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una stretta per i fumi inquinanti



dal sole24ore di venerdi 10 novembre 2000

                    INQUINAMENTO

Una "stretta" per i fumi inquinanti

Dal 22 dicembre cambiano le regole per le imprese. Entra in vigore il
decreto sui metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti
immessi in atmosfera.
                    di Paola Ficco

Il 22 dicembre 2000 entrerà in vigore il Dm 25 agosto 2000 (S.O. n. 158
               alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000) sui
metodi di                    campionamento, analisi e valutazione degli
inquinanti immessi in atmosfera.                    Pertanto, da quella
data, le imprese dovranno procedere alla misura delle
emissioni inquinanti in atmosfera utilizzando le nuove metodiche
individuate                    dal provvedimento. Il Dm è stato emanato dai
ministri dell'Ambiente, della                    Sanità e dell'Industria in
sostituzione di quanto previsto nell'allegato 4 al Dm                    12
luglio 1990. Tale Dm attuò quanto, sul punto, previsto dal Dpr 203/1988
               sull'inquinamento atmosferico. Ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, Dm 12                    luglio 1990 la periodicità delle analisi
è "di norma" annuale, ma è comunque                    stabilita dalla
regione (autorità competente al rilascio dell'autorizzazione).
      Il nuovo testo, a norma dell'articolo 4, comma 1, del Dm del 1990, è
stato                    emanato in base all'apposita proposta formulata al
riguardo dall' Istituto                    Superiore di Sanità. Il nuovo
decreto, però, era atteso da molti anni; infatti,                    in
base alla citata disposizione, avrebbe dovuto essere emanato nell'ormai
               lontano mese di aprile 1991.La parte tecnica del nuovo Dm
occupa ben trentatre delle trentaquattro pagine di Gazzetta che ne ospitano
la pubblicazione. Infatti, il testo del decreto si compone di tre brevi
articoli e quattro allegati.                     L'articolo 1 definisce gli
obiettivi del provvedimento: si tratta dei metodi di
campionamento, analisi e valutazione delle emissioni.L'articolo 2 individua
le sostituzioni o le integrazioni previste rispetto all'allegato 4 al Dm 12
luglio 1990: si tratta di quanto stabilito nei quattro allegati al nuovo
Dm.                    L'articolo 3 individua nel 22 dicembre 2000 la data
di entrata in vigore del                    provvedimento. Dal canto loro,
i quattro allegati individuano quanto segue:                    1- metodo
di rilevamento delle immissioni in flussi gassosi di ossidi di zolfo
            e di azoto; 2- metodo di rilevamento delle emissioni in flussi
gassosi convogliati di                    composti inorganici del cloro e
del fluoro sotto forma di gas e apore.                     3- metodo sulla
determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici,
mediante il metodo gascromatografico, che integra il metodo Istisan n.
              88/19 recante il "Campionamento e dosaggio di microinquinanti
in flussi                    gassosi convogliati". Inoltre, sostituisce il
capitolo 2 ("Determinazione degli                    idrocarburi
policiclici aromatici") del Metodo Unichim 825/1988 relativo al
       campionamento e determinazione di microinquinanti organici di cui
                all'allegato 4, tabella 4.1, Dm 12 luglio 1990. 4- metodo
per la determinazione dei composti organici volatili (Cov) per assorbimento
su carboni attivi e analisi gascromatografica. Tale metodo è rappresentato
dalla norma Uni 10493.                    Quanto previsto negli allegati 1,
2 e 4 sostituisce i metodi di cui al Manuale                    Unichim
122/1986, parti I e II, di cui all'allegato 4, tabella 4.1, Dm 12 luglio
                1990.