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La civilta' contro il razzismo
- Subject: La civilta' contro il razzismo
- From: "Centro di ricerca per la pace" <nbawac at tin.it>
- Date: Thu, 30 Jul 2009 14:01:50 +0200
- Importance: Normal
============================== LA CIVILTA' CONTRO IL RAZZISMO ============================== Supplemento straordinario de "La nonviolenza e' in cammino" del 30 luglio 2009 1. Tra pochi giorni 2. Una proposta urgente 3. Modello di lettera al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati 4. Modello di ordine del giorno da proporre all'approvazione delle assemblee elettive (Comuni, Province, Regioni, etc.) 5. Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione: Un appello al governo e alle Regioni per tutelare la registrazione della nascita del minore 1. EDITORIALE. TRA POCHI GIORNI Tra pochi giorni, se non persuaderemo prima il parlamento ad abolirle subito, entreranno in vigore le misure razziste e squadriste, incostituzionali ed antigiuridiche, del cosiddetto "pacchetto sicurezza", che impongono in Italia il regime dell'apartheid e riesumano le squadracce di picchiatori razzisti e assassini di funesta memoria, legittimate e finanziate dallo stato per volonta' del governo golpista. Tra pochi giorni, se non persuaderemo prima il parlamento ad abolirle subito quelle criminali misure, occorrera' promuovere immediatamente in tutta Italia azioni legali contro il colpo di stato razzista e squadrista, tali che consentano ai magistrati di merito aditi di sollecitare il tempestivo intervento della Corte Costituzionale affinche' nel piu' breve tempo possibile cassi quelle misure, abroghi quell'infamia, ripristini la civilta' giuridica e la civile convivenza nel nostro paese. Tra pochi giorni, se non persuaderemo prima il parlamento ad abolirle subito quelle infami mostruosita', occorrera' resistere ad esse: difendendo la legalita', la democrazia, la civilta'; difendendo le Costituzione della Repubblica Italiana, il lascito dei martiri della Resistenza, l'onore del nostro paese; difendendo gli esseri umani che di quelle scellerate misure sono le vittime designate. Nessuno sia complice del colpo di stato. Nessuno si arrenda al razzismo. Nessuno si rassegni all'apartheid. La nonviolenza e' in cammino. 2. UNA SOLA UMANITA'. UNA PROPOSTA URGENTE Proponiamo alle lettrici ed ai lettori di: a) scrivere ai Presidenti di Camera e Senato una lettera con la richiesta che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai principi della civilta' giuridica; b) scrivere a tutti i parlamentari antinazisti affinche' sostengano questa richiesta; c) scrivere a tutti gli enti locali affinche' formulino anch'essi questa richiesta; d) scrivere a tutti i mass-media affinche' ne diano almeno notizia; e) scrivere a persone di volonta' buona, associazioni democratiche ed istituzioni fedeli alla Costituzione affinche' si associno alla richiesta. * Per chi volesse scrivere via posta elettronica gli indirizzi e-mail di tutti i parlamentari (compresi i Presidenti delle Camere) sono cosi' composti: a) per i deputati: cognome_inizialedelnome at camera.it e per fare un esempio l'indirizzo di un eventuale on. Mario Rossi sarebbe rossi_m at camera.it b) per i senatori: cognome_inizialedelnome at posta.senato.it e per fare un esempio l'indirizzo di un eventuale sen. Mario Rossi sarebbe rossi_m at posta.senato.it Ai Presidenti dei due rami del parlamenti si puo' scrivere anche attraverso i siti di Camera e Senato. 3. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI LETTERA AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Al Presidente del Senato della Repubblica Al Presidente della Camera dei Deputati Signori Presidenti dei due rami del Parlamento, il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2 luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza", volgarmente nota come "pacchetto sicurezza". Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita, energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i principi della civilta' giuridica. Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori, principi e criteri della civilta' umana, con la presente siamo a richiedere che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai principi della civilta' giuridica. Distinti saluti, firma luogo e data indirizzo completo del mittente 4. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ORDINE DEL GIORNO DA PROPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE (COMUNI, PROVINCE, REGIONI, ETC.) Il Consiglio ... di ..., premesso che il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2 luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza", volgarmente nota come "pacchetto sicurezza". Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita, energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i principi della civilta' giuridica. Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori, principi e criteri della civilta' umana, chiede al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai principi della civilta' giuridica. Da' mandato al proprio presidente di trasmettere il presente ordine del giorno al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e per opporuna conoscenza al Presidente della Repubblica, e di renderlo noto alla popolazione attraverso i mezzi d'informazione e nelle altre forme abitualmente usate per comunicare ai cittadini le deliberazioni del Consiglio. 5. UNA SOLA UMANITA'. ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE: UN APPELLO AL GOVERNO E ALLE REGIONI PER TUTELARE LA REGISTRAZIONE DELLA NASCITA DEL MINORE [Dal sito dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (www.asgi.it) riprendiamo il seguente testo del 29 luglio 2009 dal titolo "Legge sulla Sicurezza: Tutelare la registrazione della nascita del minore"] Ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale non puo' essere richiesta ai cittadini stranieri l'esibizione del permesso di soggiorno. L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi) promuove una raccolta di firme per un appello al Governo e alle Regioni affinche' emanino disposizioni chiare. La legge n. 94/2009 (cosiddetto "pacchetto sicurezza") prevede una norma che, se interpretata restrittivamente, potrebbe impedire la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolari. L'Asgi intende dunque chiedere al Governo e alle Regioni di emanare disposizioni attuative al fine di chiarire che l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno previsto da tale norma non si applica alla dichiarazione di nascita ed al riconoscimento del figlio naturale, in quanto tra le possibili interpretazioni della legge, questa e' la sola conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali. * Appello al Governo 28 luglio 2009 All'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi Ministro dell'Interno Roberto Maroni Ministro della Giustizia Angelino Alfano Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali Maurizio Sacconi Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti L'art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati". Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli atti di stato civile quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 94/2009), si richiamano le seguenti considerazioni. Innanzitutto la norma fa riferimento ai "provvedimenti di interesse dello straniero", mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio sono senz'altro provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio minore, oltre a sottendere una pacifica connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione delle persone nate sul territorio dello Stato. Al riguardo, si evidenzia che in generale l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede l'obbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l'ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione, e' tenuto a riferirne al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dunque, l'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, non puo' riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato. Qualora invece si ritenesse applicabile l'art. 6, comma 2 del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, anche agli atti di stato civile sopra citati, i genitori privi di permesso di soggiorno non potrebbero effettuare la dichiarazione di nascita del figlio (anche legittimo) ne' contestualmente riconoscere il figlio naturale nell'atto di nascita, con effetti irragionevoli e contrari alla normativa nazionale ed internazionale. Si noti come tale impedimento non potrebbe essere superato in tutti i casi mediante il rilascio alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi, nonche' - in virtu' della sentenza n. 376/2000 della Corte costituzionale - al marito con essa convivente (che sono inespellibili ai sensi dell'art. 19, comma 2 d. lgs. n. 286/1998) di un permesso di soggiorno "per cure mediche" ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 394/1999, in quanto tale permesso di soggiorno non puo' esser rilasciato a) agli stranieri che non siano in possesso di passaporto o documento equipollente, poiche' l'art. 9 del D.P.R. 394/1999 richiede l'esibizione di tale documento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno; b) al padre naturale irregolarmente soggiornante, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000 ha esteso il divieto di espulsione (presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno "per cure mediche") esclusivamente al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, mentre l'ordinanza della stessa Corte n. 192/2006 ha dichiarato legittima l'esclusione da tale beneficio del padre naturale. Si segnala, inoltre, che la maggior parte delle questure non rilascia comunque tale titolo di soggiorno quando il richiedente risulta privo di documentazione attestante la legittima disponibilita' di una fissa dimora. Ne' risulta risolutivo il richiamo all'art. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000, che stabilisce che la dichiarazione di nascita puo' essere resa anche dal medico o dall'ostetrica: tale norma, infatti, non potrebbe essere applicata nei casi in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario durante il parto, ne' vi e' alcuna garanzia che tale disposizione venga applicata in generale ai bambini nati da cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in tutte le strutture sanitarie (attualmente essa viene applicata soprattutto nei casi in cui la madre non intenda riconoscere il figlio). Si consideri, inoltre, che anche ove la dichiarazione di nascita fosse effettuata dal medico o dall'ostetrica, al genitore verrebbe comunque richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno per effettuare contestualmente il riconoscimento del figlio naturale, con la conseguenza che i figli naturali di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti non potrebbero essere riconosciuti dai genitori alla nascita. Occorre ribadire - come da sempre ribadisce in modo fermo e costante la giurisprudenza costituzionale - l'esigenza che di qualsiasi disposizione normativa si privilegi sempre tra piu' interpretazioni possibili soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica. Ora, e' evidente come l'interpretazione dell'art. 6, comma 2 in base alla quale sussisterebbe l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale implicherebbe gravissime violazioni della Costituzione e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano (1). In proposito si deve infatti ricordare che la Costituzione prevede che la Repubblica ha il dovere di proteggere la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e prevede il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1 Cost.). Inoltre la Costituzione prevede il divieto di privare della capacita' giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed e' noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato. Tra gli obblighi internazionali sono senz'altro rilevanti quelli derivanti dagli artt. 7 e 8 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che riconoscono ad ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalita' e dalla regolarita' del soggiorno del genitore), il diritto di essere "registrato immediatamente al momento della sua nascita", il diritto "ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi", nonche' il diritto "a preservare la propria identita', ivi compresa la sua nazionalita', il suo nome e le sue relazioni famigliari", nonche' l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed ha diritto ad avere un nome. Del resto una simile interpretazione delle norme sugli stranieri favorevole al minore e alla famiglia e' espressamente prevista dallo stesso testo unico delle norme in materia di immigrazione: nell'applicazione delle norme vigenti in materia si deve applicare l'art. 28, comma 3 del d. lgs. n. 286/1998 che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi finalizzati ad attuare il diritto all'unita' familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della medesima citata Convenzione sui diritti del fanciullo. L'interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell'art. 6 d. lgs. n. 286/1998 e' dunque solo quella che esclude la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 286/1998, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, bensi' provvedimenti anche di interesse del figlio minore e di interesse pubblico. Si richiama, in tal senso, l'ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60 accettato dal Governo con la seguente formulazione del dispositivo: "impegna il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f) [che modifica l'art. 6, comma 2 del d. lgs. 286/98] nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stesso". Si ricorda inoltre che il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28 aprile u.s., ha affermato che la disposizione in oggetto "preclude all'immigrato irregolare soltanto la possibilita' di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell'interesse del bambino", sostenendo inoltre che tale norma "ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della norma". Occorre rilevare, infine, come la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito all'introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare. E' dunque fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie a favorire il piu' possibile l'effettuazione della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale presso le direzioni sanitarie, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000. Tale norma, ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione puo' essere resa, oltre che presso il comune, anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art. 30, c. 4); il D.P.R. 396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita puo' essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volonta' di non essere nominata (art. 30, c. 1). Si ritiene di dovere sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non puo' essere segnalato all'autorita', in applicazione dell'art. 35, c. 5 del d.lgs. 286/98. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di "accesso alle strutture sanitarie" intendendo con cio' non solo il diritto alle prestazioni mediche ma l'insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria, e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso la struttura sanitaria. Per evitare interpretazioni della norma che comporterebbero evidenti profili di illegittimita' costituzionale, invitiamo il Governo ad adottare disposizioni attuative che, nel rispetto dell'ordine del giorno sopra citato, chiariscano che l'art. 6, comma 2 del d. lgs. 286/98 non si applica alla dichiarazione di nascita e al riconoscimento del figlio naturale, e dunque che non puo' essere richiesta ai cittadini stranieri l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale. Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione Note 1. Si vedano anche, in tal senso, gli autorevoli pareri del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera del 10 giugno 2009 "Parere sul disegno di legge n. 733 del 3 giugno 2008, recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica'") e dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia ("Documento dell'Aimmf sul ddl C. 2180 denominato 'pacchetto sicurezza'" del 30 aprile 2009). * Appello alle Regioni 28 luglio 2009 Ai Presidenti delle Regioni Agli Assessori alla Sanita' delle Regioni Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti L'art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati". Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli atti di stato civile quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 94/2009), si richiamano le seguenti considerazioni. Innanzitutto la norma fa riferimento ai "provvedimenti di interesse dello straniero", mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio sono senz'altro provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio minore, oltre a sottendere una pacifica connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione delle persone nate sul territorio dello Stato. Al riguardo, si evidenzia che in generale l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede l'obbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l'ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione, e' tenuto a riferirne al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dunque, l'art. 6, co. 2 del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, non puo' riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato. Qualora invece si ritenesse applicabile l'art. 6, comma 2 del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, anche agli atti di stato civile sopra citati, i genitori privi di permesso di soggiorno non potrebbero effettuare la dichiarazione di nascita del figlio (anche legittimo) ne' contestualmente riconoscere il figlio naturale nell'atto di nascita, con effetti irragionevoli e contrari alla normativa nazionale ed internazionale. Si noti come tale impedimento non potrebbe essere superato in tutti i casi mediante il rilascio alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi, nonche' - in virtu' della sentenza n. 376/2000 della Corte costituzionale - al marito con essa convivente (che sono inespellibili ai sensi dell'art. 19, comma 2 d. lgs. n. 286/1998) di un permesso di soggiorno "per cure mediche" ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 394/1999, in quanto tale permesso di soggiorno non puo' esser rilasciato a) agli stranieri che non siano in possesso di passaporto o documento equipollente, poiche' l'art. 9 del D.P.R. 394/1999 richiede l'esibizione di tale documento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno; b) al padre naturale irregolarmente soggiornante, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000 ha esteso il divieto di espulsione (presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno "per cure mediche") esclusivamente al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, mentre l'ordinanza della stessa Corte n. 192/2006 ha dichiarato legittima l'esclusione da tale beneficio del padre naturale. Si segnala, inoltre, che la maggior parte delle questure non rilascia comunque tale titolo di soggiorno quando il richiedente risulta privo di documentazione attestante la legittima disponibilita' di una fissa dimora. Ne' risulta risolutivo il richiamo all'art. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000, che stabilisce che la dichiarazione di nascita puo' essere resa anche dal medico o dall'ostetrica: tale norma, infatti, non potrebbe essere applicata nei casi in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario durante il parto, ne' vi e' alcuna garanzia che tale disposizione venga applicata in generale ai bambini nati da cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in tutte le strutture sanitarie (attualmente essa viene applicata soprattutto nei casi in cui la madre non intenda riconoscere il figlio). Si consideri, inoltre, che anche ove la dichiarazione di nascita fosse effettuata dal medico o dall'ostetrica, al genitore verrebbe comunque richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno per effettuare contestualmente il riconoscimento del figlio naturale, con la conseguenza che i figli naturali di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti non potrebbero essere riconosciuti dai genitori alla nascita. Occorre ribadire - come da sempre ribadisce in modo fermo e costante la giurisprudenza costituzionale - l'esigenza che di qualsiasi disposizione normativa si privilegi sempre tra piu' interpretazioni possibili soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica. Ora, e' evidente come l'interpretazione dell'art. 6, comma 2 in base alla quale sussisterebbe l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale implicherebbe gravissime violazioni della Costituzione e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano (1). In proposito si deve infatti ricordare che la Costituzione prevede che la Repubblica ha il dovere di proteggere la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e prevede il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1 Cost.). Inoltre la Costituzione prevede il divieto di privare della capacita' giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed e' noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato. Tra gli obblighi internazionali sono senz'altro rilevanti quelli derivanti dagli artt. 7 e 8 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che riconoscono ad ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalita' e dalla regolarita' del soggiorno del genitore), il diritto di essere "registrato immediatamente al momento della sua nascita", il diritto "ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi", nonche' il diritto "a preservare la propria identita', ivi compresa la sua nazionalita', il suo nome e le sue relazioni famigliari", nonche' l'art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed ha diritto ad avere un nome. Del resto una simile interpretazione delle norme sugli stranieri favorevole al minore e alla famiglia e' espressamente prevista dallo stesso testo unico delle norme in materia di immigrazione: nell'applicazione delle norme vigenti in materia si deve applicare l'art. 28, comma 3 del d. lgs. n. 286/1998 che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi finalizzati ad attuare il diritto all'unita' familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della medesima citata Convenzione sui diritti del fanciullo. L'interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell'art. 6 d. lgs. n. 286/1998 e' dunque solo quella che esclude la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 286/1998, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, bensi' provvedimenti anche di interesse del figlio minore e di interesse pubblico. Si richiama, in tal senso, l'ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60 accettato dal Governo con la seguente formulazione del dispositivo: "impegna il Governo ad applicare la norma di cui all'articolo 1, comma 22, lettera f) [che modifica l'art. 6, comma 2 del d. lgs. 286/98] nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stesso". Si ricorda inoltre che il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28 aprile u.s., ha affermato che la disposizione in oggetto "preclude all'immigrato irregolare soltanto la possibilita' di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell'interesse del bambino", sostenendo inoltre che tale norma "ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall'opposizione sono al di fuori della norma". Occorre rilevare, infine, come la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito all'introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare. E' dunque fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie a favorire il piu' possibile l'effettuazione della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale presso le direzioni sanitarie, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000. Tale norma, ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione puo' essere resa, oltre che presso il comune, anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art. 30, c. 4); il D.P.R. 396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita puo' essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volonta' di non essere nominata (art. 30, c. 1). Si ritiene di dovere sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non puo' essere segnalato all'autorita', in applicazione dell'art. 35, c. 5 del d. lgs. 286/98. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di "accesso alle strutture sanitarie" intendendo con cio' non solo il diritto alle prestazioni mediche ma l'insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria, e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso la struttura sanitaria. Per evitare interpretazioni dell'art. 6 d. lgs. n. 286/1998 che comporterebbero evidenti profili di illegittimita' costituzionale, e che lo stesso Governo ha affermato di non condividere, si invitano le Regioni ad impartire direttive, attraverso le Aziende Sanitarie Locali e attraverso le Aziende ospedaliere, a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio come centri di nascita, al fine di chiarire che: - ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale, non puo' essere richiesta ai cittadini stranieri l'esibizione del permesso di soggiorno, essendo tali atti di stato civile esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2 del d. lgs. 286/98; - di conseguenza, i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno possono effettuare la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita, nelle forme e secondo le modalita' previste dall'art. 30 del D.P.R. 396/2000. Auspichiamo inoltre che le Regioni invitino le strutture sanitarie a informare compiutamente i genitori della possibilita': - di effettuare personalmente la dichiarazione di nascita e il contestuale riconoscimento del figlio naturale, oltre che presso il Comune, anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui essa e' avvenuta, nelle forme e secondo le modalita' previste dall'art. 30 del D.P.R. 396/2000, senza che tali atti possano comportare da parte della direzione sanitaria alcun tipo di segnalazione all'autorita', conformemente a quanto prevede l'art. 35, c. 5 del d. lgs. 286/98; - ovvero, in alternativa, che la dichiarazione di nascita sia resa da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, ai sensi dell'art. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000 (anche al di fuori dei casi in cui la madre esprima la volonta' di non essere nominata), senza che cio' comporti alcun tipo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, salvi i casi in cui tale segnalazione sia prevista dalla normativa vigente (ad es. ove la madre esprima la volonta' di non essere nominata o nei casi in cui sussistano per altri motivi situazioni di abbandono), a parita' di condizioni con il cittadino italiano. Riteniamo fondamentale, infine, che le Regioni verifichino l'effettiva e piena applicazione dell'art. 30 del D.P.R. 396/2000 da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio come centri di nascita, adottando le necessarie misure nei casi in cui tale disposizione non venga pienamente applicata. Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione Note 1. Si vedano anche, in tal senso, gli autorevoli pareri del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera del 10 giugno 2009 "Parere sul disegno di legge n. 733 del 3 giugno 2008, recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica'") e dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e la Famiglia ("Documento dell'Aimmf sul ddl C. 2180 denominato 'pacchetto sicurezza'" del 30 aprile 2009). * Per adesioni Preghiamo tutte le organizzazioni che volessero aderire, di far pervenire l'adesione a info at asgi.it entro lunedi' 3 agosto 2009, indicando il nome dell'organizzazione, se attiva solo a livello locale anche la citta'. Vi preghiamo inoltre di diffondere a tutti coloro che potrebbero essere interessati. Invitiamo, infine, a segnalarci qualsiasi caso in cui venga richiesto il permesso di soggiorno per effettuare la registrazione alla nascita. ============================== LA CIVILTA' CONTRO IL RAZZISMO ============================== Supplemento straordinario de "La nonviolenza e' in cammino" del 30 luglio 2009 Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it Per ricevere questo foglio e' sufficiente cliccare su: nonviolenza-request at peacelink.it?subject=subscribe Per non riceverlo piu': nonviolenza-request at peacelink.it?subject=unsubscribe In alternativa e' possibile andare sulla pagina web http://web.peacelink.it/mailing_admin.html quindi scegliere la lista "nonviolenza" nel menu' a tendina e cliccare su "subscribe" (ed ovviamente "unsubscribe" per la disiscrizione). 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