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Nonviolenza. Femminile plurale. 14
- Subject: Nonviolenza. Femminile plurale. 14
- From: "Centro di ricerca per la pace" <nbawac at tin.it>
- Date: Thu, 2 Jun 2005 12:37:43 +0200
============================== NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE ============================== Supplemento settimanale del giovedi' de "La nonviolenza e' in cammino" Numero 14 del 2 giugno 2005 In questo numero: 1. Per una scelta libera, cosciente, responsabile, solidale 2. Il testo della legge 40/2004 3. I quattro quesiti referendari parzialmente abrogativi della legge 40/2004 4. "Mammeonline": Perche' vogliamo modificare la legge 40/2004 5. "Mammeonline": Perche' votiamo si' al referendum 6. "Mammeonline": Alcune domande e risposte 1. EDITORIALE. PER UNA SCELTA LIBERA, COSCIENTE, RESPONSABILE, SOLIDALE Il 12-13 giugno si svolgera' il referendum su alcune parti della legge 40 del 19 febbraio 2004, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita". Si vota su quattro distinti quesiti referendari, ciascuno dei quali peraltro concerne piu' punti della legge. Ci e' sembrato opportuno proporre in questo fascicolo la documentazione minima indispensabile per un voto consapevole: il testo della legge ed il testo dei quesiti referendari. A questa documentazione aggiungiamo alcuni materiali estratti dal sito "Mammeonline", un sito espressione di una associazione di donne e madri che svolge da anni una qualificata attivita' di informazione, sensibilizzazione, riflessione, educazione, consulenza e solidarieta' sui temi della nascita e della genitorialita'. 2. DOCUMENTAZIONE. IL TESTO DELLA LEGGE 40/2004 Legge 19 febbraio 2004, n. 40, "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004. * Capo I. Principi generali Art. 1. (Finalita'). 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'. * Art. 2. (Interventi contro la sterilita' e la infertilita'). 1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, puo' promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilita' e della infertilita' e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonche' per ridurne l'incidenza, puo' incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e puo' altresi' promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilita' e della infertilita'. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. * Art. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405). 1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilita' e della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare". 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. * Capo II. Accesso alle tecniche Art. 4. (Accesso alle tecniche). 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico. 2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi: a) gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita'; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. 3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. * Art. 5. (Requisiti soggettivi). 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in eta' potenzialmente fertile, entrambi viventi. * Art. 6. (Consenso informato). 1. Per le finalita' indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilita' di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonche' sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilita' di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasivita' delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volonta' consapevole e consapevolmente espressa. 2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate. 3. La volonta' di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalita' definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volonta' e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volonta' puo' essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo. 4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura puo' decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione. 5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge. * Art. 7. (Linee guida). 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', e previo parere del Consiglio superiore di sanita', definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. 3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1. * Capo III. Disposizioni concernenti la tutela del nascituro Art. 8. (Stato giuridico del nato). 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6. * Art. 9. (Divieto del disconoscimento della paternita' e dell'anonimato della madre). 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso e' ricavabile da atti concludenti non puo' esercitare l'azione di disconoscimento della paternita' nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, ne' l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. 2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non puo' dichiarare la volonta' di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non puo' far valere nei suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare di obblighi. * Capo IV. Regolamentazione delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita Art. 10. (Strutture autorizzate). 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; b) le caratteristiche del personale delle strutture; c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture. * Art. 11. (Registro). 1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanita', il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime. 2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e' obbligatoria. 3. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicita' delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti. 4. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle societa' scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanita' i dati necessari per le finalita' indicate dall'articolo 15 nonche' ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorita' competenti. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. * Capo V. Divieti e sanzioni Art. 12. (Divieti generali e sanzioni). 1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. 2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. 3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalita' di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro. 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternita' e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. 7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico e' punito, altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7. 10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di piu' violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione puo' essere revocata. * Capo VI. Misure di tutela dell'embrione Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani). 1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e' consentita a condizione che si perseguano finalita' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. 4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo. * Art. 14. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). 1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. 6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. 7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. 9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. * Capo VII. Disposizioni finali e transitorie Art. 15. (Relazione al Parlamento). 1. L'Istituto superiore di sanita' predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attivita' delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati. 2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge. * Art. 16. (Obiezione di coscienza). 1. Il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie ausiliarie non e' tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate. 2. L'obiezione puo' essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1. 3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attivita' specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento. * Art. 17. (Disposizioni transitorie). 1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanita' del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonche', nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', definisce, con proprio decreto, le modalita' e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2. * Art. 18. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita). 1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. DOCUMENTAZIONE. I QUATTRO QUESITI REFERENDARI PARZIALMENTE ABROGATIVI DELLA LEGGE 40/2004 Quesito 1. [Riguarda i limiti della ricerca scientifica] Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: "discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente"; Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: "ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative"; Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: "di clonazione mediante trasferimento di nucleo o"; Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione e"? * Quesito 2. [Riguarda le affermazioni ammesse/vietate ai fini della fecondazione (i tre embrioni, diagnosi, preimpianto, accesso a queste pratiche)] Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana"; Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana"; Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'"; Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico"; Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,"; Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo"; Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: ", di cui al comma 2 del presente articolo"; Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonche' alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile"? * Quesito 3. [Come il precedente piu' la questione dei diritti dei "soggetti coinvolti"] Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito"; Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'"; Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico"; Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1"; Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della fecondazione dell'ovulo"; Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo"; Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione"; nonche' alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile". * Quesito 4. [Sulla fecondazione eterologa] Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 4, comma 3: "E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo"; Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3"; Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3"; Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro"; Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,". 4. REFERENDUM. "MAMMEONLINE": PERCHE' VOGLIAMO MODIFICARE LA LEGGE 40/2004 [Dal sito www.mammeonline.net riprendiamo il seguente documento. Dallo stesso sito riportiamo una breve scheda di autopresentazione: "Il sito www.mammeonline.net e' nato nell'aprile del 2001, ma la comunita' che gli gravita intorno ha iniziato a formarsi nell'ottobre del 1998 sul sito 'Il nido'. Mammeonline e' oggi una grande comunita' sulla maternita', ma anche una associazione: comprende oltre 70 forum di cui una decina dedicati alle aspiranti mamme: donne che aspettano con ansia l'arrivo della cicogna e che hanno trovato in questo sito un luogo in cui parlare dei loro problemi. Insomma, molte di noi sono mamme, altre stanno cercando di restare incinte in modo naturale, altre hanno iniziato il percorso dell'adozione, e un folto gruppo e' formato da donne che ricorrono alla procreazione assistita. Nel cammino contro la legge 40 abbiamo incontrato molti compagni di strada, con i quali abbiamo condiviso e continuiamo a condividere questa iniziativa. E' nato cosi' il "Comitato no alla legge 40" che poi (dopo la raccolta delle firme durante la quale e' stato parte attiva sia come promotore dei referendum sia per la raccolta vera e propria) e' diventato un gruppo di lavoro per la vittoria dei si'"] Cerchiamo di spiegare brevemente la storia della procreazione assistita e i motivi per i quali abbiamo deciso di promuovere i referendum per l'abrogazione di alcune aprti della legge 40 del 2004. * Prima nasce la procreazione assistita... Nel 1978 e' nata la prima bimba "in provetta", da allora, nel giro di pochi anni, le tecniche di procreazione assistita si sono diffuse e sempre piu' arricchite in tutti i paesi. Contemporaneamente, in alcuni paesi ci si dava delle regole, in altri ci si affidava all'etica dei medici o delle loro organizzazioni, in altri ancora si andava avanti senza regole precise. Nel nostro paese in particolare, ci sono stati dei pareri del Comitato nazionale per la bioetica, del 1994 e del 1995, che sono rimasti inutilizzati; successivamente, nel 1998, e' stato presentato un disegno di legge (n. 414), sul quale poi la maggioranza tra Camera e Senato non e' riuscita a rimanere compatta. L'unico tentativo di disciplina della materia sono state alcune circolari contenenti delle Linee guida valide per i Centri Pubblici. Nel frattempo, mentre tantissime coppie riuscivano finalmente, in silenzio, senza clamore, attraverso le varie tecniche di procreazione assistita, a diventare genitori, la cronaca si riempiva di storie, molto meno numerose ma molto piu' clamorose, di mamme-nonne, uteri in affitto, pecore clonate e bimbi su richiesta! Vuoi per fare notizia, vuoi perche' le situazioni paradossali sono state e sono usate strumentalmente da chi, per i motivi che cercheremo di capire, e' contrario a dare agli aspiranti genitori questo piccolo aiuto. Cosicche' arriviamo a questi ultimi anni: molti disegni di legge sono approdati alla discussione alla Camera, alcuni con lo scopo di bloccare le situazioni realmente paradossali e dettare un po' di regole, nell'interesse anche della donna e della sua salute e di tutte le coppie che decidono di ricorrere alla procreazione assistita, altri con il solo scopo, alcune volte confessato, altre malcelato, di porre fine alla procreazione assistita. * ... poi arriva la legge 40 Che vieta la fecondazione eterologa impedendo ad uomini e donne completamente sterili, spesso a causa di tumori e chemioterapie, di diventare genitori grazie al dono di seme o di ovuli; che pone il divieto di tentare la fecondazione su piu' di 3 ovociti, costringendo le donne che desiderano diventare madri a ripetere troppe volte i pesanti cicli di stimolazione ormonale, impedendo la crioconservazione e imponendo ai medici delle scelte terapeutiche indipendenti dalla patologia, dall'eta' della donna ecc. Noi vorremmo che fossero i medici a decidere qual e' la cosa scientificamente piu' corretta da fare e non una legge; che vieta la diagnosi preimpianto sull'embrione, non permettendo a tante coppie portatrici di malattie genetiche di avere figli sani, non destinati ad una vita troppo breve o vissuta in ospedale, e costringendole invece all'aborto terapeutico al quinto mese di gravidanza dopo l'amniocentesi; che pone il divieto di ricerca scientifica sugli embrioni sovrannumerari, togliendo ogni speranza ai tanti malati, di oggi e di domani, di diabete, di morbo di Parkinson, di morbo di Alzheimer, in una possibile cura. 5. REFERENDUM. "MAMMEONLINE": PERCHE' VOTIAMO SI' AL REFERENDUM [Dal sito www.mammeonline.net riprendiamo il seguente documento] Perche' votare si' ai referendum sulla fecondazione assistita? Perche' la sterilita' e' un problema, una patologia, che colpisce sempre piu' persone, sempre piu' giovani uomini e giovani donne che, come tutti, aspirano a diventare genitori. Perche' la sterilita' puo' colpire chiunque, anche chi non se lo aspetta. Votando si', ci si garantisce la possibilita' di curarsi in Italia nel migliore dei modi, nel caso la sterilita' ci colpisca, colpisca i nostri amici, i nostri parenti. * Quesito su: malattie genetiche e salute della donna Per la tutela della salute della donna Fino all'avvento, un anno fa, della legge 40, in Italia accedevano alle tecniche di fecondazione assistita anche le coppie non sterili, ma ad alto rischio (25%- 50%) di trasmettere ai figli gravi malattie genetiche. Potevano avvalersi della diagnosi genetica pre-impianto, una metodica usata nel mondo gia' da 14 anni e percio' consolidata, che ha rappresentato un enorme aiuto per queste coppie ad alto rischio genetico, ma fertili. Sono circa 3.000 le malattie genetiche non legate alla fertilita'. Tale tecnica consente la diagnosi genetica sul concepito relativa a quella specifica malattia della quale sono portatori sani i genitori in terza giornata, in modo da evitare di dover fare, a gravidanza iniziata, la villocentesi o l'amniocentesi per poi eventualmente effettuare l'aborto. La coppia poteva cosi' evitare la drammatica esperienza dell'aborto terapeutico, scelta compiuta nel 90% dei casi in cui le indagini prenatali evidenziavano gravi problemi genetici o cromosomici; oggi non piu', non avendo la certificazione di infertilita'. Possiamo quindi affermare che questa legge provoca un importante aumento degli aborti, non permettendo una diagnosi quando la gravidanza non e' ancora iniziata. In sostanza grazie alla diagnosi genetica pre-impianto, sono nati molti bambini che altrimenti non avrebbero mai visto la luce. Anche le coppie ad alto rischio di trasmissione di malattie virali (epatiti, Hiv) non essendo infertili non possono accedere alla procreazione medicalmente assistita e cio' determina anche per loro l'impossibilita' di avere un figlio senza rischiare di trasmettergli la patologia. La legge 40 ha imposto anche vari vincoli tecnici: il numero di embrioni da produrre, il divieto di crioconservare, l'obbligo di trasferirli tutti contemporaneamente in utero, la gradualita' delle tecniche; tutti limiti che non considerano la variabilita' del caso concreto e non lasciano spazio alla professionalita' e alla deontologia del medico, il quale non puo' piu' curare i pazienti in base alla forma di sterilita' e all'eta', ma deve curarli seguendo un protocollo imposto dalla legge. E' come se si fosse preteso di normare, attraverso una legge, le modalita' di un'operazione al cuore. Gli specialisti, sia italiani sia stranieri, che hanno evidenziato questo pericolo durante le audizioni volute dal Senato, sono rimasti inascoltati. La buona pratica medica, seguita in tutto il mondo, richiede che si tenti la fecondazione su tutti gli ovociti, si trasferisca in utero il numero di embrioni adatto allo specifico caso (il numero aumenta con l'eta' e va da 1 a 3) e si crioconservino i restanti per futuri trattamenti, evitando alla donna nuove stimolazioni ormonali, nocive per la salute. Con la legge 40, si possono fecondare solo 3 ovociti, gli altri si scartano (oppure li si crioconserva), e tutti gli embrioni vanno trasferiti in utero contemporaneamente. Le percentuali di successo diminuiscono significativamente e la donna dovra' ripetere la stimolazione molte piu' volte, specialmente se non e' piu' giovanissima. Sappiamo che accade sempre piu' spesso che per le difficolta' di trovare lavoro e di mettere su' famiglia si rimandi sempre di piu' l'arrivo di un figlio. Per le donne giovani invece sussiste l'alto rischio di gravidanze trigemellari. Per evitare tutto questo, chi ha i mezzi economici e culturali per farlo, spesso decide di andare all'estero. Con la nuova legge 40, il cosiddetto turismo procreativo e' aumentato del 25%. La legge ammette al contrario la ricerca sulla crioconservazione degli ovociti, che tuttavia e' una tecnica ancora sperimentale e che non da' risultati paragonabili a quelli del congelamento embrionario. Ecco perche' e' espressamente vietata in Paesi come la Spagna, che pure hanno una legislazione all'avanguardia in materia di fecondazione assistita. Al contrario, la crioconservazione degli embrioni e' ammessa e praticata da decenni in tutto il mondo (in Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Grecia, Paesi Bassi, Spagna, Belgio, Francia, Gran Bretagna...). Da ovociti scongelati sono nati appena qualche centinaio di bambini contro le decine di migliaia nati da embrioni scongelati. Perche' abbandonare una tecnica consolidata a favore di una ancora sperimentale? Il quesito referendario si propone, inoltre, di abrogare il divieto di gradualita' delle tecniche mantenendo al contempo il principio di minore invasivita'. Infatti la gradualita' delle tecniche, se e' opportuna per alcune forme, e' del tutto controproducente nei casi piu' gravi. Aboliamo quindi questo obbligo e lasciamo che sia il medico insieme alla donna interessata, a scegliere la tecnica piu' appropriata. Per abrogare il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione assistita alle coppie non sterili, ma ad alto rischio di trasmettere alla prole gravi malattie genetiche, nonche' per abrogare quei limiti tecnici che riducono fortemente le probabilita' di successo della procreazione assistita, chiediamo di votare si'. * Quesito su: diritti della madre e diritti del concepito Per l'autodeterminazione e la tutela della salute della donna Nelle tecniche di fecondazione assistita in vitro, il medico ed il biologo favoriscono, all'esterno del corpo della donna, l'incontro tra ovocita e spermatozoo, superando il problema di sterilita' che rendeva tale incontro impossibile. Se avviene la fecondazione e si forma il pre-embrione, entro un massimo di 5 giorni, esso viene trasferito nell'utero materno, dove si spera che, naturalmente, riesca a crescere per circa nove mesi. La scienza non e' oggi in grado di fare sviluppare l'embrione, fuori dal grembo materno, oltre il limite di 5 giorni, quindi, l'immagine del bambino in provetta e' fantascienza e chi la invoca lo fa unicamente per diffondere un terrorismo psicologico. Solo il grembo materno ha la possibilita' di far diventare bambino l'embrione. Allo stadio nel quale viene trasferito in utero siamo di fronte ad un insieme di cellule (da 2 a 16), dalle funzioni ancora indistinte (alcune di queste forse diventeranno l'embrione vero e proprio, altre i tessuti atti a nutrirlo), privo di sistema nervoso (che si iniziera' a formare solo dopo 14 giorni dalla fecondazione) e finanche di un codice genetico certamente unico. Puo' evolversi, infatti, ancora in due gemelli monozigoti, ma anche, purtroppo, in una camera gestazionale vuota o, peggio ancora, in una mola vescicolare ovvero un terribile tumore della placenta. Nessuno piu' della coppia sterile rispetta profondamente quell'embrione; nessuno piu' della coppia sterile spera che davvero possa divenire il proprio amato figlio. Purtroppo, pero', nel 75% dei casi, per cause non ancora del tutto note, non ce la fa a continuare a svilupparsi, con grande dolore della coppia. E questo non perche' sia stato concepito in provetta, ma perche' e' la drammatica sorte di tutti gli embrioni umani, anche di quelli concepiti naturalmente. La natura lo ha reso perdente e nessuno oggi e' in grado di far nulla per aiutarlo a sopravvivere. Basterebbe quanto appena detto per capire perche' noi, come la stragrande maggioranza degli scienziati, riteniamo che quell'embrione non possa avere una tutela pari a quella di una persona gia' nata. Il che, ovviamente, non significa che consideriamo quell'embrione alla stregua di una muffa o di una unghia, ma solo che riteniamo sia ingiusto non adottare un principio di gradualita' della tutela, accordando al nato una tutela maggiore che al feto, e al feto una tutela maggiore che al concepito. Questo e' il principio giuridico oggi vigente e stabilire, per la prima volta al mondo, una tutela del concepito pari a quella del nato, non puo' che stravolgere il nostro ordinamento. Tale principio e' presente anche nella legge 194/1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza che, pur riconoscendo una tutela al feto, ritiene che essa debba essere messa in relazione con quella dovuta alla salute della madre e che, quando l'una e' in conflitto con l'altra, non possa che prevalere quella della madre in quanto persona gia' nata. D'altra parte nel nostro paese e' consentito l'uso di anticoncezionali quali la spirale che di fatto impediscono l'attecchimento dell'eventuale embrione formatosi naturalmente. Perche' i diritti delle persone gia' nate non siano considerati equivalenti a quelli dell'embrione, per salvaguardare la legge 194, per tutelare il diritto della coppia sterile a curare la propria malattia nel modo migliore, chiediamo di votare si'. * Quesito su: ricerca scientifica per la cura di malattie Per consentire nuove cure per malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori. La ricerca sulle cellule staminali embrionali potrebbe aiutarci, in futuro, a trovare cure per malattie gravissime come quelle citate nel titolo del quesito referendario. E' questa l'opinione della stragrande maggioranza degli scienziati. L'entrata in vigore della legge 40 ha vietato in Italia tale promettente filone di ricerca. Noi riteniamo che non sia opportuno abbandonare la ricerca sulle cellule staminali embrionali sulla quale tutti i Paesi piu' evoluti stanno investendo in risorse umane ed economiche. In Italia oggi dieci milioni di persone sono ammalate di malattie degenerative, che sono in costante aumento per l'avanzare dell'eta' media della popolazione. Per ridare ai nostri milioni di malati la speranza di una guarigione, per evitare che continui la fuga dei ricercatori italiani all'estero, chiediamo di votare si'. * Quesito su: fecondazione eterologa (donazione di gameti) Per la fecondazione eterologa Chi ricorre alla fecondazione eterologa? Quando la si pratica? Ricorrono alla fecondazione eterologa quelle coppie in cui uno dei due e' completamente sterile (un uomo senza spermatozoi, una donna senza ovuli), spesso a causa di tumori e chemioterapie oppure quando uno dei due ha la certezza di trasmettere gravi malattie alla prole. Per fortuna, ci sono uomini e donne generosi, disposti a donare il proprio seme e i propri ovuli a queste coppie, regalando loro la speranza di diventare genitori. La fecondazione eterologa e' ammessa in quasi tutto il mondo, ed in alcuni paesi, come la Francia, vengono condotte campagne di sensibilizzazione pubblica per favorire la donazione di gameti, proprio come si fa per la donazione del sangue. Nel mondo sono nati, grazie a tale tecnica, milioni di bambini felici. Il figlio nato da fecondazione eterologa, ha i caratteri genetici di uno solo dei genitori, ma ha l'amore incondizionato e l'assunzione di una precisa responsabilita' ad essere preso in cura per sempre da parte di entrambi. Queste ci sembra siano le caratteristiche indispensabili per un buon genitore. Non la trasmissione di un corredo cromosomico. Le stesse caratteristiche per cui il nostro ordinamento giuridico legittima l'adozione come forma di genitorialita' a tutti gli effetti. Per consentire la donazione di gameti per rimediare ai casi di sterilita' piu' gravi, per aiutare tanti bambini a nascere, chiediamo di votare si'. 6. REFERENDUM. "MAMMEONLINE": ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE [Dal sito www.mammeonline.net riportiamo ampi stralci del seguente testo] - Ma di fatto con questa legge la procreazione assistita viene proibita in Italia? - La legge 40 non vieta completamente la procreazione assistita. Si puo' comunque tentare ancora di avere un bambino con la procreazione assistita ma a causa del limite al numero di embrioni producibili e del divieto di crioconservazione, le probabilita' di riuscita diventano molto pie' basse Certamente, coloro che ne hanno la possibilita' economica vanno ad effettuarla all'estero. Questo e' uno degli aspetti piu' assurdi: vietare in Italia cio' che e' possibile fare appena superati i confini, siano essi le Alpi o il mare. * - E' vero che occorreva una legge per regolamentare la procreazione assistita? - Anche se prima una legge non c'era, non esisteva affatto il "far west", come molti oggi dicono. C'erano dei codici di autoregolamentazione che funzionavano molto bene e impedivano una serie di pratiche che secondo qualcuno e' solo questa legge a vietare. Possiamo anche condividere l'idea che fosse giusto fare una legge per recepire queste autoregolamentazioni, ma non una legge cosi' restrittiva e chiusa. * - Anche all'estero esistono tali divieti? - Molti paesi hanno legiferato in materia, altri no. Alcune leggi sono estremamente permissive, altre pongono veti o limiti relativi ad alcune particolari tecniche. Ad esempio i paesi islamici e il Giappone non permettono il ricorso alle tecniche eterologhe. Altri paesi, come la Germania, permettono la crioconservazione solo dello zigote. Altri pongono dei limiti al numero degli embrioni da trasferire, questo al fine di scongiurare gravidanze plurigemellari pericolose per la madre e per i feti, limiti peraltro a volte adeguati all'eta' materna. Nessun paese al mondo vieta la crioconservazione a qualunque stadio e le tecniche eterologhe tout court; soprattutto nessun paese pone dei limiti al numero di ovociti sui quali tentare la fecondazione. * - E'vero che ad un anno dalla nuova legge le nascite sono calate? - Ad una anno dalla legge si diffondono dati molto diversi. A ben vedere pero' se ne comprende subito il motivo. Gli studiosi e i ginecologi cattolici non rilevano cali... dimenticando pero' di dire che gia' prima della legge non praticavano la crioconservazione. In realta' il prof. Flamigni ci spiega che da un anno un bambino su dieci non nasce piu'. * - Non sarebbe meglio come dicono alcuni crioconservare gli ovociti? - Riprendiamo ancora da un articolo del prof. Flamigni su "L'Unita'" del 10 marzo 2005: "Al momento, le evidenze scientifiche disponibili suggeriscono tuttavia che l'impiego degli ovociti congelati abbia una resa significativamente minore in termini di probabilita' di gravidanza rispetto al congelamento degli embrioni... I dati esposti in un recente incontro scientifico ad Abano, parlano del 5,94%". * - L'embrione e' uno di noi? - Cediamo la parola ad Evandro Agazzi, filosofo cattolico (da "Il Sole 24 Ore" del 13 marzo 2005): "... l'uovo fecondato (lo zigote) puo' talvolta scindersi dando luogo, anziche' a un solo embrione, a due o piu' gemelli e cio' significa che, a quello stadio, pur avendo una individualita' di cellula fecondata della specie umana, lo zigote non ha ancora quella di individuo umano tant'e' vero che puo' dar luogo a due o piu' individui umani. Non solo, ma fino ad un certo punto della suddivisione cellulare, le cellule sono 'totipotenti' ossia possono esprimere il programma genetico completo di un individuo umano o possono invece dar luogo allo sviluppo di particolari tessuti". Il filosofo continua spiegando che solo dopo l'impianto nella parete uterina nasce l'identita' individuale, ovvero l'individuo. * - In televisione si sente spesso parlare di "utero in affitto": e' questo che volete? - Assolutamente no. Si vuole far credere alla gente che procreazione assistita voglia dire uteri in affitto, selezione di bimbi con gli occhi blu, clonazioni, mamme nonne... forse perche' la "mamma in affitto" fa molta piu' notizia o audience di una semplice inseminazione artificiale, si moltiplicano trasmissioni tv e servizi sui giornali che hanno lo scopo, voluto o non voluto, a seconda dei casi, di far capire che procreazione assistita sia solo cose strane e eticamente improbabili come appunto l'utero in affitto e non, come nella maggior parte dei casi, solo una banalissima unione facilitata fra uno spermatozoo ed un ovulo. * - Perche' non adottate invece di ricorrere alla procreazione assistita? - Secondo molti chi desidera un figlio dovrebbe adottarlo. Motivano il desiderio di un figlio come una forma di egoismo e propongono di risolverlo con un gesto di altruismo. Ma in realta' non si adotta perche' si e' infertili, non si adotta perche' si vuole un figlio, ma caso mai perche' si vuole offrire una famiglia ad un bambino solo. Ci sono coppie infertili e fertili pronte per adottare ed altrettante fertili ed infertili che non lo sono. Adottare non e' un ripiego. E comunque moltissime coppie non potrebbero adottare per motivi economici, di salute, di stato civile, di precaria situazione lavorativa, abitativa ecc. Molte donne e molti uomini sono in grado di affrontare serenamente stimolazioni ormonali e esami spermatici, prelievi di ovociti ed estrazioni di spermatozoi ma non avrebbero la serenita' necessaria per affrontare visite ed interrogatori di assistenti sociali, psicologi, giudici. Ed e' vero anche il contrario... siamo diversi e dobbiamo poter scegliere diversamente... * - Perche' state facendo tutto questo? - A chi ci legge chiediamo di aiutarci a spiegare alle persone, alle donne soprattutto (perche' del loro corpo si parla, e dei rischi per la loro salute, anche), le nostre ragioni e quindi perche' vogliamo modificare questa legge. Sarebbe bello che tutti gli elettori italiani sappiano perche' sono chiamati a votare e conoscano le ragioni del referendum. ============================== NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE ============================== Supplemento settimanale del giovedi' de "La nonviolenza e' in cammino" Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it Numero 14 del 2 giugno 2005
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