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Guida all'azione nonviolenta per il 4 novembre



Guida all'azione nonviolenta per il 4 novembre

Foto digitali e avvocati pacifisti

Come preparare azioni nonviolente durante le celebrazioni militari? Occorre portarsi la bandiera della pace, la macchina fotografica digitale e… l'avvocato

Una delle cose che il movimento pacifista deve imparare a fare bene è quella di pianificare le proprie azioni in modo meticoloso prima di realizzarle, prevedendo le reazioni e utilizzando le competenze di avvocati, giornalisti ed esperti di Internet. Occorre cioè concepire la nonviolenza come un piano d'azione da programmare con la stessa precisione con cui si programma una guerra. La cura nel pianificare deve servire proprio a ridurre al minimo i rischi di violenza ottenendo al contempo il massimo di efficacia dell'azione. Una delle prime cose da fare è quella di dotarsi di macchina fotografica, possibilmente digitale, in modo da poter scattare fotografie in abbondante quantità durante l'azione nonviolenta, per poi selezionare al computer quelle più efficaci, da allegare al comunicato stampa. Ad esempio un'azione dimostrativa, come quella di esporre la bandiera della pace durante la manifestazione del 4 novembre, va fotografata e messa su Internet, nonché comunicata ai giornalisti nella sua forma più efficace, quella visiva. Altrimenti "non esiste". Una cosa non fotografata di fatto "non esiste" nella società di oggi in cui la comunicazione dell'immagine vale come "conferma" e prova di verità. E quindi noi pacifisti dobbiamo dotarci di macchine fotografiche digitali, ad esempio quelle piccoline tascabili. E' importante poter avere in tasca un'arma nonviolenta di tale tipo, che ha un potere di documentazione istantaneo e socializzabile fino a ieri impensabile. La foto digitale è disponibile in qualsiasi momento ed ha costo di esercizio conveniente (scattare tante foto e cancellarle dalla memoria non comporta spese, a differenza delle tradizionali macchine fotografiche) e con un investimento iniziale modesto (meno di 200 mila lire per i modelli più economici). Le foto digitali possono essere agevolmente trasferite su Internet e diffuse in formato digitale a costo zero: non occorre stamparne migliaia di copie.
Altro aspetto da curare è quello giuridico. Ad esempio il 4 novembre 2001 a Taranto si è esposta la bandiera della pace e uno striscione contro la guerra durante la cerimonia ufficiale. Per evitare noie legali si sono dovute interpretare e conoscere a fondo le norme fasciste del 1931, studiandole "a tavolino" con un avvocato e andando alla manifestazione con un foglio stampato che riportava tutte le norme e la relativa interpretazione al fine di legittimare sotto il profilo legale l'azione nonviolenta. Quel foglio andava mostrato alla Digos in caso di contestazione. Inoltre c'era l'avvocato vicino (o a due passi, da avvertire con uno squillo di cellulare). La disciplina - in simili casi - è data dagli articoli 18 24 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e dagli articoli 19 e 28 del Regolamento di attuazione approvato con R.D. n.635/1940.
In particolare, il T.U.L.P.S., all’articolo 18, disciplina l’obbligo del preventivo avviso al Questore, della riunione in “luogo pubblico” ad esempio una piazza, una via… Quanto alla “riunione”, essa è caratterizzata dalla presenza di più persone che si incontrino per un fine determinato, in ciò distinguendosi dall’assembramento e dalla semplice agglomerazione. Sul punto, la giurisprudenza di merito ha precisato che non vi è obbligo di avviso quando, per le ridottissime dimensioni della riunione, non può esservi, neppure in astratto, alcuna lesione dell’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica.
A ciò deve aggiungersi che la Corte di Cassazione ha precisato che può esservi riunione anche in un raggruppamento di persone “sollecitato da un appello estemporaneo”. L’art. 20 T.U.L.P.S. stabilisce che “Quando, in occasione di riunioni…in luogo pubblico…avvengono manifestazioni o grida sediziose…le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti”. L’articolo 654 del codice penale, a sua volta, punisce, come illecito amministrativo, il comportamento di chi, in una riunione in un luogo pubblico, compie manifestazioni sediziose. Sull’aggettivo “sediziose” la Corte di Cassazione con espresso riferimento alla riunione sediziosa ha precisato che è tale quella nella quale “si manifesta ostilità verso la pubblica autorità”. La giurisprudenza di merito ha chiarito che l’atteggiamento è sedizioso quando “implica ribellione ed ostilità e risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l’ordine pubblico”.
Come si può notare occorre agire sul filo di una legge piena di spine ma che deve fare i conti con il diritto all'espressione del pensiero sancito all'articolo 21 della Costituzione. Pertanto un'azione nonviolenta - come l'esposizione della bandiera della pace durante la cerimonia del 4 novembre - non può essere annunciata con conferenze stampa altrimenti rientra nel reato di manifestazione non autorizzata. E tuttavia avvisando privatamente i giornalisti prima e portando la macchina fotografica digitale (in modo da disporre subito delle foto in tempo reale e inviarle via e-mail ai giornalisti eventualmente assenti) si può far sì che anche una sola persona possa esporre la bandiera e un'altra la fotografi. L'"effetto sorpresa" si può moltiplicare: tre, quattro, dieci persone sparpagliate nel pubblico aprono altrettante bandiere con la scritta PACE. E' legittimo il loro diritto a presenziare alla cerimonia. L'importante è stare zitti, non gridare, non manifestare "ostilità verso la pubblica autorità” e… scattare foto alla bandiera della pace con lo sfondo del picchetto militare: saranno le immagini a "parlare" sulla stampa e su Internet.

Alessandro Marescotti
presidente di PeaceLink
a.marescotti@peacelink.it
www.peacelink.it