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Consiglio comunale di Taranto: interrogazione su rischio di incidente industriale rilevante
- Subject: Consiglio comunale di Taranto: interrogazione su rischio di incidente industriale rilevante
- From: "Domenico Mosca" <domenicomosca at tele2.it> (by way of Alessandro Marescotti <a.marescotti at peacelink.it>)
- Date: Sun, 16 Oct 2005 17:25:18 +0200
Al Presidente del Consiglio Comunale Al SindacoCOMUNE DI TARANTO
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA ex art. 28 Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale Presentata dal Consigliere: Domenico Mosca OGGETTO : Controllo dell’urbanizzazione in aree a rischio di incidente industriale rilevante Il sottoscritto Consigliere Comunale, PREMESSO CHE- Il legislatore nazionale ha definito e regolamentato le aree a rischio attraverso una duplice normativa : quella delle aree a rischio di crisi ambientale (art.7 L. 349 del 8 Luglio 86 ) e quella delle aree a RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE ( D. Lgs n. 334 del 17 Agosto 99 che recepisce la Direttiva 92/82/CE nota come Seveso II );
- la Comunità europea ha recentemente pubblicato la Direttiva 2003/105/CE, denominata Seveso III ma che prevedibilmente passerà alla storia come Tolosa I (Gazzetta ufficiale UE n. L.345 del 31/12/2003 pag. 0097 - 0105) con riferimento al grave incidente a Tolosa del Settembre 2001 costato la vita a 29 persone, con 1170 feriti;
- la normativa relativa alle aree a RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE stabilisce i criteri per individuare sul territorio tutta una serie di attività allo scopo di attuare una migliore politica di prevenzione e gestione del rischio.
- la definizione di “stabilimenti a rischio” riguarda aziende e depositi industriali caratterizzati dalla presenza di sostanze pericolose in quantità tali da superare i limiti normativi e che tali stabilimenti vengono suddivisi in classi di rischio potenziale.
- con riferimento al nostro territorio si sottolinea la presenza di stabilimenti (artt. 6 e 7) con obbligo di notifica e piano di emergenza interno come di seguito elencati:
(Aggiornamento aprile 2002 Fonte Ministero Ambiente) 1. Italiana Carburanti spa ( deposito oli minerali ) 2. Enipower spa ( Centrale termoelettrica ) 3. Incalgal ( deposito di gas liquefatti ) 4. Italesplosivi spa ( produzione e/o deposito di esplosivi ) 5. ISE srl ( Produzione e/o deposito di gas tecnici ) 6. Basile Petroli spa ( Deposito di oli minerali )- con riferimento al nostro territorio si sottolinea la presenza di stabilimenti (art. 8)con obbligo di notifica e rapporto di sicurezza, soggetti ad istruttoria, piano di emergenza interno e di emergenza esterno ( a carico della Prefettura ) come di seguito elencati:
(Aggiornamento aprile 2002 Fonte Ministero Ambiente) 1. ILVA Laminati piani spa ( Acciaierie e impianti metallurgici ) 2. Agip Petroli/Agip Gas ( Deposito di gas liquefatti ) 3. Agip Petroli spa ( Raffinazione petrolio ) 4. Agip Petroli spa ( Deposito di oli minerali )- tale normativa annovera tra le maggiori innovazioni, la presenza di disposizioni relative al controllo del territorio nei pressi degli stabilimenti a RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE e la richiesta di realizzarne l’integrazione con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica preesistenti. L’ art. 14 del succitato D.Lgs. 334/99 prevede che, nei pressi degli stabilimenti a RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE, venga svolta una attività di controllo dell’urbanizzazione, tramite: - la definizione di requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
CONSIDERATO CHE- il D.Lgs 334/99 demandava la definizione di tali requisiti minimi ad un apposito decreto ministeriale successivamente emanato (Decreto Min. LL.PP. n°151 del 9 Maggio 2001). Decreto recante requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE. - il DM 151 del 9/5/2001 si pone come obiettivo la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti attraverso la definizione dei requisiti minimi di sicurezza da rispettare nella pianificazione del territorio circostante gli stabilimenti a rischio. - in concreto, esso indica LE DISTANZE MINIME DI SICUREZZA tra stabilimenti e vari elementi territoriali.
- le Amministrazioni Comunali devono : 1. verificare la presenza sul loro territorio di aree soggette al decreto;2. integrare gli strumenti urbanistici in vigore con uno specifico elaborato tecnico che illustri l’ubicazione degli stabilimenti a rischio e le aree interessate dagli scenari incidentali ; 3. aggiornare gli strumenti urbanistici in modo da ottenere in tali aree il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza; 4. trasmettere agli altri enti territoriali interessati dagli scenari incidentali le informazioni raccolte affinché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione.
TUTTO QUANTO cio’ PREMESSO, CHIEDO- se, in ottemperanza a quanto descritto, è stato realizzato l’Elaborato Tecnico sui Rischi di Incidente Rilevante di cui al Decreto Min. LL.PP. n°151 del 9 Maggio 2001;
- se, nella eventuale assenza di tale elaborato, il parere positivo per i permessi a costruire e le altre autorizzazioni nelle aree presumibilmente soggette al rischio sono state cautelativamente sospese in attesa delle varianti necessarie allo strumento urbanistico.
Taranto, 10 Ottobre 2005 In Fede Domenico Mosca
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