[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

guida ai militari che non vogliono partecipare alla guerra



Ciao a tutti,
collegatevi a http://www.peacelink.it/kossovo/ob_mil.html

Vi invitiamo a leggere questa pagina Internet - scritta al tempo della 
guerra del Kossovo - in cui troverete un fac-simile di dichiarazione di 
indisponibilita' per i militari (anche a ferma prolungata e in servizio 
permanente) che non volessero partecipare ad azioni di guerra in questo 
conflitto.
Qui sotto sono riporatate le norme militari che hanno superato il concetto 
di obbedienza "cieca" e che hanno introdotto il principio innovativo 
secondo cui il "militare al quale viene impartito un ordine manifestamente 
rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce 
comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine".
Il militare ha infatti il dovere di essere sempre fedele al suo giuramento, 
che recita:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la 
Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i 
doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle 
libere istituzioni".
La legge 382/78 recita all'articolo 1: "Le Forze armate sono al servizio 
della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai 
principi costituzionali. Compito dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in 
obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla 
salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività 
nazionale nei casi di pubbliche calamità".
L'art.25 comma 1 del Regolamento di disciplina militare stabilisce: "Il 
militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di 
responsabilità ed esattezza, nei limiti delle relative norme di legge e di 
regolamento".
"Nei limiti delle norme di legge" significa esattamente nei limiti 
dell'articolo 1 della legge 382/78 che pone come compito delle Forme Armate 
i seguenti:
- assicurare la difesa della Patria;
- concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni;
- soccorrere la collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.
Non è contemplato alcun attacco preventivo che sarebbe in palese contrasto 
con l'articolo 11 della Costituzione.
Pertanto si offre ai militari democratici e fedeli alla Costituzione 
l'opportunità di non eseguire gli ordini in applicazione dell'articolo 25 
del Regolamento di disciplina militare e in ossequio al giuramento prestato.

Alessandro Marescotti
http://www.peacelink.it




REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE

Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1986 Num.  545
(in Gazz. Uff., 15 settembre, n. 214).

Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, 
primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Articolo 5

L'obbedienza.

   1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale 
degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina, in conformità al 
giuramento prestato.   2. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvo i 
limiti posti dalla legge e dal successivo art. 25.


Articolo 25

Esecuzione di ordini.

   1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di 
responsabilità ed esattezza, nei limiti delle relative norme di legge e di 
regolamento, nonchè osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le 
disposizioni di servizio. In particolare egli deve:     a) astenersi da 
ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta 
esecuzione di quanto ordinato;     b) obbedire all'ordine ricevuto da un 
superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il 
superiore diretto;     c) far presente, ove sussista, l'esistenza di 
contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo 
ordine ed informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva 
ricevuto il precedente ordine.   2. Il militare al quale venga impartito un 
ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore deve, con spirito di 
leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito 
dichiarandone le ragioni, ed è tenuto ad eseguirlo se l'ordine è 
confermato. Secondo quanto disposto dalle norme di principio, il militare 
al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le 
istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque 
manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine ed informare al 
più presto i superiori.


Per l'intero regolamento: http://www.militari.org/Legge_disciplina_dpr_545.htm




LEGGE 382/1978

NORME DI PRINCIPIO SULLA DISCIPLINA MILITARE



Articolo 1
Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la 
loro attività si informano ai principi costituzionali.

Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in 
conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la 
difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni 
e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.


Articolo 2
I militari prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di essere 
fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e 
di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la 
difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni".


Per l'intera legge: http://www.ficiesserc.org/html/leggi/lex_382-78.htm