Re: Infrastrutture e inceneritori



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>
>"Abbiamo letto con una certa preoccupazione le parole riportate da Firenze e
>vorremmo ricordare al ministro che l'unica fazione che deve davvero contare,
>perché un bene di tutti, è la Natura, quella Natura che oggi è attaccata,
>distrutta, sommersa dal cemento. Basta dire che negli anni '90, quelli che
>tutti indicano come gli anni del blocco e dei vincoli, il patrimonio
>edilizio, residenziale e non residenziale, nel nostro Paese è aumentato del
>7%. E poi non è vero che chi difende le ragioni dell'ambiente dice sempre
>no, anzi il no detto in nome dell'ambiente è l'unico aperto, chiaro e che ha
>ragion d'essere. I dati parlano chiaro, uno studio dell'Autorità Garante dei
>Lavori Pubblici ha rilevato che solo il 18% delle opere sono ferme per
>motivi di ordine ambientale, non necessariamente la VIA ma anche questioni
>di sicurezza, dissesto idrogeologico ecc. E' dunque ingiusto, oltre che
>sbagliato, demonizzare la necessaria tutela della Natura, della sicurezza e
>della stessa salute dei cittadini, quando i problemi sono altri, è la
>burocrazia, sono gli scontri di potere, sono le lentezze delle imprese e
>degli enti preposti.

TAR TOSCANA - III Sezione - sentenza n. 2195 - 27 ottobre 2000
1. - Le Associazioni ambientaliste, pur se riconosciute con 
decreto del Ministero dell'Ambiente, sono legittimate ad agire in proprio, in 
forza dell'art. 18 L. n. 349/86, per far valere interessi diffusi, solo quando 
l'interesse all'ambiente assume qualificazione normativa, nei limiti di cui alla 
L. n. 349/86 o di altre fonti legislative intese ad identificare beni ambientali 
in senso giuridico, con esclusione degli atti che abbiano una mera valenza 
urbanistica. Tale legittimazione deve essere esclusa soprattutto allorché 
risulti accertato che l'area non è oggetto di una specifica disciplina 
normativa, tale da differenziarla, sotto il profilo della tutela ambientale, da 
tutte le altre (fattispecie relativa ad impugnazione di variante urbanistica e concessione 
edilizia).
[...]
Deve, quindi, escludersi che tali Associazioni siano titolari 
di un potere di "reazione" a qualsivoglia provvedimento avente impatto sul 
territorio, essendo il loro interesse limitato a quei provvedimenti che, in 
qualche modo, incidono su porzioni di ambiente giuridicamente protette, che non 
riguardano le procedure edilizie e urbanistiche soprattutto, come nel caso in esame, allorché 
risulti accertato che l'area non è oggetto di una specifica 
disciplina normativa, tale da differenziarla, sotto il profilo della tutela 
ambientale, da tutte le altre.