Erogazione di contributi a Associazioni ONLUS e di volontariato



Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 28 agosto 2001, n. 388,
 Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e
l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n.
 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di
volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (G.U. n. 250 del
26.10.2001).
La legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 96 aveva previsto contributi a favore
di Associazioni di volontariato e ONLUS. Il presente Regolamento disciplina le
 condizioni e le modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di
autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente
per attività di utilità sociale e limitatamente alle ONLUS per l'acquisto di
beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Una volta ottenuto il
contributo, per almeno tre anni dalla data di acquisto o del contratto di
leasing, il bene deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai
diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo,
utilizzato per attività non di utilità sociale né ceduto a terzi. L'eventuale
alienazione del bene prima dei tre anni può essere effettuata solo in favore di
 organizzazioni di volontariato o in favore di organizzazioni non lucrative di
 utilità sociale. In questo caso il corrispettivo non dovrà essere superiore
 alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo
 ricevuto per l'acquisto dello stesso. La domanda di contributo va inviata a:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento delle politiche
sociali e previdenziali Direzione generale per il volontariato,
l'associazionismo sociale e le politiche giovanili via Veneto n. 56 - 00187
Roma. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite spedizione postale a
 mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Alla domanda va allegata: 1) la
 documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa
del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente
per territorio o copia autentica della comunicazione all'anagrafe delle ONLUS
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 2) la
copia dell'atto di acquisto e della fattura di vendita dell'autoambulanza o del
bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo; 3) nel
caso di beni acquistati da ONLUS e donati a strutture sanitarie pubbliche, la
copia dell'atto di acquisto e di donazione del bene; 4) la dichiarazione del
rappresentante legale dell'ente circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene
per le attività di utilità sociale; il legale rappresentante dovrà inoltre
dichiarare che il bene non è stato alienato, oppure è stato ceduto ad un'altra
ONLUS o ad un'Associazione di volontariato. Nel caso di donazione del bene a
strutture sanitarie pubbliche questa dichiarazione non viene richiesta. Per gli
acquisti effettuati entro il 31 dicembre del 2000, le domande vanno presentate
 entro il 26 dicembre 2001. Per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31
dicembre 2001, le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2001. Per gli
anni successivi la scadenza rimane il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo trenta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali emanerà un decreto con l'elenco delle
domande accolte con l'indicazione del contributo concesso. Il contributo verrà
quindi erogato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della
domanda. Il contributo viene revocato nel caso in cui l'assegnatario non
rispetti le prescrizioni del Regolamento e/o le dichiarazioni presentate non
risultino veritiere.