La democrazia contro il razzismo



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LA DEMOCRAZIA CONTRO IL RAZZISMO
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Supplemento straordinario de "La nonviolenza e' in cammino" del 23 luglio
2009

1. Una proposta urgente
2. Modello di lettera al Presidente del Senato della Repubblica ed al
Presidente della Camera dei Deputati
3. Modello di ordine del giorno da proporre all'approvazione delle assemblee
elettive (Comuni, Province, Regioni, etc.)
4. Lettera del 15 luglio 2009 del Presidente della Repubblica al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai
Presidenti di Camera e Senato
5. Appello degli intellettuali contro il ritorno delle leggi razziali in
Italia
6. Appello dei giuristi contro l'introduzione dei reati di ingresso e
soggiorno illegale dei migranti

1. UNA SOLA UMANITA'. UNA PROPOSTA URGENTE

Proponiamo alle lettrici ed ai lettori di:
a) scrivere ai Presidenti di Camera e Senato una lettera con la richiesta
che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente
incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente
ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata
conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle
norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai
principi della civilta' giuridica;
b) scrivere a tutti i parlamentari antinazisti affinche' sostengano questa
richiesta;
c) scrivere a tutti gli enti locali affinche' formulino anch'essi questa
richiesta;
d) scrivere a tutti i mass-media affinche' ne diano almeno notizia;
e) scrivere a persone di volonta' buona, associazioni democratiche ed
istituzioni fedeli alla Costituzione affinche' si associno alla richiesta.
*
Per chi volesse scrivere via posta elettronica gli indirizzi e-mail di tutti
i parlamentari (compresi i Presidenti delle Camere) sono cosi' composti:
a) per i deputati: cognome_inizialedelnome at camera.it e per fare un esempio
l'indirizzo di un eventuale on. Mario Rossi sarebbe rossi_m at camera.it
b) per i senatori: cognome_inizialedelnome at posta.senato.it e per fare un
esempio l'indirizzo di un eventuale sen. Mario Rossi sarebbe
rossi_m at posta.senato.it
Ai Presidenti dei due rami del parlamenti si puo' scrivere anche attraverso
i siti di Camera e Senato.

2. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI LETTERA AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA ED AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati
Signori Presidenti dei due rami del Parlamento,
il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una
lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla
legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2
luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza",
volgarmente nota come "pacchetto sicurezza".
Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita,
energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che
palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con
le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i
principi della civilta' giuridica.
Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge
siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la
Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori,
principi e criteri della civilta' umana,
con la presente siamo a richiedere
che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme palesemente
incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia nuovamente
ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia modificata
conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica Italiana, alle
norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e ai
principi della civilta' giuridica.
Distinti saluti,
firma
luogo e data
indirizzo completo del mittente

3. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ORDINE DEL GIORNO DA PROPORRE
ALL'APPROVAZIONE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE (COMUNI, PROVINCE, REGIONI, ETC.)

Il Consiglio ... di ...,
premesso che
il 15 luglio 2009 il Presidente della Repubblica ha inviato al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una
lettera nella quale poneva ed argomentava vari e gravi rilievi critici sulla
legge approvata in via definitiva dal Parlamento col voto del Senato del 2
luglio 2009 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza",
volgarmente nota come "pacchetto sicurezza".
Dalla lettera del Capo dello Stato si evince la sua autorevole, esplicita,
energica sollecitazione ad una riconsiderazione delle parti di essa che
palesemente confliggono con la Costituzione della Repubblica Italiana, con
le norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento e con i
principi della civilta' giuridica.
Condividendo il comune convincimento che parti decisive di quella legge
siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana, con la
Dichiarazione universale dei diritti umani, e con i piu' basilari valori,
principi e criteri della civilta' umana,
chiede
al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei
Deputati che la legge nota come "pacchetto sicurezza", recante norme
palesemente incostituzionali e violatrici di fondamentali diritti umani, sia
nuovamente ed al piu' presto portata all'esame del Parlamento affinche' sia
modificata conformemente al dettato della Costituzione della Repubblica
Italiana, alle norme di diritto internazionale recepite nel nostro
ordinamento e ai principi della civilta' giuridica.
Da' mandato
al proprio presidente di trasmettere il presente ordine del giorno al
Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei
Deputati e per opporuna conoscenza al Presidente della Repubblica, e di
renderlo noto alla popolazione attraverso i mezzi d'informazione e nelle
altre forme abitualmente usate per comunicare ai cittadini le deliberazioni
del Consiglio.

4. DOCUMENTAZIONE. LETTERA DEL 15 LUGLIO 2009 DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI MINISTRI DELLA
GIUSTIZIA E DELL'INTERNO ED AI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO

Roma, 15 luglio 2009
Ho oggi promulgato la legge recante "Disposizioni in materia di pubblica
sicurezza" approvata il 2 luglio scorso.
Ho ritenuto di non poter sospendere in modo particolare la entrata in vigore
di norme - ampiamente condivise in sede parlamentare - che rafforzano il
contrasto alle varie forme di criminalita' organizzata sia intervenendo sul
trattamento penitenziario da riservare ai detenuti piu' pericolosi (art. 2
commi 25 e 26) sia introducendo piu' efficaci controlli e sanzioni per le
condotte di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nella economia legale
(art. 2 commi 2, 20, 22, 29-30).
*
Non posso tuttavia fare a meno di porre alla vostra attenzione perplessita'
e preoccupazioni che, per diverse ragioni, la lettura del testo ha in me
suscitato.
Il provvedimento trae origine dal disegno di legge presentato dal Governo in
Senato il 3 giugno 2008, dopo che, per l'assenza dei presupposti di
straordinaria necessita' e urgenza oltre che per la natura dei temi
trattati, si era convenuto che alcune sue significative disposizioni non
potevano essere inserite nel decreto legge - sempre in tema di sicurezza -
emanato qualche giorno prima (decreto legge 23 maggio 2008, n. 92). Gli
originari 20 articoli del disegno di legge divennero pero' ben 66 nel testo
licenziato dall'Assemblea del Senato il 5 febbraio 2009 venendo poi
accorpati in 3 attraverso la presentazione di "maxi-emendamenti" sui quali
il Governo appose la questione di fiducia alla Camera: fiducia ottenuta il
14 maggio 2009 e poi nuovamente apposta al Senato sul medesimo testo per la
definitiva approvazione del 2 luglio.
I tre articoli della legge si compongono ora, rispettivamente, di 32, 30 e
66 commi. Con essi si apportano modifiche o integrazioni a 43 disposizioni
del codice penale, a 38 disposizioni del testo unico sulla immigrazione, a
16 disposizioni dell'ordinamento penitenziario e ad oltre circa 100
disposizioni inserite nel codice di procedura penale, nel codice civile e in
30 testi normativi complementari o speciali.
A spiegare il ricorso a una sola legge per modificare o introdurre
disposizioni inserite in molti disparati corpi legislativi, tra i quali
anche codici fondamentali, e' stata la convinzione che esse attenessero
tutte al tema della "sicurezza pubblica" nella sua accezione piu' ampia,
funzionale all'intento di migliorare la qualita' della vita dei cittadini
rimuovendo situazioni di degrado, disagio e illegalita' avvertite da tempo.
*
Dal carattere cosi' generale e onnicomprensivo della nozione di sicurezza
posta a base della legge, discendono la disomogeneita' e la estemporaneita'
di numerose sue previsioni che privano il provvedimento di quelle
caratteristiche di sistematicita' e organicita' che avrebbero invece dovuto
caratterizzarlo.
In altre occasioni, ho rilevato pubblicamente (rivolgendomi alle "alte
cariche dello Stato", a partire dal dicembre 2006), come provvedimenti
eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e
propria congestione sfuggano alla comprensione della opinione pubblica e
rendano sempre piu' difficile il rapporto tra il cittadino e la legge.
Ritengo doveroso ribadire oggi che e' indispensabile porre termine a simili
"prassi", specie quando si legifera su temi che - come accade per diverse
norme di questo provvedimento - riguardano diritti costituzionalmente
garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della
coesione sociale. E' in giuoco la qualita' e sostenibilita' del nostro modo
di legiferare.
D'altronde e' stato un organismo svincolato da ogni posizione di parte - il
Comitato per la legislazione della Camera - a segnalare concordemente,
nell'esaminare il disegno di legge in questione, nella seduta del 29 aprile
2009, che alcune disposizioni non rispondevano alle esigenze di
"semplificazione della legislazione"; altre non erano conformi alle esigenze
di "coerente utilizzo delle fonti"; altre adottavano "espressioni imprecise
ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione" o si
sovrapponevano ad altre gia' vigenti; altre, ancora, erano carenti sotto il
profilo "della chiarezza e della proprieta' della formulazione" (il richiamo
e' da intendersi ora all'art. 1 comma 28, all'art.3 commi 56 e 58, all'art.
2 comma 25 lett. f) n. 3 e, infine, all'art. 3 commi 3, 6 e 14). Ma tali
stringenti osservazioni sono cadute nel vuoto.
In proposito, mi limito ad aggiungere che solo in casi eccezionali puo'
tornarsi a legiferare sull'identico tema dopo brevissimo tempo ampliando
l'area di applicabilita' di istituti processuali, modificando fattispecie
criminose o collocando altrove le stesse previsioni (come invece accade tra
l'altro, per le disposizioni dell'art. 1 commi 2-5, 14, 26 e per quelle
dell'art. 2 commi 21-22 e 27); cosi' come appare contraria ai principi
cardine di una corretta tecnica legislativa la circostanza che la modifica
della stessa norma e dello stesso comma (art. 16 comma 1 del d.lgs.
286/1998) venga effettuata (come qui accade) in due diverse parti dello
stesso provvedimento (art. 1 comma 16 lett. b) e art. 1 comma 22 lett. o).
La formulazione, la struttura e i contenuti delle norme debbono poter essere
"riconosciuti" (Corte costituzionale n. 364 del 1988) sia da chi ne e' il
destinatario sia da chi deve darvi applicazione. Il nostro ordinamento
giuridico risulta seriamente incrinato da norme oscuramente formulate,
contraddittorie, di dubbia interpretazione o non rispondenti ai criteri di
stabilita' e certezza della legislazione: anche per le difficolta' e le
controversie che ne nascono in sede di applicazione.
*
Sulla base di quanto esposto, aggiungo di aver ravvisato nella legge anche
altre previsioni che mi sono apparse - sempre a titolo esemplificativo - di
rilevante criticita' e sulle quali auspico una rinnovata riflessione, che
consenta di approfondire la loro coerenza con i principi dell'ordinamento e
di superare futuri o gia' evidenziati equivoci interpretativi e problemi
applicativi.
Mi riferisco alle disposizioni che hanno introdotto il reato di immigrazione
clandestina (art. 1 commi 16 e 17). Esso punisce non il solo ingresso, ma
anche il trattenimento nel territorio dello Stato. La norma e' percio'
applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel
territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge. Il
dettato normativo non consente interpretazioni diverse: allo stato, esso
apre la strada a effetti difficilmente prevedibili.
In particolare, suscita in me forti perplessita' la circostanza che la nuova
ipotesi di trattenimento indebito non preveda la esimente della permanenza
determinata da "giustificato motivo". La Corte costituzionale (sentenze n.
5/2004 e n. 22/2007) ha sottolineato il rilievo che la esimente puo' avere
ai fini della "tenuta costituzionale" di disposizioni del genere di quella
ora introdotta.
L'attribuzione della contravvenzione di immigrazione clandestina alla
cognizione del giudice di pace non mi pare poi in linea con la natura
conciliativa di questi e disegna nel contempo, per il reato in questione, un
"sottosistema" sanzionatorio non coerente con i principi generali
dell'ordinamento e meno garantista di quello previsto per delitti di
trattenimento abusivo sottoposti alla cognizione del tribunale. Per il nuovo
reato la pena inflitta non puo' essere condizionalmente sospesa o
"patteggiata", mentre la eventuale condanna non puo' essere appellata.
Le modifiche apportate dall'art. 1 comma 22 lett. m) in materia di
espulsione del cittadino extracomunitario irregolare, determinano - a
ragione di un difettoso coordinamento normativo - il contraddittorio e
paradossale effetto di non rendere piu' punibile (o al piu' punibile solo
con un'ammenda) la condotta del cittadino extracomunitario che fa rientro in
Italia pur dopo essere stato materialmente espulso. La condotta era
precedentemente punita con la reclusione da uno a cinque anni.
L'art. 1 comma 11 introduce una fattispecie di tipo concessorio per
l'acquisto della cittadinanza da parte di chi e' straniero e contrae
matrimonio con chi e' italiano. La norma non individua pero' i criteri in
base ai quali la concessione e' data o negata e affida qualsiasi
determinazione alla piu' ampia discrezionalita' degli organi competenti.
Tra le modifiche apportate al codice penale, si osserva in particolare che
l'art. 3 comma 27 vieta di effettuare il giudizio di equivalenza o
prevalenza tra alcune circostanze aggravanti del reato di rapina ed
eventuali circostanze attenuanti. Le aggravanti del reato di rapina sono le
stesse previste per quello di estorsione che, rispetto al primo, e' punito
piu' gravemente. La norma che impedisce il bilanciamento delle aggravanti
non e' pero' richiamata per la estorsione, con la irragionevole conseguenza
che, per il delitto piu' grave, e' consentito "neutralizzare" l'aumento
sanzionatorio derivante dalla presenza delle circostanze. In via generale,
comunque, i ripetuti e recenti interventi legislativi che hanno derogato al
principio della bilanciabilita' tra aggravanti a effetto speciale e
attenuanti (art. 69 c.p.), sembrano ormai imporre una disciplina che regoli
in modo uniforme l'intero sistema, razionalizzandolo e semplificandolo.
L'art. 1 comma 8, che ha reintrodotto il delitto di oltraggio stabilisce una
singolare causa di estinzione del reato collegata al risarcimento del danno.
La causa di estinzione e' concettualmente incompatibile con i delitti che,
come l'oltraggio, rientrano tra quelli contro la pubblica amministrazione.
Ai commi da 40 a 44, l'art. 3 stabilisce che i sindaci possono avvalersi
della collaborazione di associazioni tra cittadini per segnalare alle forze
di polizia anche locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza
urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Essendo affidata non alla legge
ma a un successivo decreto del Ministro dell'Interno la determinazione degli
"ambiti operativi" di tali disposizioni, appare urgente la definizione di
detto decreto in termini di rigorosa aderenza ai limiti segnati in legge
relativamente al carattere delle associazioni e al compito ad esse
attribuito. Da cio' dipendera' la riduzione al minimo di allarmi e tensioni
nell'applicazione della normativa in questione, anche sotto il profilo
dell'aggravio che possa derivarne per gli uffici giudiziari.
Anche in rapporto all'innovazione sancita nei commi 40-44 dell'art. 3, va
considerato il comma 32 dello stesso articolo, secondo il quale spettera' al
Ministro dell'Interno stabilire "le caratteristiche tecniche degli strumenti
di autodifesa", con particolare riferimento alla nebulizzazione di un
determinato principio attivo naturale, ovvero all'uso di uno spray al
peperoncino. Il rischio da scongiurare e' che si favorisca la delinquenza di
strada o comunque si indebolisca la prescrizione che le associazioni, di cui
al comma 40, debbano essere formate da "cittadini non armati". Peraltro e'
da rilevarsi che, stando ai principi affermati dalla giurisprudenza, il
porto dello spray potrebbe restare sempre vietato a norma dell'art. 4 della
legge 110/1975.
*
Al Presidente della Repubblica non spetta pronunciarsi e intervenire
sull'indirizzo politico e sui contenuti essenziali di questa come di ogni
legge approvata dal Parlamento: essi appartengono alla responsabilita'
esclusiva del governo e della maggioranza parlamentare. Il Presidente della
Repubblica non puo' invece restare indifferente dinanzi a dubbi di
irragionevolezza e di insostenibilita' che un provvedimento di rilevante
complessita' ed evidente delicatezza solleva per taluni aspetti, specie sul
piano giuridico. Di qui le preoccupazioni e sollecitazioni contenute nella
mia presente lettera, e rivolte all'attenzione di questo governo nello
stesso spirito in cui mi sono rivolto - dinanzi a distorsioni nel modo di
legiferare, ad esempio in materia di bilancio dello Stato - al precedente
governo, e nello stesso spirito in cui auspico ne tengano conto tutte le
forze politiche che si candidino a governare il paese.

5. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO DEGLI INTELLETTUALI CONTRO IL RITORNO DELLE
LEGGI RAZZIALI IN ITALIA

Le cose accadute in Italia hanno sempre avuto, nel bene e nel male, una
straordinaria influenza sulla intera societa' europea, dal Rinascimento
italiano al fascismo.
Non sempre sono state pero' conosciute in tempo.
In questo momento c'e' una grande attenzione sui giornali europei per alcuni
aspetti della crisi che sta investendo il nostro paese, riteniamo, pero', un
dovere di quanti viviamo in Italia richiamare l'attenzione dell'opinione
pubblica europea su altri aspetti rimasti oscuri. Si tratta di alcuni
passaggi della politica e della legislazione italiana che, se non si
riuscira' ad impedire, rischiano di sfigurare il volto dell'Europa e di far
arretrare la causa dei diritti umani nel mondo intero.
Il governo Berlusconi, agitando il pretesto della sicurezza, ha imposto al
Parlamento, di cui ha il pieno controllo, l'adozione di norme
discriminatorie nei confronti degli immigrati, quali in Europa non si
vedevano dai tempi delle leggi razziali.
E' stato sostituito il soggetto passivo della discriminazione, non piu' gli
ebrei bensi' la popolazione degli immigrati "irregolari", che conta
centinaia di migliaia di persone; ma non sono stati cambiati gli istituti
previsti dalle leggi razziali, come il divieto dei matrimoni misti.
Con tale divieto si impedisce, in ragione della nazionalita', l'esercizio di
un diritto fondamentale quale e' quello di contrarre matrimonio senza
vincoli di etnia o di religione; diritto fondamentale che in tal modo viene
sottratto non solo agli stranieri ma agli stessi italiani.
Con una norma ancora piu' lesiva della dignita' e della stessa qualita'
umana, e' stato inoltre introdotto il divieto per le donne straniere, in
condizioni di irregolarita' amministrativa, di riconoscere i figli da loro
stesse generati. Pertanto in forza di una tale decisione politica di una
maggioranza transeunte, i figli generati dalle madri straniere "irregolari"
diverranno per tutta la vita figli di nessuno, saranno sottratti alle madri
e messi nelle mani dello Stato.
Neanche il fascismo si era spinto fino a questo punto. Infatti le leggi
razziali introdotte da quel regime nel 1938 non privavano le madri ebree dei
loro figli, ne' le costringevano all'aborto per evitare la confisca dei loro
bambini da parte dello Stato.
Non ci rivolgeremmo all'opinione pubblica europea se la gravita' di queste
misure non fosse tale da superare ogni confine nazionale e non richiedesse
una reazione responsabile di tutte le persone che credono a una comune
umanita'. L'Europa non puo' ammettere che uno dei suoi Paesi fondatori
regredisca a livelli primitivi di convivenza, contraddicendo le leggi
internazionali e i principi garantisti e di civilta' giuridica su cui si
basa la stessa costruzione politica europea.
E' interesse e onore di tutti noi europei che cio' non accada.
La cultura democratica europea deve prendere coscienza della patologia che
viene dall'Italia e mobilitarsi per impedire che possa dilagare in Europa.
A ciascuno la scelta delle forme opportune per manifestare e far valere la
propria opposizione.
Roma, 29 giugno 2009
Andrea Camilleri, Antonio Tabucchi, Dacia Maraini, Dario Fo, Franca Rame,
Moni Ovadia, Maurizio Scaparro, Gianni Amelio

6. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO DEI GIURISTI CONTRO L'INTRODUZIONE DEI REATI
DI INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE DEI MIGRANTI

Il disegno di legge n. 733-B attualmente all'esame del Senato prevede varie
innovazioni che suscitano rilievi critici.
In particolare, riteniamo necessario richiamare l'attenzione della
discussione pubblica sulla norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e
il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, una norma
che, a nostro avviso, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all'uso
simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e
presenta molteplici profili di illegittimita' costituzionale.
La norma e', anzitutto, priva di fondamento giustificativo, poiche' la sua
sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella
dell'espulsione quale misura amministrativa, il che mette in luce l'assoluta
irragionevolezza della nuova figura di reato; inoltre, il ruolo di extrema
ratio che deve rivestire la sanzione penale impone che essa sia utilizzata,
nel rispetto del principio di proporzionalita', solo in mancanza di altri
strumenti idonei al raggiungimento dello scopo.
Ne' un fondamento giustificativo del nuovo reato puo' essere individuato
sulla base di una presunta pericolosita' sociale della condizione del
migrante irregolare: la Corte Costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti
gia' escluso che la condizione di mera irregolarita' dello straniero sia
sintomatica di una pericolosita' sociale dello stesso, sicche' la
criminalizzazione di tale condizione stabilita dal disegno di legge si
rivela anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo.
L'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non
rappresentano, di per se', fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale,
ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di
migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato
discriminatorio ratione subiecti contrastante non solo con il principio di
eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia
penale, in base alla quale si puo' essere puniti solo per fatti materiali.
L'introduzione del reato in esame, inoltre, produrrebbe una crescita abnorme
di ineffettivita' del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di
ulteriori processi privi di reale utilita' sociale e condannato per cio'
alla paralisi. Ne' questo effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione
della relativa cognizione al giudice di pace (con alterazione degli attuali
criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e
magistratura onoraria e snaturamento della fisionomia di quest'ultima): da
un lato perche' la paralisi non e' meno grave se investe il settore di
giurisdizione del giudice di pace, dall'altro per le ricadute sul sistema
complessivo delle impugnazioni, gia' in grave sofferenza.
Rientra certo tra i compiti delle istituzioni pubbliche "regolare la materia
dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa
coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati"
(Corte Cost., sent. n. 5 del 2004), ma nell'adempimento di tali compiti il
legislatore deve attenersi alla rigorosa osservanza dei principi
fondamentali del sistema penale e, ferma restando la sfera di
discrezionalita' che gli compete, deve orientare la sua azione a canoni di
razionalita' finalistica.
"Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le societa' piu'
avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, si' che (...) non si
puo' non cogliere con preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze, o
anche soltanto tentazioni, volte a 'nascondere' la miseria e a considerare
le persone in condizioni di poverta' come pericolose e colpevoli". Le parole
con le quali la Corte Costituzionale dichiaro' l'illegittimita' del reato di
"mendicita'" di cui all'art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519 del 1995)
offrono ancora oggi una guida per affrontare questioni come quella
dell'immigrazione con strumenti adeguati allo loro straordinaria
complessita' e rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla
Costituzione a tutte le persone.
25 giugno 2009
Angelo Caputo, Domenico Ciruzzi, Oreste Dominioni, Massimo Donini, Luciano
Eusebi, Giovanni Fiandaca, Luigi Ferrajoli, Gabrio Forti, Roberto Lamacchia,
Sandro Margara, Guido Neppi Modona, Paolo Morozzo della Rocca, Valerio
Onida, Elena Paciotti, Giovanni Palombarini, Livio Pepino, Carlo Renoldi,
Stefano Rodota', Arturo Salerni, Armando Spataro, Lorenzo Trucco, Gustavo
Zagrebelsky

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LA DEMOCRAZIA CONTRO IL RAZZISMO
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Supplemento straordinario de "La nonviolenza e' in cammino" del 23 luglio
2009
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it

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