i 4 quesiti referendari



VI PREGO LEGGETELO ATTENTAMENTE...E
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PRIMO QUESITO (scheda celeste)
Per fare ricerca, permesso distruggere gli embrioni
COSA PREVEDE LA LEGGE

La legge, coerentemente col principio espresso all'articolo 1 di tutela dei diritti del concepito, vieta, agli articoli 13 e 14, la sperimentazione sugli embrioni che non sia volta a «finalità terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso». Quindi viene vietata la produzione di embrioni umani a fini di ricerca, così come ogni forma di selezione eugenetica o manipolazione per alterarne il patrimonio genetico, ogni intervento di clonazione, nonché la produzione di ibridi tra gameti umani e gameti di specie diverse. Per cercare di garantire il diritto alla vita dei concepiti, ne viene vietata la crioconservazione, che mette gli embrioni in condizione di essere considerati "a disposizione", non solo per future gravidanze, ma anche dei ricercatori.


COSA VIENE CHIESTO NELLA SCHEDA

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

- art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»;

- art. 13, comma 2, limitatamente alle parole «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso e qualora non siano disponibili metodologie alternative»;

- art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole «la crioconservazione e»?


COSA VUOLE CAMBIARE IL QUESITO

Il referendum numero 1 si propone di abolire ogni divieto alla sperimentazione sugli embrioni. In particolare viene negata la necessità di effettuare ricerche solo a beneficio dell'embrione su cui si opera. Viene consentita la crioconservazione degli embrioni e, soprattutto, viene permessa la clonazione «mediante trasferimento di nucleo». Lo scopo dichiarato è quello di permettere di effettuare ricerche con le cellule staminali embrionali, attraverso la cosiddetta "clonazione terapeutica". Con questa tecnica, alcuni sperano di trovare terapie per gravi malattie producendo cellule sane con lo stesso patrimonio genetico del malato da curare: ma il prezzo da pagare è la distruzione di embrioni.

COSA SUCCEDEREBBE SE VINCESSERO I SI'

L'embrione verrebbe considerato, di fatto, semplice materiale biologico, "un grumo di cellule" come qualcuno lo definisce, nelle mani degli scienziati e dei tecnici di laboratorio. Verrebbe tolto ogni divieto alle sperimentazioni sugli embrioni, nella speranza di sviluppare terapie utili per l'uomo, ma sovvertendo ogni criterio che dovrebbe regolare la ricerca: cioè prima esperimenti su animali. In particolare verrebbe riammesso il congelamento degli embrioni, che li rende disponibili - oltre che per eventuali successivi impianti in utero - anche per la ricerca scientifica tout court. Sarebbe anche possibile la clonazione umana mediante trasferimento di nucleo. In questo modo si permetterebbe la produzione di embrioni in laboratorio per trarne cellule staminali, che dovrebbero avere lo stesso patrimonio genetico del malato da curare. La grancassa mediatica ribadisce a ogni pie' sospinto che ci sono milioni di malati in attesa delle terapie con le staminali embrionali, in particolare coloro che sono affetti da Alzheimer, Parkinson e altre patologie degenerative. In realtà, le terapie presentate sono solo un'ipotesi non convalidata da dati scientifici. Inoltre, sia il numero dei malati, sia il tempo necessario per ottenere cure, sono dati imprecisabili.



SECONDO QUESITO (scheda arancione)
Accesso non più limitato alle sole coppie sterili
 COSA PREVEDE LA LEGGE

L'articolo 1 della legge spiega che il provvedimento è mirato a «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana». E, secondo un iter diagnostico-terapeutico improntato alla gradualità, indica che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito quando non vi siano altri mezzi per rimuovere tali problemi (articolo 4). Una volta deciso il ricorso alla fecondazione artificiale, la legge prevede che le coppie vengano dettagliatamente informate su «metodi, problemi bioetici e possibili effetti collaterali sanitari e psicologici» delle tecniche, nonché dei «costi economici dell'intera procedura». Dopo essersi formati una volontà consapevole, i due partner devono esprimere un consenso informato scritto, che può essere revocato «fino al momento della fecondazione dell'ovulo», cioè fino al formarsi dell'embrione. La legge, all'articolo 14, allo scopo di tutelare gli embrioni prodotti, prevede che ne venga prodotto un numero utile a un unico e contemporaneo impianto e comunque non più di tre. Solo in caso di «documentata causa di forza maggiore» relativa allo stato di salute della donna che intervenga tra la fecondazione e l'impianto, viene consentito di congelare temporaneamente gli embrioni fino a che sia di nuovo possibile il trasferimento in utero.



COSA VIENE CHIESTO NELLA SCHEDA

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

- art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»;

- art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;

- art. 4, comma 1:«Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata o certificata da atto medico»;

- art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;

- art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1»;

- art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell'ovulo»;

- art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «di cui al comma 2 del presente articolo»;

- art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;

- art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?


COSA VUOLE CAMBIARE IL QUESITO

Il quesito numero 2 mira ad abolire il vincolo che per accedere alla procreazione assistita le coppie debbano avere problemi di sterilità accertata. Viene inoltre cancellato ogni principio di gradualità nel ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale. Viene abolito ogni limite alla produzione di embrioni e si dà la possibilità di rifiutare qualunque impianto anche dopo la formazione degli embrioni.



COSA SUCCEDEREBBE SE VINCESSERO I SI'

Il quesito che mira ad abolire i limiti nell'accesso alle tecniche di fecondazione artificiale e a facilitarne l'utilizzo ha il chiaro scopo di volere solo soddisfare i desideri degli adulti. Che per risolvere un problema di salute si faccia riferimento a un percorso graduale di diagnosi e terapia dovrebbe essere ovvio in campo medico. Cancellando il requisito della sterilità, inoltre, si punta a trasformare la fecondazione artificiale da strumento per superare la sterilità a mezzo per dare un figlio a qualunque coppia. In particolare permettendo la selezione eugenetica dei figli sani in caso di coppie portatrici di malattie genetiche. Inoltre, abolire ogni limite al numero di embrioni da produrre e ogni termine al «ripensamento» da parte delle coppie al loro utilizzo porta a favorire la produzione illimitata di embrioni destinati a non essere mai utilizzati: l'obiettivo è infatti solo dare un figlio in braccio, trascurando tutti quelli che nella procedura verranno sacrificati.




TERZO QUESITO (scheda grigia)
Così verrebbe cancellato ogni diritto del concepito

COSA PREVEDE LA LEGGE

La legge ha inserito tra le sue finalità, all'articolo 1, il riconoscimento dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Vale a dire l'embrione prodotto con le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Si tratta di un'affermazione che intende dare una dignità all'essere umano sin dal concepimento, evitando di considerarlo un oggetto o un essere non ancora umano. E per dare seguito a tale affermazione si vieta che l'embrione venga trattato come una cosa, congelandolo o facendone oggetto di sperimentazione. Per il resto il quesito referendario numero 2 richiama gli stessi articoli della legge presi in esame dal quesito 1. Quindi si riparte dal principio di trovare una soluzione dei problemi di sterilità e infertilità, di accesso alle terapie (e alle tecniche di fecondazione artificiale) secondo un principio di gradualità. Il consenso all'intervento deve essere espresso in forma scritta e solo fino al momento della fecondazione di un ovocita, cioè alla formazione dell'embrione. Infine la legge, proprio per tutelare il diritto a nascere di ogni embrione, si prevede che non ne vengano prodotti più di tre comunque da trasferire - salvo casi di forza maggiore - in un unico e contemporaneo impianto in utero.


COSA VIENE CHIESTO NELLA SCHEDA

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione assistita", limitatamente alle seguenti parti:

- art. 1, comma 1, «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»;

- art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;

- art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità e infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata o certificata da atto medico»;

-art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;

-art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1»;

- art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell'ovulo»;

- art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»;

- art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;

- art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonchè alle parole «fino alla data di trafsrimento, da realizzare non appena possibile»?


COSA VUOL CAMBIARE IL QUESITO

L'aspetto più significativo del terso quesito è proprio l'abolizione dei diritti del concepito. Secondo coloro che hanno proposto il referendum, il riconoscimento dell'esistenza di diritti al concepito porterebbe a rimettere in discussione il diritto ad abortire sancito dalla legge 194 del 1978. Inoltre si mira ad abolire il vincolo che per accedere a queste tecniche le coppie debbano avere problemi di sterilità accertata. Così come viene cancellato ogni principio di gradualità nella loro applicazione. Abolito anche ogni limite alla produzione di embrioni e aperta la possibilità di rifiutare qualunque impianto anche dopo la formazione degli embrioni.


COSA SUCCEDEREBBE SE VINCESSERO I SI'

L'embrione verrebbe trasformato in un essere umano privo di qualsiasi diritto, in particolare quello alla vita. Questo fatto, insieme all'abolizione di ogni limite nell'accesso alle tecniche di fecondazione artificiale, si tradurrebbe nel favorire solo i desideri degli adulti, trasformati in «diritti». Come quello, inesistente, ad avere un figlio sano. Infatti il quesito - come il secondo - abolirebbe il vincolo che si punti a correggere situazioni di sterilità. In tal modo si darebbe dunque possibilità di utilizzare la fecondazione artificiale per una selezione eugenetica di figli privi di malattie genetiche. Non richiedere una gradualità nell'utilizzo delle tecniche significherebbe dunque trascurare una seria ricerca scientifica delle cause della sterilità e favorire chi propone subito alle coppie l'accesso alle tecniche - più costose - di fecondazione artificiale.


QUARTO QUESITO (scheda rosa)
Lo Stato fa nascere figli con un genitore anonimo


COSA PREVEDE LA LEGGE

La legge consente di utilizzare nelle pratiche di fecondazione artificiale solo tecniche di tipo omologo, cioè con gameti (ovociti e spermatozoi) prelevati ai due partner che vogliono avere il figlio. Questa è infatti una misura che intende tutelare il diritto del nascituro ad avere una famiglia con due genitori noti. Il divieto si accompagna a sanzioni nei confronti di coloro che esercitano una professione sanitaria (medici, infermieri, eccetera) che, in contrasto con il dettato della legge, utilizzino tecniche di tipo eterologo: sia pecuniaria, sia di sospensione dall'esercizio professionale.


COSA VIENE CHIESTO NELLA SCHEDA

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», limitatamente alle seguenti parti:

- art. 4, comma 3: «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»;

- art. 9, comma 1, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»;

- art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»;

- art. 12, comma 1: «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro»;

- art. 12, comma 8, limitatamente alla parola: «1»?


COSA VUOL CAMBIARE IL QUESITO

Il referendum si propone di abolire il divieto di fecondazione eterologa. E, conseguentemente, le sanzioni che sono legate a chi trasgredisse a tale disposizione. La motivazione è esclusivamente «utilitaristica», cioè per ampliare il campo delle possibilità di trattamento per coloro ai quali le tecniche più tradizionali si dimostrano insufficienti o impossibili da impiegare.


COSA SUCCEDEREBBE SE VINCESSERO I SÌ

Se vincessero i sì al referendum, lo Stato si assumerebbe la responsabilità di far nascere bambini che hanno solo un genitore biologico tra i due componenti della coppia. Cosa quanto mai singolare in un'epoca in cui la ricerca scientifica ci mostra ogni giorno che passa l'importanza della conoscenza del proprio patrimonio genetico. La legge andrebbe modificata o integrata in altre parti. In particolare dovrebbe essere chiarito se chi cede (solitamente a pagamento, contrariamente all'abitudine di chiamarlo donatore) i propri gameti possa restare anonimo, o debba essere individuabile dal figlio biologico, sia per eventuali necessità di salute, sia per coloro che - cresciuti - desiderassero conoscere i propri genitori (fatto ampiamente riconosciuto dagli studi di psicologia, ma che anche solo il buon senso rende comprensibile). Dovrebbe anche essere noto l'utilizzo dei gameti di ciascun donatore, per escludere l'eventualità - remota ma non impossibile - di incesti tra i discendenti di uno stesso genitore. Sono tutti problemi che si sono posti all'attenzione dei legislatori anche in altre nazioni (per esempio Gran Bretagna e Svezia), dove da più lungo tempo l'eterologa è stata ammessa. E la soluzione che viene sempre più adottata è quella di rendere individuabile chi dona i propri gameti. Questo fatto ha solitamente fatto calare drasticamente il numero dei donatori. WWW.IMPEGNOREFERENDUM.IT

	

	
		
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