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Napoli: violati i diritti della persona
da www.ilnuovo.it
Fermi alla Raniero, "violati i diritti della persona"
Lo dice la Cassazione. Durante l'operazione della
squadra mobile di Napoli che, il 17 marzo 2001, prelevò dal pronto soccorso
degli ospedali cittadini i manifestanti, vi fu un "clima di insensibilità".
ROMA - Un "clima di insensibilità". Dure le parole della Cassazione
sull'operazione della squadra mobile di Napoli che, il 17 marzo 2001,
prelevò dal pronto soccorso degli ospedali cittadini i manifestanti che si
erano feriti negli scontri di piazza di quella stessa mattina, per essere
convogliati alla 'Caserma Raniero'. In quell'occasione, spiega la Suprema
Corte, vi fu un ''clima, oltre che di assoluta approssimazione, anche di
insensibilità per il rispetto dei diritti inviolabili della persona, che
contraddistinse l'operazione nel suo complesso''.
Lo afferma la sesta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni con
le quali ha respinto sia il ricorso di Fabio Ciccimarra (funzionario
responsabile delle perquisizioni e dei controlli sui fermati) sia del pm
del tribunale di Napoli.
La Suprema Corte non può fare a meno di rilevare come a carico dei
funzionari che parteciparono e diressero il trasferimento dei manifestanti
feriti alla 'Caserma Raniero' e la loro identificazione, anche con foto
segnaletiche, permane un ''grave quadro indiziario per i reati di violenza
privata e di lesioni personali aggravate''.
Inoltre la Suprema Corte sottolinea anche che ''con grave leggerezza da
parte di responsabili'' le persone fermate sono state trattenute nella
caserma per un tempo ben piuù lungo di quello necessario alla loro
identificazione. Quanto alle finalità della decisione di portare i feriti
in caserma, la Suprema Corte ritiene che l'obiettivo era quello di
identificare i manifestanti coinvolti negli scontri con le forze dell'ordine.
''L'operazione posta in essere - afferma la Cassazione - mediante il
prelievo delle persone che si erano fatte medicare nei vari ospedali (e di
chi tali persone aveva accompagnato, così rivelando il clima, oltre che di
assoluta approssimazione, anche di insensibilità per il
rispetto dei diritti inviolabili della persona, che contraddistinse
l'operazione nel suo complesso), era diretta alla identificazione dei
soggetti ritenuti responsabili di atti di violenza e di minaccia nei
confronti delle forze dell'ordine durante la manifestazione''. Per quanto
riguarda la decisione di respingere il ricorso del pm di Napoli contro la
cessazione delle misure cautelari a carico di Ciccimarra (conseguenti al
venir meno dell'imputazione del reato di sequestro di persona), la
Cassazione da atto al pm di aver inoltrato un reclamo per molti aspetti
corretto. Che però non può essere accolto in quanto esiste ancora un
combinato di regi decreti e norme speciali che consentono la
''perquisizione sul posto''. Dunque i fermi e le perquisizioni su
manifestanti feriti non sarebbero, di per sè, un atto illegittimo, o
addirittura un sequestro di persona. Comunque, la Suprema Corte anche se lo
ha dichiarato ''inammissibile'' condivide parte delle critiche del pm
all'ordinanza pronunciata l'11 maggio del 2002 dal tribunale di Napoli (con
la quale cessarono gli arresti domiciliari e cadde l'accusa di sequestro).
L'ordinanza - è il parere di piazza Cavour - contiene ''palesi antinomie''.
Il contrasto è quello di non aver saputo con precisione inquadrare
l'operato condotto dalla squadra mobile tra quelle tra le ''attività di
prevenzione'' oppure tra le attività ''di polizia giudiziaria''. In
sostanza i magistrati di legittimità criticano l'ordinanza per aver
ritenuto parte delle operazioni circoscritte tra quelle di tipo preventivo,
per poi qualificare
l'intera operazione ''come diretta all'accertamento di fatti di reato ed
alla individuazione dei responsabili di esse''. Queste antinomie sono -
ipotizza la Cassazione - ''forse direttamente conseguenti all'accertamento
della superficialita' nella scelta dei concreti modelli di riferimento
culminati nella (almeno apparente) assenza di una esatta cognizione del
discrimine fra attività di prevenzione ed attività di polizia giudiziaria
da parte di chi diede l'ordine di procedere a perquisizioni sul posto''.
Per questa ragione i supremi giudici affermano che l'ordinanza ha bisogno
di una ''interpretazione correttiva''.
Insomma per la Cassazione quel che è avvenuto nella 'Caserma Raniero' non è
attività di prevenzione, ma di polizia giudiziaria. Sia ''pur abnorme''.
Con queste motivazioni, estese in venti pagine, la Cassazione ha anche
dichiarato ''inammissibile'' il ricorso di Ciccimarra che sosteneva non
fosse configurabile, a suo carico, nemmeno il reato di violenza privata e
lesioni personali aggravate. I giudici della sesta
sezione penale non hanno mancato di ripercorrere tutti gli abusi e le
lesioni raccontate non solo dai manifestanti che hanno sporto denuncia ma
anche da chi non ha proposto nessuna azione legale. La sentenza che
contiene queste motivazione è la 1.808.
(21 GENNAIO 2003, ORE 14:00)