PUBBLICITA' INGANNEVOLE. Antitrust condanna Fiat. Oltre 36mila euro di multa



Dal sito: www.helpconsumatori.it


13/02/2007 - 12:51 
 
Ammonta a 36.100 euro la multa comminata dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato alla Fiat per pubblicità ingannevole relativa alla
promozione "FIAT operazione FIVE". Condannato è infatti il messaggio
pubblicitario radiofonico del giugno 2006 relativo all'offerta che prevede
"fino a 2500 Euro di supervalutazione del tuo usato con cinque anni di
finanziamento, cinque anni di garanzia e cinque di assicurazione furto e
incendio su tutta la gamma FIAT".
La presunta ingannevolezza è stata segnalata da un consumatore che
evidenziava come il messaggio lasciasse intendere che acquistando un
qualsiasi autoveicolo della gamma FIAT si potesse usufruire "fino a 2500
Euro di supervalutazione dell'usato" e delle altre condizioni pubblicizzate.
La realtà era invece che l'offerta si applicava solo ad alcuni veicolo e non
a "tutta la gamma FIAT".
Lo spot radiofonico era composto da una parte "recitata" dallo show-man
Fiorello e da una voce fuori campo, che affermava: "FIAT presenta operazione
FIVE - fino a 2500 Euro di supervalutazione del tuo usato con cinque anni di
finanziamento, cinque anni di garanzia e cinque di assicurazione furto e
incendio su tutta la gamma FIAT" e a seguire, dopo un altro piccolo
intermezzo recitato, la voce fuori campo precisa "TAN 2.90 e TAEG 3.55".
L'Antitrust dà ragione al consumatore: "il messaggio - si legge nel
provvedimento - attraverso l'esplicito riferimento all'estensione della
promozione a "tutta la gamma" lascia intendere che qualsiasi modello di
autoveicolo Fiat possa essere acquistato alle condizioni indicate nella
pubblicità stessa. La Fiat Auto si difende sottolineando che "l'omessa
indicazione, nel messaggio radiofonico, dei modelli esclusi dalla promozione
è stata probabilmente frutto di un errore, anche in considerazione del fatto
che nei messaggi diffusi a mezzo stampa l'indicazione è riportata in
un'apposita didascalia. Ma per l'Autorità "l'omessa specificazione nel solo
messaggio radiofonico non è di per sé sufficiente ad annullare il carattere
decettivo della comunicazione pubblicitaria in questione, stante la
diversità del mezzo di diffusione, dotato di un'ampia capacità di
penetrazione ed i cui ascoltatori non necessariamente coincidono con gli
spettatori televisivi o con i lettori di quotidiani o periodici".
 
2007 - redattore: SB