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Re: una stretta per i fumi inquinanti
dai sempre consigli stile nonna papera non credo in tagli rigeneranti e
abbandono del jeans
me pare una stronzata
vabbuò
cia
la
At 18.36 12/11/00 +0100, you wrote:
>dal sole24ore di venerdi 10 novembre 2000
>
> INQUINAMENTO
>
>Una "stretta" per i fumi inquinanti
>
>Dal 22 dicembre cambiano le regole per le imprese. Entra in vigore il
>decreto sui metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti
>immessi in atmosfera.
> di Paola Ficco
>
>Il 22 dicembre 2000 entrerà in vigore il Dm 25 agosto 2000 (S.O. n. 158
> alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000) sui
>metodi di campionamento, analisi e valutazione degli
>inquinanti immessi in atmosfera. Pertanto, da quella
>data, le imprese dovranno procedere alla misura delle
>emissioni inquinanti in atmosfera utilizzando le nuove metodiche
>individuate dal provvedimento. Il Dm è stato emanato dai
>ministri dell'Ambiente, della Sanità e dell'Industria in
>sostituzione di quanto previsto nell'allegato 4 al Dm 12
>luglio 1990. Tale Dm attuò quanto, sul punto, previsto dal Dpr 203/1988
> sull'inquinamento atmosferico. Ai sensi dell'articolo 4,
>comma 2, Dm 12 luglio 1990 la periodicità delle analisi
>è "di norma" annuale, ma è comunque stabilita dalla
>regione (autorità competente al rilascio dell'autorizzazione).
> Il nuovo testo, a norma dell'articolo 4, comma 1, del Dm del 1990, è
>stato emanato in base all'apposita proposta formulata al
>riguardo dall' Istituto Superiore di Sanità. Il nuovo
>decreto, però, era atteso da molti anni; infatti, in
>base alla citata disposizione, avrebbe dovuto essere emanato nell'ormai
> lontano mese di aprile 1991.La parte tecnica del nuovo Dm
>occupa ben trentatre delle trentaquattro pagine di Gazzetta che ne ospitano
>la pubblicazione. Infatti, il testo del decreto si compone di tre brevi
>articoli e quattro allegati. L'articolo 1 definisce gli
>obiettivi del provvedimento: si tratta dei metodi di
>campionamento, analisi e valutazione delle emissioni.L'articolo 2 individua
>le sostituzioni o le integrazioni previste rispetto all'allegato 4 al Dm 12
>luglio 1990: si tratta di quanto stabilito nei quattro allegati al nuovo
>Dm. L'articolo 3 individua nel 22 dicembre 2000 la data
>di entrata in vigore del provvedimento. Dal canto loro,
>i quattro allegati individuano quanto segue: 1- metodo
>di rilevamento delle immissioni in flussi gassosi di ossidi di zolfo
> e di azoto; 2- metodo di rilevamento delle emissioni in flussi
>gassosi convogliati di composti inorganici del cloro e
>del fluoro sotto forma di gas e apore. 3- metodo sulla
>determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici,
>mediante il metodo gascromatografico, che integra il metodo Istisan n.
> 88/19 recante il "Campionamento e dosaggio di microinquinanti
>in flussi gassosi convogliati". Inoltre, sostituisce il
>capitolo 2 ("Determinazione degli idrocarburi
>policiclici aromatici") del Metodo Unichim 825/1988 relativo al
> campionamento e determinazione di microinquinanti organici di cui
> all'allegato 4, tabella 4.1, Dm 12 luglio 1990. 4- metodo
>per la determinazione dei composti organici volatili (Cov) per assorbimento
>su carboni attivi e analisi gascromatografica. Tale metodo è rappresentato
>dalla norma Uni 10493. Quanto previsto negli allegati 1,
>2 e 4 sostituisce i metodi di cui al Manuale Unichim
>122/1986, parti I e II, di cui all'allegato 4, tabella 4.1, Dm 12 luglio
> 1990.
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