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4 NOVEMBRE: AZIONE DIRETTA NONVIOLENTA NELLE PIAZZE D'ITALIA
- Subject: 4 NOVEMBRE: AZIONE DIRETTA NONVIOLENTA NELLE PIAZZE D'ITALIA
- From: Carlo Gubitosa <c.gubitosa@peacelink.it>
- Date: Fri, 24 Oct 2003 12:44:52 +0100
4 NOVEMBRE: AZIONE DIRETTA NONVIOLENTA NELLE PIAZZE D'ITALIA
RICORDIAMO LE VITTIME DI TUTTE LE GUERRE CON UN VOLANTINO E UNA BANDIERA
Comunicato con preghiera di massima diffusione
PeaceLink propone per il 4 novembre una iniziativa leggera e "lillipuziana"
da realizzare nella propria citta', con un minimo dispendio di tempo e di
denaro. L'associazione ha infatti lanciato una "chiamata alla pace",
creando un gruppo composto da volontari che si sono resi disponibili per
attivita' nonviolente. Per unirsi a questa rete di volontari si possono
inserire i propri dati collegandosi all'indirizzo
http://db.peacelink.it/antiguerra
Per il 4 novembre proponiamo - nelle piazze dove vi siano celebrazioni
ufficiali - UNA ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO E/O DI ESPOSIZIONE DELLA
BANDIERA DELLA PACE. Per il volantinaggio PeaceLink ha realizzato un
mini/dossier in due pagine sulla "festa" del 4 novembre.
Per evitare noie legali, e per essere consapevoli dei propri diritti e
doveri, e' INDISPENSABILE leggere le "INFORMAZIONI LEGALI SULL'AZIONE
NONVIOLENTA IN PIAZZA" riportate in coda al testo. Portate con voi UNA
COPIA STAMPATA di queste informazioni legali e fatele leggere alle
autorita' se vi fossero contestazioni (le abbiamo preparate studiandole "a
tavolino" con un avvocato).
Per la riuscita di queste azioni e' importante che tutto si svolga in
spirito di pace e nonviolenza, e senza turbare o ostacolare la cerimonia
"ufficiale".
--- IL VOLANTINO/DOSSIER DA DISTRIBUIRE
La "festa" del 4 novembre fu UNA RICORRENZA ISTITUITA DAL FASCISMO per
trasformare le vittime di una guerra spietata e non voluta in eroi
coraggiosi che si immolavano per la Patria. Furono costruiti monumenti ai
caduti e agli insegnanti fu chiesto di celebrare le forze armate. Questa
eredita' non e' stata sufficientemente sottoposta a critica con l'avvento
della Repubblica. Tutto questo e molto altro e' documentato in UN PICCOLO
VOLANTINO/DOSSIER CHE PUO' ESSERE DIFFUSO NELLE PIAZZE D'ITALIA DURANTE I
FESTEGGIAMENTI "UFFICIALI" e durante le parate militari che si svolgono
puntualmente ogni anno in questa data. Basta chiedere ai vigili urbani o
alla questura per scoprire la piazza della propria citta' dove si
svolgeranno i festeggiamenti militari.
Il volantino sul 4 novembre, in formato PDF e gia' pronto da stampare, e'
disponibile all'indirizzo
http://www.peacelink.it/dossier/4novembre/4nov.pdf
Una delle cose che il movimento pacifista deve imparare a fare bene e'
quella di pianificare le proprie azioni in modo meticoloso prima di
realizzarle, prevedendo le reazioni e utilizzando le competenze di
avvocati, giornalisti ed esperti di Internet. Occorre cioe' concepire la
nonviolenza come un piano d'azione da programmare con la stessa precisione
con cui si programma una guerra. Pertanto, prima di effettuare le azioni di
volantinaggio consigliamo di leggere le "INFORMAZIONI LEGALI SUL
VOLANTINAGGIO" riportate in coda a questo documento.
La cura nel pianificare queste azioni deve servire proprio a ridurre al
minimo i rischi di violenza ottenendo al contempo il massimo di efficacia
dell'azione. Una delle prime cose da fare e' quella di dotarsi di macchina
fotografica, possibilmente digitale, in modo da poter scattare fotografie
in abbondante quantita' durante l'azione nonviolenta, inviandole alla
stampa locale dopo l'iniziativa.
--- CHE SUCCEDE SE MI FERMANO LE FORZE DI POLIZIA?
Chi decide di fare volantinaggio nei pressi delle piazze in cui si
svolgeranno manifestazioni o parate per la "festa" del 4 novembre, potra'
essere scambiato per un disturbatore e fermato da agenti in borghese o in
divisa. Nel caso in cui un agente di polizia voglia identificare un
manifestante, questi puo' chiedere che l'accertamento sia fatto sul posto,
mediante presentazione di carta di identita': la conduzione in centrale
infatti dovrebbe avvenire SOLO PER ARRESTO O FERMO in caso di commissione
di reati. E' importante avere con se' un documento di identita' valido e in
buono stato.
Se gli agenti insistono comunque per portarvi in questura o in caserma,
chiedetegli se vi stanno contestando un reato, e spiegategli con calma e
gentilezza che in teoria la conduzione in centrale non dovrebbe avvenire se
voi non state compiendo nessun reato e se non siete in stato di fermo o di
arresto.
Se nonostante le vostre spiegazioni gli operatori di polizia insistono nel
volervi portare in caserma o in questura, assecondateli con gentilezza e
durante il tragitto cogliete l'occasione per stabilire un dialogo sereno e
costruttivo, spiegando nei minimi dettagli in cosa consiste la vostra
attivita' e quali sono i contenuti del materiale che avevate intenzione di
distribuire.
Non abbiate paura di nulla, perche' non puo' esservi contestato nessun
reato, ma al limite vi verra' impedito di continuare a distribuire i volantini.
Cogliete la palla al balzo e riorganizzate "al volo" la vostra attivita'
informativa cercando di trasmettere ai carabinieri o alla polizia,
attraverso un colloquio sereno ed educato, gli stessi contenuti e gli
stessi messaggi che volevate trasmettere ai passanti attraverso i
volantini. In questo modo l'azione diretta nonviolenta sara' ugualmente
riuscita.
Se volete tutelarvi ulteriormente, fate in modo che durante la vostra
azione nonviolenta sia presente o sia comunque reperibile un avvocato di
vostra fiducia, al quale segnalare eventuali contestazioni formulate dalle
forze dell'ordine durante la vostra iniziativa.
--- LA BANDIERA DELLA PACE DA ESPORRE: COSA FARE E COSA EVITARE
Un'azione nonviolenta come l'esposizione della bandiera della pace durante
la cerimonia del 4 novembre NON PUO' ESSERE ANNUNCIATA CON CONFERENZE
STAMPA, altrimenti rientra nel reato di manifestazione non autorizzata.
Tuttavia, AVVISANDO PRIVATAMENTE I GIORNALISTI prima dell'iniziativa e
portando la macchina fotografica digitale (in modo da disporre subito delle
foto in tempo reale e inviarle via e-mail ai giornalisti eventualmente
assenti) SI PUO' FAR SI' CHE ANCHE UNA SOLA PERSONA POSSA ESPORRE LA
BANDIERA E UN'ALTRA LA FOTOGRAFI.
L'"effetto sorpresa" si puo' moltiplicare: tre, quattro, dieci persone
sparpagliate nel pubblico aprono altrettante bandiere con la scritta PACE.
E' legittimo il loro diritto a presenziare alla cerimonia. L'importante e'
mantenere un atteggiamento silenzioso, quieto e composto, non gridare, non
manifestare "ostilita' verso la pubblica autorita'", non ostacolare o
disturbare lo svolgimento delle manifestazioni "ufficiali" e... scattare
foto alla bandiera della pace con lo sfondo del picchetto militare: saranno
le immagini a "parlare" sulla stampa e su Internet.
--- UN PIZZICO DI FANTASIA NON GUASTA MAI
Quelle che avete letto finora sono solamente delle indicazioni generali,
che ognuno puo' adattare al proprio contesto con creativita'. La
nonviolenza e' anche fantasia e capacita' di adattamento. Negli anni
passati, dopo aver raccolto il nostro invito, alcuni "volontari
nonviolenti" hanno realizzato le seguenti iniziative, che segnaliamo a
titolo di esempio e come fonte di ispirazione:
- A Campobasso il Social Forum Campobasso realizzato il volantinaggio con
modalità innovative. Oltre ad un volantino su carta, è stato predisposto un
floppy (150 copie) contenente alcune pagine del sito di PeaceLink. Un
volantinaggio e un... floppaggio per le strade del centro della città. Al
termine della serata sono stati deposti ramoscelli di ulivo e la bandiera
della pace davanti al monumento dei caduti dove, la mattina, c'era stata la
celebrazione ufficiale da parte delle autorità.
- A Parma sono state distribuite circa 150 copie del volantino messo a
disposizione da PeaceLink sul proprio sito internet. E' stata anche
recapitata una copia del dossier sulla guerra ad un consigliere provinciale
che ha promesso di passarla anche ad altri colleghi.
- Davanti al monumento ai caduti di Casale Monferrato sono stati
distribuiti altri volantini. La stragrande maggioranza delle persone, per
lo più anziani ed ex partigiani ha capito ed apprezzato. Solo un alpino
grande e grosso si è adirato, ma la ragazza oggetto dei suoi insulti è
stata difesa addirittura dal Commissario in persona.
- A Mestre (Ve) un piccolo gruppetto di tre "volontari dell'informazione"
ha distribuito 400 volantini in p.zza Ferretto, durante la cerimonia di
festeggiamento (mini-parata militare, alzabandiera, inno di Mameli). I
realizzatori di questa iniziativa ci hanno raccontato che "molta gente che
stava assistendo ci richiedeva il volantino, suppongo perchè convinta fosse
connesso alla cerimonia e non aspettandosi quindi un contenuto di
"contro-informazione". Si è svolto tutto senza manifestazioni di assenso o
dissenso; nessuno ha chiesto ulteriori spiegazioni.
--- FEEDBACK: TENETECI INFORMATI!
E' importante che chi realizza un'azione diretta nonviolenta per conto
dell'Associazione Peacelink COMUNICHI IL RISULTATO DELLA SUA INIZIATIVA con
un breve resoconto - da inviare all'indirizzo info@peacelink.it -
specificando il numero di copie distribuite, il luogo della diffusione del
materiale, la reazione delle persone a cui e' stato consegnato il
volantino, eventuali contestazioni da parte delle forze di polizia e
qualsiasi altra informazione correlata allo svolgimento delle attivita' di
volantinaggio e di esposizione delle bandiere.
--- CONTATTI E INFORMAZIONI
Tutti i dettagli e gli aggiornamenti su questa iniziativa verranno
pubblicati sul sito www.peacelink.it
Per ulteriori informazioni su questa proposta di azione diretta nonviolenta
e' possibile utilizzare i seguenti recapiti:
Associazione PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto
info@peacelink.it
Tel. 3471463719 - 3492258342
Fax 1782279059
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--- DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
--- INFORMAZIONI LEGALI SULL'AZIONE NONVIOLENTA IN PIAZZA
(da stampare e tenere con se' durante le iniziative di azione nonviolenta)
In caso di contestazione da parte delle forze dell'ordine consegnate questo
testo e chiedete quali norme state violando, dato che SOLO QUESTE sono le
norme in vigore relative alla presenza in piazza di cittadini. Come si puo'
notare dalla lettura di queste disposizioni occorre però agire con prudenza
sul filo di una legge piena di spine ma che deve fare i conti con il
diritto all'espressione del pensiero sancito all'articolo 21 della
Costituzione.
"E' possibile esporre un vessillo (o distribuire uno stampato) durante una
cerimonia ufficiale? La disciplina - in simili casi - e' data dagli
articoli 18 24 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza)
(R.D. 773/1931) e dagli articoli 19 e 28 del Regolamento di attuazione
approvato con R.D. n.635/1940.
In particolare, il T.U.L.P.S., all'articolo 18, disciplina l'obbligo del
preventivo avviso al Questore, della riunione in "luogo pubblico" ad
esempio una piazza, una via... Quanto alla "riunione", essa e'
caratterizzata dalla presenza di piu' persone che si incontrino per un fine
determinato, in cio' distinguendosi dall'assembramento e dalla semplice
agglomerazione.
Sul punto, la giurisprudenza di merito ha precisato che NON VI E' OBBLIGO
DI AVVISO QUANDO, PER LE RIDOTTISSIME DIMENSIONI DELLA RIUNIONE, NON PUO'
ESSERVI, NEPPURE IN ASTRATTO, ALCUNA LESIONE DELL'INTERESSE DELL'ORDINE E
DELLA SICUREZZA PUBBLICA.
A cio' deve aggiungersi che la Corte di Cassazione ha precisato che puo'
esservi riunione anche in un raggruppamento di persone "sollecitato da un
appello estemporaneo". L'art. 20 T.U.L.P.S. stabilisce che "Quando, in
occasione di riunioni...in luogo pubblico...avvengono MANIFESTAZIONI O
GRIDA SEDIZIOSE...le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti".
L'articolo 654 del codice penale, a sua volta, punisce, come illecito
amministrativo, il comportamento di chi, in una riunione in un luogo
pubblico, compie manifestazioni sediziose. Sull'aggettivo "sediziose" la
Corte di Cassazione con espresso riferimento alla riunione sediziosa ha
precisato che e' tale quella nella quale "SI MANIFESTA OSTILITA' VERSO LA
PUBBLICA AUTORITA'". La giurisprudenza di merito ha chiarito che
l'atteggiamento e' sedizioso quando "implica RIBELLIONE ED OSTILITA' E
RISULTI IN CONCRETO IDONEO A PRODURRE UN EVENTO PERICOLOSO PER L'ORDINE
PUBBLICO".
Se quindi l'attività di esposizione della bandiera o di diffusione del
volantino avviene con SPIRITO DI PACE E NONVIOLENZA vengono a cadere le
possibili accuse di "manifestazioni o grida sediziose" e pertanto non vi è
ragione di applicare la norma in senso repressivo la quale potrebbe
confliggere con l'art.21 della Costituzione (libera espressione del
pensiero) se applicata in modo incauto o indiscriminato contro ogni
manifestazione pacifica e nonviolenta delle opinioni che non rechi disturbo
alla cerimonia ufficiale".
--- INFORMAZIONI LEGALI SUL VOLANTINAGGIO
Nel volantino distribuito da PeaceLink sono indicati il luogo di stampa e
lo stampatore (L'Associazione Peacelink e' lo stampatore responsabile della
diffusione del volantino). Quindi I SINGOLI VOLONTARI NON DEVONO AGGIUNGERE
NULLA A QUANTO GIA' RIPORTATO NEI DOCUMENTI DIFFUSI VIA INTERNET.
I responsabili legali della distribuzione di volantini NON SONO I VOLONTARI
che porteranno materialmente le fotocopie nelle piazze italiane, la
responsabilita' e' DELL'ASSOCIAZIONE PEACELINK. Si prega pertanto di
seguire in dettaglio le istruzioni che seguono, perche' la mancata
osservazione degli obblighi relativi al volantinaggio potrebbe avere
conseguenze legali per l'associazione PeaceLink, anche se a realizzare
materialmente queste azioni sono persone che non sono legate in alcun modo
all'associazione.
Per evitare problemi durante il volantinaggio, nei giorni precedenti alla
diffusione dei documenti e' consigliabile inviare tramite POSTACELERE (non
posta prioritaria, ma postacelere, cosi' si ha in mano una ricevuta
dell'invio) oppure VIA FAX quattro copie del dossier e del volantino alla
PREFETTURA locale, allegando una lettera FIRMATA in cui si scrive che "in
conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho provveduto ad
inviare n.4 copie del materiale che verra' utilizzato per attivita'
informative in via XXXXXX durante la giornata del 4 novembre prossimo.
Cordiali Saluti. Data e Firma".
Alla locale PROCURA DELLA REPUBBLICA spedite UNA sola copia del dossier e
del volantino alla PREFETTURA locale, allegando una lettera in cui si
scrive che "in conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho
provveduto ad inviare una copia del materiale che verra' utilizzato per
attivita' informative in via XXXXXX durante la giornata del 4 novembre
prossimo. Cordiali Saluti. Data e Firma".
Portate con voi una copia della ricevuta durante il volantinaggio per
eventuali controlli. Se spedite via fax le copie del volantino, inviate il
fax da un UFFICIO POSTALE in modo da avere una ricevuta della spedizione.
--- APPROFONDIMENTI LEGALI SUL VOLANTINAGGIO
Il "volantino" costituisce "stampato" ai sensi dell'articolo 1 della legge
n. 374/1939. In tal senso si e' pronunciata la giurisprudenza di legittimita'.
Detta legge stabilisce che lo stampato deve recare, sul frontespizio,
l'esatta e ben visibile INDICAZIONE DEL NOME E DEL DOMICILIO LEGALE DELLO
STAMPATORE nonche' dell'anno di effettiva pubblicazione (art.5 comma 1).
L'articolo 2 della legge 47/48 impone anche l'indicazione del LUOGO DELLA
PUBBLICAZIONE: nel dubbio, meglio indicarli entrambi.
Per STAMPATORE deve intendersi ogni PERSONA O ENTE che riproduca, a scopo
di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto per mezzo di
tipografia, litografia...o con qualsivoglia altro procedimento (art.9 comma 1).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che quando alla
produzione dello stampato provvede un ente o un'associazione di fatto la
responsabilita' per violazione dell'art.1 della legge 374/1939 NON E' DI
COLUI CHE HA PROVVEDUTO MATERIALMENTE ALLA PRODUZIONE DELLO STAMPATO MA
DELL'ENTE O DELL'ASSOCIAZIONE CHE DISPONE DEL MEZZO MECCANICO DI
RIPRODUZIONE e, per esso, del suo legale rappresentante a cui sono
riferibili sia i precetti che le sanzioni.
In tal caso LA INDICAZIONE RELATIVA ALL'ENTE E' SUFFICIENTE AI FINI DEGLI
ADEMPIMENTI LEGISLATIVI, posto che in tal modo sara' possibile risalire
alla persona fisica cui sono destinati i precetti e le sanzioni.
La legge 374/1939 prevede inoltre che LO STAMPATORE HA L'OBBLIGO DI
CONSEGNARE QUATTRO ESEMPLARI ALLA PREFETTURA DELLA PROVINCIA NELLA QUALE HA
SEDE L'OFFICINA GRAFICA ED UN ESEMPLARE ALLA LOCALE PROCURA DELLA
REPUBBLICA. Detta consegna deve essere fatta "prima che stampati...siano
posti...in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al
committente o ad altra persona" (art.1 commi 1 e 3).
L'articolo 8 punisce con un'ammenda da £.40.000 a £.400.000, la violazione
dei precetti di cui agli articoli citati.
Cosicche', la mancata consegna alla Prefettura ed alla Procura della
Repubblica e la mancata indicazione degli elementi prescritti dall'art.5
della legge costituiscono contravvenzioni punite ai sensi dell'art.8 della
legge.
Si tratta, pertanto, di CONTRAVVENZIONE punita CON LA SOLA PENA
DELL'AMMENDA (MULTA), cosicche' e' applicabile l'oblazione ex art.162 cp ed
IL REATO SI PRESCRIVE IN TRE ANNI DALLA SUA COMMISSIONE.
E' bene precisare che GLI OBBLIGHI INCOMBONO SULLO STAMPATORE, NON GIA' SU
CHI DIFFONDE LO STAMPATO: in tal senso si e pronunciata la Corte di Cassazione.
Inoltre, l'omessa indicazione e' punita solo quando riguardi la
pubblicazione degli stampati: orbene, poiche' la giurisprudenza di
legittimita' ha chiarito che per pubblicazione deve intendersi la messa a
disposizione dello stampato in favore di una cerchia di persone piu' o meno
ampia, l'accertamento delle mancate indicazioni prescritte dalla legge
avvenuto prima della pubblicazione non consenta la punizione, non
integrandosi la fattispecie di reato. (ad esempio accertamento avvenuto
presso lo stampatore prima della distribuzione del volantino).
Quanto alle modalita' di comunicazione dello stampato alle competenti
autorita', esse sono disciplinate dal Regio Decreto 2052/1940, che regola
minuziosamente dette modalita'.
In particolare, quando si tratta di "fogli volanti", essi VANNO CONSEGNATI
IN "PIEGO RACCOMANDATO", O A MANI O PER POSTA.
Spetta, a chi consegna, una ricevuta.