Nonviolenza. Femminile plurale. 14



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NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE
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Supplemento settimanale del giovedi' de "La nonviolenza e' in cammino"
Numero 14 del 2 giugno 2005

In questo numero:
1. Per una scelta libera, cosciente, responsabile, solidale
2. Il testo della legge 40/2004
3. I quattro quesiti referendari parzialmente abrogativi della legge 40/2004
4. "Mammeonline": Perche' vogliamo modificare la legge 40/2004
5. "Mammeonline": Perche' votiamo si' al referendum
6. "Mammeonline": Alcune domande e risposte

1. EDITORIALE. PER UNA SCELTA LIBERA, COSCIENTE, RESPONSABILE, SOLIDALE
Il 12-13 giugno si svolgera' il referendum su alcune parti della legge 40
del 19 febbraio 2004, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita". Si vota su quattro distinti quesiti referendari, ciascuno dei
quali peraltro concerne piu' punti della legge. Ci e' sembrato opportuno
proporre in questo fascicolo la documentazione minima indispensabile per un
voto consapevole: il testo della legge ed il testo dei quesiti referendari.
A questa documentazione aggiungiamo alcuni materiali estratti dal sito
"Mammeonline", un sito espressione di una associazione di donne e madri che
svolge da anni una qualificata attivita' di informazione, sensibilizzazione,
riflessione, educazione, consulenza e solidarieta' sui temi della nascita e
della genitorialita'.

2. DOCUMENTAZIONE. IL TESTO DELLA LEGGE 40/2004
Legge 19 febbraio 2004, n. 40, "Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004.
*
Capo I. Principi generali
Art. 1. (Finalita').
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti
dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalita'
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora
non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
sterilita' o infertilita'.
*
Art. 2. (Interventi contro la sterilita' e la infertilita').
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, puo' promuovere ricerche sulle cause
patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della
sterilita' e della infertilita' e favorire gli interventi necessari per
rimuoverle nonche' per ridurne l'incidenza, puo' incentivare gli studi e le
ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e puo' altresi'
promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della
sterilita' e della infertilita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 2
milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*
Art. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono
aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d-bis) l'informazione e
l'assistenza riguardo ai problemi della sterilita' e della infertilita'
umana, nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter)
l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*
Capo II. Accesso alle tecniche
Art. 4. (Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e'
consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque
circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate
da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa
accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base
ai seguenti principi: a) gradualita', al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso
per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita'; b)
consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo.
*
Art. 5. (Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in eta' potenzialmente
fertile, entrambi viventi.
*
Art. 6. (Consenso informato).
1. Per le finalita' indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase
di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il
medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui
metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e
psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle
probabilita' di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonche' sulle
relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.
Alla coppia deve essere prospettata la possibilita' di ricorrere a procedure
di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente
assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il
grado di invasivita' delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo
devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale
da garantire il formarsi di una volonta' consapevole e consapevolmente
espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici
dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volonta' di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita e' espressa per iscritto congiuntamente
al medico responsabile della struttura, secondo modalita' definite con
decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la
manifestazione della volonta' e l'applicazione della tecnica deve
intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volonta' puo'
essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al
momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico
responsabile della struttura puo' decidere di non procedere alla
procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine
medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta
di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante
sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e
all'articolo 9 della presente legge.
*
Art. 7. (Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita',
e previo parere del Consiglio superiore di sanita', definisce, con proprio
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture
autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in
rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di
cui al comma 1.
*
Capo III. Disposizioni concernenti la tutela del nascituro
Art. 8. (Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli
riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle
tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
*
Art. 9. (Divieto del disconoscimento della paternita' e dell'anonimato della
madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il
coniuge o il convivente il cui consenso e' ricavabile da atti concludenti
non puo' esercitare l'azione di disconoscimento della paternita' nei casi
previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile,
ne' l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita non puo' dichiarare la volonta' di non essere
nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del
divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce
alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non puo' far valere nei
suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare di obblighi.
*
Capo IV. Regolamentazione delle strutture autorizzate all'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita
Art. 10. (Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati
nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al
registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con
proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge: a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture; c) i criteri per la
determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle
stesse; d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle
disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
*
Art. 11. (Registro).
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto
superiore di sanita', il registro nazionale delle strutture autorizzate
all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita,
degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche
medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e' obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie e diffonde, in collaborazione
con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al
fine di consentire la trasparenza e la pubblicita' delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie le istanze, le informazioni, i
suggerimenti, le proposte delle societa' scientifiche e degli utenti
riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli
osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanita' i
dati necessari per le finalita' indicate dall'articolo 15 nonche' ogni altra
informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di
ispezione da parte delle autorita' competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*
Capo V. Divieti e sanzioni
Art. 12. (Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di
soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti
non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che
siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non
conviventi e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a
400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di
una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di
dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza
avere raccolto il consenso secondo le modalita' di cui all'articolo 6 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternita'
e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000
a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto
al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto,
e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000
a un milione di euro. Il medico e' punito, altresi', con l'interdizione
perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche
nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno
degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma
7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al
cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente
articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di piu' violazioni dei divieti
di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione puo' essere
revocata.
*
Capo VI. Misure di tutela dell'embrione
Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e' consentita
a condizione che si perseguano finalita' esclusivamente terapeutiche e
diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo
sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative.
3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di
ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto
dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli
embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di
selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali,
siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete
ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli
interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2
del presente articolo; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di
nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un
gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di
violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata. Le
circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste
dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste.
5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno
degli illeciti di cui al presente articolo.
*
Art. 14. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo
restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non
devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente
necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a
tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile
per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di
salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione e'
consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e'
vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi
previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro
richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire
nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi
precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
50.000 a 150.000 euro.
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno
dei reati di cui al presente articolo.
8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile,
previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
*
Capo VII. Disposizioni finali e transitorie
Art. 15. (Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanita' predispone, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai
dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attivita' delle
strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione
epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1,
presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento
sull'attuazione della presente legge.
*
Art. 16. (Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie ausiliarie non
e' tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge
quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La
dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda
unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale
dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da
strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione puo' essere sempre revocata o venire proposta anche al di
fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione
produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui
al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le
attivita' sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle
attivita' specificatamente e necessariamente dirette a determinare
l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza
antecedente e conseguente l'intervento.
*
Art. 17. (Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso
l'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Ministro della
sanita' del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7
marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione
medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente
legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della
salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a
seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita
nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge,
nonche', nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che
hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati
formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita',
definisce, con proprio decreto, le modalita' e i termini di conservazione
degli embrioni di cui al comma 2.
*
Art. 18. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero
della salute e' istituito il Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con
decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. DOCUMENTAZIONE. I QUATTRO QUESITI REFERENDARI PARZIALMENTE ABROGATIVI
DELLA LEGGE 40/2004
Quesito 1. [Riguarda i limiti della ricerca scientifica]
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a
oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un'unica
cellula di partenza, eventualmente";
Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte
alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non
siano disponibili metodologie alternative";
Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione
mediante trasferimento di nucleo o";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"?
*
Quesito 2. [Riguarda le affermazioni ammesse/vietate ai fini della
fecondazione (i tre embrioni, diagnosi, preimpianto, accesso a queste
pratiche)]
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a
oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla
infertilita' umana";
Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla
infertilita' umana";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e'
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque
circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate
da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa
accertata e certificata da atto medico";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualita', al
fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al
principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 1,";
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della
fecondazione dell'ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al
comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "a un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione", nonche' alle parole: "fino alla
data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"?
*
Quesito 3. [Come il precedente piu' la questione dei diritti dei "soggetti
coinvolti"]
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a
oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e'
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che
assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito";
Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e'
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'";
Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di
rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque
circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate
da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa
accertata e certificata da atto medico";
Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualita', al
fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita'
tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al
principio della";
Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 1";
Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della
fecondazione dell'ovulo";
Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione"; nonche' alle parole: "fino alla
data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".
*
Quesito 4. [Sulla fecondazione eterologa]
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a
oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: "E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo";
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto
di cui all'articolo 4, comma 3";
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto
di cui all'articolo 4, comma 3";
Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in
violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro";
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,".

4. REFERENDUM. "MAMMEONLINE": PERCHE' VOGLIAMO MODIFICARE LA LEGGE 40/2004
[Dal sito www.mammeonline.net riprendiamo il seguente documento. Dallo
stesso sito riportiamo una breve scheda di autopresentazione: "Il sito
www.mammeonline.net e' nato nell'aprile del 2001, ma la comunita' che gli
gravita intorno ha iniziato a formarsi nell'ottobre del 1998 sul sito 'Il
nido'. Mammeonline e' oggi una grande comunita' sulla maternita', ma anche
una associazione: comprende oltre 70 forum di cui una decina dedicati alle
aspiranti mamme: donne che aspettano con ansia l'arrivo della cicogna e che
hanno trovato in questo sito un luogo in cui parlare dei loro problemi.
Insomma, molte di noi sono mamme, altre stanno cercando di restare incinte
in modo naturale, altre hanno iniziato il percorso dell'adozione, e un folto
gruppo e' formato da donne che ricorrono alla procreazione assistita. Nel
cammino contro la legge 40 abbiamo incontrato molti compagni di strada, con
i quali abbiamo condiviso e continuiamo a condividere questa iniziativa. E'
nato cosi' il "Comitato no alla legge 40" che poi (dopo la raccolta delle
firme durante la quale e' stato parte attiva sia come promotore dei
referendum sia per la raccolta vera e propria) e' diventato un gruppo di
lavoro per la vittoria dei si'"]

Cerchiamo di spiegare brevemente la storia della procreazione assistita e i
motivi per i quali abbiamo deciso di promuovere i referendum per
l'abrogazione di alcune aprti della legge 40 del 2004.
*
Prima nasce la procreazione assistita...
Nel 1978 e' nata la prima bimba "in provetta", da allora, nel giro di pochi
anni, le tecniche di procreazione assistita si sono diffuse e sempre piu'
arricchite in tutti i paesi. Contemporaneamente, in alcuni paesi ci si dava
delle regole, in altri ci si affidava all'etica dei medici o delle loro
organizzazioni, in altri ancora si andava avanti senza regole precise.
Nel nostro paese in particolare, ci sono stati dei pareri del Comitato
nazionale per la bioetica, del 1994 e del 1995, che sono rimasti
inutilizzati; successivamente, nel 1998, e' stato presentato un disegno di
legge (n. 414), sul quale poi la maggioranza tra Camera e Senato non e'
riuscita a rimanere compatta. L'unico tentativo di disciplina della materia
sono state alcune circolari contenenti delle Linee guida valide per i Centri
Pubblici.
Nel frattempo, mentre tantissime coppie riuscivano finalmente, in silenzio,
senza clamore, attraverso le varie tecniche di procreazione assistita, a
diventare genitori, la cronaca si riempiva di storie, molto meno numerose ma
molto piu' clamorose, di mamme-nonne, uteri in affitto, pecore clonate e
bimbi su richiesta! Vuoi per fare notizia, vuoi perche' le situazioni
paradossali sono state e sono usate strumentalmente da chi, per i motivi che
cercheremo di capire, e' contrario a dare agli aspiranti genitori questo
piccolo aiuto.
Cosicche' arriviamo a questi ultimi anni: molti disegni di legge sono
approdati alla discussione alla Camera, alcuni con lo scopo di bloccare le
situazioni realmente paradossali e dettare un po' di regole, nell'interesse
anche della donna e della sua salute e di tutte le coppie che decidono di
ricorrere alla procreazione assistita, altri con il solo scopo, alcune volte
confessato, altre malcelato, di porre fine alla procreazione assistita.
*
... poi arriva la legge 40
Che vieta la fecondazione eterologa impedendo ad uomini e donne
completamente sterili, spesso a causa di tumori e chemioterapie, di
diventare genitori grazie al dono di seme o di ovuli;
che pone il divieto di tentare la fecondazione su piu' di 3 ovociti,
costringendo le donne che desiderano diventare madri a ripetere troppe volte
i pesanti cicli di stimolazione ormonale, impedendo la crioconservazione e
imponendo ai medici delle scelte terapeutiche indipendenti dalla patologia,
dall'eta' della donna ecc. Noi vorremmo che fossero i medici a decidere qual
e' la cosa scientificamente piu' corretta da fare e non una legge;
che vieta la diagnosi preimpianto sull'embrione, non permettendo a tante
coppie portatrici di malattie genetiche di avere figli sani, non destinati
ad una vita troppo breve o vissuta in ospedale, e costringendole invece
all'aborto terapeutico al quinto mese di gravidanza dopo l'amniocentesi;
che pone il divieto di ricerca scientifica sugli embrioni sovrannumerari,
togliendo ogni speranza ai tanti malati, di oggi e di domani, di diabete, di
morbo di Parkinson, di morbo di Alzheimer, in una possibile cura.

5. REFERENDUM. "MAMMEONLINE": PERCHE' VOTIAMO SI' AL REFERENDUM
[Dal sito www.mammeonline.net riprendiamo il seguente documento]

Perche' votare si' ai referendum sulla fecondazione assistita?
Perche' la sterilita' e' un problema, una patologia, che colpisce sempre
piu' persone, sempre piu' giovani uomini e giovani donne che, come tutti,
aspirano a diventare genitori.
Perche' la sterilita' puo' colpire chiunque, anche chi non se lo aspetta.
Votando si', ci si garantisce la possibilita' di curarsi in Italia nel
migliore dei modi, nel caso la sterilita' ci colpisca, colpisca i nostri
amici, i nostri parenti.
*
Quesito su: malattie genetiche e salute della donna
Per la tutela della salute della donna
Fino all'avvento, un anno fa, della legge 40, in Italia accedevano alle
tecniche di fecondazione assistita anche le coppie non sterili, ma ad alto
rischio (25%- 50%) di trasmettere ai figli gravi malattie genetiche.
Potevano avvalersi della diagnosi genetica pre-impianto, una metodica usata
nel mondo gia' da 14 anni e percio' consolidata, che ha rappresentato un
enorme aiuto per queste coppie ad alto rischio genetico, ma fertili. Sono
circa 3.000 le malattie genetiche non legate alla fertilita'.
Tale tecnica consente la diagnosi genetica sul concepito relativa a quella
specifica malattia della quale sono portatori sani i genitori in terza
giornata, in modo da evitare di dover fare, a gravidanza iniziata, la
villocentesi o l'amniocentesi per poi eventualmente effettuare l'aborto.
La coppia poteva cosi' evitare la drammatica esperienza dell'aborto
terapeutico, scelta compiuta nel 90% dei casi in cui le indagini prenatali
evidenziavano gravi problemi genetici o cromosomici; oggi non piu', non
avendo la certificazione di infertilita'.
Possiamo quindi affermare che questa legge provoca un importante aumento
degli aborti, non permettendo una diagnosi quando la gravidanza non e'
ancora iniziata. In sostanza grazie alla diagnosi genetica pre-impianto,
sono nati molti bambini che altrimenti non avrebbero mai visto la luce.
Anche le coppie ad alto rischio di trasmissione di malattie virali (epatiti,
Hiv) non essendo infertili non possono accedere alla procreazione
medicalmente assistita e cio' determina anche per loro l'impossibilita' di
avere un figlio senza rischiare di trasmettergli la patologia.
La legge 40 ha imposto anche vari vincoli tecnici: il numero di embrioni da
produrre, il divieto di crioconservare, l'obbligo di trasferirli tutti
contemporaneamente in utero, la gradualita' delle tecniche; tutti limiti che
non considerano la variabilita' del caso concreto e non lasciano spazio alla
professionalita' e alla deontologia del medico, il quale non puo' piu'
curare i pazienti in base alla forma di sterilita' e all'eta', ma deve
curarli seguendo un protocollo imposto dalla legge.
E' come se si fosse preteso di normare, attraverso una legge, le modalita'
di un'operazione al cuore.
Gli specialisti, sia italiani sia stranieri, che hanno evidenziato questo
pericolo durante le audizioni volute dal Senato, sono rimasti inascoltati.
La buona pratica medica, seguita in tutto il mondo, richiede che si tenti la
fecondazione su tutti gli ovociti, si trasferisca in utero il numero di
embrioni adatto allo specifico caso (il numero aumenta con l'eta' e va da 1
a 3) e si crioconservino i restanti per futuri trattamenti, evitando alla
donna nuove stimolazioni ormonali, nocive per la salute.
Con la legge 40, si possono fecondare solo 3 ovociti, gli altri si scartano
(oppure li si crioconserva), e tutti gli embrioni vanno trasferiti in utero
contemporaneamente.
Le percentuali di successo diminuiscono significativamente e la donna dovra'
ripetere la stimolazione molte piu' volte, specialmente se non e' piu'
giovanissima. Sappiamo che accade sempre piu' spesso che per le difficolta'
di trovare lavoro e di mettere su' famiglia si rimandi sempre di piu'
l'arrivo di un figlio. Per le donne giovani invece sussiste l'alto rischio
di gravidanze trigemellari.
Per evitare tutto questo, chi ha i mezzi economici e culturali per farlo,
spesso decide di andare all'estero. Con la nuova legge 40, il cosiddetto
turismo procreativo e' aumentato del 25%.
La legge ammette al contrario la ricerca sulla crioconservazione degli
ovociti, che tuttavia e' una tecnica ancora sperimentale e che non da'
risultati paragonabili a quelli del congelamento embrionario. Ecco perche'
e' espressamente vietata in Paesi come la Spagna, che pure hanno una
legislazione all'avanguardia in materia di fecondazione assistita.
Al contrario, la crioconservazione degli embrioni e' ammessa e praticata da
decenni in tutto il mondo (in Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Grecia,
Paesi Bassi, Spagna, Belgio, Francia, Gran Bretagna...).
Da ovociti scongelati sono nati appena qualche centinaio di bambini contro
le decine di migliaia nati da embrioni scongelati.
Perche' abbandonare una tecnica consolidata a favore di una ancora
sperimentale?
Il quesito referendario si propone, inoltre, di abrogare il divieto di
gradualita' delle tecniche mantenendo al contempo il principio di minore
invasivita'. Infatti la gradualita' delle tecniche, se e' opportuna per
alcune forme, e' del tutto controproducente nei casi piu' gravi. Aboliamo
quindi questo obbligo e lasciamo che sia il medico insieme alla donna
interessata, a scegliere la tecnica piu' appropriata.
Per abrogare il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione assistita
alle coppie non sterili, ma ad alto rischio di trasmettere alla prole gravi
malattie genetiche, nonche' per abrogare quei limiti tecnici che riducono
fortemente le probabilita' di successo della procreazione assistita,
chiediamo di votare si'.
*
Quesito su: diritti della madre e diritti del concepito
Per l'autodeterminazione e la tutela della salute della donna
Nelle tecniche di fecondazione assistita in vitro, il medico ed il biologo
favoriscono, all'esterno del corpo della donna, l'incontro tra ovocita e
spermatozoo, superando il problema di sterilita' che rendeva tale incontro
impossibile.
Se avviene la fecondazione e si forma il pre-embrione, entro un massimo di 5
giorni, esso viene trasferito nell'utero materno, dove si spera che,
naturalmente, riesca a crescere per circa nove mesi.
La scienza non e' oggi in grado di fare sviluppare l'embrione, fuori dal
grembo materno, oltre il limite di 5 giorni, quindi, l'immagine del bambino
in provetta e' fantascienza e chi la invoca lo fa unicamente per diffondere
un terrorismo psicologico. Solo il grembo materno ha la possibilita' di far
diventare bambino l'embrione.
Allo stadio nel quale viene trasferito in utero siamo di fronte ad un
insieme di cellule (da 2 a 16), dalle funzioni ancora indistinte (alcune di
queste forse diventeranno l'embrione vero e proprio, altre i tessuti atti a
nutrirlo), privo di sistema nervoso (che si iniziera' a formare solo dopo 14
giorni dalla fecondazione) e finanche di un codice genetico certamente
unico. Puo' evolversi, infatti, ancora in due gemelli monozigoti, ma anche,
purtroppo, in una camera gestazionale vuota o, peggio ancora, in una mola
vescicolare ovvero un terribile tumore della placenta.
Nessuno piu' della coppia sterile rispetta profondamente quell'embrione;
nessuno piu' della coppia sterile spera che davvero possa divenire il
proprio amato figlio.
Purtroppo, pero', nel 75% dei casi, per cause non ancora del tutto note, non
ce la fa a continuare a svilupparsi, con grande dolore della coppia.
E questo non perche' sia stato concepito in provetta, ma perche' e' la
drammatica sorte di tutti gli embrioni umani, anche di quelli concepiti
naturalmente. La natura lo ha reso perdente e nessuno oggi e' in grado di
far nulla per aiutarlo a sopravvivere.
Basterebbe quanto appena detto per capire perche' noi, come la stragrande
maggioranza degli scienziati, riteniamo che quell'embrione non possa avere
una tutela pari a quella di una persona gia' nata.
Il che, ovviamente, non significa che consideriamo quell'embrione alla
stregua di una muffa o di una unghia, ma solo che riteniamo sia ingiusto non
adottare un principio di gradualita' della tutela, accordando al nato una
tutela maggiore che al feto, e al feto una tutela maggiore che al concepito.
Questo e' il principio giuridico oggi vigente e stabilire, per la prima
volta al mondo, una tutela del concepito pari a quella del nato, non puo'
che stravolgere il nostro ordinamento.
Tale principio e' presente anche nella legge 194/1978 sulla interruzione
volontaria della gravidanza che, pur riconoscendo una tutela al feto,
ritiene che essa debba essere messa in relazione con quella dovuta alla
salute della madre e che, quando l'una e' in conflitto con l'altra, non
possa che prevalere quella della madre in quanto persona gia' nata. D'altra
parte nel nostro paese e' consentito l'uso di anticoncezionali quali la
spirale che di fatto impediscono l'attecchimento dell'eventuale embrione
formatosi naturalmente.
Perche' i diritti delle persone gia' nate non siano considerati equivalenti
a quelli dell'embrione, per salvaguardare la legge 194, per tutelare il
diritto della coppia sterile a curare la propria malattia nel modo migliore,
chiediamo di votare si'.
*
Quesito su: ricerca scientifica per la cura di malattie
Per consentire nuove cure per malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, le
sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori.
La ricerca sulle cellule staminali embrionali potrebbe aiutarci, in futuro,
a trovare cure per malattie gravissime come quelle citate nel titolo del
quesito referendario.
E' questa l'opinione della stragrande maggioranza degli scienziati.
L'entrata in vigore della legge 40 ha vietato in Italia tale promettente
filone di ricerca. Noi riteniamo che non sia opportuno abbandonare la
ricerca sulle cellule staminali embrionali sulla quale tutti i Paesi piu'
evoluti stanno investendo in risorse umane ed economiche.
In Italia oggi dieci milioni di persone sono ammalate di malattie
degenerative, che sono in costante aumento per l'avanzare dell'eta' media
della popolazione.
Per ridare ai nostri milioni di malati la speranza di una guarigione, per
evitare che continui la fuga dei ricercatori italiani all'estero, chiediamo
di votare si'.
*
Quesito su: fecondazione eterologa (donazione di gameti)
Per la fecondazione eterologa
Chi ricorre alla fecondazione eterologa? Quando la si pratica?
Ricorrono alla fecondazione eterologa quelle coppie in cui uno dei due e'
completamente sterile (un uomo senza spermatozoi, una donna senza ovuli),
spesso a causa di tumori e chemioterapie oppure quando uno dei due ha la
certezza di trasmettere gravi malattie alla prole.
Per fortuna, ci sono uomini e donne generosi, disposti a donare il proprio
seme e i propri ovuli a queste coppie, regalando loro la speranza di
diventare genitori.
La fecondazione eterologa e' ammessa in quasi tutto il mondo, ed in alcuni
paesi, come la Francia, vengono condotte campagne di sensibilizzazione
pubblica per favorire la donazione di gameti, proprio come si fa per la
donazione del sangue.
Nel mondo sono nati, grazie a tale tecnica, milioni di bambini felici.
Il figlio nato da fecondazione eterologa, ha i caratteri genetici di uno
solo dei genitori, ma ha l'amore incondizionato e l'assunzione di una
precisa responsabilita' ad essere preso in cura per sempre da parte di
entrambi. Queste ci sembra siano le caratteristiche indispensabili per un
buon genitore. Non la trasmissione di un corredo cromosomico. Le stesse
caratteristiche per cui il nostro ordinamento giuridico legittima l'adozione
come forma di genitorialita' a tutti gli effetti.
Per consentire la donazione di gameti per rimediare ai casi di sterilita'
piu' gravi, per aiutare tanti bambini a nascere, chiediamo di votare si'.

6. REFERENDUM. "MAMMEONLINE": ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE
[Dal sito www.mammeonline.net riportiamo ampi stralci del seguente testo]

- Ma di fatto con questa legge la procreazione assistita viene proibita in
Italia?
- La legge 40 non vieta completamente la procreazione assistita. Si puo'
comunque tentare ancora di avere un bambino con la procreazione assistita ma
a causa del limite al numero di embrioni producibili e del divieto di
crioconservazione, le probabilita' di riuscita diventano molto pie' basse
Certamente, coloro che ne hanno la possibilita' economica vanno ad
effettuarla all'estero. Questo e' uno degli aspetti piu' assurdi: vietare in
Italia cio' che e' possibile fare appena superati i confini, siano essi le
Alpi o il mare.
*
- E' vero che occorreva una legge per regolamentare la procreazione
assistita?
- Anche se prima una legge non c'era, non esisteva affatto il "far west",
come molti oggi dicono. C'erano dei codici di autoregolamentazione che
funzionavano molto bene e impedivano una serie di pratiche che secondo
qualcuno e' solo questa legge a vietare.
Possiamo anche condividere l'idea che fosse giusto fare una legge per
recepire queste autoregolamentazioni, ma non una legge cosi' restrittiva e
chiusa.
*
- Anche all'estero esistono tali divieti?
- Molti paesi hanno legiferato in materia, altri no. Alcune leggi sono
estremamente permissive, altre pongono veti o limiti relativi ad alcune
particolari tecniche. Ad esempio i paesi islamici e il Giappone non
permettono il ricorso alle tecniche eterologhe. Altri paesi, come la
Germania, permettono la crioconservazione solo dello zigote. Altri pongono
dei limiti al numero degli embrioni da trasferire, questo al fine di
scongiurare gravidanze plurigemellari pericolose per la madre e per i feti,
limiti peraltro a volte adeguati all'eta' materna. Nessun paese al mondo
vieta la crioconservazione a qualunque stadio e le tecniche eterologhe tout
court; soprattutto nessun paese pone dei limiti al numero di ovociti sui
quali tentare la fecondazione.
*
- E'vero che ad un anno dalla nuova legge le nascite sono calate?
- Ad una anno dalla legge si diffondono dati molto diversi. A ben vedere
pero' se ne comprende subito il motivo. Gli studiosi e i ginecologi
cattolici non rilevano cali... dimenticando pero' di dire che gia' prima
della legge non praticavano la crioconservazione. In realta' il prof.
Flamigni ci spiega che da un anno un bambino su dieci non nasce piu'.
*
- Non sarebbe meglio come dicono alcuni crioconservare gli ovociti?
- Riprendiamo ancora da un articolo del prof. Flamigni su "L'Unita'" del 10
marzo 2005: "Al momento, le evidenze scientifiche disponibili suggeriscono
tuttavia che l'impiego degli ovociti congelati abbia una resa
significativamente minore in termini di probabilita' di gravidanza rispetto
al congelamento degli embrioni... I dati esposti in un recente incontro
scientifico ad Abano, parlano del 5,94%".
*
- L'embrione e' uno di noi?
- Cediamo la parola ad Evandro Agazzi, filosofo cattolico (da "Il Sole 24
Ore" del 13 marzo 2005): "... l'uovo fecondato (lo zigote) puo' talvolta
scindersi dando luogo, anziche' a un solo embrione, a due o piu' gemelli e
cio' significa che, a quello stadio, pur avendo una individualita' di
cellula fecondata della specie umana, lo zigote non ha ancora quella di
individuo umano tant'e' vero che puo' dar luogo a due o piu' individui
umani. Non solo, ma fino ad un certo punto della suddivisione cellulare, le
cellule sono 'totipotenti' ossia possono esprimere il programma genetico
completo di un individuo umano o possono invece dar luogo allo sviluppo di
particolari tessuti". Il filosofo continua spiegando che solo dopo
l'impianto nella parete uterina nasce l'identita' individuale, ovvero
l'individuo.
*
- In televisione si sente spesso parlare di "utero in affitto": e' questo
che volete?
- Assolutamente no. Si vuole far credere alla gente che procreazione
assistita voglia dire uteri in affitto, selezione di bimbi con gli occhi
blu, clonazioni, mamme nonne... forse perche' la "mamma in affitto" fa molta
piu' notizia o audience di una semplice inseminazione artificiale, si
moltiplicano trasmissioni tv e servizi sui giornali che hanno lo scopo,
voluto o non voluto, a seconda dei casi, di far capire che procreazione
assistita sia solo cose strane e eticamente improbabili come appunto l'utero
in affitto e non, come nella maggior parte dei casi, solo una banalissima
unione facilitata fra uno spermatozoo ed un ovulo.
*
- Perche' non adottate invece di ricorrere alla procreazione assistita?
- Secondo molti chi desidera un figlio dovrebbe adottarlo. Motivano il
desiderio di un figlio come una forma di egoismo e propongono di risolverlo
con un gesto di altruismo. Ma in realta' non si adotta perche' si e'
infertili, non si adotta perche' si vuole un figlio, ma caso mai perche' si
vuole offrire una famiglia ad un bambino solo. Ci sono coppie infertili e
fertili pronte per adottare ed altrettante fertili ed infertili che non lo
sono. Adottare non e' un ripiego. E comunque moltissime coppie non
potrebbero adottare per motivi economici, di salute, di stato civile, di
precaria situazione lavorativa, abitativa ecc. Molte donne e molti uomini
sono in grado di affrontare serenamente stimolazioni ormonali e esami
spermatici, prelievi di ovociti ed estrazioni di spermatozoi ma non
avrebbero la serenita' necessaria per affrontare visite ed interrogatori di
assistenti sociali, psicologi, giudici. Ed e' vero anche il contrario...
siamo diversi e dobbiamo poter scegliere diversamente...
*
- Perche' state facendo tutto questo?
- A chi ci legge chiediamo di aiutarci a spiegare alle persone, alle donne
soprattutto (perche' del loro corpo si parla, e dei rischi per la loro
salute, anche), le nostre ragioni e quindi perche' vogliamo modificare
questa legge.
Sarebbe bello che tutti gli elettori italiani sappiano perche' sono chiamati
a votare e conoscano le ragioni del referendum.

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NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE
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Supplemento settimanale del giovedi' de "La nonviolenza e' in cammino"
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it
Numero 14 del 2 giugno 2005