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DIRITTO D'AUTORE, LUCRO E PROFITTO



RICHIESTA DI RETTIFICA - Webzine ZeusNews - http://www.zeusnews.com

Carissimi amici di ZeusNews,

Nel numero 094 del 12 maggio 2000 avete scritto:

 >Copiare software e' dunque illegale, e la BSA non ha mancato di ribadirlo
 >anche in questa occasione, perche' "la giustizia non deve solo punire chi
 >commette un reato, ma anche istruire perche' non si violi la legge".

Anche una webzine come zeusnews ha il dovere di istruire, possibilmente non 
facendo da amplificatore alle interpretazioni di parte della legge che la 
BSA ha recentemente dato in pasto ai giornali per una colossale opera di 
disinformazione.

E' come se l'associazione macellai dichiarasse che e' legale pesare tre 
etti di carta sulla bilancia assieme alla carne.

I comunicati e le dichiarazioni di BSA non sono affatto "istruttivi", ma 
sono l'interpretazione di parte della legge ad opera di una associazione di 
categoria. In merito alla diatriba sullo "scopo di lucro", mi permetto di 
segnalare alcuni fatti, in modo che i lettori della vostra Webzine possano 
distinguere i fatti realmente accaduti e le opinioni soggetttive di BSA.

Primo fatto: la recente sentenza di assoluzione NON E' la prima in 
assoluto. E' la prima sentenza di cui si e' accorta la stampa italiana.

Ci sono altri due illustri precedenti:

A - Il 26 novembre 1996 il giudice Massimo Deplano, dela pretura 
circondariale di Cagliari assolve una ditta privata che installa lo stesso 
programma su tre computer differenti. Il giudice, specifica chiaramente che 
non basta il "risparmio che deriva dal mancato acquisto" per poter parlare 
di azioni effettuate a scopo di lucro.

B - Il 21/1/2000 il tribunale di Taranto assolve Giovanni Pugliese, 
segretario dell'associazione di volontariato dell'informazione "PeaceLink", 
chiudendo un percorso giudiziario iniziato nel 1994 con il sequestro del 
computer di Pugliese da parte della Guardia di Finanza.

La perizia effettuata sul computer di Pugliese aveva rilevato la presenza 
di un programma privo di licenza d'uso, il Word 6 della Microsoft, adibito 
ad uso personale per le attivita' interne dell'associazione. Cio' 
nonostante, il 21 gennaio 2000 Giovanni Pugliese e' assolto in quanto la 
sua attivita' non rivestiva scopo di lucro.

Secondo fatto: Si sta cercando di modificare la legge sul diritto d'autore 
in modo che in futuro anche la copia ad uso personale diventi penalmente 
perseguibile. In sintesi, si vuole fare in modo che una stessa legge, con 
gli stessi anni di galera e gli stessi milioni di multa, si applichi 
indistintamente sia ad un ragazzo che copia ad uso personale un programma 
prestato da un amico, sia a chi produce e distribuisce su larga scala 
programmi protetti dal diritto d'autore. Questa modifica, ovviamente, e' 
appoggiata dalla stessa BSA, che vuole eliminare ogni ambiguita' 
nell'interpretazione della legge.

Per un maggiore approfondimento delle tematiche relative al diritto 
d'autore sul software allego a questo messaggio un estratto del libro 
"Italian Crackdown", da me pubblicato per le edizioni Apogeo. Questa 
segnalazione non ha nessuna intenzione pubblicitaria, dal momento che il 
libro e' disponibile integralmente in rete all'indirizzo 
http://www.olografix.org/gubi/estate.

Vi auguro buon Lavoro e vi faccio i complimenti per il vostro bollettino 
telematico.

Carlo Gubitosa - Associazione Peacelink
<c.gubitosa@peacelink.it>

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Nelle interpretazioni più restrittive della legge sui "computer crime", 
infatti, anche il risparmio dovuto al mancato acquisto di un programma 
copiato da un amico è da considerarsi lucro, al pari della vendita di 500 
copie pirata di un programma commerciale.

È questa ovviamente anche la scuola di pensiero BSA, che provvede a 
"catechizzare" tutti gli operatori del settore diffondendo opuscoli e 
materiale informativo con i quali si risparmia agli utenti la fatica di 
interpretare le leggi, fornendo risposte già preconfezionate ai dubbi 
legittimi che possono nascere dalle diverse chiavi di lettura delle leggi 
sui crimini informatici.

BSA si sostituisce ai magistrati nell’interpretazione delle leggi, 
pretendendo di trasformare in giurisprudenza quella che in realtà è solo 
l’interpretazione restrittiva e di parte di una categoria commerciale, che 
tra l’altro è la categoria maggiormente interessata a una applicazione 
rigida della legge in questione.

Sono tanti i dubbi amletici risolti da BSA: un insegnante, che copia un 
programma a scopo didattico e dimostrativo per utilizzarlo nel suo 
laboratorio di informatica, è soggetto a conseguenze penali? In fin dei 
conti non è lui a beneficiare di un risparmio dovuto a un mancato acquisto, 
ma il suo istituto didattico, il provveditorato, il ministero della 
pubblica istruzione: in ultima analisi lo stato italiano. Inoltre ci si può 
chiedere se basta acquistare una sola copia del programma e installarla su 
tutti i computer dell’istituto, oppure bisogna acquistare una copia per 
ogni computer presente all’interno del laboratorio.

In un opuscolo BSA dal titolo La pirateria del software - BSA risponde, 
distribuito anche in formato elettronico sul circuito dei BBS italiani, 
questi interrogativi vengono risolti, specificando che: "Qualunque 
duplicazione non autorizzata è vietata. A ogni installazione deve 
corrispondere una licenza d’uso (singola o multipla). È indipendente che il 
software sia utilizzato solo per scopi dimostrativi o meno. Inoltre lo 
scopo di lucro è insito nel risparmio che deriva del mancato acquisto e non 
dalla finalità dell’istituto o dell’utilizzo che viene fatto del prodotto."

Lo stesso discorso è quindi facilmente estendibile a tutte le associazioni, 
i gruppi di volon-tariato, le organizzazioni umanitarie, gli enti senza 
animo di lucro e tutti gli organismi del terzo settore che in moltissimi 
casi pratici effettuano copie di programmi o sistemi operativi per uso 
interno, e che sono pertanto perseguibili dalla legge, secondo quanto 
afferma la Business Software Alliance, pur non causando lucro o risparmio 
economico a nessuna persona fisica ma a organizzazioni di pubblica utilità. 
È strano come in Italia venga assolto chi ruba per il proprio partito ma 
non chi copia un programma per la propria associazione.

Lucro e profitto: la sentenza di Cagliari

L’interpretazione data da BSA allo "scopo di lucro" viene clamorosamente 
smentita il 26 novembre 1996. La pretura circondariale di Cagliari emette 
una sentenza destinata a passare alla storia: copiare software non è reato, 
almeno per quanto riguarda il caso esaminato dal giudice Massimo Deplano. 
La parte in causa non è una scuola, ma una ditta privata che installa lo 
stesso programma su tre computer differenti. Il giudice, contrariamente 
alle affermazioni dell’opuscolo BSA, specifica chiaramente che non basta il 
"risparmio che deriva dal mancato acquisto" per poter parlare di azioni 
effettuate a scopo di lucro.

Il reato contestato riguarda il famigerato articolo 171 bis della legge 
633/41 e la duplicazione a fini di lucro del pacchetto Microsoft Office, 
comprendente i programmi Word, Excel, Access, Schedule e Powerpoint. I 
fatti in esame si riferiscono a un sequestro effettuato all’interno di una 
ditta il 16 settembre dello stesso anno dal Nucleo Regionale di Polizia 
Tributaria della Guardia di Finanza, nel quale vengono rinvenuti tre 
personal computer, ma una sola licenza d’uso. Da qui la deduzione di 
duplicazione illecita dei programmi sugli altri due elaboratori. È 
interessante esaminare in dettaglio il testo della sentenza emessa.

Il magistrato ritiene doveroso rilevare che, sulla scorta degli atti 
allegati alla richiesta, dev’essere pronunciata immediatamente, ex art. 129 
c.p.p., sentenza di assoluzione di XXXXXXX poiché il fatto contestatole non 
costituisce reato per mancanza del fine di lucro richiesto nella 
fattispecie in esame per la punibilità della condotta tenuta (...).

Nella sentenza si legge anche che la duplicazione e la detenzione 
acquistano rilievo penale in quanto finalizzate rispettivamente al lucro e 
alla commercializzazione. Tali condotte sono pertanto sanzionate solo se 
sorrette dal dolo specifico indicato. In particolare deve ritenersi che, di 
per sé, la duplicazione del programma non solo non assurge in alcun modo a 
fatto penalmente rilevante, ma è senza dubbio consentita dalla normativa 
attuale in tema di diritto d’autore.

Deplano sostiene questa affermazione con argomenti ben precisi: Ciò si 
ricava in primo luogo dall’art. 5 D.LGS. n.
518/92 che, nell’introdurre l’art. 64 ter della L. n. 633/1941, al secondo 
comma dello stesso, non consente che si imponga al compratore il divieto di 
effettuare una copia di riserva del programma stesso. Ma ancor meglio si 
evince dall’articolo 68 della L. 633/1941 che permette, e anzi indica come 
libera, la riproduzione di singole opere o loro parti per uso personale dei 
lettori (rectius fruitori) con il limite del divieto di spaccio al pubblico 
di tali beni onde logicamente evitare la lesione dei diritti di 
utilizzazione economica spettanti al titolare del diritto sull’opera. Si 
può pertanto escludere che violi la fattispecie citata il soggetto, 
pubblico o privato, che detenga per utilizzarla una copia abusivamente 
duplicata del programma. L’elemento che rende invece penalmente illecita la 
duplicazione è dato dal fine di lucro, dalla volontà diretta specificamente 
a lucrare dalla riproduzione. Deve infatti garantirsi al titolare dei 
diritti sull’opera il vantaggio esclusivo di mettere in commercio il 
programma, e quindi di lucrarvi ( articolo 17 Legge sul diritto d’autore ) 
senza dover patire e subire danni da illecite concorrenze.

È interessante anche leggere il parere del magistrato riguardo alla 
differenza tra lucro e profitto: Invero il fine di lucro connota tutte le 
fattispecie focalizzate dall’art. 171 bis, ma il suo significato dev’essere 
chiarito. Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale 
ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell’acquisizione di uno o 
più beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, 
che ha un significato ben più ampio. Il profitto può implicare sia il 
lucro, quindi l’accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, sia la 
mancata perdita patrimoniale, ossia il depauperamento dei beni di un 
soggetto. In altri termini nel profitto può rientrare anche la mancata 
spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene.

Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l’accrescimento positivo del 
patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso. Alla 
luce di quanto riportato si può concludere sostenendo che XXXXXXX, che 
svolgeva attività relativa ad accertamenti catastali su immobili (come si 
legge dal verbale che indica che nella sua banca dati v’erano migliaia di 
misure catastali) nel duplicare le copie del programma "Office" della 
Microsoft e con l’utilizzarle esclusivamente per la sua attività non era 
mossa da fini di lucro, ma eventualmente di profitto, consistente 
nell’evitare la spesa necessaria ad acquistare le altre due copie del 
programma, e pertanto non ha violato la fattispecie contenuta nella norma 
incriminatrice, perché nella condotta dalla stessa tenuta non è ravvisabile 
il fine di lucro. XXXXXXXXX dev’essere assolta perché il fatto non 
costituisce reato, ferma restando la sua responsabilità sotto altri profili 
diversi da quello penalistico.

Il 18 marzo 1999 un comunicato di Alcei - Electronic Frontiers Italy scuote 
ancora una volta il mondo della telematica sociale: quando si credeva di 
aver toccato il fondo, una nuova iniziativa dei nostri parlamentari 
dimostra che al peggio non c’è mai fine.


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From: alcei@alcei.it
To: alcei@olografix.org
Date: Thu, 18 Mar 1999 10:12:44 +0100
Subject: Comunicato 5/99 ALCEI - EFI

Modifiche ingiuste e incivili alla legge sul diritto d’autore

E’ in discussione in Parlamento una modifica della legge 633/41 ("Legge sul 
diritto d’autore") che inasprisce gravemente il contenuto delle norme 
vigenti. (Il testo e’ reperibile sul sito di ALCEI)

La stortura piu’ evidente (ma non l’unica) e’ la sostituzione nell’art. 171 
bis (che sanziona penalmente la duplicazione di software) della dizione 
"fine di lucro" con quella "per trarne profitto". Questo significa che e’ 
penalmente perseguibile non solo il commercio, ma anche il semplice 
possesso di software non registrato.

Recenti sentenze hanno affermato che la dupli-cazione di software e’ 
penalmente rilevante solo se fatta a scopo di lucro, cioe’ per ottenere un 
guadagno economico derivante dalla duplicazione (in pratica: vendere 
copie). In assenza di questo requisito, la duplicazione non autorizzata e’ 
una semplice violazione contrattuale o extra-contrattuale: quindi e’ 
materia di competenza civile e va risolta come contesa fra le "parti". La 
modifica proposta elimina questa distinzione e trasforma in illecito penale 
(perseguibile d’ufficio) qualsiasi tipo di duplicazione.

In questo modo non solo perdura, ma viene rafforzato un equivoco culturale 
e giuridico: considerare come reato quella che in realta’ e’ solo una 
violazione civilistica – che dovrebbe tutt’al piu’ dar luogo a un 
risarcimento in denaro. E’ assolutamente inaccettabile che un cittadino, 
per il semplice possesso di un programma non registrato, rischi da due a 
otto anni di carcere, quando l’omicidio colposo plurimo puo’ essere punito 
anche solo con sei mesi di reclusione. Questo e’ solo un esempio degli 
obbrobri giuridici contenuti nel testo attualmente in discussione nei rami 
del Parlamento, e auspichiamo – mettendoci a disposizione di chiunque 
voglia approfondire il tema – che non si vari una legge dai contenuti 
illiberali, incivili e vessatori.

Un’analisi piu’ approfondita e’ disponibile sul sito ALCEI.

Comunicato 5/99 ALCEI - EFI

ALCEI - http://www.alcei.it
alcei@alcei.it

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Come risulta chiaro da questo comunicato, la modifica proposta è tutt’altro 
che casuale: poiché la sentenza di Cagliari (distinguendo tra lucro e 
profitto) ha di fatto affermato che comprare una sola copia di Office 
installandola su tre computer differenti non può essere definita azione "a 
scopo di lucro" si sta cercando di eliminare ogni dubbio, estendendo le 
multe e gli anni di reclusione già previsti dalla versione attuale della 
legge anche a chi copia programmi "per trarne profitto", vale a dire 
unicamente per uso personale. Di fronte a questa nuova subdola forma di 
repressione è necessaria una reazione secca e immediata. Questa nuova mossa 
legislativa, che ha tutto il sapore della censura, mette a rischio la 
nostra libertà, una buona fetta della nostra democrazia e il futuro di 
tutte le comunità virtuali italiane.




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                 http://www.peacelink.it/links
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