[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
Guida all'azione nonviolenta per il 4 novembre
Guida all'azione nonviolenta per il 4
novembre
Foto digitali e avvocati pacifisti
Come preparare azioni nonviolente durante le celebrazioni
militari? Occorre portarsi la bandiera della pace, la macchina
fotografica digitale e… l'avvocato
Una delle cose che il movimento pacifista deve imparare a fare bene è
quella di pianificare le proprie azioni in modo meticoloso prima di
realizzarle, prevedendo le reazioni e utilizzando le competenze di
avvocati, giornalisti ed esperti di Internet. Occorre cioè concepire la
nonviolenza come un piano d'azione da programmare con la stessa
precisione con cui si programma una guerra. La cura nel pianificare deve
servire proprio a ridurre al minimo i rischi di violenza ottenendo al
contempo il massimo di efficacia dell'azione. Una delle prime cose da
fare è quella di dotarsi di macchina fotografica, possibilmente digitale,
in modo da poter scattare fotografie in abbondante quantità durante
l'azione nonviolenta, per poi selezionare al computer quelle più
efficaci, da allegare al comunicato stampa. Ad esempio un'azione
dimostrativa, come quella di esporre la bandiera della pace durante la
manifestazione del 4 novembre, va fotografata e messa su Internet, nonché
comunicata ai giornalisti nella sua forma più efficace, quella visiva.
Altrimenti "non esiste". Una cosa non fotografata di fatto
"non esiste" nella società di oggi in cui la comunicazione
dell'immagine vale come "conferma" e prova di verità. E quindi
noi pacifisti dobbiamo dotarci di macchine fotografiche digitali, ad
esempio quelle piccoline tascabili. E' importante poter avere in tasca
un'arma nonviolenta di tale tipo, che ha un potere di
documentazione istantaneo e socializzabile fino a ieri
impensabile. La foto digitale è disponibile in qualsiasi momento ed ha
costo di esercizio conveniente (scattare tante foto e cancellarle dalla
memoria non comporta spese, a differenza delle tradizionali macchine
fotografiche) e con un investimento iniziale modesto (meno di 200 mila
lire per i modelli più economici). Le foto digitali possono essere
agevolmente trasferite su Internet e diffuse in formato digitale a costo
zero: non occorre stamparne migliaia di copie.
Altro aspetto da curare è quello giuridico. Ad esempio il 4 novembre 2001
a Taranto si è esposta la bandiera della pace e uno striscione contro la
guerra durante la cerimonia ufficiale. Per evitare noie legali si sono
dovute interpretare e conoscere a fondo le norme fasciste del 1931,
studiandole "a tavolino" con un avvocato e andando alla
manifestazione con un foglio stampato che riportava tutte le norme e la
relativa interpretazione al fine di legittimare sotto il profilo legale
l'azione nonviolenta. Quel foglio andava mostrato alla Digos in caso di
contestazione. Inoltre c'era l'avvocato vicino (o a due passi, da
avvertire con uno squillo di cellulare). La disciplina - in simili casi -
è data dagli articoli 18 24 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e dagli
articoli 19 e 28 del Regolamento di attuazione approvato con R.D.
n.635/1940.
In particolare, il T.U.L.P.S., all’articolo 18, disciplina l’obbligo del
preventivo avviso al Questore, della riunione in “luogo pubblico” ad
esempio una piazza, una via… Quanto alla “riunione”, essa è
caratterizzata dalla presenza di più persone che si incontrino per un
fine determinato, in ciò distinguendosi dall’assembramento e dalla
semplice agglomerazione. Sul punto, la giurisprudenza di merito ha
precisato che non vi è obbligo di avviso quando, per le ridottissime
dimensioni della riunione, non può esservi, neppure in astratto, alcuna
lesione dell’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica.
A ciò deve aggiungersi che la Corte di Cassazione ha precisato che può
esservi riunione anche in un raggruppamento di persone “sollecitato da un
appello estemporaneo”. L’art. 20 T.U.L.P.S. stabilisce che “Quando, in
occasione di riunioni…in luogo pubblico…avvengono manifestazioni o grida
sediziose…le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti”.
L’articolo 654 del codice penale, a sua volta, punisce, come illecito
amministrativo, il comportamento di chi, in una riunione in un luogo
pubblico, compie manifestazioni sediziose. Sull’aggettivo “sediziose” la
Corte di Cassazione con espresso riferimento alla riunione sediziosa ha
precisato che è tale quella nella quale “si manifesta ostilità verso la
pubblica autorità”. La giurisprudenza di merito ha chiarito che
l’atteggiamento è sedizioso quando “implica ribellione ed ostilità e
risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l’ordine
pubblico”.
Come si può notare occorre agire sul filo di una legge piena di spine ma
che deve fare i conti con il diritto all'espressione del pensiero sancito
all'articolo 21 della Costituzione. Pertanto un'azione nonviolenta - come
l'esposizione della bandiera della pace durante la cerimonia del 4
novembre - non può essere annunciata con conferenze stampa altrimenti
rientra nel reato di manifestazione non autorizzata. E tuttavia avvisando
privatamente i giornalisti prima e portando la macchina fotografica
digitale (in modo da disporre subito delle foto in tempo reale e inviarle
via e-mail ai giornalisti eventualmente assenti) si può far sì che anche
una sola persona possa esporre la bandiera e un'altra la fotografi.
L'"effetto sorpresa" si può moltiplicare: tre, quattro, dieci
persone sparpagliate nel pubblico aprono altrettante bandiere con la
scritta PACE. E' legittimo il loro diritto a presenziare alla cerimonia.
L'importante è stare zitti, non gridare, non manifestare "ostilità
verso la pubblica autorità” e… scattare foto alla bandiera della pace con
lo sfondo del picchetto militare: saranno le immagini a
"parlare" sulla stampa e su Internet.
Alessandro Marescotti
presidente di PeaceLink
a.marescotti@peacelink.it
www.peacelink.it