La decenza contro il razzismo



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LA DECENZA CONTRO IL RAZZISMO
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Supplemento straordinario de "La nonviolenza e' in cammino" del 29 luglio
2009

1. Tu
2. Una proposta urgente
3. Modello di lettera al Presidente del Senato della Repubblica ed al
Presidente della Camera dei Deputati
4. Modello di ordine del giorno da proporre all'approvazione delle assemblee
elettive (Comuni, Province, Regioni, etc.)
5. Il parere negativo espresso il 10 giugno 2009 dal Consiglio superiore
della magistratura sul cosiddetto "pacchetto sicurezza"
6. L'appello dei giuristi contro l'introduzione dei reati di ingresso e
soggiorno illegale dei migranti

1. UNA SOLA UMANITA'. TU

Difendila tu l'umanita' perseguitata.
Difendila tu la legalita'.
Difendila tu la civile convivenza.
Al colpo di stato opponiti tu.
Al regime dell'apartheid opponiti tu.
Alla furia razzista opponiti tu.
*
Se non resisti tu, chi lo fara'?

2. UNA SOLA UMANITA'. UNA PROPOSTA URGENTE

Proponiamo alle lettrici ed ai lettori di:
a) scrivere ai Presidenti di Camera e Senato una lettera con la richiesta
che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente
incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente
ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata
conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle
norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai
principi della civilta' giuridica;
b) scrivere a tutti i parlamentari antinazisti affinche' sostengano questa
richiesta;
c) scrivere a tutti gli enti locali affinche' formulino anch'essi questa
richiesta;
d) scrivere a tutti i mass-media affinche' ne diano almeno notizia;
e) scrivere a persone di volonta' buona, associazioni democratiche ed
istituzioni fedeli alla Costituzione affinche' si associno alla richiesta.
*
Per chi volesse scrivere via posta elettronica gli indirizzi e-mail di tutti
i parlamentari (compresi i Presidenti delle Camere) sono cosi' composti:
a) per i deputati: cognome_inizialedelnome at camera.it e per fare un esempio
l'indirizzo di un eventuale on. Mario Rossi sarebbe rossi_m at camera.it
b) per i senatori: cognome_inizialedelnome at posta.senato.it e per fare un
esempio l'indirizzo di un eventuale sen. Mario Rossi sarebbe
rossi_m at posta.senato.it
Ai Presidenti dei due rami del parlamenti si puo' scrivere anche attraverso
i siti di Camera e Senato.

3. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI LETTERA AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA ED AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati
Signori Presidenti dei due rami del Parlamento,
il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una
lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla
legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2
luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza",
volgarmente nota come "pacchetto sicurezza".
Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita,
energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che
palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con
le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i
principi della civilta' giuridica.
Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge
siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la
Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori,
principi e criteri della civilta' umana,
con la presente siamo a richiedere
che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente
incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente
ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata
conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle
norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai
principi della civilta' giuridica.
Distinti saluti,
firma
luogo e data
indirizzo completo del mittente

4. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ORDINE DEL GIORNO DA PROPORRE
ALL'APPROVAZIONE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE (COMUNI, PROVINCE, REGIONI, ETC.)

Il Consiglio ... di ...,
premesso che
il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una
lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla
legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2
luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza",
volgarmente nota come "pacchetto sicurezza".
Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita,
energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che
palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con
le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i
principi della civilta' giuridica.
Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge
siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la
Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori,
principi e criteri della civilta' umana,
chiede
al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei
Deputati che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme
palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia
nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia
modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica
Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro
ordinamento e ai principi della civilta' giuridica.
Da' mandato
al proprio presidente di trasmettere il presente ordine del giorno al
Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei
Deputati e per opporuna conoscenza al Presidente della Repubblica, e di
renderlo noto alla popolazione attraverso i mezzi d'informazione e nelle
altre forme abitualmente usate per comunicare ai cittadini le deliberazioni
del Consiglio.

5. UNA SOLA UMANITA'. IL PARERE NEGATIVO ESPRESSO IL 10 GIUGNO 2009 DAL
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SUL COSIDDETTO "PACCHETTO SICUREZZA"
[Dal sito dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
(www.asgi.it) riprendiamo la seguente riproduzione integrale del parere
negativo espresso il 10 giugno 2009 dal Consiglio superiore della
magistratura sul cosiddetto "pacchetto sicurezza"]

Odg 319
1) Delibera del Comitato di Presidenza in data 20 novembre 2008 con la quale
si autorizza l'apertura di una pratica, su richiesta della Sesta
Commissione, avente ad oggetto: "Parere sul disegno di legge n. 733 del 3
giugno 2008, recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica'".
(Fasc. 64/PA/2008 Relatori Dott. Patrono, Prof. Volpi e Dott. Pepino)
La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, propone al Plenum di
approvare il seguente parere:
*
1. Il disegno di legge n. 733-B Senato recante "Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica" comprende, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati
il 14 maggio 2009, alcuni significativi emendamenti e una serie di
disposizioni eterogenee, che vanno da modifiche al codice penale e a leggi
speciali contenenti fattispecie di reato, al codice di procedura penale, a
leggi in tema di misure di prevenzione, di trattamento carcerario, di
immigrazione, di circolazione stradale e relative ai poteri delle autorita'
amministrative in ordine a situazioni in qualche modo riconducibili alla
sicurezza pubblica. Anche a tali emendamenti il parere deve necessariamente
estendersi al fine di evitare - come ripetutamente ritenuto dal Consiglio
superiore in casi analoghi (1) - di offrire al Parlamento un contributo
superato dalla evoluzione del testo normativo.
*
2. Conviene partire dalle principali innovazioni in materia penale e di
procedura penale.
2.1. V'e', anzitutto, un gruppo di disposizioni apprezzabilmente improntate
a una maggior tutela di soggetti deboli e in generale delle vittime dei
reati. In questo quadro si inserisce, ad esempio, l'introduzione del nuovo
delitto di "impiego dei minori nell'accattonaggio" (art. 600 octies c.p.,
introdotto dall'art. 3, comma 19, d.d.l.) che sostituisce la piu' lieve
contravvenzione oggi prevista dall'art. 671 c.p., una nuova aggravante ad
effetto speciale per il delitto di truffa collegata alle situazioni di
"minorata difesa" delle persone offese nei casi gia' previsti in generale
dall'art. 61 n. 5 c.p. (art. 3, comma 28, d.d.l.), un regime circostanziale
piu' appropriato per il delitto di sequestro di persona ex art. 605 c.p.
quando avvenga in danno di minori (art. 3, comma 29, d.d.l.), ancora
circostanze aggravanti piu' rigorose per il delitto di mutilazione di
genitali femminili previsto dall'art. 583 bis c.p. (art. 3, comma 59,
d.d.l.). Particolare rilievo e presumibile efficacia, tra tutte le
disposizione del genere in esame, sembrano poter assumere le modifiche
introdotte all'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (art. 1, comma
7, d.d.l.) che, tra le cause di minorata difesa, chiarisce che rientra in
esse anche l'eta' della persona offesa (recependo un'indicazione gia'
formatasi in via giurisprudenziale) e soprattutto l'inserimento di un nuovo
numero 11 ter nello stesso art. 61 in base al quale e' previsto
l'aggravamento della pena qualora il fatto sia commesso in danno di minori
all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole ed istituti di istruzione
e formazione, integrato da un'aggravante ad effetto speciale di contenuto
sostanzialmente analogo specificamente prevista per i delitti di atti osceni
e di violenza sessuale (art. 3, comma 20, d.d.l.). Sulla medesima linea di
maggior tutela dei soggetti piu' deboli si inserisce la modifica all'art.
36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3, comma 1, d.d.l.),
che comportera' l'applicazione dell'aggravante ad effetto speciale di aver
commesso il fatto contro persona disabile a numerosi altri reati oltre a
quelli gia' oggi previsti dalla norma, cosi' sostanzialmente quasi
generalizzando tale misura di rigore in termini ormai talmente ampi da
suggerire, sul piano tecnico-formale, che sarebbe forse opportuno studiare
il suo piu' opportuno inserimento direttamente nel codice penale. Nella
stessa prospettiva si collocano la modifica dell'aggravante speciale per i
reati plurisoggettivi prevista dall'art. 112 c.p. [che, risolvendo dubbi
interpretativi ricorrenti, sanziona piu' gravemente anche chi abbia
partecipato alla commissione di reati con minori, e non soltanto chi al
reato abbia indotto o si sia avvalso di un minore (art. 3, comma 15,
d.d.l.)] e le nuove aggravanti al delitto di porto d'arma di cui all'art. 4
della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (art. 3, comma 30, d.d.l.).
2.2. In una analoga direzione di maggior tutela dei soggetti deboli si
colloca la scelta di introdurre una specifica fattispecie penale che punisce
la condotta della sottrazione o del trattenimento del minore all'estero
contro la volonta' del soggetto investito dell'esercizio della potesta' dei
genitori o di tutela (art. 574 bis c.p.p. - art. 3, comma 29, lett. b,
d.d.l.). Si tratta di una disposizione che consente - anche perche' e'
prevista una pena che permette l'adozione di misure cautelari personali - di
intervenire efficacemente in molte situazioni oggi prive di effettiva tutela
sia sul piano sostanziale che su quello cautelare.
2.3. Sempre sul piano del maggior rigore repressivo - ma in diversa
prospettiva - si collocano due ulteriori eterogenee disposizioni: a1) la
reintroduzione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 1, comma
8, d.d.l.), gia' abrogato dalla legge n. 205 del 1990 (in ordine al quale
deve evidenziarsi l'ovvio incremento di attivita' giudiziaria che
discendera' da una fattispecie di frequente realizzazione); a2) la
previsione di un quarto comma all'art. 628 c.p. (art. 3, comma 27, d.d.l.)
che, con riferimento ad alcune aggravanti a effetto speciale previste per il
delitto di rapina, stabilisce un criterio di determinazione della pena in
concorso con eventuali attenuanti piu' rigoroso rispetto alla regola
ordinaria di cui all'art. 69 c.p. (adottando una soluzione non nuova ma
criticabile sia sul piano del miglior ordine sistematico che invece
richiederebbe una sostanziale uniformita' di soluzioni per casi analoghi,
sia sul piano della contrazione della discrezionalita' del giudice che e'
invece necessaria per garantire la soluzione piu' idonea al caso concreto).
2.4. Le principali modifiche al codice di procedura penale apportate dal
testo approvato dal Senato, anch'esse ispirate a criteri di maggior rigore
cautelare, consistono essenzialmente nell'incremento delle ipotesi di
arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza (art. 3, commi 24 e 25,
d.d.l.). Altre modifiche al sistema processuale penale erano, infatti,
previste nel testo iniziale dei disegno di legge, ma sono state
successivamente soppresse anche perche' in gran parte anticipate dal decreto
legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38
recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori".
2.5. Questo insieme di disposizioni - e di molte altre (introdotte in
particolare dall'art. 3) contenenti inasprimenti sanzionatori realizzati
attraverso la previsione di nuove fattispecie di reato o di nuove aggravanti
ovvero con l'aumento delle sanzioni previste o con un piu' rigido meccanismo
di operativita' delle aggravanti - comporterebbe, a prescindere dal giudizio
di merito pur positivo che su alcune di esse e' possibile esprimere, un
ulteriore carico per il sistema penale (gia' particolarmente gravato e in
evidente crisi di effettivita') e per il circuito carcerario (ormai allo
stremo, avendo superato le 62.000 presenze giornaliere). Cio' deve essere
responsabilmente segnalato in sede di parere del Consiglio superiore della
magistratura, senza che cio' significhi in alcun modo volonta' di
sostituirsi ad altre istituzioni dello Stato in compiti che solo ad esse
appartengono. Spetta ovviamente al Parlamento - e ad esso soltanto - operare
le scelte normative ritenute piu' opportune (in particolare, per quanto qui
rileva, nell'ambito della politica criminale), ma compete al Consiglio, in
quanto organo rappresentativo della magistratura, segnalarne, in spirito di
leale collaborazione, le conseguenze sul sistema giudiziario, anche al fine
di consentire gli opportuni approfondimenti.
*
3. In materia di misure di prevenzione meritano di essere segnalate le
modifiche proposte alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 2, comma 6,
d.d.l.) che, opportunamente, precisano il ruolo del procuratore della
Repubblica presso il tribunale distrettuale circa l'avvio delle indagini
patrimoniali nei confronti delle persone che possono essere soggette alle
misure di prevenzione e circa altri poteri d'impulso nelle indagini
conseguenti, chiarendo taluni dubbi interpretativi sorti a seguito della non
chiara dizione della precedente modifica introdotta dal gia' citato decreto
legge n. 92/2008.
*
4. Una parte rilevante ha, nel disegno di legge, il trattamento carcerario
speciale previsto dal comma 2 dell'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (art. 2, comma 25, d.d.l.), gia' piu' volte modificato ma tuttora
soggetto a interpretazioni oscillanti e a difficolta' applicative e, dunque,
meritevole di chiarificazione (peraltro solo parzialmente raggiunta con le
modifiche proposte).
Positivo e' il tentativo di risolvere i dubbi interpretativi in tema di
proroga della misura gia' applicata con una descrizione piu' puntuale dei
criteri di valutazione ai quali essa deve essere ancorata, oggi espressi con
una indicazione generica che ci si propone di superare mediante una
specificazione normativa degli indici rivelatori del permanente collegamento
con le organizzazioni criminali (a partire dal profilo criminale del
detenuto e dalla sua posizione all'interno dell'organizzazione, per
continuare con la perdurante attivita' di quest'ultima, fino alla
sopravvenienza di nuove incriminazioni non ancora valutate, per finire con
gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita dei familiari).
Significativo e' l'inciso, frutto della esperienza ormai acquisita, per cui
il solo decorso del tempo non e' di per se' sufficiente per escludere la
capacita' di mantenere i contatti con l'associazione o dimostrare il venir
meno dell'operativita' della stessa. Apprezzabile e' anche la previsione di
periodi di applicazione iniziale e di proroga della misura piu' congrui
rispetto a quelli attuali, nonche' la precisazione del contenuto delle
restrizioni previste rispetto al trattamento carcerario ordinario, che hanno
un'indubbia portata chiarificatrice rispetto alla situazione attuale. Va
peraltro rilevato che l'eliminazione del sindacato giudiziario sulla
"congruita' del contenuto" del decreto ministeriale rispetto alle esigenze
che lo ispirano (disposta con la modifica dell'art. 41 bis, comma 2 sexies)
depotenzia in modo significativo la portata del controllo sulla compressione
dei diritti del detenuto e riduce il significato innovativo della piu'
analitica disciplina del contenuto dello stesso decreto dettata con il nuovo
comma 2 quater.
Problematica e', invece, la parte della modifica relativa alla procedura di
impugnazione dei decreti ministeriali applicativi della misura, in
particolare per quanto attiene la concentrazione degli stessi presso il solo
tribunale di sorveglianza di Roma. Tale soluzione - pur dettata da ragioni
non prive di razionalita' (in particolare l'esclusione della possibilita'
che sia l'amministrazione carceraria a determinare la competenza del
tribunale con un semplice trasferimento del detenuto in via
amministrativa) - trova significative controindicazioni, come in ultimo
segnalato anche dai magistrati di sorveglianza del Tribunale di Roma in una
nota trasmessa al Consiglio. Sotto il profilo organizzativo, infatti, il
Tribunale di Roma si troverebbe gravato da un carico di lavoro
particolarmente impegnativo e tale da non consentire i tempi di decisione
necessari per tale tipo di situazioni (oltre che produttivo, per la natura
dei provvedimenti in questione e la personalita' criminale dei soggetti a
cui sono applicati, di una particolare esposizione personale dei magistrati
ad esso addetti). Ma anche sotto il profilo sostanziale l'accentramento
delle decisioni in una unica sede priverebbe la decisione della diretta
conoscenza delle situazioni esaminate, che costituisce il proprium della
magistratura di sorveglianza. Ne' puo' considerarsi decisivo il rilievo
concernente l'opportunita' di assicurare maggiore omogeneita' di
orientamenti sul punto posto che, da un lato, l'esigenza di uniformita' e'
assicurata - in questo come negli altri settori della giurisdizione -
dall'intervento della Corte di cassazione e, dall'altro, il sindacato
giudiziario diffuso si e' rivelato in questi anni fonte di arricchimento di
idee e di riflessioni in una materia la cui delicatezza e' da tutti
riconosciuta.
Qualche perplessita' suscita anche la prevista possibilita' che le funzioni
di pubblico ministero dinanzi al tribunale di sorveglianza in occasione dei
giudizi conseguenti al reclamo possano essere svolte anche dai magistrati
della Direzione nazionale antimafia (che gia' devono esprimere un parere
motivato) e da quelli dell'ufficio del pubblico ministero che procede alle
indagini preliminari ovvero presso il giudice competente per il giudizio
gia' avviato, in alternativa al procuratore generale presso la Corte
d'appello oggi competente in base a quanto previsto dal codice di procedura
penale. Tale previsione infatti, a prescindere dalla incentivazione di
meccanismi di accentramento e specializzazione del pubblico ministero che
meriterebbero maggior approfondimento, omette l'indicazione dei criteri per
la determinazione in concreto dell'ufficio inquirente con conseguenti
incertezze e inevitabili conflitti (senza indicazione dell'organo deputato a
risolverli).
*
5. Una attenzione particolare il disegno di legge riserva alla disciplina in
materia di immigrazione, alla quale sono apportate considerevoli modifiche.
5.1. La modifica piu' rilevante in materia e' costituita dall'introduzione
del nuovo reato di "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato" (art. 10 bis t.u. immigrazione, introdotto con l'art. 1, comma 16,
d.d.l.), affidato alla competenza del giudice di pace, che punisce con
un'ammenda la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si
trattenga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
testo unico sull'immigrazione o della legge n. 68/2007 (in tema di
disciplina dei soggiorni di breve durata). La nuova fattispecie
incriminatrice e' corredata da previsioni accessorie (espressa previsione
della espulsione come sanzione sostitutiva, effetto estintivo del reato
dell'avvenuto allontanamento dello straniero, possibilita' di procedere ad
espulsione amministrativa anche in assenza di nulla osta della autorita'
giudiziaria procedente) che ne rendono evidente la finalita' strumentale
all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. La
norma si presta a una pluralita' di osservazioni critiche che hanno come
punto di partenza la constatazione ovvia dell'eccezionale aggravio che la
sua introduzione comporterebbe per l'attivita' giudiziaria in generale, in
considerazione dell'imponenza quantitativa del fenomeno dell'immigrazione
irregolare nel nostro Paese, e ruotano attorno al rapporto tra vantaggi e
svantaggi che ne deriverebbero. In effetti il primo risultato perseguito da
qualsiasi fattispecie incriminatrice e' l'effetto deterrente che ne puo'
derivare, e in tal senso una contravvenzione punita con pena pecuniaria non
appare prevedibilmente efficace per chi e' spinto a emigrare da condizioni
disperate o comunque difficili (ne' il presunto disvalore di tale condotta
e' tale da ammettere, anche in astratto, maggiori rigori sanzionatori). Ne'
la novita' legislativa appare idonea a conseguire l'intento di evitare la
circolazione nel nostro Paese di stranieri entrativi irregolarmente, poiche'
gia' la normativa vigente, in base al combinato disposto degli articoli 13 e
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente alle autorita'
amministrative competenti di disporne l'immediata espulsione (a cui ostano,
in concreto, non gia' carenze normative ma difficolta' di carattere
amministrativo e organizzativo). A fronte di cio', l'amministrazione della
giustizia verrebbe ad essere gravata da pesanti ripercussioni negative
sull'attivita' non solo del giudice di pace (gravato di centinaia di
migliaia di nuovi processi, tali da determinare la totale paralisi di molti
uffici), ma anche degli uffici giudiziari ordinari impegnati nel processo in
primo grado e nelle fasi di impugnazione successive (nei limiti della
speciale procedura prevista per il giudizio dinanzi al giudice di pace),
dovendo oltretutto far fronte anche ai nuovi e piu' impegnativi incombenti
derivanti dall'applicazione di una nuova procedura accelerata contenuta
anch'essa nel disegno di legge (art. 22) che prevede la presentazione
immediata dell'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace in casi
particolari (tra i quali il piu' ricorrente sarebbe certamente costituito
dall'applicazione del nuovo reato). A proposito di tale ulteriore novita',
riferita non solo ai processi per il reato di ingresso illegale nel
territorio dello Stato ma a tutte le ipotesi di procedibilita' d'ufficio
dinanzi al giudice di pace qualora ricorra la flagranza ovvero vi sia prova
evidente, va inoltre detto che la sua onerosita' applicativa, tipica di
tutte le procedure d'urgenza, non appare giustificata in relazione alla
ridotta gravita' dei reati di competenza del giudice onorario.
In termini più specifici va, inoltre, rilevato che:
b1) l'attribuzione al giudice di pace della competenza in ordine al nuovo
reato, pur dettata da evidenti ragioni pratiche, altera gli attuali criteri
di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e
magistratura onoraria e snatura la fisionomia di quest'ultima;
b2) la nuova fattispecie cosi' formulata presenta una irragionevole
disparita' di trattamento con quella (per molti aspetti simile) prevista
dall'art. 14, comma 5 ter, t.u. immigrazione, che prevede la punibilita'
dello straniero inottemperante all'ordine di espulsione solo ove lo stesso
si trattenga nel territorio dello Stato "senza giustificato motivo": in
particolare, nessun termine e' concesso allo straniero divenuto irregolare
per allontanarsi dal territorio dello Stato, con la conseguenza che il venir
meno del titolo di soggiorno regolare comporterebbe automaticamente e
immediatamente una ipotesi di "trattenimento illecito".
5.2. L'esperienza giudiziaria evidenzia poi - e impone di segnalare - una
inevitabile incidenza negativa del nuovo reato in tema di accesso a servizi
pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati dalla Costituzione
(si pensi al diritto alla salute) da parte degli immigrati non dotati (o non
piu' dotati) di valido titolo di soggiorno. Ai sensi dell'art. 331 c.p.p.,
infatti, tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
hanno l'obbligo di denuncia in relazione alla cognizione funzionale di un
reato procedibile d'ufficio. Il rischio concreto - in assenza
dell'introduzione di una deroga all'obbligo quantomeno nell'ambito di
servizi che tutelano beni primari - e' che si possano creare circuiti
illegali alternativi che offrano prestazioni non piu' ottenibili dalle
strutture pubbliche.
5.3. Parallelamente va rilevato che l'art. 6, comma 2, t.u. immigrazione,
come modificato dall'art. 45, lett. f (ora art. 1, comma 20, lett. f,
d.d.l.), richiede, ai fini della dichiarazione di nascita, la esibizione
all'ufficio dello stato civile del permesso di soggiorno di chi la opera.
Cio', come segnalato in una nota 30 aprile 2009 della Associazione
magistrati per i minorenni e la famiglia, si pone "in contrasto con il
diritto della persona minore di eta' alla propria identita' personale e alla
cittadinanza da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita
(art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il
20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n.
176)", "determinando una iniqua condizione del figlio di genitori stranieri
non regolari nel nostro territorio", con la conseguenza che lo stesso non
solo "verrebbe privato della propria identita' ma potrebbe essere piu'
facilmente esposto ad azioni volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi,
per fini illeciti e in violazione della legge sull'adozione".
5.4. Positivo appare invece, in linea di principio, il tentativo di meglio
precisare e regolamentare, anche con inasprimenti sanzionatori, le condotte
di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 t.u.
immigrazione (art. 1, comma 26, d.d.l.). Al riguardo si osserva che, con
riferimento alle ipotesi aggravate, e' previsto lo stesso piu' rigoroso
criterio di valutazione delle esigenze cautelari per l'adozione della misura
della custodia in carcere gia' contemplato per numerose altre fattispecie
dall'art. 275 c.p.p. (che forse sarebbe la sede normativa piu' opportuna sul
piano tecnico-formale per l'inserimento anche di tale ipotesi).
5.5. L'articolo 1, comma 22, lett. h bis, del disegno di legge, riproducendo
sostanzialmente la disposizione gia' contenuta nell'art. 5 del decreto legge
n. 11/2009 e abbandonata in sede di conversione, estende da 2 a 6 mesi il
termine massimo di durata del trattenimento nei centri di identificazione ed
espulsione (Cie) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione
al rimpatrio, ovvero di ritardo nell'ottenimento della necessaria
documentazione dai Paesi terzi. Sul punto il Consiglio ha gia' espresso il
proprio parere pronunciandosi sul decreto legge citato. Nel richiamare detto
parere si osserva che, in accoglimento di alcuni rilievi ivi formulati, nel
nuovo testo si e' prevista, per la reiterazione del trattenimento, la
necessita' che sia fornita la prova dell'avvenuto esperimento, da parte
dello Stato, di ogni ragionevole sforzo per ottenere dal Paese terzo la
documentazione atta a consentire l'esecuzione dell'espulsione. Cionondimeno
resta fermo che:
c1) la norma in questione "suscita perplessita' laddove pone in alternativa
le condizioni della 'mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del
Paese terzo interessato' o dei 'ritardi nell'ottenimento della necessaria
documentazione dei Paesi terzi' che, invece, nella direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (recante 'norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare'), costituiscono presupposti
diversi dell'intervento: la resistenza all'identificazione legittima il
trattenimento, i ritardi nell'ottenimento della documentazione legittimano
solo il prolungamento della permanenza", con la conseguenza "che potrebbe
verificarsi una vera e propria detenzione amministrativa basata su una
semplice difficolta' nell'accertamento dell'identita' legale del soggetto o
nell'acquisizione della documentazione di corredo malgrado la sua piena
disponibilita' alla preparazione del rimpatrio";
c2) la attribuzione della competenza relativa alla proroga del trattenimento
attribuita al giudice di pace (come gia' osservato nel parere sul disegno di
legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2007 n. 249 recante
"Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo
e motivi imperativi di pubblica sicurezza": delibera del 20 febbraio 2008)
e' anomala nel nostro sistema giacche' "vertendosi in materia di privazione
della liberta' personale, meglio sarebbe investire il tribunale ordinario in
composizione monocratica anche se cio' comporterebbe in termini
organizzativi un impegno particolarmente gravoso" e cio' in considerazione
del fatto "che, mentre le garanzie costituzionali di indipendenza e di
autonomia trovano la loro piu' completa attuazione nello status
ordinamentale del magistrato professionale, caratterizzato dalla non
temporaneita' e dalla esclusivita' dell'appartenenza dell'ordine
giudiziario, per il giudice di pace, il carattere 'onorario' ne caratterizza
il profilo ordinamentale e, pur senza accreditarne la figura di 'giudice
minore' ne evidenzia tuttavia gli aspetti differenziali rispetto alla
disciplina ordinamentale del giudice professionale";
c3) "la possibile dilatazione temporale del trattenimento presso i Cie"
renderebbe opportuno "instaurare un controllo sulle modalita' e condizioni
della detenzione amministrativa del cittadino straniero".
*
6. L'articolo 3, commi 40-44, d.d.l. ha per oggetto la "collaborazione con i
sindaci" di "associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle
Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla
sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale". Anche su questa
disposizione - seppur diversamente formulata - il Consiglio superiore, con
riferimento al decreto legge n. 11/2009 (nel quale una norma analoga era
originariamente prevista), ha gia' espresso un parere che qui integralmente
si richiama.
*
Note
1 Cfr., da ultimo, il parere approvato il primo luglio 2008, sul decreto
legge n. 92/2008 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica".

6. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO DEI GIURISTI CONTRO L'INTRODUZIONE DEI REATI
DI INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE DEI MIGRANTI

Il disegno di legge n. 733-B attualmente all'esame del Senato prevede varie
innovazioni che suscitano rilievi critici.
In particolare, riteniamo necessario richiamare l'attenzione della
discussione pubblica sulla norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e
il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, una norma
che, a nostro avviso, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all'uso
simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e
presenta molteplici profili di illegittimita' costituzionale.
La norma e', anzitutto, priva di fondamento giustificativo, poiche' la sua
sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella
dell'espulsione quale misura amministrativa, il che mette in luce l'assoluta
irragionevolezza della nuova figura di reato; inoltre, il ruolo di extrema
ratio che deve rivestire la sanzione penale impone che essa sia utilizzata,
nel rispetto del principio di proporzionalita', solo in mancanza di altri
strumenti idonei al raggiungimento dello scopo.
Ne' un fondamento giustificativo del nuovo reato puo' essere individuato
sulla base di una presunta pericolosita' sociale della condizione del
migrante irregolare: la Corte Costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti
gia' escluso che la condizione di mera irregolarita' dello straniero sia
sintomatica di una pericolosita' sociale dello stesso, sicche' la
criminalizzazione di tale condizione stabilita dal disegno di legge si
rivela anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo.
L'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non
rappresentano, di per se', fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale,
ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di
migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato
discriminatorio ratione subiecti contrastante non solo con il principio di
eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia
penale, in base alla quale si puo' essere puniti solo per fatti materiali.
L'introduzione del reato in esame, inoltre, produrrebbe una crescita abnorme
di ineffettivita' del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di
ulteriori processi privi di reale utilita' sociale e condannato per cio'
alla paralisi. Ne' questo effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione
della relativa cognizione al giudice di pace (con alterazione degli attuali
criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e
magistratura onoraria e snaturamento della fisionomia di quest'ultima): da
un lato perche' la paralisi non e' meno grave se investe il settore di
giurisdizione del giudice di pace, dall'altro per le ricadute sul sistema
complessivo delle impugnazioni, gia' in grave sofferenza.
Rientra certo tra i compiti delle istituzioni pubbliche "regolare la materia
dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa
coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati"
(Corte Cost., sent. n. 5 del 2004), ma nell'adempimento di tali compiti il
legislatore deve attenersi alla rigorosa osservanza dei principi
fondamentali del sistema penale e, ferma restando la sfera di
discrezionalita' che gli compete, deve orientare la sua azione a canoni di
razionalita' finalistica.
"Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le societa' piu'
avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, si' che (...) non si
puo' non cogliere con preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze, o
anche soltanto tentazioni, volte a 'nascondere' la miseria e a considerare
le persone in condizioni di poverta' come pericolose e colpevoli". Le parole
con le quali la Corte Costituzionale dichiaro' l'illegittimita' del reato di
"mendicita'" di cui all'art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519 del 1995)
offrono ancora oggi una guida per affrontare questioni come quella
dell'immigrazione con strumenti adeguati allo loro straordinaria
complessita' e rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla
Costituzione a tutte le persone.
25 giugno 2009
Angelo Caputo, Domenico Ciruzzi, Oreste Dominioni, Massimo Donini, Luciano
Eusebi, Giovanni Fiandaca, Luigi Ferrajoli, Gabrio Forti, Roberto Lamacchia,
Sandro Margara, Guido Neppi Modona, Paolo Morozzo della Rocca, Valerio
Onida, Elena Paciotti, Giovanni Palombarini, Livio Pepino, Carlo Renoldi,
Stefano Rodota', Arturo Salerni, Armando Spataro, Lorenzo Trucco, Gustavo
Zagrebelsky

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LA DECENZA CONTRO IL RAZZISMO
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Supplemento straordinario de "La nonviolenza e' in cammino" del 29 luglio
2009
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it

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