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La decenza contro il razzismo
- Subject: La decenza contro il razzismo
- From: "Centro di ricerca per la pace" <nbawac at tin.it>
- Date: Wed, 29 Jul 2009 14:46:45 +0200
- Importance: Normal
============================= LA DECENZA CONTRO IL RAZZISMO ============================= Supplemento straordinario de "La nonviolenza e' in cammino" del 29 luglio 2009 1. Tu 2. Una proposta urgente 3. Modello di lettera al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati 4. Modello di ordine del giorno da proporre all'approvazione delle assemblee elettive (Comuni, Province, Regioni, etc.) 5. Il parere negativo espresso il 10 giugno 2009 dal Consiglio superiore della magistratura sul cosiddetto "pacchetto sicurezza" 6. L'appello dei giuristi contro l'introduzione dei reati di ingresso e soggiorno illegale dei migranti 1. UNA SOLA UMANITA'. TU Difendila tu l'umanita' perseguitata. Difendila tu la legalita'. Difendila tu la civile convivenza. Al colpo di stato opponiti tu. Al regime dell'apartheid opponiti tu. Alla furia razzista opponiti tu. * Se non resisti tu, chi lo fara'? 2. UNA SOLA UMANITA'. UNA PROPOSTA URGENTE Proponiamo alle lettrici ed ai lettori di: a) scrivere ai Presidenti di Camera e Senato una lettera con la richiesta che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai principi della civilta' giuridica; b) scrivere a tutti i parlamentari antinazisti affinche' sostengano questa richiesta; c) scrivere a tutti gli enti locali affinche' formulino anch'essi questa richiesta; d) scrivere a tutti i mass-media affinche' ne diano almeno notizia; e) scrivere a persone di volonta' buona, associazioni democratiche ed istituzioni fedeli alla Costituzione affinche' si associno alla richiesta. * Per chi volesse scrivere via posta elettronica gli indirizzi e-mail di tutti i parlamentari (compresi i Presidenti delle Camere) sono cosi' composti: a) per i deputati: cognome_inizialedelnome at camera.it e per fare un esempio l'indirizzo di un eventuale on. Mario Rossi sarebbe rossi_m at camera.it b) per i senatori: cognome_inizialedelnome at posta.senato.it e per fare un esempio l'indirizzo di un eventuale sen. Mario Rossi sarebbe rossi_m at posta.senato.it Ai Presidenti dei due rami del parlamenti si puo' scrivere anche attraverso i siti di Camera e Senato. 3. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI LETTERA AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Al Presidente del Senato della Repubblica Al Presidente della Camera dei Deputati Signori Presidenti dei due rami del Parlamento, il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2 luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza", volgarmente nota come "pacchetto sicurezza". Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita, energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i principi della civilta' giuridica. Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori, principi e criteri della civilta' umana, con la presente siamo a richiedere che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai principi della civilta' giuridica. Distinti saluti, firma luogo e data indirizzo completo del mittente 4. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ORDINE DEL GIORNO DA PROPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE (COMUNI, PROVINCE, REGIONI, ETC.) Il Consiglio ... di ..., premesso che il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2 luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza", volgarmente nota come "pacchetto sicurezza". Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita, energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i principi della civilta' giuridica. Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori, principi e criteri della civilta' umana, chiede al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai principi della civilta' giuridica. Da' mandato al proprio presidente di trasmettere il presente ordine del giorno al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e per opporuna conoscenza al Presidente della Repubblica, e di renderlo noto alla popolazione attraverso i mezzi d'informazione e nelle altre forme abitualmente usate per comunicare ai cittadini le deliberazioni del Consiglio. 5. UNA SOLA UMANITA'. IL PARERE NEGATIVO ESPRESSO IL 10 GIUGNO 2009 DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SUL COSIDDETTO "PACCHETTO SICUREZZA" [Dal sito dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (www.asgi.it) riprendiamo la seguente riproduzione integrale del parere negativo espresso il 10 giugno 2009 dal Consiglio superiore della magistratura sul cosiddetto "pacchetto sicurezza"] Odg 319 1) Delibera del Comitato di Presidenza in data 20 novembre 2008 con la quale si autorizza l'apertura di una pratica, su richiesta della Sesta Commissione, avente ad oggetto: "Parere sul disegno di legge n. 733 del 3 giugno 2008, recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica'". (Fasc. 64/PA/2008 Relatori Dott. Patrono, Prof. Volpi e Dott. Pepino) La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, propone al Plenum di approvare il seguente parere: * 1. Il disegno di legge n. 733-B Senato recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" comprende, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati il 14 maggio 2009, alcuni significativi emendamenti e una serie di disposizioni eterogenee, che vanno da modifiche al codice penale e a leggi speciali contenenti fattispecie di reato, al codice di procedura penale, a leggi in tema di misure di prevenzione, di trattamento carcerario, di immigrazione, di circolazione stradale e relative ai poteri delle autorita' amministrative in ordine a situazioni in qualche modo riconducibili alla sicurezza pubblica. Anche a tali emendamenti il parere deve necessariamente estendersi al fine di evitare - come ripetutamente ritenuto dal Consiglio superiore in casi analoghi (1) - di offrire al Parlamento un contributo superato dalla evoluzione del testo normativo. * 2. Conviene partire dalle principali innovazioni in materia penale e di procedura penale. 2.1. V'e', anzitutto, un gruppo di disposizioni apprezzabilmente improntate a una maggior tutela di soggetti deboli e in generale delle vittime dei reati. In questo quadro si inserisce, ad esempio, l'introduzione del nuovo delitto di "impiego dei minori nell'accattonaggio" (art. 600 octies c.p., introdotto dall'art. 3, comma 19, d.d.l.) che sostituisce la piu' lieve contravvenzione oggi prevista dall'art. 671 c.p., una nuova aggravante ad effetto speciale per il delitto di truffa collegata alle situazioni di "minorata difesa" delle persone offese nei casi gia' previsti in generale dall'art. 61 n. 5 c.p. (art. 3, comma 28, d.d.l.), un regime circostanziale piu' appropriato per il delitto di sequestro di persona ex art. 605 c.p. quando avvenga in danno di minori (art. 3, comma 29, d.d.l.), ancora circostanze aggravanti piu' rigorose per il delitto di mutilazione di genitali femminili previsto dall'art. 583 bis c.p. (art. 3, comma 59, d.d.l.). Particolare rilievo e presumibile efficacia, tra tutte le disposizione del genere in esame, sembrano poter assumere le modifiche introdotte all'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (art. 1, comma 7, d.d.l.) che, tra le cause di minorata difesa, chiarisce che rientra in esse anche l'eta' della persona offesa (recependo un'indicazione gia' formatasi in via giurisprudenziale) e soprattutto l'inserimento di un nuovo numero 11 ter nello stesso art. 61 in base al quale e' previsto l'aggravamento della pena qualora il fatto sia commesso in danno di minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole ed istituti di istruzione e formazione, integrato da un'aggravante ad effetto speciale di contenuto sostanzialmente analogo specificamente prevista per i delitti di atti osceni e di violenza sessuale (art. 3, comma 20, d.d.l.). Sulla medesima linea di maggior tutela dei soggetti piu' deboli si inserisce la modifica all'art. 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3, comma 1, d.d.l.), che comportera' l'applicazione dell'aggravante ad effetto speciale di aver commesso il fatto contro persona disabile a numerosi altri reati oltre a quelli gia' oggi previsti dalla norma, cosi' sostanzialmente quasi generalizzando tale misura di rigore in termini ormai talmente ampi da suggerire, sul piano tecnico-formale, che sarebbe forse opportuno studiare il suo piu' opportuno inserimento direttamente nel codice penale. Nella stessa prospettiva si collocano la modifica dell'aggravante speciale per i reati plurisoggettivi prevista dall'art. 112 c.p. [che, risolvendo dubbi interpretativi ricorrenti, sanziona piu' gravemente anche chi abbia partecipato alla commissione di reati con minori, e non soltanto chi al reato abbia indotto o si sia avvalso di un minore (art. 3, comma 15, d.d.l.)] e le nuove aggravanti al delitto di porto d'arma di cui all'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (art. 3, comma 30, d.d.l.). 2.2. In una analoga direzione di maggior tutela dei soggetti deboli si colloca la scelta di introdurre una specifica fattispecie penale che punisce la condotta della sottrazione o del trattenimento del minore all'estero contro la volonta' del soggetto investito dell'esercizio della potesta' dei genitori o di tutela (art. 574 bis c.p.p. - art. 3, comma 29, lett. b, d.d.l.). Si tratta di una disposizione che consente - anche perche' e' prevista una pena che permette l'adozione di misure cautelari personali - di intervenire efficacemente in molte situazioni oggi prive di effettiva tutela sia sul piano sostanziale che su quello cautelare. 2.3. Sempre sul piano del maggior rigore repressivo - ma in diversa prospettiva - si collocano due ulteriori eterogenee disposizioni: a1) la reintroduzione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 1, comma 8, d.d.l.), gia' abrogato dalla legge n. 205 del 1990 (in ordine al quale deve evidenziarsi l'ovvio incremento di attivita' giudiziaria che discendera' da una fattispecie di frequente realizzazione); a2) la previsione di un quarto comma all'art. 628 c.p. (art. 3, comma 27, d.d.l.) che, con riferimento ad alcune aggravanti a effetto speciale previste per il delitto di rapina, stabilisce un criterio di determinazione della pena in concorso con eventuali attenuanti piu' rigoroso rispetto alla regola ordinaria di cui all'art. 69 c.p. (adottando una soluzione non nuova ma criticabile sia sul piano del miglior ordine sistematico che invece richiederebbe una sostanziale uniformita' di soluzioni per casi analoghi, sia sul piano della contrazione della discrezionalita' del giudice che e' invece necessaria per garantire la soluzione piu' idonea al caso concreto). 2.4. Le principali modifiche al codice di procedura penale apportate dal testo approvato dal Senato, anch'esse ispirate a criteri di maggior rigore cautelare, consistono essenzialmente nell'incremento delle ipotesi di arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza (art. 3, commi 24 e 25, d.d.l.). Altre modifiche al sistema processuale penale erano, infatti, previste nel testo iniziale dei disegno di legge, ma sono state successivamente soppresse anche perche' in gran parte anticipate dal decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori". 2.5. Questo insieme di disposizioni - e di molte altre (introdotte in particolare dall'art. 3) contenenti inasprimenti sanzionatori realizzati attraverso la previsione di nuove fattispecie di reato o di nuove aggravanti ovvero con l'aumento delle sanzioni previste o con un piu' rigido meccanismo di operativita' delle aggravanti - comporterebbe, a prescindere dal giudizio di merito pur positivo che su alcune di esse e' possibile esprimere, un ulteriore carico per il sistema penale (gia' particolarmente gravato e in evidente crisi di effettivita') e per il circuito carcerario (ormai allo stremo, avendo superato le 62.000 presenze giornaliere). Cio' deve essere responsabilmente segnalato in sede di parere del Consiglio superiore della magistratura, senza che cio' significhi in alcun modo volonta' di sostituirsi ad altre istituzioni dello Stato in compiti che solo ad esse appartengono. Spetta ovviamente al Parlamento - e ad esso soltanto - operare le scelte normative ritenute piu' opportune (in particolare, per quanto qui rileva, nell'ambito della politica criminale), ma compete al Consiglio, in quanto organo rappresentativo della magistratura, segnalarne, in spirito di leale collaborazione, le conseguenze sul sistema giudiziario, anche al fine di consentire gli opportuni approfondimenti. * 3. In materia di misure di prevenzione meritano di essere segnalate le modifiche proposte alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 2, comma 6, d.d.l.) che, opportunamente, precisano il ruolo del procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale circa l'avvio delle indagini patrimoniali nei confronti delle persone che possono essere soggette alle misure di prevenzione e circa altri poteri d'impulso nelle indagini conseguenti, chiarendo taluni dubbi interpretativi sorti a seguito della non chiara dizione della precedente modifica introdotta dal gia' citato decreto legge n. 92/2008. * 4. Una parte rilevante ha, nel disegno di legge, il trattamento carcerario speciale previsto dal comma 2 dell'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 2, comma 25, d.d.l.), gia' piu' volte modificato ma tuttora soggetto a interpretazioni oscillanti e a difficolta' applicative e, dunque, meritevole di chiarificazione (peraltro solo parzialmente raggiunta con le modifiche proposte). Positivo e' il tentativo di risolvere i dubbi interpretativi in tema di proroga della misura gia' applicata con una descrizione piu' puntuale dei criteri di valutazione ai quali essa deve essere ancorata, oggi espressi con una indicazione generica che ci si propone di superare mediante una specificazione normativa degli indici rivelatori del permanente collegamento con le organizzazioni criminali (a partire dal profilo criminale del detenuto e dalla sua posizione all'interno dell'organizzazione, per continuare con la perdurante attivita' di quest'ultima, fino alla sopravvenienza di nuove incriminazioni non ancora valutate, per finire con gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita dei familiari). Significativo e' l'inciso, frutto della esperienza ormai acquisita, per cui il solo decorso del tempo non e' di per se' sufficiente per escludere la capacita' di mantenere i contatti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa. Apprezzabile e' anche la previsione di periodi di applicazione iniziale e di proroga della misura piu' congrui rispetto a quelli attuali, nonche' la precisazione del contenuto delle restrizioni previste rispetto al trattamento carcerario ordinario, che hanno un'indubbia portata chiarificatrice rispetto alla situazione attuale. Va peraltro rilevato che l'eliminazione del sindacato giudiziario sulla "congruita' del contenuto" del decreto ministeriale rispetto alle esigenze che lo ispirano (disposta con la modifica dell'art. 41 bis, comma 2 sexies) depotenzia in modo significativo la portata del controllo sulla compressione dei diritti del detenuto e riduce il significato innovativo della piu' analitica disciplina del contenuto dello stesso decreto dettata con il nuovo comma 2 quater. Problematica e', invece, la parte della modifica relativa alla procedura di impugnazione dei decreti ministeriali applicativi della misura, in particolare per quanto attiene la concentrazione degli stessi presso il solo tribunale di sorveglianza di Roma. Tale soluzione - pur dettata da ragioni non prive di razionalita' (in particolare l'esclusione della possibilita' che sia l'amministrazione carceraria a determinare la competenza del tribunale con un semplice trasferimento del detenuto in via amministrativa) - trova significative controindicazioni, come in ultimo segnalato anche dai magistrati di sorveglianza del Tribunale di Roma in una nota trasmessa al Consiglio. Sotto il profilo organizzativo, infatti, il Tribunale di Roma si troverebbe gravato da un carico di lavoro particolarmente impegnativo e tale da non consentire i tempi di decisione necessari per tale tipo di situazioni (oltre che produttivo, per la natura dei provvedimenti in questione e la personalita' criminale dei soggetti a cui sono applicati, di una particolare esposizione personale dei magistrati ad esso addetti). Ma anche sotto il profilo sostanziale l'accentramento delle decisioni in una unica sede priverebbe la decisione della diretta conoscenza delle situazioni esaminate, che costituisce il proprium della magistratura di sorveglianza. Ne' puo' considerarsi decisivo il rilievo concernente l'opportunita' di assicurare maggiore omogeneita' di orientamenti sul punto posto che, da un lato, l'esigenza di uniformita' e' assicurata - in questo come negli altri settori della giurisdizione - dall'intervento della Corte di cassazione e, dall'altro, il sindacato giudiziario diffuso si e' rivelato in questi anni fonte di arricchimento di idee e di riflessioni in una materia la cui delicatezza e' da tutti riconosciuta. Qualche perplessita' suscita anche la prevista possibilita' che le funzioni di pubblico ministero dinanzi al tribunale di sorveglianza in occasione dei giudizi conseguenti al reclamo possano essere svolte anche dai magistrati della Direzione nazionale antimafia (che gia' devono esprimere un parere motivato) e da quelli dell'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero presso il giudice competente per il giudizio gia' avviato, in alternativa al procuratore generale presso la Corte d'appello oggi competente in base a quanto previsto dal codice di procedura penale. Tale previsione infatti, a prescindere dalla incentivazione di meccanismi di accentramento e specializzazione del pubblico ministero che meriterebbero maggior approfondimento, omette l'indicazione dei criteri per la determinazione in concreto dell'ufficio inquirente con conseguenti incertezze e inevitabili conflitti (senza indicazione dell'organo deputato a risolverli). * 5. Una attenzione particolare il disegno di legge riserva alla disciplina in materia di immigrazione, alla quale sono apportate considerevoli modifiche. 5.1. La modifica piu' rilevante in materia e' costituita dall'introduzione del nuovo reato di "ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato" (art. 10 bis t.u. immigrazione, introdotto con l'art. 1, comma 16, d.d.l.), affidato alla competenza del giudice di pace, che punisce con un'ammenda la condotta dello straniero che faccia ingresso ovvero si trattenga nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della legge n. 68/2007 (in tema di disciplina dei soggiorni di breve durata). La nuova fattispecie incriminatrice e' corredata da previsioni accessorie (espressa previsione della espulsione come sanzione sostitutiva, effetto estintivo del reato dell'avvenuto allontanamento dello straniero, possibilita' di procedere ad espulsione amministrativa anche in assenza di nulla osta della autorita' giudiziaria procedente) che ne rendono evidente la finalita' strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. La norma si presta a una pluralita' di osservazioni critiche che hanno come punto di partenza la constatazione ovvia dell'eccezionale aggravio che la sua introduzione comporterebbe per l'attivita' giudiziaria in generale, in considerazione dell'imponenza quantitativa del fenomeno dell'immigrazione irregolare nel nostro Paese, e ruotano attorno al rapporto tra vantaggi e svantaggi che ne deriverebbero. In effetti il primo risultato perseguito da qualsiasi fattispecie incriminatrice e' l'effetto deterrente che ne puo' derivare, e in tal senso una contravvenzione punita con pena pecuniaria non appare prevedibilmente efficace per chi e' spinto a emigrare da condizioni disperate o comunque difficili (ne' il presunto disvalore di tale condotta e' tale da ammettere, anche in astratto, maggiori rigori sanzionatori). Ne' la novita' legislativa appare idonea a conseguire l'intento di evitare la circolazione nel nostro Paese di stranieri entrativi irregolarmente, poiche' gia' la normativa vigente, in base al combinato disposto degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consente alle autorita' amministrative competenti di disporne l'immediata espulsione (a cui ostano, in concreto, non gia' carenze normative ma difficolta' di carattere amministrativo e organizzativo). A fronte di cio', l'amministrazione della giustizia verrebbe ad essere gravata da pesanti ripercussioni negative sull'attivita' non solo del giudice di pace (gravato di centinaia di migliaia di nuovi processi, tali da determinare la totale paralisi di molti uffici), ma anche degli uffici giudiziari ordinari impegnati nel processo in primo grado e nelle fasi di impugnazione successive (nei limiti della speciale procedura prevista per il giudizio dinanzi al giudice di pace), dovendo oltretutto far fronte anche ai nuovi e piu' impegnativi incombenti derivanti dall'applicazione di una nuova procedura accelerata contenuta anch'essa nel disegno di legge (art. 22) che prevede la presentazione immediata dell'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace in casi particolari (tra i quali il piu' ricorrente sarebbe certamente costituito dall'applicazione del nuovo reato). A proposito di tale ulteriore novita', riferita non solo ai processi per il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato ma a tutte le ipotesi di procedibilita' d'ufficio dinanzi al giudice di pace qualora ricorra la flagranza ovvero vi sia prova evidente, va inoltre detto che la sua onerosita' applicativa, tipica di tutte le procedure d'urgenza, non appare giustificata in relazione alla ridotta gravita' dei reati di competenza del giudice onorario. In termini più specifici va, inoltre, rilevato che: b1) l'attribuzione al giudice di pace della competenza in ordine al nuovo reato, pur dettata da evidenti ragioni pratiche, altera gli attuali criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e snatura la fisionomia di quest'ultima; b2) la nuova fattispecie cosi' formulata presenta una irragionevole disparita' di trattamento con quella (per molti aspetti simile) prevista dall'art. 14, comma 5 ter, t.u. immigrazione, che prevede la punibilita' dello straniero inottemperante all'ordine di espulsione solo ove lo stesso si trattenga nel territorio dello Stato "senza giustificato motivo": in particolare, nessun termine e' concesso allo straniero divenuto irregolare per allontanarsi dal territorio dello Stato, con la conseguenza che il venir meno del titolo di soggiorno regolare comporterebbe automaticamente e immediatamente una ipotesi di "trattenimento illecito". 5.2. L'esperienza giudiziaria evidenzia poi - e impone di segnalare - una inevitabile incidenza negativa del nuovo reato in tema di accesso a servizi pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati dalla Costituzione (si pensi al diritto alla salute) da parte degli immigrati non dotati (o non piu' dotati) di valido titolo di soggiorno. Ai sensi dell'art. 331 c.p.p., infatti, tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di denuncia in relazione alla cognizione funzionale di un reato procedibile d'ufficio. Il rischio concreto - in assenza dell'introduzione di una deroga all'obbligo quantomeno nell'ambito di servizi che tutelano beni primari - e' che si possano creare circuiti illegali alternativi che offrano prestazioni non piu' ottenibili dalle strutture pubbliche. 5.3. Parallelamente va rilevato che l'art. 6, comma 2, t.u. immigrazione, come modificato dall'art. 45, lett. f (ora art. 1, comma 20, lett. f, d.d.l.), richiede, ai fini della dichiarazione di nascita, la esibizione all'ufficio dello stato civile del permesso di soggiorno di chi la opera. Cio', come segnalato in una nota 30 aprile 2009 della Associazione magistrati per i minorenni e la famiglia, si pone "in contrasto con il diritto della persona minore di eta' alla propria identita' personale e alla cittadinanza da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita (art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176)", "determinando una iniqua condizione del figlio di genitori stranieri non regolari nel nostro territorio", con la conseguenza che lo stesso non solo "verrebbe privato della propria identita' ma potrebbe essere piu' facilmente esposto ad azioni volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi, per fini illeciti e in violazione della legge sull'adozione". 5.4. Positivo appare invece, in linea di principio, il tentativo di meglio precisare e regolamentare, anche con inasprimenti sanzionatori, le condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 t.u. immigrazione (art. 1, comma 26, d.d.l.). Al riguardo si osserva che, con riferimento alle ipotesi aggravate, e' previsto lo stesso piu' rigoroso criterio di valutazione delle esigenze cautelari per l'adozione della misura della custodia in carcere gia' contemplato per numerose altre fattispecie dall'art. 275 c.p.p. (che forse sarebbe la sede normativa piu' opportuna sul piano tecnico-formale per l'inserimento anche di tale ipotesi). 5.5. L'articolo 1, comma 22, lett. h bis, del disegno di legge, riproducendo sostanzialmente la disposizione gia' contenuta nell'art. 5 del decreto legge n. 11/2009 e abbandonata in sede di conversione, estende da 2 a 6 mesi il termine massimo di durata del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (Cie) degli stranieri irregolari, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio, ovvero di ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Sul punto il Consiglio ha gia' espresso il proprio parere pronunciandosi sul decreto legge citato. Nel richiamare detto parere si osserva che, in accoglimento di alcuni rilievi ivi formulati, nel nuovo testo si e' prevista, per la reiterazione del trattenimento, la necessita' che sia fornita la prova dell'avvenuto esperimento, da parte dello Stato, di ogni ragionevole sforzo per ottenere dal Paese terzo la documentazione atta a consentire l'esecuzione dell'espulsione. Cionondimeno resta fermo che: c1) la norma in questione "suscita perplessita' laddove pone in alternativa le condizioni della 'mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato' o dei 'ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dei Paesi terzi' che, invece, nella direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (recante 'norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare'), costituiscono presupposti diversi dell'intervento: la resistenza all'identificazione legittima il trattenimento, i ritardi nell'ottenimento della documentazione legittimano solo il prolungamento della permanenza", con la conseguenza "che potrebbe verificarsi una vera e propria detenzione amministrativa basata su una semplice difficolta' nell'accertamento dell'identita' legale del soggetto o nell'acquisizione della documentazione di corredo malgrado la sua piena disponibilita' alla preparazione del rimpatrio"; c2) la attribuzione della competenza relativa alla proroga del trattenimento attribuita al giudice di pace (come gia' osservato nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2007 n. 249 recante "Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e motivi imperativi di pubblica sicurezza": delibera del 20 febbraio 2008) e' anomala nel nostro sistema giacche' "vertendosi in materia di privazione della liberta' personale, meglio sarebbe investire il tribunale ordinario in composizione monocratica anche se cio' comporterebbe in termini organizzativi un impegno particolarmente gravoso" e cio' in considerazione del fatto "che, mentre le garanzie costituzionali di indipendenza e di autonomia trovano la loro piu' completa attuazione nello status ordinamentale del magistrato professionale, caratterizzato dalla non temporaneita' e dalla esclusivita' dell'appartenenza dell'ordine giudiziario, per il giudice di pace, il carattere 'onorario' ne caratterizza il profilo ordinamentale e, pur senza accreditarne la figura di 'giudice minore' ne evidenzia tuttavia gli aspetti differenziali rispetto alla disciplina ordinamentale del giudice professionale"; c3) "la possibile dilatazione temporale del trattenimento presso i Cie" renderebbe opportuno "instaurare un controllo sulle modalita' e condizioni della detenzione amministrativa del cittadino straniero". * 6. L'articolo 3, commi 40-44, d.d.l. ha per oggetto la "collaborazione con i sindaci" di "associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale". Anche su questa disposizione - seppur diversamente formulata - il Consiglio superiore, con riferimento al decreto legge n. 11/2009 (nel quale una norma analoga era originariamente prevista), ha gia' espresso un parere che qui integralmente si richiama. * Note 1 Cfr., da ultimo, il parere approvato il primo luglio 2008, sul decreto legge n. 92/2008 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica". 6. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO DEI GIURISTI CONTRO L'INTRODUZIONE DEI REATI DI INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE DEI MIGRANTI Il disegno di legge n. 733-B attualmente all'esame del Senato prevede varie innovazioni che suscitano rilievi critici. In particolare, riteniamo necessario richiamare l'attenzione della discussione pubblica sulla norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, una norma che, a nostro avviso, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all'uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimita' costituzionale. La norma e', anzitutto, priva di fondamento giustificativo, poiche' la sua sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa, il che mette in luce l'assoluta irragionevolezza della nuova figura di reato; inoltre, il ruolo di extrema ratio che deve rivestire la sanzione penale impone che essa sia utilizzata, nel rispetto del principio di proporzionalita', solo in mancanza di altri strumenti idonei al raggiungimento dello scopo. Ne' un fondamento giustificativo del nuovo reato puo' essere individuato sulla base di una presunta pericolosita' sociale della condizione del migrante irregolare: la Corte Costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti gia' escluso che la condizione di mera irregolarita' dello straniero sia sintomatica di una pericolosita' sociale dello stesso, sicche' la criminalizzazione di tale condizione stabilita dal disegno di legge si rivela anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo. L'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non rappresentano, di per se', fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio ratione subiecti contrastante non solo con il principio di eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si puo' essere puniti solo per fatti materiali. L'introduzione del reato in esame, inoltre, produrrebbe una crescita abnorme di ineffettivita' del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi privi di reale utilita' sociale e condannato per cio' alla paralisi. Ne' questo effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione della relativa cognizione al giudice di pace (con alterazione degli attuali criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e magistratura onoraria e snaturamento della fisionomia di quest'ultima): da un lato perche' la paralisi non e' meno grave se investe il settore di giurisdizione del giudice di pace, dall'altro per le ricadute sul sistema complessivo delle impugnazioni, gia' in grave sofferenza. Rientra certo tra i compiti delle istituzioni pubbliche "regolare la materia dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati" (Corte Cost., sent. n. 5 del 2004), ma nell'adempimento di tali compiti il legislatore deve attenersi alla rigorosa osservanza dei principi fondamentali del sistema penale e, ferma restando la sfera di discrezionalita' che gli compete, deve orientare la sua azione a canoni di razionalita' finalistica. "Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le societa' piu' avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, si' che (...) non si puo' non cogliere con preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze, o anche soltanto tentazioni, volte a 'nascondere' la miseria e a considerare le persone in condizioni di poverta' come pericolose e colpevoli". Le parole con le quali la Corte Costituzionale dichiaro' l'illegittimita' del reato di "mendicita'" di cui all'art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519 del 1995) offrono ancora oggi una guida per affrontare questioni come quella dell'immigrazione con strumenti adeguati allo loro straordinaria complessita' e rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla Costituzione a tutte le persone. 25 giugno 2009 Angelo Caputo, Domenico Ciruzzi, Oreste Dominioni, Massimo Donini, Luciano Eusebi, Giovanni Fiandaca, Luigi Ferrajoli, Gabrio Forti, Roberto Lamacchia, Sandro Margara, Guido Neppi Modona, Paolo Morozzo della Rocca, Valerio Onida, Elena Paciotti, Giovanni Palombarini, Livio Pepino, Carlo Renoldi, Stefano Rodota', Arturo Salerni, Armando Spataro, Lorenzo Trucco, Gustavo Zagrebelsky ============================= LA DECENZA CONTRO IL RAZZISMO ============================= Supplemento straordinario de "La nonviolenza e' in cammino" del 29 luglio 2009 Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it Per ricevere questo foglio e' sufficiente cliccare su: nonviolenza-request at peacelink.it?subject=subscribe Per non riceverlo piu': nonviolenza-request at peacelink.it?subject=unsubscribe In alternativa e' possibile andare sulla pagina web http://web.peacelink.it/mailing_admin.html quindi scegliere la lista "nonviolenza" nel menu' a tendina e cliccare su "subscribe" (ed ovviamente "unsubscribe" per la disiscrizione). 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