 deputato per ogni 151.210 abitanti e a 1 senatore per ogni 302.420 abitanti, con una drastica riduzione della rappresentanza popolare e quindi con un divario enormemente accresciuto nel rapporto tra elettori ed eletti. Tutto cio' a fronte dell'unico obiettivo che sarebbe conseguito: una riduzione della spesa pari a 57 milioni di euro annui, cioe' allo 0,007 per cento dell'intera spesa pubblica, risultato che potrebbe essere ottenuto alternativamente, se li si ritiene un costo da abbattere, con una riduzione degli emolumenti, oppure riconsiderando alcune altre decisioni di spesa. Un caccia F35 dei novanta che l'Italia ha deciso di acquistare per l'ammodernamento dell'Aeronautica militare costa attualmente fra i 90 e i 106 milioni di euro, per dire.
Ecco: questa e' in sintesi la partita in gioco col referendum.
I favorevoli alla revisione costituzionale oligarchica non hanno un solo ragionevole argomento da spendere.
I NO sono il piu' ragionevole strumento per difendere una soglia decente di democrazia e per mantenere aperte differenti possibilita' di un suo miglioramento anche qualitativo.
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NO ALL'ANTIPARLAMENTARISMO, NO AL FASCISMO, NO ALLA BARBARIE
No alla riforma costituzionale che mutila la democrazia rappresentativa e mira ad imporre un regime totalitario nel nostro paese
Al referendum del 20-21 settembre votiamo no all'antiparlamentarismo, no al fascismo, no alla barbarie
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Supplemento de "La nonviolenza e' in cammino" (anno XXI)
Numero 14 del 27 agosto 2020
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