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piu' evadi meno paghi
- Subject: piu' evadi meno paghi
- From: Andrea Agostini <lonanoda at tin.it>
- Date: Mon, 10 Feb 2003 06:54:25 +0100
Da l'Unità del 07.02.2003 Più evadi meno paghi di Ferdinando Targetti La Finanziaria fu presentata alla Camera con un certo numero di sanatorie e condoni che avrebbero dovuto portare nelle casse dello Stato un gettito di 8 miliardi di euro. Nel corso della discussione in Parlamento il governo si rese conto che quella era una pia illusione e quindi ha aumentato il numero e l’estensione dei vari condoni, che hanno raggiunto il numero di quindici. La prima osservazione da fare è che il governo non ha mai modificato la previsione del gettito, ipotizzando sempre di ricavare 8 miliardi. Questo la dice lunga sulla approssimazione con la quale il ministero dell’Economia riesce a quantificare le proprie misure di finanza pubblica. La seconda osservazione riguarda l’approssimazione con le quali le norme sono state scritte. Esse sono state scritte in fretta e furia, rese impraticabili da marchiani errori, palesi incongruenze e contraddizioni tra articoli e articoli. Per questo motivo il governo ha approfittato del primo decreto legge utile, il 282 del 24 dicembre scorso, per inserirvi un emendamento del relatore che cercasse di sanare quelle deficienze e, già che c’erano, di ampliare il ventaglio dei condoni. Questo provvedimento è all’esame della Camera, poi passerà al Senato dove non potrà essere modificato perché deve essere convertito in legge prima del 22 febbraio. La terza osservazione riguarda la varietà delle sanatorie. Si può dire che sono stati confezionati un insieme di abiti su misura per gli evasori: ognuno ha il suo tipo di condono a secondo delle esigenze, come se fossero dei consumatori. Il governo ha esteso il concetto di sovranità del consumatore a quello dell’evasore. Tra le varie misure spicca lo scudo fiscale, che è una regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero anche da imprese per la costituzione di fondi neri o per disporre di strumenti di corruzione e il condono tombale. Innanzitutto vorrei ricordare che all’inizio dell’iter della Finanziaria il governo disse che di condono tombale non se ne sarebbe parlato e invece eccola lì una regolarizzazione dei periodi di imposta dal 1997 al 2001 con il pagamento di una certa percentuale dell’imposta lorda pagata a suo tempo (articolo 9). La quarta osservazione riguarda l’importo dei pagamenti: qui si entra a pieno titolo nel campo di una perfida farsa. Innanzitutto va chiarito che la base imponibile su cui si applica il condono tombale è l’imposta lorda dichiarata. Ammettiamo quindi che se due contribuenti dovessero entrambi 10mila euro di imposte dirette al Fisco, quello che ha dichiarato 4mila (e ha evaso 6mila) pagherà la metà di quello che ha dichiarato 8mila (e ha evaso 2mila): chi più evade meno paga! In secondo luogo ci sono le aliquote decrescenti: con la Finanziaria chi si fosse avvalso del condono avrebbe dovuto pagare fino a 10mila euro il 18%, tra 10 e 20mila il 16%, oltre 20mila il 13%. Una volta di più chi più evade meno paga come aliquota media. Ma siccome questo non bastava, nell’emendamento al decreto legge in discussione alla Camera queste aliquote sono state tutte ridotte di ben 10 punti percentuali (e saranno 8%, 6% e 4%). E pensate che malgrado queste enormi variazioni di aliquote le previsioni di gettito restano immutate a riprova del totale pressapochismo del Ministero. Il relatore dell’emendamento aveva poi tentato di far passare un’altra norma scandalosa e cioè una soglia massima di pagamento di 100mila euro, qualsiasi fosse stato l’importo dell’evasione. La feroce battaglia dell’opposizione ha impedito che questo ulteriore regalo all’evasione diventasse legge e quella norma è stata ritirata. L’ultima osservazione riguarda gli aspetti penali. Il governo del centrosinistra aveva individuato una serie di reati penali (dlg 74 del 2000) come dichiarazione fiscale omessa, falsa o fraudolenta, distruzione o occultamento di contabilità, falso in atto pubblico e privato per finalità di evasione eccetera. Il condono ripulisce da reati del penale tributario strumentali all'evasione fiscale. Ma la norma non può essere costruita come se si introducesse un’amnistia (che cancella il reato) a pena di incostituzionalità. Infatti nel 1993 fu attuata una modifica costituzionale in base alla quale l’amnistia può essere votata dal Parlamento solo con una maggioranza qualificata. Questo è il motivo per cui prima del 1991 venivano promulgate amnistie ogni tre o quattro anni poi mai più una. Se si fosse affermato che a chiunque è sotto indagine o sotto processo, ma non ha avuto la sentenza definitiva, con il condono gli viene estinto il reato, sarebbe stato equivalente a varare un’amnistia. Per evitare l’incostituzionalità di una norma di amnistia votata a maggioranza semplice, il governo ha seguito un’altra strada che apre però il fianco ad un’altra obiezione di incostituzionalità. I contribuenti sono stati distinti in due categorie a seconda dello stato di avanzamento del processo. Nella prima categoria ci sono quelli nei cui confronti pende un’indagine e che dunque sono stati già iscritti nel registro degli indagati, ma non hanno ancora avuto notizia del processo (non hanno ricevuto l’informazione di garanzia). Nella seconda quelli nei cui confronti pure pende un procedimento, ma a cui è già stata notificata l’informazione di garanzia. Il contribuente che è nella prima categoria può far ricorso al condono e non rispondere penalmente dei reati che gli sono imputati, quello nella seconda categoria non può estinguere i reati penali con il condono. Ma il passaggio dalla prima alla seconda categoria non dipende dal contribuente, ma da una serie di circostanze esterne, processo lento o veloce, pubblico ministero solerte o pigro eccetera. Per questo motivo la norma discrimina tra due soggetti a prescindere dal loro comportamento e per questo motivo contrasta con il principio costituzionale di parità di trattamento del cittadino verso la legge. E pensare che in sede di conversione del decreto legge (all’evidente scopo di incentivare ancor più il condono) si sta pensando di sostituire l’informazione di garanzia come momento discriminatorio tra contribuente condonante favorito e contribuente condonante sfavorito, con l’atto di esercizio dell’azione penale (vale a dire con l'atto con cui si chiudono le indagini e si rinvia a giudizio l'imputato); sostituzione che allargherebbe ancor più il numero dei contribuente/rei ai quali si è deciso di fare ponti d’oro, ad ulteriore beffa e scorno invece per quegli altri contribuenti che pur avendo versato quanto dovuto ai fini del condono dovranno ancora avere a che fare col processo penale.
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