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Minime. 897
- Subject: Minime. 897
- From: "Centro di ricerca per la pace" <nbawac at tin.it>
- Date: Thu, 30 Jul 2009 01:02:28 +0200
- Importance: Normal
NOTIZIE MINIME DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO Numero 897 del 30 luglio 2009 Notizie minime della nonviolenza in cammino proposte dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it Sommario di questo numero: 1. Per la Costituzione e per l'umanita'. Contro la guerra e contro il razzismo 2. In corso a Nepi la quarta rassegna di cinema per la pace 3. Una proposta urgente 4. Modello di lettera al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati 5. Modello di ordine del giorno da proporre all'approvazione delle assemblee elettive (Comuni, Province, Regioni, etc.) 6. Campagna nazionale "Divieto di segnalazione": Un'analisi giuridica 7. Appello al Presidente della Repubblica contro il colpo di stato razzista 8. Appello degli intellettuali contro il ritorno delle leggi razziali in Italia 9. Appello dei giuristi contro l'introduzione dei reati di ingresso e soggiorno illegale dei migranti 10. Appello al Presidente della Repubblica di varie associazioni ed organizzazioni per i diritti dei bambini 11. La "Carta" del Movimento Nonviolento 12. Per saperne di piu' 1. EDITORIALE. PER LA COSTITUZIONE E PER L'UMANITA'. CONTRO LA GUERRA E CONTRO IL RAZZISMO La Costituzione della Repubblica Italiana e' chiarissima. Si oppone alla guerra. Proibisce che l'Italia partecipi alla guerra terrorista e stragista, razzista e colonialista, mafiosa e totalitaria, imperialista ed annichilista in corso in Afghanistan. * La Costituzione della Repubblica Italiana e' chiarissima. Si oppone al razzismo. Proibisce misure infami e naziste come quelle contenute nel cosiddetto "pacchetto sicurezza", proibisce i campi di concentramento, proibisce le deportazioni, proibisce la persecuzione di persone del tutto innocenti, proibisce il regime della segregazione razziale: anzi, stabilisce che chi nel proprio paese e' perseguitato ha diritto - ha diritto, diritto - di venire in Italia e trovarvi ospitalita', soccorso, protezione. E proibisce lo squadrismo, proibisce la rinascita del fascismo di cui i gruppi paramilitari privati sono il germe e l'avanguardia. * La Costituzione della Repubblica Italiana e' fondamento del nostro ordinamento giuridico, presidio delle nostre comuni liberta'. E' dovere di ogni persona difenderla dall'assalto degli eversori oggi al governo. * Vi e' una sola umanita'. Ogni uccisione di un essere umano l'umanita' intera colpisce. Ogni violenza ad ogni essere umano contro l'intera umanita' e' rivolta. E' quindi obbligo giuridico ed imperativo etico: opporsi alla guerra, opporsi al razzismo, salvare le umane vite. E' quindi valore esistenziale e compito storico: opporsi alla guerra, opporsi al razzismo, salvare le umane vite. Solo la nonviolenza contrasta la barbarie. Solo la nonviolenza puo' salvare l'umanita'. 2. INCONTRI. IN CORSO A NEPI LA QUARTA RASSEGNA DI CINEMA PER LA PACE [Dal Comitato "Nepi per la pace" riceviamo e diffondiamo] Il Comitato "Nepi per la pace" informa che da lunedi' 27 luglio a domenica 2 agosto 2009, in piazza del Comune a Nepi (Vt), si svolge la quarta rassegna di "Cinema per la pace". Sono proposti sette film con ingresso gratuito ed inizio delle proiezioni alle ore 21,30. I film sono uno spunto per informare, conoscere, discutere e parlare di argomenti che incontrano il tema della pace e dell'educazione alla pace: l'integrazione multietnica (L'ospite inatteso), la difficile situazione del mondo del lavoro (Il posto dell'anima), i genocidi nascosti e sempre piu' dimenticati di tanti popoli, in particolare quello causato dal conflitto israelo-palestinese (Valzer con Bashir), la tragedia della seconda guerra mondiale (Tutti a casa), la realta' di popoli e culture a noi lontane e in fase di grandi e veloci cambiamenti economici e culturali sotto la spinta dei processi di globalizzazione, come sta accadendo in Cina ed India (The millionarie), il disagio psichiatrico a trent'anni dalla legge Basaglia (Si puo' fare). La rassegna si chiudera' domenica 2 agosto con la proiezione del film Il cacciatore di aquiloni che dara' ancora una volta occasione e spunto per discutere della tragedia della guerra che si sta consumando in Afghanistan e alla quale partecipa anche l'Italia in palese violazione dell'articolo 11 della nostra Costituzione. Cessi subito la guerra in Afghanistan. * Cessino subito tutte le guerre nel mondo. La pace e la democrazia si costruiscono solo con la pace, il dialogo e la giustizia. La guerra produce solo morte, distruzione, rancore e vendetta. Le centinaia di milioni di euro spesi per l'acquisto di armi e per le guerre, siano, invece, destinati all'educazione dei giovani, alla scuola, ai servizi di assistenza sociale e sanitaria, agli aiuti ai Paesi in via di sviluppo cosi' da rispondere concretamente al problema dell'immigrazione, e non con la vergogna delle norme razziste contenute nel cosiddetto "pacchetto sicurezza" di recente approvazione: norme discriminatorie ed inumane che ledono i diritti fondamentali di ogni essere umano; norme di cui dobbiamo chiedere l'abolizione immediata perche' farebbero dell'Italia un paese razzista e fascista come quello che sopporto' la vergogna delle leggi razziali promulgate da Mussolini nel 1938. * Programma della rassegna 27 luglio: The millionaire (regia: Danny Boyle) 28 luglio: Tutti a casa (regia: Luigi Comencini) 29 luglio: Il posto dell'anima (regia: Riccardo Milani) 30 luglio: L'ospite inatteso (regia: Thomas McCarthy) 31 luglio: Valzer con Bashir (regia: Ari Folman) 1 agosto: Si puo' fare (regia: Giulio Manfredonia) 2 agosto: Il cacciatore di aquiloni (regia: Marc Forster) Le trame dei film sono disponibili sul sito del comitato: www.comitatonepiperlapace.it 3. UNA SOLA UMANITA'. UNA PROPOSTA URGENTE Proponiamo alle lettrici ed ai lettori di: a) scrivere ai Presidenti di Camera e Senato una lettera con la richiesta che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai principi della civilta' giuridica; b) scrivere a tutti i parlamentari antinazisti affinche' sostengano questa richiesta; c) scrivere a tutti gli enti locali affinche' formulino anch'essi questa richiesta; d) scrivere a tutti i mass-media affinche' ne diano almeno notizia; e) scrivere a persone di volonta' buona, associazioni democratiche ed istituzioni fedeli alla Costituzione affinche' si associno alla richiesta. * Per chi volesse scrivere via posta elettronica gli indirizzi e-mail di tutti i parlamentari (compresi i Presidenti delle Camere) sono cosi' composti: a) per i deputati: cognome_inizialedelnome at camera.it e per fare un esempio l'indirizzo di un eventuale on. Mario Rossi sarebbe rossi_m at camera.it b) per i senatori: cognome_inizialedelnome at posta.senato.it e per fare un esempio l'indirizzo di un eventuale sen. Mario Rossi sarebbe rossi_m at posta.senato.it Ai Presidenti dei due rami del parlamenti si puo' scrivere anche attraverso i siti di Camera e Senato. 4. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI LETTERA AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Al Presidente del Senato della Repubblica Al Presidente della Camera dei Deputati Signori Presidenti dei due rami del Parlamento, il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2 luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza", volgarmente nota come "pacchetto sicurezza". Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita, energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i principi della civilta' giuridica. Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori, principi e criteri della civilta' umana, con la presente siamo a richiedere che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai principi della civilta' giuridica. Distinti saluti, firma luogo e data indirizzo completo del mittente 5. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ORDINE DEL GIORNO DA PROPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE (COMUNI, PROVINCE, REGIONI, ETC.) Il Consiglio ... di ..., premesso che il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2 luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza", volgarmente nota come "pacchetto sicurezza". Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita, energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i principi della civilta' giuridica. Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori, principi e criteri della civilta' umana, chiede al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai principi della civilta' giuridica. Da' mandato al proprio presidente di trasmettere il presente ordine del giorno al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e per opporuna conoscenza al Presidente della Repubblica, e di renderlo noto alla popolazione attraverso i mezzi d'informazione e nelle altre forme abitualmente usate per comunicare ai cittadini le deliberazioni del Consiglio. 6. UNA SOLA UMANITA'. CAMPAGNA NAZIONALE "DIVIETO DI SEGNALAZIONE": UN'ANALISI GIURIDICA [Dal sito dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (www.asgi.it) riprendiamo la seguente analisi giuridica sul divieto di segnalazione dello straniero in condizioni di irregolarita' di soggiorno che accede ai servizi sanitari alla luce delle nuove disposizioni del cosiddetto "pacchetto sicurezza", a cura dei promotori della Campagna nazionale "Divieto di segnalazione" (Msf, Asgi, Simm, Oisg) che reca la seguente premessa redazionale "Il diritto ai trattamenti sanitari e' tutelato dalla Costituzione (art. 32, co. 1) come diritto fondamentale dell'individuo, indipendentemente dal suo status civitatis, a tutela del 'nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazione prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto' (v. sentenze della Corte Costituzionale n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998)"] Il divieto di segnalazione dello straniero in condizioni di irregolarita' di soggiorno che accede ai servizi sanitari alla luce delle nuove disposizioni del cosiddetto "pacchetto sicurezza". Analisi giuridica Il diritto ai trattamenti sanitari e' tutelato dalla Costituzione (art. 32, co. 1) come diritto fondamentale dell'individuo, indipendentemente dal suo status civitatis, a tutela del "nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazione prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto" (v. sentenze della Corte Costituzionale n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998). A tali principi sono altresi' ispirate le disposizioni contenute nel D. L.vo n. 286 del 25 luglio 1998, che all'art. 35, co. 3, dispone che "ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva". In particolare il comma 5 del citato art. 35 dispone che "l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con i cittadini italiani". Va richiamata l'attenzione su due aspetti del testo sopra citato che permettono di evidenziare la chiara volonta' del Legislatore di garantire al cittadino straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno l'accesso pieno alle cure che la norma garantisce, con le limitazioni previste dal citato art. 35, co. 3, in condizioni di liberta' e di assenza del timore di potere essere soggetto a denunce all'autorita' in ragione della sola condizione di irregolarita' di soggiorno. In primo luogo l'articolato fa chiaro riferimento alla nozione di "accesso alle strutture sanitarie" intendendo con cio' non solo il diritto alle prestazioni mediche ma l'insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria. In secondo luogo l'accesso alle strutture "non puo' comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita' salvo i casi cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano". La disposizione non prevede pertanto ipotesi derogatorie salvo quelle espressamente indicate e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso le strutture sanitarie (nonche' nei confronti del personale di polizia presente presso la struttura sanitaria che non puo' procedere a controlli o all'acquisizione di informazioni sui pazienti stranieri relative alla regolarita' del loro soggiorno sul territorio nazionale). La norma appare univoca nel bilanciare il diritto alla salute, quale diritto del singolo e della collettivita', con il diritto alla sicurezza dei cittadini prevedendo che l'obbligo di denuncia, per fatti di reato, da parte del personale sanitario, sia limitato soltanto ai casi che possano presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio (v. art. 365 c.p.). Giova ricordare che appare conforme ai principi sopra indicati anche l'articolo 6, comma 2, del testo unico sull'immigrazione - come modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera g), del d.d.l. 733 di recente approvazione, che prevede una espressa esenzione dall'obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione. Legittimi dubbi interpretativi sono sorti in relazione alla portata applicativa delle disposizioni sopra citate in relazione all'articolo 10-bis, introdotto nel testo unico sull'immigrazione dall'articolo 1, comma 16, del d.d.l. 733 di recente approvazione che prevede il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Va pertanto chiarito in che modo il personale sanitario nel suo complesso, ed in specie il personale amministrativo (quest'ultimo altresi' non vincolato agli obblighi di riservatezza derivanti dall'art. 10 del Codice di deontologia medica) debba da un lato rispondere all'obbligo del divieto di segnalazione di cui al citato att. 35 co. 5 e dall'altro debba parimenti rispondere all'obbligo di denuncia di cui agli artt. 361 e 362 p.c. di un reato perseguibile d'ufficio di cui e' venuto a conoscenza nell'ambito delle proprie funzioni, obbligo che, come e' noto, si applica a tutti coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricato di pubblico servizio. Si intravede il concreto rischio che nei presidi sanitari pubblici e convenzionati si verifichino situazioni di confusione ed incertezza sull'applicazione delle disposizioni vigenti da parte del personale sanitario, con conseguente grave pregiudizio sul diritto di accesso alle strutture da parte del cittadino straniero non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno. Si ritiene pertanto di dovere evidenziare quanto segue: 1. Nonostante la nuova legge introduca il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia, il personale sanitario (medico e paramedico, amministrativi e tecnici, operatori sociali), pur rivestendo le qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non soggiace all'obbligo di denuncia derivante dall'art. 331 c.p.p. proprio in ragione del divieto di segnalazione di cui all'art. 35, co. 5, D. Lvo. 286/98. Infatti risulta evidente come il Legislatore abbia inteso mantenere pienamente in vigore tale norma, negando cosi', allo stesso tempo, che essa possa considerarsi implicitamente abrogata dall'introduzione del reato. 2. Il reato di immigrazione irregolare di cui all'articolo 10-bis - introdotto nel testo unico sull'immigrazione dall'articolo 1, comma 16, del d.d.l 733, e' altresì classificato come una contravvenzione (per la quale e' prevista un ammenda da 5.000 a 10.000 euro) e non come un delitto. In conclusione, si sollecitano le Autorita' sanitarie nazionali e regionali, a diramare chiare e tempestive disposizioni volte a confermare che l'accesso alle strutture sanitarie da parte degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno non puo' comportare, da parte del personale sanitario, alcun obbligo (ma neanche la facolta') di denuncia degli stranieri in oggetto se non nei limiti di quanto disposto dall'art. 35 co. 5 del D. Lgs 286/98, ovvero nei casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. 7. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONTRO IL COLPO DI STATO RAZZISTA Il colpo di stato razzista compiuto dal governo Berlusconi con la complicita' di una asservita maggioranza parlamentare puo' e deve essere respinto. E' nei poteri del Presidente della Repubblica rifiutare di avallare l'introduzione nel corpus legislativo di misure palesemente in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, palesemente criminali e criminogene, palesemente razziste ed incompatibili con l'ordinamento giuridico della Repubblica. Al Presidente della Repubblica in prima istanza facciamo ora appello affinche' non ratifichi un deliberato illegale ed eversivo che viola i fondamenti stessi dello stato di diritto e della civilta' giuridica, che viola i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Il "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo Viterbo, 2 luglio 2009 8. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO DEGLI INTELLETTUALI CONTRO IL RITORNO DELLE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA Le cose accadute in Italia hanno sempre avuto, nel bene e nel male, una straordinaria influenza sulla intera societa' europea, dal Rinascimento italiano al fascismo. Non sempre sono state pero' conosciute in tempo. In questo momento c'e' una grande attenzione sui giornali europei per alcuni aspetti della crisi che sta investendo il nostro paese, riteniamo, pero', un dovere di quanti viviamo in Italia richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica europea su altri aspetti rimasti oscuri. Si tratta di alcuni passaggi della politica e della legislazione italiana che, se non si riuscira' ad impedire, rischiano di sfigurare il volto dell'Europa e di far arretrare la causa dei diritti umani nel mondo intero. Il governo Berlusconi, agitando il pretesto della sicurezza, ha imposto al Parlamento, di cui ha il pieno controllo, l'adozione di norme discriminatorie nei confronti degli immigrati, quali in Europa non si vedevano dai tempi delle leggi razziali. E' stato sostituito il soggetto passivo della discriminazione, non piu' gli ebrei bensi' la popolazione degli immigrati "irregolari", che conta centinaia di migliaia di persone; ma non sono stati cambiati gli istituti previsti dalle leggi razziali, come il divieto dei matrimoni misti. Con tale divieto si impedisce, in ragione della nazionalita', l'esercizio di un diritto fondamentale quale e' quello di contrarre matrimonio senza vincoli di etnia o di religione; diritto fondamentale che in tal modo viene sottratto non solo agli stranieri ma agli stessi italiani. Con una norma ancora piu' lesiva della dignita' e della stessa qualita' umana, e' stato inoltre introdotto il divieto per le donne straniere, in condizioni di irregolarita' amministrativa, di riconoscere i figli da loro stesse generati. Pertanto in forza di una tale decisione politica di una maggioranza transeunte, i figli generati dalle madri straniere "irregolari" diverranno per tutta la vita figli di nessuno, saranno sottratti alle madri e messi nelle mani dello Stato. Neanche il fascismo si era spinto fino a questo punto. Infatti le leggi razziali introdotte da quel regime nel 1938 non privavano le madri ebree dei loro figli, ne' le costringevano all'aborto per evitare la confisca dei loro bambini da parte dello Stato. Non ci rivolgeremmo all'opinione pubblica europea se la gravita' di queste misure non fosse tale da superare ogni confine nazionale e non richiedesse una reazione responsabile di tutte le persone che credono a una comune umanita'. L'Europa non puo' ammettere che uno dei suoi Paesi fondatori regredisca a livelli primitivi di convivenza, contraddicendo le leggi internazionali e i principi garantisti e di civilta' giuridica su cui si basa la stessa costruzione politica europea. E' interesse e onore di tutti noi europei che cio' non accada. La cultura democratica europea deve prendere coscienza della patologia che viene dall'Italia e mobilitarsi per impedire che possa dilagare in Europa. A ciascuno la scelta delle forme opportune per manifestare e far valere la propria opposizione. Roma, 29 giugno 2009 Andrea Camilleri, Antonio Tabucchi, Dacia Maraini, Dario Fo, Franca Rame, Moni Ovadia, Maurizio Scaparro, Gianni Amelio 9. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO DEI GIURISTI CONTRO L'INTRODUZIONE DEI REATI DI INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE DEI MIGRANTI Il disegno di legge n. 733-B attualmente all'esame del Senato prevede varie innovazioni che suscitano rilievi critici. In particolare, riteniamo necessario richiamare l'attenzione della discussione pubblica sulla norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, una norma che, a nostro avviso, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all'uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimita' costituzionale. La norma e', anzitutto, priva di fondamento giustificativo, poiche' la sua sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa, il che mette in luce l'assoluta irragionevolezza della nuova figura di reato; inoltre, il ruolo di extrema ratio che deve rivestire la sanzione penale impone che essa sia utilizzata, nel rispetto del principio di proporzionalita', solo in mancanza di altri strumenti idonei al raggiungimento dello scopo. Ne' un fondamento giustificativo del nuovo reato puo' essere individuato sulla base di una presunta pericolosita' sociale della condizione del migrante irregolare: la Corte Costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti gia' escluso che la condizione di mera irregolarita' dello straniero sia sintomatica di una pericolosita' sociale dello stesso, sicche' la criminalizzazione di tale condizione stabilita dal disegno di legge si rivela anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo. L'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non rappresentano, di per se', fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio ratione subiecti contrastante non solo con il principio di eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si puo' essere puniti solo per fatti materiali. L'introduzione del reato in esame, inoltre, produrrebbe una crescita abnorme di ineffettivita' del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi privi di reale utilita' sociale e condannato per cio' alla paralisi. Ne' questo effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione della relativa cognizione al giudice di pace (con alterazione degli attuali criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e snaturamento della fisionomia di quest'ultima): da un lato perche' la paralisi non e' meno grave se investe il settore di giurisdizione del giudice di pace, dall'altro per le ricadute sul sistema complessivo delle impugnazioni, gia' in grave sofferenza. Rientra certo tra i compiti delle istituzioni pubbliche "regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati" (Corte Cost., sent. n. 5 del 2004), ma nell'adempimento di tali compiti il legislatore deve attenersi alla rigorosa osservanza dei principi fondamentali del sistema penale e, ferma restando la sfera di discrezionalita' che gli compete, deve orientare la sua azione a canoni di razionalita' finalistica. "Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le societa' piu' avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, si' che (...) non si puo' non cogliere con preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a 'nascondere' la miseria e a considerare le persone in condizioni di poverta' come pericolose e colpevoli". Le parole con le quali la Corte Costituzionale dichiaro' l'illegittimita' del reato di "mendicita'" di cui all'art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519 del 1995) offrono ancora oggi una guida per affrontare questioni come quella dell'immigrazione con strumenti adeguati allo loro straordinaria complessita' e rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla Costituzione a tutte le persone. 25 giugno 2009 Angelo Caputo, Domenico Ciruzzi, Oreste Dominioni, Massimo Donini, Luciano Eusebi, Giovanni Fiandaca, Luigi Ferrajoli, Gabrio Forti, Roberto Lamacchia, Sandro Margara, Guido Neppi Modona, Paolo Morozzo della Rocca, Valerio Onida, Elena Paciotti, Giovanni Palombarini, Livio Pepino, Carlo Renoldi, Stefano Rodota', Arturo Salerni, Armando Spataro, Lorenzo Trucco, Gustavo Zagrebelsky 10. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VARIE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER I DIRITTI DEI BAMBINI Torino, 14 luglio 2009 Egregio signor Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con la presente lettera desideriamo manifestarLe la nostra profonda preoccupazione rispetto alle conseguenze che il Ddl 733 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", approvato al Senato in via definitiva il 2 luglio u. s., avra' sulla vita delle famiglie e dei bambini e dei ragazzi di origine straniera che vivono in Italia. Le nostre associazioni e organizzazioni, impegnate quotidianamente per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, non possono che esprimere il loro profondo disaccordo per una legge che prevede norme che riteniamo non conformi con alcuni fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che l'Italia si e' impegnata a rispettare. A nostro avviso, saranno molto gravi gli effetti del previsto reato di clandestinita' che spingera', di fatto, la popolazione straniera, oggetto del provvedimento, a non avere alcun contatto con le istituzioni ne' con alcun tipo di servizio pubblico, relegando alla marginalita' non solo gli adulti ma anche i loro figli, rendendo la loro presenza assolutamente invisibile con conseguenze sociali gravi e difficilmente prevedibili. La conseguente esclusione dai servizi scolastici e sociali cosi' come dalle prestazioni sanitarie, per il timore di un genitore di essere segnalato all'autorita', viola diritti fondamentali dei bambini e dei ragazzi quali il diritto all'istruzione e alle cure sanitarie. Mentre e' obbligo dello Stato - uno Stato responsabile di fronte ai propri doveri - riconoscere a tutti i minorenni pari trattamento senza alcuna discriminazione. Serissime saranno altresi' le conseguenze della mancata registrazione alla nascita dei nati da genitori "irregolari", in aperta violazione del diritto fondamentale ad un nome, previsto dalla Convenzione, nonche' notevoli gli ostacoli che i minori stranieri non accompagnati arrivati da adolescenti in Italia incontreranno al compimento della maggiore eta', non potendo di fatto regolarizzare la loro permanenza nel nostro Paese. Quanto sopra indicato rappresenta solo alcune delle gravi situazioni che dovranno affrontare, per il semplice fatto di non essere italiani, i minorenni di origine straniera in conseguenza dell'attuazione di queste norme previste a tutela della sicurezza pubblica. Il perseguimento della sicurezza, motivo e oggetto della legge, e' di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti e soprattutto per essi deve essere strumento di garanzia ai fini dell'esercizio di tutti i diritti che la Convenzione riconosce loro. Occorre pero' riflettere sull'accezione del termine: sicurezza, per chi lavora per i diritti, significa sicurezza sociale, ottenuta attraverso politiche inclusive e la promozione di una cultura dei diritti umani. Certi del Suo impegno a favore dei diritti umani, ci appelliamo a Lei affinche' siano adeguatamente valutati i profili di legittimita' della nuova normativa e di conformita' alle norme internazionali nonche' i gravi effetti negativi che si produrrebbero sulle famiglie e sui minori di origine straniera presenti in Italia. Associazioni e Organizzazioni che aderiscono: Ai.Bi. - Associazione Amici dei Bambini Aimmf - Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia Alisei, Societa' Cooperativa Sociale Anfaa - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie Arciragazzi nazionale Asgi - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione Associazione Antigone onlus Associazione Culturale Pediatri Associazione Ibfan Italia Onlus Associazione Nessun luogo e' lontano Associazione Progetto Diritti Batya - Associazione per l'accoglienza, l'affidamento e l'adozione onlus Cgil Ciai - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia Cidis Onlus - Centro di Informazione, Documentazione ed Iniziativa per lo Sviluppo Cnca - Coordinamento nazionale comunita' di accoglienza Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia onlus Commissione Minori dell'Associazione Nazionale Magistrati Defence for Children International Italia Fondazione Terre des hommes Italia onlus Ifs - Istituto Fernando Santi La Gabbianella Coordinamento per il Sostegno a distanza onlus Legambiente Mais - Movimento per l'autosviluppo, l'interscambio e la solidarieta' Save the Children Italia Servizio Legale Immigrati onlus Sos Villaggi dei Bambini onlus Vis - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 11. DOCUMENTI. LA "CARTA" DEL MOVIMENTO NONVIOLENTO Il Movimento Nonviolento lavora per l'esclusione della violenza individuale e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale e internazionale, e per il superamento dell'apparato di potere che trae alimento dallo spirito di violenza. Per questa via il movimento persegue lo scopo della creazione di una comunita' mondiale senza classi che promuova il libero sviluppo di ciascuno in armonia con il bene di tutti. Le fondamentali direttrici d'azione del movimento nonviolento sono: 1. l'opposizione integrale alla guerra; 2. la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali, l'oppressione politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di nazionalismo, le discriminazioni legate alla razza, alla provenienza geografica, al sesso e alla religione; 3. lo sviluppo della vita associata nel rispetto di ogni singola cultura, e la creazione di organismi di democrazia dal basso per la diretta e responsabile gestione da parte di tutti del potere, inteso come servizio comunitario; 4. la salvaguardia dei valori di cultura e dell'ambiente naturale, che sono patrimonio prezioso per il presente e per il futuro, e la cui distruzione e contaminazione sono un'altra delle forme di violenza dell'uomo. Il movimento opera con il solo metodo nonviolento, che implica il rifiuto dell'uccisione e della lesione fisica, dell'odio e della menzogna, dell'impedimento del dialogo e della liberta' di informazione e di critica. Gli essenziali strumenti di lotta nonviolenta sono: l'esempio, l'educazione, la persuasione, la propaganda, la protesta, lo sciopero, la noncollaborazione, il boicottaggio, la disobbedienza civile, la formazione di organi di governo paralleli. 12. PER SAPERNE DI PIU' Indichiamo il sito del Movimento Nonviolento: www.nonviolenti.org; per contatti: azionenonviolenta at sis.it NOTIZIE MINIME DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO Numero 897 del 30 luglio 2009 Notizie minime della nonviolenza in cammino proposte dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it Per ricevere questo foglio e' sufficiente cliccare su: nonviolenza-request at peacelink.it?subject=subscribe Per non riceverlo piu': nonviolenza-request at peacelink.it?subject=unsubscribe In alternativa e' possibile andare sulla pagina web http://web.peacelink.it/mailing_admin.html quindi scegliere la lista "nonviolenza" nel menu' a tendina e cliccare su "subscribe" (ed ovviamente "unsubscribe" per la disiscrizione). L'informativa ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") relativa alla mailing list che diffonde questo notiziario e' disponibile nella rete telematica alla pagina web: http://italy.peacelink.org/peacelink/indices/index_2074.html Tutti i fascicoli de "La nonviolenza e' in cammino" dal dicembre 2004 possono essere consultati nella rete telematica alla pagina web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/ L'unico indirizzo di posta elettronica utilizzabile per contattare la redazione e': nbawac at tin.it
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