ESTRATTO DALLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE



Capitolo VI
Soluzione pacifica delle controversie

ART. 33. 1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile
di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale,
devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta,
mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad
organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti
a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.

ART. 34. Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia
o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale
o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione
della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo
il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ART. 35. 1. Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi
controversia
o situazione della natura indicata nell'articolo 34, all'attenzione del
Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.
2. Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre
all'attenzione
del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia
di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale
controversia,
gli obblighi di regolamento pacifico previsti dalla presente Carta.
3. I procedimenti dell'Assemblea Generale, rispetto alle questioni sottoposte
alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle
disposizioni
degli articoli 11 e 12.

ART 36. 1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia
della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di natura analoga,
raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedure
per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.


3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di
Sicurezza
deve inoltre tener presente che le controversie giuridiche dovrebbero, di
regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di
Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.

ART. 37. 1. Se le parti di una controversia della natura indicata nell'articolo
33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse
devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia
sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell'articolo
36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.

ART. 38. Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37 il
Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo
richiedono,
fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia.

Capitolo VII
Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli
atti di aggressione

ART. 39. Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla
pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa
raccomandazioni
o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41
e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.


ART. 40. Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio
di Sicurezza, prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure
previste dall'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare
a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili.
Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o
la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in
debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

ART. 41. Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti
l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle
sue decisioni, e può invitare i Membri delle Nazioni Unite ad applicare
tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale
delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime,
aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni
diplomatiche.

ART. 42. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste
nell'articolo
41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere,
con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per
mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione
può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze
aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

ART. 43. 1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite s'impegnano a mettere
a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità
ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le
facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale.
2. L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi
di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale,
e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.
3. L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su
iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio
di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e
gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari
in conformità alle rispettive norme costituzionali.

ART 44. Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza,
esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di
fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell'articolo
43, inviterà tale Membro, ove questo lo desideri, a partecipare alle decisioni
del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di contingenti di forze
armate del Membro stesso.

ART. 45. Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure
militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti
di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di una azione coercitiva
internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti,
ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti
stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'articolo 43,
dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

ART. 46. I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio
di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

ART. 47. 1. E costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e
coadiuvare il Consiglio di Sicurezza di tutte le questioni riguardanti le
esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze poste
a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.
2. Il Comitato di Stato Maggiore è composto dei capi di Stato Maggiore dei
Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti.
Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel
Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando
l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione
di tale Membro alla sua attività.
3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di
Sicurezza,
la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe
a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando
di tali forze saranno trattate in seguito.
4. Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazione
con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore
può costituire dei sottocomitati regionali.

ART. 48. 1. L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio
di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo
quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.
2. Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente
o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti
in cui siamo membri.

ART. 49. I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua
assistenza
nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.

ART. 50. Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro
uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che
si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti
dall'esecuzione
di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo
ad una soluzione di tali difficoltà.

ART. 51. Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto
naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo
un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il
Consiglio
di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace
e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio
di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza
del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed
il compito spettanti, secondo la presente Carta al Consiglio di Sicurezza,
di intraprendere in qualsiasi momento quella azione che esso ritenga necessaria
per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.




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