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Erogazione di contributi a Associazioni ONLUS e di volontariato
- Subject: Erogazione di contributi a Associazioni ONLUS e di volontariato
- From: "Daniele D'Elia" <scholem at ciaoweb.it> (by way of Alessandro Marescotti <a.marescotti at peacelink.it>)
- Date: Sat, 16 Feb 2002 11:54:22 +0100
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 28 agosto 2001, n. 388, Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni divolontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (G.U. n. 250 del
26.10.2001). La legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 96 aveva previsto contributi a favore di Associazioni di volontariato e ONLUS. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e limitatamente alle ONLUS per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Una volta ottenuto il contributo, per almeno tre anni dalla data di acquisto o del contratto di leasing, il bene deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per attività non di utilità sociale né ceduto a terzi. L'eventuale alienazione del bene prima dei tre anni può essere effettuata solo in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In questo caso il corrispettivo non dovrà essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso. La domanda di contributo va inviata a: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili via Veneto n. 56 - 00187 Roma. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Alla domanda va allegata: 1) la documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica della comunicazione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 2) la copia dell'atto di acquisto e della fattura di vendita dell'autoambulanza o delbene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo; 3) nel
caso di beni acquistati da ONLUS e donati a strutture sanitarie pubbliche, la copia dell'atto di acquisto e di donazione del bene; 4) la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene per le attività di utilità sociale; il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare che il bene non è stato alienato, oppure è stato ceduto ad un'altra ONLUS o ad un'Associazione di volontariato. Nel caso di donazione del bene a strutture sanitarie pubbliche questa dichiarazione non viene richiesta. Per gliacquisti effettuati entro il 31 dicembre del 2000, le domande vanno presentate
entro il 26 dicembre 2001. Per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2001, le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2001. Per gli anni successivi la scadenza rimane il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanerà un decreto con l'elenco delle domande accolte con l'indicazione del contributo concesso. Il contributo verrà quindi erogato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Il contributo viene revocato nel caso in cui l'assegnatario non rispetti le prescrizioni del Regolamento e/o le dichiarazioni presentate non risultino veritiere.
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