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R: Infrastrutture e inceneritori
- Subject: R: Infrastrutture e inceneritori
- From: "francesco" <ultrared at libero.it>
- Date: Wed, 4 Jul 2001 00:15:01 +0200
Infatti, nel caso particolare, si parla di aree prive di particolare protezione ambientale, nell'ipotesi in cui l'atto amministrativo impugnato non sia in grado di incidere su interessi diffusi (non sia provata la particolare dannosita' per l'ambiente e per la salute di una comunita' di persone) o su aree aventi una particolare tutela paesaggistica. E' del tutto ovvio che cio' vale solo per atti di concessione edilizia o varianti interessanti ben delimitate porzioni di suolo, non altrimenti rilevanti sul piano paesaggistico e ambientale, e non riferite ad opere che siano idonee a costituire un pericolo per la salute: un inceneritore e', ad esempio, ben diverso da una casetta rurale in zona agricola o artigianale, poiche' i fumi, come e' noto, non sono incatenati al suolo su cui sorge l'edificio. Cosi', ovviamente, sara' anche per infrastrutture che, per le loro caratteristiche (entita' dell'opera o luoghi interessati), siano in grado di minacciare equilibri idro-geologici, anche se apparentemente insistano su terreni non oggetto di particolare protezione. Anche in questi casi si e' ben al di la' di varianti o concessioni edilizie di modesta entita', cui la sentenza riportata fa invece riferimento. Infine, come sanno molto bene i giuristi, la giurisprudenza non va mai citata per singole sentenze ma, piu' correttamente, col quadro complessivo degli orientamenti prevalenti, e senza mai abbandonarsi all'idea che si abbia a che fare con passi biblici infallibili (per quanto possano esserlo anche i passi biblici...). ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Francesco Fanizzi - Bari - ultrared at libero.it ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ----- Original Message ----- From: w e r t e d <werted at supereva.it> To: <pck-ecologia at peacelink.it> Sent: Tuesday, July 03, 2001 12:00 AM Subject: Re: Infrastrutture e inceneritori > > TAR TOSCANA - III Sezione - sentenza n. 2195 - 27 ottobre 2000 > 1. - Le Associazioni ambientaliste, pur se riconosciute con > decreto del Ministero dell'Ambiente, sono legittimate ad agire in proprio, in > forza dell'art. 18 L. n. 349/86, per far valere interessi diffusi, solo quando > l'interesse all'ambiente assume qualificazione normativa, [...]con esclusione degli atti che abbiano una mera valenza > urbanistica. Tale legittimazione deve essere esclusa soprattutto allorché > risulti accertato che l'area non è oggetto di una specifica disciplina > normativa, tale da differenziarla, sotto il profilo della tutela ambientale, da > tutte le altre (fattispecie relativa ad impugnazione di variante urbanistica e concessione > edilizia).
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