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KOSOVO: quell'intervento e' stato illegittimo
From: Carlo Gubitosa <c.gubitosa@peacelink.it>
La Costituzione prevede che siano le camere a deliberare lo stato di
guerra, ma cosi' non e' stato, ma per alcuni magistrati e' stato tutto
regolare ...
Invio in proposito un articolo apparso sul Manifesto.
Alcune denunce presentate per abuso di potere sono state respinte perche'
con il dibattito parlamentare avvenuto a bombardamenti in corso sembra che
le cose siano andate a posto ...
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KOSOVO
Quell'intervento è stato illegittimo
MICHELE DI SCHIENA *
Durante la guerra nel Kosovo pervennero alla Procura della repubblica
presso il Tribunale di Roma diversi esposti e denunce di gruppi,
associazioni e privati cittadini che facevano presente l'illegittimità
costituzionale della scelta del nostro governo di partecipare nella
primavera del '99 ai ripetuti attacchi aerei organizzati da alcuni paesi
della Nato ai danni della Jugoslavia. L'illegittimità dell'operato del
governo discendeva, secondo gli esponenti, dalla considerazione che gli
attacchi aerei, pur se motivati da pretesi intenti umanitari, costituivano
atti di guerra offensiva in aperta violazione dell'art. 11 della
Costituzione per il quale "l'Italia ripudia la guerra... come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali". I denunzianti sostenevano
in particolare che sussisteva l'illegittimità costituzionale della
decisione governativa sotto il profilo della violazione degli artt. 78 e 87
della Costituzione dal momento che, per il combinato disposto di tali
norme, lo stato di guerra doveva essere dichiarato dal presidente della
Repubblica previa deliberazione delle Camere che avrebbero dovuto conferire
al governo i necessari poteri.
Avendo il governo - sempre secondo gli esponenti - assunto l'iniziativa
bellica in assenza di detti presupposti, andavano accertate eventuali
responsabilità penali, con particolare riferimento al reato di usurpazione
del potere politico previsto dall'art. 287 del Codice penale.
Di recente si è avuto notizia che il Collegio per i reati ministeriali
presso il Tribunale di Roma, con decisione del 26 ottobre scorso, ha
archiviato il procedimento sulla base di inconsistenti e sorprendenti
argomentazioni che mortificano lo spirito e la lettera di precise
disposizioni costituzionali. Per quanto attiene alla mancata deliberazione
dello stato di guerra da parte delle Camere, il citato Collegio riconosce,
invero, che non vi fu la "autorizzazione formale dello stato di guerra da
parte del Parlamento" ma dice che venne "sostanzialmente rispettata" la
ratio dell'art. 78 della Costituzione per il quale "le Camere deliberano lo
stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari". E ciò in
considerazione del fatto che l'intervento militare, presentato dal governo
come operazione umanitaria, ottenne il conforto del dibattito parlamentare
e tenuto conto che tale intervento "non poteva non comportare l'impiego
delle Forze armate della Repubblica... in una prospettiva di guerra
offensiva".
Quanto poi alla mancata dichiarazione da parte del presidente della
Repubblica dello stato di guerra che avrebbero dovuto deliberare le Camere,
afferma testualmente il Collegio che "tale omissione non comporta alcun
sovvertimento o radicale deroga all'equilibrio dei poteri di governo
delineati dalla carta fondamentale". E infine, con specifico riferimento al
disposto dell'art. 287 c.p. che punisce, come si è detto, l'usurpazione di
poteri politici, afferma lo stesso Collegio che la ricorrenza di tale
fattispecie va esclusa "spettando al governo, a termini di Costituzione, il
potere di impulso e di iniziativa circa l'inizio delle operazioni belliche,
sicché nessun potere spettante ad altro organo costituzionale è stato
illegittimamente esercitato".
Siamo quindi di fronte ad un provvedimento che archivia la procedura mentre
riconosce nella partecipazione dell'Italia alle operazioni militari nel
Kosovo un vero e proprio "stato di guerra" in una prospettiva "offensiva",
ammette la mancanza di una "formale" autorizzazione del Parlamento dello
stato bellico e giudica sostanzialmente irrilevante, e quindi eludibile
senza conseguenze giudiziarie, la mancata dichiarazione di tale stato da
parte del presidente della Repubblica.
Dimentica il Collegio che gli artt. 78 e 87 della Costituzione, i quali
condizionano l'inizio di attività belliche all'emanazione di atti formali e
quindi tecnicamente "solenni", sono norme rigorosamente precettive la cui
finalità è quella di richiamare l'attenzione delle istituzioni, delle
istanze democratiche e dell'intero paese sulla gravità di una scelta di
guerra, sulle ragioni che la determinano e sulle responsabilità politiche
che tale decisione può comportare. Il citato organo giudiziario trascura
inoltre di considerare che per la sussistenza dell'elemento materiale del
reato di "usurpazione di potere politico" non è necessario che sia stato
arbitrariamente esercitato un potere spettante ad altro organo
costituzionale con l'illegittima "invasione di altro potere dello stato" ma
è sufficiente, come ritiene la dottrina e impone il comune buon senso,
l'arrogarsi e cioè l'assumere arbitrariamente un potere che per legge non
spetta. E certamente il governo non aveva, per la nostra Costituzione, il
potere di fare la guerra senza che le Camere ne avessero deliberato lo
"stato" conferendo anche formalmente al governo medesimo i poteri
necessari; con la conseguenza che, in difetto di tale conferimento, la
partecipazione alle operazioni belliche nel Kosovo ha assunto i caratteri
dell'arbitrarietà e dell'"usurpazione".
Non è allora possibile considerare chiuso in questo malinconico modo il
discorso sulla legittimità costituzionale dell'intervento dell'Italia nella
guerra del Kosovo dal momento che sono in gioco il prestigio e il rispetto
di principi e di regole che costituiscono il fondamento dello stato di
diritto. E poi, su di un piano diverso, non si può far finta di ignorare
che il provvedimento di archiviazione del Collegio per i reati ministeriali
costituisce oggettivamente, ben oltre le sue contraddizioni e le sue
intenzioni, un atto di accusa di gravi responsabilità politiche che
meritano rinnovata e preoccupata attenzione.
* presidente onorario aggiunto Cassazione
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