[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Genova, ordinanza chiusura cokeria
ESTRATTO DAI VERBALI DEI PROVVEDIMENTI DEL
SINDACO
Data 4 aprile
2001
N° 167
OGGETTO:
CONTENIMENTO EMISSIONI PROVENIENTI DAL REPARTO COKERIA PRESSO
STABILIMENTO ILVA SPA VIA L. MURATORI, 15.
Su proposta dell' Assessore allo Sviluppo Sostenibile e Ambiente
Elio Volpone;
Viste le proprie ordinanze n. 975 del 21 agosto 1996 e n. 403 del 10
luglio 1998 con cui imponeva alla soc. Ilva SpA la riduzione delle
emissioni di benzo(a)pirene provenienti dal reparto cokeria dello
stabilimento sito in Genova Comigliano, via Muratori, 15;
Preso atto che tali provvedimenti, che comportavano interventi di
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto,
sostituzione dei telai di tutte le porte delle batterie, innalzamento
della temperatura di distillazione del coke al massimo consentito dalla
tecnologia in atto, sono stati emanati al fine di contenere le emissioni
provenienti dalla cokeria sino alla dismissione totale della stessa che
doveva avvenire entro 36 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di
Programma, sottoscritto presso il Ministero dell'Industria, del.
Commercio e dell'Artigianato dai rappresentanti del Govemo, degli Enti
Locali, dell'Autorità Portuale, delle Organizzazioni Sindacali e del
Gruppo Riva;
Rilevato che le ordinanze di cui sopra sono state emesse su proposta del
Dirigente Sanitario Capo U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'USL 3
"Genovese" che, pur ribadendo la necessità dal punto di vista
igienico-sanitario (note del 7.06.9623.07.96,16.08.96. 19.08.96, 3.07.98)
di ricondurre le ricadute degli idrocarburi policiclici aromatici ed in
particolare del benzo(a)pirene ai valori guida fissati dalla normativa
vigente, riteneva sufficiente una riduzione sostanziale delle emissioni
provenienti dalla cokeria in previsione di una cessazione delle stesse in
tempi brevi e quali definiti dall'Accordo di Programma
sopraccitato;
Vista inoltre la consulenza tecnica d'ufficio, desecretata in data 9
marzo 2001 dalla Procura della Repubblica di Genova, con cui viene messo
in evidenza come le emissioni di benzene e benzo(a)pirene provenienti
dalla cokeria, anche a fronte degli interventi attuati in ottemperanza
alle ordinanze sindacali, superano ampiamente gli obiettivi di qualità
dell'aria nelle zone interessate dalle ricadute delle stesse;
Rilevato, altresi, che nella consulenza, desecretata in data 2 aprile
2001 dalla Procura della Repubblica di Genova, in relazione agli aspetti
epidemiologici, si segnala l'accertamento di una maggiore frequenza di
malattie che possono ritenersi conseguenza dei fattori inquinanti
interessanti l'area di Cornigliano rispetto al resto della popolazione
residente in Genova; che, nonostante i dati sanitari contenuti in tale
perizia siano riferiti al periodo 1986-1995, si può ritenere che oggi
continuino a sussistere rischi non accettabili per la salute dei
cittadini in quanto la riduzione dei fattori inquinanti effettuata dopo
l'indagine, non può ritenersi tale da avere eliminato il rischio
suddetto;
Preso atto che all'interno dell'Accordo di Programma è sancita una
scadenza temporale per la dismissione dei reparti Agglomerato, Cokeria ed
Altofomo, individuata con parere reso dal Ministero dell'Ambiente alla
Provincia di Genova in data 25 ottobre 2000, nel giomo 19 gennaio
2001;
Preso atto che nell' incontro del 10 gennaio 2001 tenutosi presso il
Ministero dell'Industria, il gruppo Riva si è, impegnato, giusta verbale
in pari data, in adempimento dell'Accordo di Programma, a iniziare la
disattivazione delle batterie dell'impianto cokeria il 16.01.2001 e ad
attuare la fermata totale dell'impianto entro 75 giomi;
Visti il Provvedimento n. 455 del 27.10.2000 con cui l'Amministrazione
Provinciale diffidava la Società ILVA spa a prestare integrale osservanza
alle prescrizioni autorizzatorie e, per l'effetto, a portare a termine le
operazioni di definitiva chiusura delle lavorazioni siderurgiche a ciclo
integrale entro e non oltre il 19 gennaio 2001 e il Provvedimento n. 32
del 19.1.2001 con cui si integrava la Diffida n. 455/2000 e si diffidava
la Società alla totale ed irreversibile fermata della Cokeria entro il 1
aprile 2001;
Visto il verbale n. 02/2001 relativo al sopralluogo effettuato dai
tecnici dell'ARPAL e dell'Amministrazione Provinciale in data 02.04.2001
da cui risulta che "le batterie 1,2,3 della cokeria sono in marcia
con una produzione analoga a quella precedente la data odierna" e
pertanto non risulta rispettata la diffida dell'Amministrazione
Provinciale n. 32 del 19.01.2001 che imponeva la totale e irreversibile
fermata dell'impianto cokeria entro il
1°
aprile 200t;
Vista la nota p.n. 28430/2466 del 4 aprile c.a. con cui l'Area 8 Ambiente
della Provincia di Genova evidenzia che i valori delle concentrazioni dei
parametri benzo(a)pirene e benzene relativi alte ricadute nell'area di
Comigliano non mettono in evidenza significativi decrementi rispetto a
quanto risultante nelle perizie di cui sopra a seguito della chiusura
della batteria n. 4 della Cokeria e che tuttavia, malgrado tale
riscontro, l'Amministrazione Provinciale ha dichiarato di ritenere che
non sussistano i presupposti giuridici per imporre l'applicazione
dell'art. 10 lettera C del DPR 203/88;
Considerato che l'Unità Sanitaria Locale, con le note trasmesse alla
Civica Amministrazione ha sempre ritenuto accettabile una riduzione delle
emissioni provenienti dall'impianto Cokeria in previsione della fermata
totale dell'impianto in tempi brevi e ben definiti, quali previsti
all'intemo dell'Accordo di Programma;
Ritenuto inoltre che le risultanze dell'indagine epidemiologica, eseguita
per conto della Procura della Repubblica di Genova sono tali da non
consentire ritardo nell'adozione di un Provvedimento da parte
dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene e della salute pubblica, a
prescindere dall'efficacia delle preesistenti autorizzazioni che
rientrano nella disponibilità giuridica della Provincia o della
Regione;
Preso atto che con deliberazione G.C.
N°
1785 del 18.09.1997 lo
stabilimento Acciaierie di Comigliano, ora ILVA SpA, è stato classificato
industria insalubre di I classe alle seguenti voci: I A/35 - I B/35 - I
B/55 - I B/82 e I B/83;
Visto l'art.38 della L.833/78;
Visto l'art.54 del D.L.vo 267/2000;
Visti gli artt.216,217 del T.U.LL.SS.
N°
1265/1934:
ORDINA
Alla Soc. ILVA SpA, nelle persone del Legale Rappresentante Pro-tempore e
del sig. Frustaci Giuseppe in qualità di Direttore dello stabilimento
sito in Genova-Comigliano di provvedere nei tempi tecnici strettamente
necessari e comunque non oltre 15 giomi dalla notifica del presente
provvedimento a porre in essere tutti gli interventi necessari e
sufficienti a garantire che le emissioni provenienti
dall'impianto cokeria sito nello stabilimento di Genova-Comigliano
rispettino i valori stabiliti con Deliberazione del Consiglio regionale
n. 46/1999 (approvazione a stralcio del Piano Regionale di qualità
dell'aria) e conseguentemente il valore obiettivo di qualità dell'aria
per i parametri benzo(a)pirene e benzene previsti dalla normativa
vigente;
AVVERTE
ai sensi dell'art. 3 della L.241/90, i1 Legale Rappresentante Pro-tempore
della Soc. ILVA SpA che, avverso il presente provvedimento, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 gg.
dalla data di notifica dello stesso;
MANDA
A1 Civico Settore Tutela Ambiente perche' provveda a interessare:
- l'Ufficio Centrale Notifiche per la notifica del presente
provvedimento al Legale Rappresentante pro-tempore della Soc. Ilva spa e
al sig. Frustaci Giuseppe presso 1o stabilimento sito in Genova
Comigliano in via L.Muratori, 15 e l'Ufficio Notifiche del Comune di
Milano per la notifica presso la sede legale sita in Milano, in viale
Certosa, 249;
- I1 Reparto Ambiente del Corpo Polizia Municipale e l'Agenzia Regionale
per l'Ambiente perchè eseguano le necessarie verifiche in dipendenza del
presente provvedimento, ne riferiscano gli esiti ed, in caso di
inottemperanza a quanto stabilito, provvedano ad adottare le sanzioni del
caso e ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai
sensi art. 650 C.P.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SINDACO
(dr. Francesco
Piterà) (prof.
Giuseppe Pericu)
IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI
GENOVA PER QUINDICI GIORNI, DAL 5 APRILE 2001