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La corte d'appello di Milano respinge gli appelli



8 gennaio 2003
La Corte d'appello di Milano
respinge con due sentenze gli appelli promossi
uno da Fiat Gesco e  Fiat Sava e l'altro da Ansaldo Energia
contro le sentenze di primo grado che avevano dichiarato
antisindacale il rifiuto delle suddette aziende di dar seguito
alla cessione di credito effettuate dai lavoratori in favore dello Slai
per il pagamento della quota annuale di iscrizione.

La legge concede ai padroni il diritto di decidere loro a quali sindacati
operare le trattenute sindacali in busta paga. Mentre nel Pubblico Impiego
ad ogni organizzazione sindacale formalmente riconosciuta viene praticato
lo stesso trattamento, nel privato sono tanti i padroni che ne approfittano
per escludere, danneggiandole, le organizzazioni di base o extraconfederali
a loro non gradite.
Contro questa discriminazione inaccettabile abbiamo dovuto ricorrere alla
rivendicazione del diritto alla cessione di credito. Là dove ci veniva
negata portavamo in tribunale la denuncia di comportamento antisindacale (
ex.art.28).
Tantissime sono le cause che in questi anni abbiamo vinto su tutto il
territorio nazionale.
Recentemente però, alcuni ricorsi in appello delle aziende erano stati accolti.
In particolare la Corte d'appello di Milano aveva emesso due sentenze
negative : una riguardava la Cub Poste e l'altra lo Slai Ivri.
I motivi che sorreggevano queste sentenze contrarie si basavano sul fatto
che poichè la cessione di credito non è revocabile non potrebbe essere
usata nel caso dei contributi sindacali perchè essa limiterebbe la libertà
di associazione sindacale tutelata dall'art. 39 della Costituzione.
Stupisce questa nobile passione in difesa della libertà di associazione per
chi si iscrive ai sindacati di base oscurando il vergognoso rinnovo
automatico delle tessere che i confederali si portano avanti per tutta la
vita, pensione compresa, senza avere neppure il coraggio di sottoporlo
almeno periodicamente a verifica !
L'8 gennaio la Corte d'appello di Milano ha invece respinto i due appelli e
ha confermato le sentenze di primo grado.
Le motivazioni si conosceranno tra un mesetto.
Le ragioni per cui i Giudici di appello hanno rivisto la loro posizione
dovrebbero essere dovute al fatto che

lo statuto dello Slai prevede che l'adesione sindacale abbia durata annuale
e, in caso di disdetta, cessi il mese successivo
il modulo della cessione contiene espressamente l'impegno dello Slai di
rinunciare alle cessioni ulteriori se il lavoratore decide di lasciare il
sindacato prima della fine dell'anno.


Viene così ripristinato uno dei tanti diritti dei lavoratori che i padroni
pretenderebbero di gestire secondo il loro libero arbitrio : quello della
parità di trattamento indipendentemente dalla propria appartenenza
sindacale.
Un diritto che siamo costretti a rivendicare in tribunale per via legale
perchè gli altri grandi sindacati, che si riempiono la bocca di scendere in
campo per la difesa dei diritti di tutti, su di esso non hanno sprecato una
parola.

Slai Cobas

11-02-03