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GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI ASILO IN PUGLIA
ICS - CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ
MEDICI SENZA FRONTIERE
NOTA STAMPA
Roma, 18 febbario 2002
GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI ASILO IN PUGLIA
Con la presente ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà) e Medici Senza
Frontiere Italia esprimono la propria fortissima preoccupazione ed allarme
per la grave situazione di violazione del diritto di asilo che si sta
verificando in questi giorni presso i centri di prima accoglienza della
Puglia.
97 richiedenti asilo kurdi dalla Turchia, 48 richiedenti asilo kurdi
dall¹Iraq, 2 richiedenti asilo dal Pakistan, 1 richiedente asilo dal
Bangladesh e 2 richiedenti asilo dall¹Afghanistan, che hanno avuto
audizione dinnanzi alla Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato nei giorni 13/14/15 c.m. presso il centro di prima
accoglienza "L'Orizzonte", situato vicino a Lecce, sono stati coattivamente
trasferiti al vicino centro "Regina Pacis", senza che se ne conoscesse la
ragione, nel corso del giorno sabato 16 febbraio. A tali presenze
andrebbero aggiunti 46 richiedenti asilo dallo Sri Lanka, trasferiti
coattivamente al Regina Pacis dal centro di prima accoglienza di S. Anna di
Crotone, dove, nei giorni scorsi sarebbe avvenuto l¹esame, con esito
negativo, delle loro istanze di asilo.
La situazione sopra descritta solleva gravi preoccupazioni sotto diversi
profili:
Risulta in primo luogo che ai suddetti richiedenti asilo trasferiti da
L¹Orizzonte al Regina Pacis sia stato notificato il provvedimento di
rigetto della domanda di asilo da parte della Commissione centrale e,
contestualmente, un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso
dalla Prefettura di Lecce, solo nella serata di domenica 17 febbraio,
ovvero circa 24 ore dopo il loro trasferimento nella nuova struttura; ciò
appare in violazione delle vigenti norme in materia di condizione giuridica
dello straniero in Italia, e segnatamente alle disposizioni inerenti la
materia del trattenimento e delle espulsioni.
Si fa presente che l'asilo è un diritto soggettivo fondamentale, sancito
dalla nostra Costituzione all art. 10. co.3 [1]. Il diritto dei richiedenti
asilo che si vedano respingere la domanda di asilo ad adire all'Autorità
Giudiziaria ordinaria per la tutela del proprio diritto fondamentale non
può in alcun modo essere compresso od ostacolato. Pertanto non può essere
ammesso in nessun caso che si verifichi un allontanamento coatto dello
straniero dal territorio nazionale prima che all'interessato sia stata data
la possibilità di appellarsi all¹Autorità Giudiziaria contro la decisione
negativa.
Per inciso, non può in alcun modo essere sostenuta la tesi della
possibilità, da parte del ricorrente, di presentare ricorso dall'estero, in
quanto la materia del contendere riguarda proprio il timore di persecuzione
che l'interessato lamenta nel suo paese di origine e pertanto la tutela del
suo diritto non può che essere esercitata potendo permanere l'interessato
nel nostro Paese.
Ci si chiede pertanto come si intende agire da parte delle autorità
competenti per garantire il rispetto pieno del diritto inalienabile alla
difesa, principio che è alla base del nostro ordinamento giuridico (art. 24
della Costituzione).
Sulla base degli avvenimenti sopra indicati le sottoscritte associazioni ed
enti esprimono il timore che l'autorità di PS possano ritenere di dare
esecuzione ai decreti di espulsioni comminati mediante accompagnamento
coattivo alla frontiera ed espulsione diretta verso il paese di origine
(nella maggior parte dei casi in oggetto verso la Turchia). Si fa presente
che l'assunzione di un tale provvedimento si porrebbe in gravissima
violazione del principio di "non refoulement" (non respingimento) sancito
dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonché dall'art. 19 T.U. 286/98,
che stabilisce il divieto assoluto di rimpatrio di una persona verso un
territorio ove la sua vita e la sua sicurezza potrebbero essere in
pericolo. In particolare la notissima situazione di persecuzione della
minoranza kurda in Turchia ed in Irak configura senza dubbio tale
situazione. Parimenti si verrebbe a violare l'art. 3 della Convenzione
Europea sui diritti dell'uomo (protezione contro il rischio di essere
sottoposto a trattamenti disumani o degradanti), vincolante per lItalia.
Sulla base degli elementi di preoccupazione sopra indicati ICS (Consorzio
Italiano di Solidarietà) e Medici Senza Frontiere chiedono alle Autorità
italiane di adoperarsi per il rigoroso rispetto dei diritti fondamentali
della persona umana, e per il rispetto dei diritti basilari dei richiedenti
asilo attualmente trattenuti presso il Centro Regina Pacis.
[1] Il riconoscimento dello status di rifugiato è da ricomprendersi, come
chiarito da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, all¹interno
di tale diritto soggettivo.
Per informazioni: ICS tel. 0685355081