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Re: Re: [Richiesta Amministrativa] politica dei rifiuti a Brescia
- Subject: Re: Re: [Richiesta Amministrativa] politica dei rifiuti a Brescia
- From: <satis@tele2.it>
- Date: Tue, 30 Mar 2004 9:17:45 +0200
>
> Da: Stefano Manfredini <stefano.manfre@libero.it>
> Data: 2004/03/27 sab PM 06:11:32 GMT+01:00
> A: satis@tele2.it
> Oggetto: Re: [Richiesta Amministrativa] politica dei rifiuti a Brescia
>
> Salve, è probabile che il messaggio venga rigettato dalla lista a causa
> dell'allegato.
> Può inviarlo in testo semplice?
>
invio un altro articolo più recente che ho trovato in word. Saluti.
Max
L’Unione europea mette in mora il governo italiano sull’ambiente per l’inceneritore Asm di Brescia
Il 19 dicembre l’Unione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per la terza linea dell’inceneritore Asm di Brescia. Si tratta di un’iniziativa di straordinaria rilevanza sia perché denuncia l’inadempimento di ben 4 direttive europee sull’ambiente, sia perché riguarda il più grande inceneritore d’Europa, proposto in giro per l’Italia come un modello da imitare. In particolare interviene sulla terza linea, costruita senza preventiva valutazione d’impatto ambientale, destinata a bruciare 250.000 tonnellate di rifiuti speciali in aggiunta alle due linee già in funzione per rifiuti urbani e speciali per un totale di 750.000 tonnellate anno, oltre 2.000 tonnellate giorno (tenendo presente che neppure le precedenti due linee sono state sottoposte a valutazione di impatto ambientale, sfruttando le more del recepimento della Direttiva europea).
Si tratta, con evidenza, di rilievi su questioni fondamentali, come il procedimento autorizzativo, la valutazione di impatto ambientale e l’accesso alle informazioni da parte del pubblico (Direttive 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale, 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti e 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento).
Asm di Brescia, per evitare la valutazione di impatto ambientale (Brescia è una delle città che vanta una delle più elevate contaminazioni al mondo da PCB e diossine in relazione al “caso Caffaro”), aveva costruito la terza linea dell’inceneritore destinata a bruciare rifiuti speciali e “urbani camuffati da Cdr (Combustibile derivato dai rifiuti)”, senza alcuna autorizzazione preventiva, confidando di ottenere ad opera compiuta il “silenzio-assenso” della Provincia (com’è avvenuto) in applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 31-33 del Decreto “Ronchi” 22 /97, quelle stesse famigerate “procedure semplificate” che erano state oggetto di referendum insieme all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.
Per rientrare nelle “procedure semplificate” Asm aveva propagandato che la terza linea dell’inceneritore (250.000 tonnellate di rifiuti all’anno) avrebbe bruciato solo “biomasse”, costruendo a tal fine un setto separatore nella vasca di raccolta dei rifiuti, per delimitarla dalle altre due linee già funzionanti dal 1998. In realtà non si tratta di “biomasse”, ma di rifiuti speciali, in particolare pulper di cartiera, cioè rifiuti delle lavorazione della carta da riciclo, Cdr e di altri rifiuti industriali ed agroindustriali importati da tutta Italia.
La decisone dell’Ue non va ovviamente interpretata come una sentenza di condanna, ma neppure come un semplice avviso di garanzia, poiché una prima istruttoria è già stata compiuta: Asm, Comune e Regione hanno già avuto modo di presentare attraverso il governo italiano le loro controdeduzioni, compreso il fatidico “muretto” separatore e l’autorizzazione in semplificata.
Ma, al di là del seguito procedurale, l’iniziativa della Commissione europea assume di fatto un valore dirompente nel contesto della vicenda dell’inceneritore Asm, anche perché i capi di imputazione sono di grande rilievo. Gli sforzi messi in atto da dieci anni per illustrare il modello Asm e proporlo in tutta Italia e l’impalcatura faticosamente costruita per celebrare la bontà ambientale dell’inceneritore sembrano crollare fragorosamente di fronte alle puntuali e qualificate contestazioni giunte dall’Unione europea: non sono serviti due convegni internazionali appositamente convocati per celebrare il megaimpianto; non hanno convinto la “vecchia Europa” gli autorevoli pareri e le sentenze scientifiche dei numerosi docenti universitari che si sono avvicendati per garantire la bontà ambientale dell’inceneritore; non sono neppure bastati gli scienziati invitati da Asm in visita al proprio impianto da ogni parte del mondo per esaltare una macchina tanto portentosa da esserci invidiata perfino dagli Stati Uniti d’America.
In sostanza l’Unione europea, a differenza della Provincia e della Regione, non si è fatta “ingannare” dall’escamotage del setto separatore e dalla favola delle “biomasse” e ha ribadito che la terza linea è un normale inceneritore di rifiuti che in quanto tale abbisogna di un procedimento autorizzativo, con relativa informazione al pubblico e preventiva valutazione di impatto ambientale.
L’acquiescenza ad Asm delle istituzioni locali, Regione, Provincia e Comune, è stata tale che, qualche mese fa, perfino lo stesso assessore all’Ambiente dei Verdi del Comune, sollecitato da alcuni comitati che da anni si battono contro il megaforno dell’Asm, aveva liquidato la valutazione di impatto ambientale come una procedura “dai tempi incerti: sai quando la inizi, non quando la finisci”. In ogni caso, è difficile per Asm, per il Comune e per la Provincia di Brescia sottrarsi ora ad una discussione pubblica vera che azzeri tutto quanto, visto la carenza informativa rilevata dall’Ue, e che affronti finalmente e apertamente il tema di fondo: se, per fare dei “bei soldini”, come dice il Presidente di Asm, abbia senso sul piano ambientale e della tutela della salute dei cittadini, ma anche sul terreno della semplice ragionevolezza, attivare una terza linea di incenerimento di rifiuti, non necessaria, che imporrà a Brescia per decenni l’importazione di milioni di tonnellate di rifiuti, con il carico di emissioni inquinanti e di ulteriori scorie (di cui circa un milione di tonnellate pericolose) da interrare in un territorio già massacrato da un secolo di intensissima industrializzazione.
Il procedimento di inadempimento del diritto comunitario relativo all’inceneritore Asm, se è di gran lunga il più rilevante, non è il solo avviato dall’Unione europea nei confronti dell’Italia in tema di rifiuti. In un comunicato del 24 luglio 2003 la Commissione europea per l’applicazione del diritto comunitario informava di aver avviato procedimenti di infrazione nei confronti dell’Italia in ben sette casi diversi, che ora, con quello a carico di Asm, sono diventati otto. A commento delle decisioni adottate, il commissario per l'Ambiente, Margot Wallström, aveva affermato: "La normativa dell'Ue in materia di rifiuti punta a far sì che i rifiuti non danneggino più l'ambiente e la salute pubblica. Per realizzare questo obiettivo decisivo gli Stati membri devono attuare e rispettare la normativa in materia che hanno approvato"
A ciò si aggiunga un nuovo possibile conflitto tra Unione europea e Stato italiano in relazione agli orientamenti che il Governo sta tentando di far passare nella bozza di DPR ‘recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili’, attualmente all’esame del Parlamento italiano, laddove si prevede, all'articolo 15, che i rifiuti, compresa la frazione non biodegradabile, siano ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili, anche se tale parte non biodegradabile dovrebbe essere esclusa dagli incentivi in quanto non in linea con la stessa direttiva 2001/77/CE.
Nel novembre scorso, tra l’altro, la Commissione ambiente dell’Unione europea ha approvato un’importante relazione che dovrebbe tradursi in una risoluzione del Parlamento europeo, in cui denuncia con forza come molti stati membri, fra cui soprattutto l’Italia, non stiano correttamente applicando le direttive europee in tema di rifiuti. La Commissione rileva come, mentre alcuni Paesi hanno realizzato già una raccolta differenziata per oltre il 40%, altri, tra cui l’Italia, sono al di sotto del 10%. Inoltre la Commissione ricorda che il Quinto programma d'azione in materia di ambiente prevedeva la stabilizzazione della produzione di rifiuti nel 2000 al livello del 1985 di 300 kg pro capite, mentre in Italia siamo a 516 kg e nelle realtà più “avanzate” dell’Italia come Brescia, con il suo megainceneritore, siamo ad oltre 700 kg all’anno!
Insomma un’Italia sempre più lontana dall’Europa, che ignora le priorità della riduzione e del riuso e riciclo, e dove la produzione di rifiuti continua ad aumentare, la discarica rappresenta ancora la destinazione primaria, mentre, nelle realtà più “avanzate” come Brescia, al “tutto in discarica” si sostituisce semplicemente il “tutto nell’inceneritore”, magari senza neppure adempiere alle direttive comunitarie.
Brescia 15 gennaio 2003 Marino Ruzzenenti
L’Unione europea mette in mora il governo italiano sull’ambiente per l’inceneritore Asm
La rilevanza della lettera di messa in mora del Governo italiano per le terza linea dell’inceneritore Asm di Brescia è straordinaria sia perché denuncia l’inadempimento di ben 4 direttive europee sull’ambiente, sia perché riguarda il più grande inceneritore d’Europa, proposto in giro per l’Italia come un modello da imitare, in particolare la terza linea destinata a bruciare 250.000 tonnellate di rifiuti speciali in aggiunta alle due linee già in funzione per rifiuti urbani e speciali per un totale di 750.000 tonnellate anno, oltre 2.000 tonnellate giorno (tenendo presente che neppure le precedenti due linee sono state sottoposte a valutazione di impatto ambientale, sfruttando le more del recepimento della Direttiva europea).
Queste sono le diverse normative comunitarie di cui l’Ue lamenterebbe l’inadempimento:
articoli 9 e 11 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 sui rifiuti modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 (art. 9: 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 6. Tale autorizzazione riguarda in particolare: - i tipi ed i quantitativi di rifiuti, - i requisiti tecnici, - le precauzioni da prendere in materia di sicurezza, - il luogo di smaltimento, - il metodo di trattamento; art. 11, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10: a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione e b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti: Tale dispensa si può concedere solo: - qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione e - qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4.2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente);
articoli 2 e 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (art. 2 : 1. Gli stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.);
articolo 12 della direttiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (art. 12: Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico. 1. Fatte salve la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico, quali le sedi di istituzioni locali, per un periodo adeguato di tempo affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico);
articolo 15, comma 1, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (art. 15, comma 1: Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione. 1. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le domande di autorizzazione di nuovi impianti e di modifiche sostanziali siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico affinché possa esprimere le proprie osservazioni, prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve del pari essere messa a disposizione del pubblico).
Si tratta, con estrema evidenza, di rilievi su questioni fondamentali, come il procedimento autorizzativo, la valutazione di impatto ambientale e l’accesso alle informazioni da parte del pubblico.
Come è noto, lo Stato italiano avrà due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni. Se l'Italia dovesse continuare a non ottemperare ai propri obblighi e se la Commissione non dovesse modificare il proprio punto di vista a seguito delle osservazioni trasmesse dallo Stato membro in risposta alla lettera di messa in mora, la Commissione emetterà un parere motivato al quale lo Stato membro dovrà conformarsi entro un determinato termine. Se l'Italia non dovesse conformarsi al parere motivato, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia.
No alle procedure semplificate
Asm, per evitare la valutazione di impatto ambientale, aveva costruito la terza linea dell’inceneritore destinata a bruciare rifiuti speciali e “urbani camuffati da Cdr”, senza alcuna autorizzazione preventiva, confidando di ottenere ad opera compiuta il “silenzio-assenso” della Provincia (com’è avvenuto) in applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 31-33 del Decreto “Ronchi” 22 /97e.
Per rientrare nelle “procedure semplificate” Asm aveva propagandato che la Terza linea dell’inceneritore (250.000 tonnellate di rifiuti all’anno) avrebbe bruciato solo “biomasse”, costruendo a tal fine un setto separatore nella vasca di raccolta dei rifiuti, per delimitarla dalle altre due linee già funzionanti dal 1998. In realtà non si tratta di “biomasse”, ma di rifiuti speciali, in particolare pulper di cartiera, cioè rifiuti delle lavorazione della carta da riciclo, e di altri rifiuti industriali ed agroindustriali importati da tutta Italia.
L’Ue ha ribadito che la terza linea è un normale impianto di incenerimento di rifiuti e che come tale deve essere preventivamente autorizzato, nonché sottoposto a valutazione di impatto ambientale con relativa informazione al pubblico.
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> satis@tele2.it ha scritto:
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> >Segnalo articolo importante per tutti i comitati attivi contro gli inceneritori
> >scritto da parte del comitato bresciano per l'ambiente
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> >max
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