[TarantoOnLine] PeaceLink condivide la documentazione inviata al Senato collegata all'audizione di oggi sul DL 2/2023 che istituisce il nuovo scudo penale. In allegato il link alle slides proiettate e al documento dei pediatri ACP



Comunicato stampa


Si condivide la documentazione inviata da PeaceLink al Senato. In coda a questo testo ci sono le slides proiettate durante l'audizione di poco fa. Particolarmente importante (vedere link in coda) è il documento dell'ACP (Associazione Culturale Pediatri) che dice NO al nuovo scudo penale istituito dal decreto 2/2023.



SCUDO PENALE

Documentazione per audizione 24/1/2023 Senato


Oggetto: pericoli per la salute e l’ambiente emersi a Taranto dal 2013 in poi e riconducibili all’attività dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico sulla base delle dichiarazioni di vari Enti qui di seguito citati




In data 31 maggio 2021 la Corte d’Assise di Taranto, con sentenza di primo grado, ha addebitato ai responsabili varie condotte criminose connesse all’ILVA e ai suoi impatti ambientali e sanitari.


Nella presente relazione si intende fare un elenco dei fatti emersi a Taranto dal 2013 in poi.

Da quanto appreso a mezzo stampa o tramite i documenti ufficiali, emergono gravi segnalazioni di situazioni di pericolo per la salute e l’ambiente oltre a sentenze e atti ufficiali di Enti di seguito citati e della cui autorevolezza e indipendenza non vi è ragione di dubitare.


Tutto ciò riguarda gli impianti dello stabilimento siderurgico e situazioni di pericolo che - stando a quanto da noi appreso e qui riportato - si sarebbero protratte in ragione:

a) della facoltà d’uso concessa agli impianti pericolosi sotto sequestro;

b) del lungo lasso di tempo impiegato per la messa a norma degli impianti sotto sequestro rispetto all’insieme delle prescrizioni AIA;

c) della dimensione degli impianti, degli effetti cumulativi, della molteplicità delle sostanze emesse, della esigua distanza dalle abitazioni e a causa degli eventi meteo (esempio i wind days) che vedono esposti gli abitanti quando risultano sottovento e in situazioni di calma di vento;

d) della mancata applicazione del Principio di Precauzione;

e) del mancato assoggettamento dell’autorizzazione AIA della prosecuzione della produzione a valutazioni predittive sulla salute e della mancata applicazione del Principio di Prevenzione che richiede interventi preventivi prima che siano causati i danni;

f) del mancato abbattimento del PM10 e del PM2,5 a seguito della copertura dei Parchi Minerali essendo tale copertura in grado di contenere solo le polveri pesanti ma non anche il PM10 e il PM2,5 (cancerogeni IARC di classe I) che hanno come origine gli impianti di produzione dell’area a caldo;

g) dell’aumento del benzene nel quartiere Tamburi di Taranto, acclarato dall’Arpa e da essa attribuita alla produzione siderurgica proprio quando i lavori di messa a norma sembravano per concludersi. 



In questa relazione si intende, all’interno della vasta mole di documentazione ormai disponibile, focalizzare i seguenti documenti che evidenziano oggettive situazioni di pericolo per la salute pubblica emerse dopo il 2012.


  1. La prosecuzione dello Studio Forastiere (con dati epidemiologici al 31.12.2014) commissionato dalla Regione Puglia e presentato nel 2016. Tale studio presentato dalla Regione Puglia il 3 ottobre 2016 si conclude con le stesse parole con cui si è concluso lo studio presentato al GIP Patrizia Todisco nel 2012: «L’esposizione continuata agli inquinanti dell’atmosfera emessi dall’impianto siderurgico ha causato e causa nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell’organismo umano che si traducono in eventi di malattia e morte» (conclusioni dello studio Forastiere 2016).   

  2. Gli effetti avversi sulla salute si verificano in concomitanza con una situazione impiantistica dello stabilimento ILVA non conforme alla tempistica originaria dell’AIA e che ha richiesto, tramite ripetute proroghe, il differimento del completamento di tutte le prescrizioni dell’AIA dal 2015 al 2023, tanto che la Commissione Europea ha mantenuto attiva una procedura di infrazione per mancato rispetto della Direttiva sulle emissione industriali, la 75/2010/UE.

  3. Anche in caso di conformità degli impianti ILVA con le prescrizioni AIA vi sono evidenze scientifiche di tipo predittivo che non consentono di escludere effetti avversi sulla salute anche gravi e di affermare una compatibilità con la salute pubblica. Non è stata mai prodotta una certificazione di compatibilità delle autorizzazioni a produrre con la salute pubblica, tanto che è stata necessaria l’attivazione in passato della cosiddetta “immunità penale”.  

  4. Le autorizzazioni a produrre, anche quelle a 6 milioni di tonnellate/anno, sono state concesse senza verificare in anticipo, come richiesto dal Principio di Prevenzione e dal Principio di Precauzione, quali sarebbero stati gli effetti avversi sulla salute. Emergerebbero infatti, dalla documentazione allegata, eccessi di mortalità anche a 6 milioni di tonnellate/anno e persino a 4,7 milioni di tonnellate/anno (il livello produttivo del 2019)

  5. La copertura dei parchi minerali non ha abbattuto il PM2,5 su cui si basa la VIIAS 2019 a 4,7 milioni di tonnellate/anno e pertanto lo stabilimento ILVA, anche con la copertura dei parchi minerali e con una produzione scesa a circa la metà di quella considerata durante il processo “Ambiente Svenduto”, non ha dimostrato la sua compatibilità con la salute pubblica.   

  6. I dati forniti dal Sindaco nel 2021 al Governo mostrano eccessi di mortalità per tutte le cause ai tre quartieri vicini al polo siderurgico; tali dati sono frutto delle elaborazioni statistiche sull’anagrafe comunale con serie storiche fino al 31.12.2020, con un intervallo di confidenza del 90% e con normalizzazione per classi di età in modo da poter effettuare raffronti fra quartieri diversi e fra Taranto e i dati regionali. Gli eccessi di mortalità nei tre quartieri di Taranto più vicini all'area industriale (Tamburi, Paolo VI e Borgo) risultano i seguenti: dal 2011 al 2019 in totale vi sono 1075 morti in eccesso rispetto al dato di mortalità regionale (per tutte le cause) di cui 803 statisticamente significativi (utilizzando un intervallo di confidenza del 90%). L'eccesso di mortalità medio annuo è di 119 morti di cui 89 statisticamente significativi.

Oltre a questo sopra elencato, vanno considerati cinque interventi autorevoli, successivi al 2012, che sottolineano la gravità della situazione attuale. Li riassumiamo a grandi linee qui di seguito.

  1. Il primo intervento autorevole in contrasto con la prosecuzione dell’attività produttiva a tutti i costi è stata la sentenza 58/2018 del 7.2.2018 della Corte Costituzionale che sancisce un limite all’abuso degli interventi salva-ILVA. Nella sentenza si legge: “Nel caso oggi portato all’esame di questa Corte, invece, il legislatore non ha rispettato l’esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti, incorrendo in un vizio di illegittimità costituzionale per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita”. E inoltre si legge nella sentenza: “Il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.). Il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all’attività d’impresa la quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona”.

  2. Il secondo intervento autorevole in contrasto con la prosecuzione dell’attività produttiva a tutti i costi è stata la sentenza del 24 gennaio 2019 della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) di Strasburgo che ha condannato lo Stato italiano per non aver protetto i diritti fondamentali della popolazione di Taranto. Dopo la condanna non c’è stato un intervento efficace del governo e pertanto ne è conseguito un intervento ufficiale del Comitato dei ministri del Consiglio europeo, l'organo preposto al controllo dell'esecuzione delle sentenze emesse dalla Cedu, che ha stigmatizzato l’inazione del governo italiano. Per il Comitato dei ministri del Consiglio europeo l’Italia resta inadempiente in merito all’ex-Ilva di Taranto. L’organo preposto al controllo dell’esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo “deplora la mancanza di informazioni” da parte del governo italiano, attese un anno fa, in merito all’esecuzione della sentenza del 24 gennaio 2019.

  3. Il terzo intervento autorevole è stato quello dell’ONU tramite il Relatore speciale delle Nazioni Unite sugli obblighi in materia di diritti umani relativi al godimento di un ambiente sicuro, pulito e sostenibile, David R. Boyd, di concerto con il Relatore speciale Marcos Orellana; Taranto è stata definita “zona di sacrificio”.

  4. Il quarto intervento autorevole è stato quello dell’OMS che ha effettuato una valutazione predittiva del danno sanitario ("Health Impact Assessment of the steel plant activities in Taranto as requested by Apulia Region", 2022) al quale emerge un inaccettabile danno sanitario anche a lavori AIA eseguiti completamente. Lo studio è stato richiesto dalla Regione Puglia all'OMS. Nelle conclusioni si legge: "Gli impatti prevedibili di mortalità sono di 5 morti l'anno nello scenario più favorevole", ossia nel caso di adozione delle migliori tecnologie disponibili prescritte con l'AIA.

  5. Il quinto intervento autorevole in contrasto con la prosecuzione dell’attività produttiva a tutti i costi  è stata la sentenza del 27.1.2021 del TAR Lecce che - con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA Puglia e della ASL su cui il Sindaco di Taranto basa la propria ordinanza contingibile e urgente del 27.2.2020 - sottolinea in più punti la mancanza di tutela della salute pubblica considerando legittima la sopra citata ordinanza a tutela dell’incolumità e della salute dei cittadini. Nella sentenza si stigmatizza il “quadro normativo decisamente improntato alla tutela dell’interesse economico alla produzione ma in danno delle esigenze di tutela del diritto alla salute della popolazione residente, atteso che peraltro l’attuazione delle prescrizioni stabilite in senso via via migliorativo dai vari provvedimenti autorizzatori susseguitisi nel tempo non sempre è stata oggetto di adeguato controllo da parte delle autorità preposte, quantomeno con riferimento alla tempistica”. E si legge che appare “già di per sé inammissibile che reiterate diffide antecedenti l’anno 2014 – e relative evidentemente ad accertate violazioni delle prescrizioni imposte per l’esercizio dell’attività – siano rimaste ineseguite e non sanzionate dal 2014 al 2017, atteso che -in virtù della normativa vigente e in conformità della direttiva comunitaria 2008/1/CE – le violazioni accertate e oggetto di diffida avrebbero dovuto comportare l’applicazione delle misure sanzionatorie previste (sino alla revoca del titolo nei casi di violazioni più gravi)”. Il TAR Lecce in merito ai danni alla salute fa riferimento ai “risultati di specifiche attività di studio e di ricerca, quali Studio Sentieri (aggiornamento 2018), Studio IESIT, VIIAS nell’ambito del progetto “Ambiente e Salute – 2014-2018” finanziato dal Ministero della Salute. In particolare gli esiti di tali attività di studio e di monitoraggio nell’area tarantina hanno evidenziato il danno sanitario connesso agli inquinanti del set integrativo, ovvero in particolare: rame e mercurio; naftalene; PM10 e PM2,5, sostanze particolarmente nocive e sussumibili per inalazione in diretto rapporto causale con numerose patologie oncologiche, come di seguito più in dettaglio evidenziato nel paragrafo relativo al quadro sanitario epidemiologico”. Facendo riferimento alla Corte Costituzionale e al bilanciamento di diritti “antagonisti” il TAR scrive: “La Corte ha tuttavia precisato che tale bilanciamento in concreto deve

necessariamente incontrare, rispetto al diritto alla salute, un ragionevole limite, limite che nel caso del siderurgico di Taranto risulta invece macroscopicamente violato, come di seguito evidenziato”. Netta è la sentenza del TAR Lecce: “Lo stato di grave pericolo in un contesto abitativo come quello della città di Taranto, aggravato proprio dal sempre più frequente ripetersi di emissioni nocive ricollegabili direttamente all’attività del siderurgico, deve ritenersi permanente ed immanente.


La sentenza del Consiglio di Stato è intervenuta sulla carenza di istruttoria del Sindaco di Taranto ma ha confermato la presenza di una problematica di carattere ambientale e sanitario, definendola “pacifica” e ormai acquisita, anche in base alla sentenza della CEDU.



Prof. Alessandro Marescotti

Presidente di PeaceLink

a.marescotti at peacelink.org 





Allegati


  1. Qui le slide dell’audizione al Senato del 24.1.2023 (PeaceLink)

  2. Documento ACP (Associazione Culturale Pediatri) sul DL 2/2023 redatto dalla dottoressa Annamaria Moschetti: cliccare qui

Molto importante anche il documento Gianfranco Amendola sul DL 2/2023: cliccare qui