30 giorni x 30 articoli: articoli 29-30



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Invio articolo 29, articolo 30 e Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti

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Art. 29
“Responsabilità sociale”


Oggi, lunedì 8 dicembre 2008, leggiamo insieme il ventinovesimo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Articolo 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

“1. Ogni individuo ha doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite”.

Segue il commento del prof. Antonio Papisca.

“Il penultimo Articolo della Dichiarazione universale ricorda agli individui che ai loro diritti fondamentali corrispondono altrettanti doveri non meno fondamentali. L’ultimo Articolo, il 30, farà lo stesso discorso in punto di obblighi agli Stati.
Nelle conferenze pubbliche che mi capita di fare, c’è spesso qualcuno che al termine obietta: lei ha parlato soltanto di diritti, dovrebbe parlare anche dei doveri, anzi dovrebbe parlare prima dei doveri e poi dei diritti.
La mia risposta, ovviamente, è che diritti e doveri sono le due facce di una stessa medaglia che si chiama: responsabilità personale e sociale della persona. Ciascuna persona, in quanto soggetto titolare, in via originaria, di diritti fondamentali, è radice di legge fondamentale, dunque grembo, pro quota, di sovranità popolare.
La consapevolezza di avere doveri verso gli altri e verso la comunità di appartenenza nel suo insieme, combacia con la consapevolezza di essere noi, ciascuno di noi, legge fondamentale. Il ‘soggetto’ destinatario dello Ius positum universale dei diritti umani è quello con le caratteristiche lumeggiate dal personalismo comunitario: non è insomma l’individuo isolato ed egoista. La legge impone “obblighi”, l’educazione fa emergere i “doveri” da declinare, concretamente, quotidianamente, con assunzione di responsabilità nel perseguire i beni personali nel più ampio contesto del bene comune a livello locale, nazionale, mondiale. Il riferimento alla comunità mondiale è reso esplicito nel terzo comma dell’Articolo 29: i principi e i fini delle Nazioni Unite sono indicatori di bene comune universale, da perseguire all’interno delle strategie, fra loro interconnesse, di ‘sviluppo umano’ e di ‘sicurezza umana’.
Nel contesto dei diritti umani, doveri-obblighi-responsabilità si collegano al tema della cittadinanza e dei relativi diritti. E’ difficile pretendere l’adempimento di doveri da parte di coloro ai quali non sono riconosciuti diritti: per esempio, nel caso degli immigrati regolarmente residenti in Italia, lavorare e pagare le tasse, ma senza diritto di elettorato attivo e passivo.
Il secondo comma parla di restrizioni che possono porsi all’esercizio dei diritti dei singoli. Esse sono legittime in casi eccezionali, se si tratta di salvaguardare gli altrui diritti e libertà fondamentali e di soddisfare le esigenze della morale e dell’ordine pubblico nonché il benessere generale in una società democratica. I diritti fondamentali della persona figurano nell’elenco della Dichiarazione universale, delle successive Convenzioni giuridiche, nella Costituzione Italiana: per la loro individuazione non si pongono problemi. Più delicato è l’accertamento delle “esigenze” pubbliche e la valutazione della loro “giustezza”. Delicato, perché tale compito spetta allo Stato e ai suoi “poteri”: legislativo, esecutivo, giudiziario. E’ di tutta evidenza che si tratta di un’operazione la cui legittimità sostanziale è direttamente proporzionale alla democraticità dei regimi e alla specifica competenza e sensibilità dei governanti e di quanti esercitano funzioni pubbliche. E’ lo stesso Diritto internazionale a porre dei paletti. Si deve essere in presenza di circostanze di eccezionale gravità: catastrofi naturali, dimostrazioni di massa violente, incidenti industriali di portata maggiore (per esempio, con emissione di sostanze altamente tossiche), tali da costituire, come recita l’Articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, “pericolo pubblico eccezionale che minacci l’esistenza della nazione” (quindi, non semplice ‘pericolo pubblico’). In queste circostanze gli Stati possono adottare misure che comportano la sospensione temporanea delle garanzie di alcuni diritti fondamentali, a condizione che ciò sia deliberato con ‘atto ufficiale’ (dunque, trasparenza) e che non comporti la violazione del principio di non-discriminazione.
Il citato Articolo 4 (v. anche l’omologo articolo 15 della Convenzione europea sui diritti umani del 1950) portante sui cosiddetti “stati d’eccezione”, stabilisce che la garanzia di alcuni diritti fondamentali è assolutamente inderogabile, neppure temporaneamente: diritto alla vita, divieto di tortura, di schiavitù, di discriminazione, irretroattività della legge penale, riconoscimento della personalità giuridica. Inderogabili sono anche i diritti alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,  riconosciuti dall’Articolo 18 della Dichiarazione universale. A proposito di questi diritti, è il caso di sottolineare che quanto attiene alla costruzione di una moschea o di altro tempio religioso rientra, in via principale, nella sfera d’applicazione dell’Articolo 18 della Dichiarazione, non dell’Articolo 4 del Patto internazionale.
Il Comitato diritti umani (civili e politici) delle Nazioni Unite, esercitando la sua funzione di interprete autentico dell’Articolo 4 del Patto, parla al riguardo di obblighi che hanno la natura di norme perentorie (peremptory norms) di Diritto internazionale generale. Lo Stato che voglia avvalersi di questa facoltà di deroga deve informarne il Segretario Generale delle Nazioni Unite sui motivi e sulla presunta durata della deroga. Presso le Nazioni Unite è consultabile un apposito registro nel quale figurano i vari ‘stati d’eccezione’ in atto: la pubblicità come garanzia.
Siamo in presenza di una norma internazionale che tenta di mettere insieme i diritti innati della persona e la sovranità degli stati, con una intrinseca illogicità: se per i diritti umani vale, tra gli altri, il principio della loro interdipendenza e indivisibilità, non si vede come sia possibile discriminare fra diritti tutti egualmente fondamentali…
Un aspetto interessante riguarda l’inderogabilità assoluta del diritto alla vita. Il citato Comitato diritti umani (civili e politici) delle Nazioni Unite ha affermato che l’inderogabilità di certi diritti, tra i quali appunto il diritto alla vita, vale anche nei conflitti armati: saltando qualche passaggio, c’è qui la conferma che la guerra è vietata e che la pena di morte deve essere parimenti vietata.
Certamente delicato è anche l’accertamento della morale pubblica, una materia sulla quale bisogna procedere avendo in mente il concetto di laicità quale indicizzata da “tutti i diritti umani per tutti”, compresi dunque i diritti rafforzati dei soggetti più vulnerabili a cominciare da quelli dei bambini. Nella misurazione della moralità pubblica, deve pertanto tenersi conto del principio del “superiore e migliore interesse del bambino” quale principio generale di qualsiasi ordinamento.
Anche e soprattutto per questa delicatissima materia dei limiti ai diritti fondamentali della persona, si rende necessario integrare le funzioni dei tradizionali organi di garanzia (magistratura ordinaria e costituzionale) con quelle delle cosiddette Istituzioni Nazionali per i Diritti Umani: Commissione Nazionale, Difensore Civico Nazionale, Garante Nazionale dei Diritti dell’Infanzia, secondo i principi stabiliti dalle Nazioni Unite (in particolare, indipendenza dall’Esecutivo). Questi organi hanno il compito di sorvegliare la situazione dei diritti umani, fornire consulenza al governo e al parlamento, avanzare proposte di miglioramento della legislazione e degli strumenti di garanzia, rendere più efficace l’intero sistema di garanzie mediante l’esercizio di funzioni di prevenzione delle violazioni e di tutela, per via extra-giudiziaria, dei diritti dei cittadini nelle loro controversie con le pubbliche amministrazioni.
Anche e soprattutto per l’esercizio delle funzioni d’autorità delle pubbliche istituzioni si rende indispensabile l’educazione e l’addestramento del relativo personale per il rispetto e la garanzia dei diritti umani: dai funzionari civili ai militari, dai magistrati ai poliziotti.
Naturalmente, l’incipit sta nei programmi di educazione civica, in ambito sia scolastico che extra-scolastico.”



30 giorni x 30 articoli.
Verso il 10 dicembre 2008: leggiamo insieme ogni giorno un articolo
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Art. 30
"Non violateli più"
La Tavola della pace rinnova l'appello ai direttori dei TG della RAI:
bastano pochi secondi al giorno nei TG


Oggi, martedì 9 dicembre 2008, alla vigilia del 60° anniversario, leggiamo insieme il trentesimo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Articolo 30 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

"Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati".

Segue il commento del prof. Antonio Papisca.

"Questo Articolo chiude la Dichiarazione universale. Il commento che ne facciamo pone la parola fine alla piccola "vulgata diritti umani", che abbiamo costruito per spunti rapidi di riflessione. Ogni articolo come la tappa di un pellegrinaggio, o di una piccola Marcia per la Pace Perugia-Assisi, sulla via della promozione della eguale dignità di "tutti i membri della famiglia umana". Ogni diritto una sosta, per interiorizzarne un valore universale e motivarci all'azione.
L'Articolo 30 è particolarmente impegnativo. Innanzitutto perché tra i suoi destinatari mette insieme gli stati, i gruppi, le singole persone, tutti accomunati dall'obbligo di non porre in atto comportamenti che abbiano come scopo la distruzione dei diritti e delle libertà fondamentali quali riconosciuti dalla Dichiarazione universale e dalle successive Convenzioni giuridiche che formano il vigente Diritto internazionale. Questa 'comunanza' di soggetti sta ad indicare che la persona umana in quanto tale è soggetto di Diritto internazionale. Si parla di "distruzione", assumendo che ci sono atti privati e pubblici che possono condurre appunto all'annientamento dei diritti internazionalmente riconosciuti. Anche una singola persona, se particolarmente potente, può distruggere la meravigliosa costruzione universale dei diritti. L'omicidio, la pena di morte, la guerra, politiche di asservimento all'economia senza regole uccidono i diritti umani. Chi delibera l'aggressione ad un paese o la realizzazione di una "guerra preventiva" incorre nel perentorio divieto dell'Articolo 30. Ci sono teorie e pubblicazioni che, più o meno subdolamente, inneggiano alle guerre sante o rispolverano l'incubo del bellum iustum o spiegano (giustificano...) lo scontro delle civiltà: i loro autori incorrono nella sanzione morale dell'Articolo 30.
C'è anche chi riconosce di aver sbagliato facendo guerre preventive o strozzando la vita sociale con l'"aggiustamento strutturale": ci si domanda se non sia il caso di allargare la tipologia dei crimini contro l'umanità. La guerra preventiva, con tutto quello che ha provocato, non è una marachella. Lo stesso dicasi per certe decisioni di politica economica. La logica dei due pesi-due misure è incompatibile con la giustizia dei diritti umani.
Il contenuto dell'Articolo 30, suffragato da competente dottrina e giurisprudenza interna e internazionale, dice che i diritti umani e le libertà fondamentali non sono una concessione degli Stati, non sono spiegabili con teorie contrattualistiche. I diritti fondamentali sono innati, una volta formalmente riconosciuti con appropriati strumenti giuridici (Costituzioni, Convenzioni giuridiche internazionali) non possono essere cancellati anche se ad esercitare questo compito barbarico fosse un parlamento. Non è dato tornare indietro. Il messaggio che l'Articolo 30 rivolge agli stati e a tutti è: andare avanti, sulla via del perfezionamento degli ordinamenti e delle politiche avendo come punto di riferimento la centralità della persona umana e il superiore-migliore interesse dei bambini.
In certi ambienti di erudita supponenza persiste il vizio salottiero di continuare a disquisire sul fondamento dei diritti umani, nella piena ignoranza di ciò che si è costruito e sviluppato, in termini di diritto e di mobilitazione operativa, a partire dalla Dichiarazione universale. Si fa finta di non essere stati (opportunamente, felicemente) presi in contropiede dall'Articolo 1 della Dichiarazione. Invece di partire da ciò che c'è di obiettivamente buono e positivo per passare all'applicazione delle norme, a fare dei diriti umani un'Agenda politica puntuale e incalzante, si tenta di rimettere in discussione tutto e ripartire da zero. Oppure, in ambienti meno salottieri, si insiste nel denunciare le violazioni dei diritti umani per concludere che le 'carte' giuridiche sono inutili, i diritti umani sono un'invenzione dell'occidente, non sono comprensibili in altre culture, e via dicendo. Anche in questo caso si fa il gioco di quanti, in posizione di potere, vogliono riportare all'ora zero l'orologio del Diritto internazionale dei diritti umani. Classi governanti di potenti stati è come se si fossero pentite di ciò che i loro padri illuminati hanno "inventato" nel corso degli anni quaranta del secolo ventesimo.
E invece, la strada maestra è quella che, lungi dall'azzerare, parte dalla conoscenza di ciò che di buono è stato impiantato negli ultimi sessanta anni: per denunciare le violazioni dei diritti umani - non le norme che li riconoscono! - e, soprattutto, per fare dei diritti umani altrettanti punti all'ordine del giorno dell'Agenda politica.
In conclusione sul punto, se la legge è buona e giusta, si parta dalla legge per applicarla, non dalle sue violazioni per buttarla nel cestino.
Non si abbia reticenza a dire che i diritti umani sono universali: c'è l'universalità logica (un diritto umano o diritto fondamentale non è tale se non è universale) e c'è l'universalizzazione reale, sul campo, dei diritti umani: ovunque nel mondo, dove si attenta alla vita e all'integrità fisica e psichica della persona, dove ci sono guerre, violenze sulle donne e i bambini, epidemie, fame, sete, deforestazioni, sale l'invocazione, anzi il grido: diritti umani, parole percepite come equivalenti a 'bisogni vitali', a 'urgenze esistenziali'. Certamente, c'è un problema di inculturazione all'interno delle storie particolari dei popoli e dei gruppi: i sistemi regionali dei diritti umani - europeo, interamericano, africano, l'incipiente sistema arabo - esistono per rispondere a questa necessità. Dal canto loro, gli studiosi dei diritti umani si sforzano di individuare principi e valori che sono comuni alle radici delle grandi culture.
La democrazia è certamente un valore e un diritto fondamentale radicato nella dignità umana, ma la democrazia-metodo varia a seconda dei contesti. E comunque, il discorso dei diritti umani è quello della gradualità, della comunicazione, della dialogicità, del dare l'esempio.
Nell'ultima tappa della nostra piccola maratona, c'è una dedica: ai "difensori dei diritti umani", in particolare ai tanti ragazzi e ragazze che hanno animato la Marcia per la Pace Perugia-Assisi del 7 ottobre 2007, perché si confermino nella loro determinazione di portare avanti, con rinnovata lena, la costruzione di un altro mondo, segnato dal rispetto di tutti i diritti umani per tutti.
C'è la consegna a ognuno/a della Magna Charta dei difensori dei diritti umani, contenuta nella Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1998 "sulla responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti".
Il testo è allegato, a complemento della Dichiarazione universale del 1948."

Antonio Papisca
Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace" presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova (
antonino.papisca at unipd.it).


Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti

Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144 del 9 Dicembre 1998


L’Assemblea Generale,
Riaffermando l’importanza dell’osservanza dei fini e dei princìpi della Carta delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti in tutti i paesi del mondo,
Riaffermando inoltre l’importanza della Dichiarazione universale dei diritti umani e dei Patti Internazionali sui diritti umani quali elementi portanti dell’impegno internazionale per promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l’importanza degli altri strumenti per i diritti umani adottati all’interno del sistema delle Nazioni Unite, così come di quelli adottati a livello regionale,
Sottolineando che tutti i membri della comunità internazionale devono adempiere, insieme e separatamente, l’obbligo solenne di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di sorta, incluse quelle fondate sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di altro genere, sull’origine nazionale o sociale, sulla proprietà, sulla nascita o su altro status, e riaffermando la particolare importanza di una effettiva cooperazione internazionale per adempiere tale obbligo secondo quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite,
Riconoscendo l’importante ruolo della cooperazione internazionale e l’apprezzabile lavoro di individui, gruppi e associazioni nel contribuire all’effettiva eliminazione di tutte le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli e degli individui, incluse le violazioni massicce, flagranti e sistematiche come quelle risultanti dall’apartheid, da tutte le forme di discriminazione razziale, dal colonialismo, dal dominio o dall’occupazione straniera; dall’aggres­sione o dalle minacce alla sovranità nazionale, all’unità nazionale o all’integrità territoriale, e dal rifiuto di riconoscere il diritto di autodeterminazione dei popoli ed il diritto di ogni popolo di esercitare la piena sovranità sulle proprie ricchezze e risorse naturali,
Riconoscendo la relazione tra la pace e la sicurezza internazionale e la possibilità di godere i diritti umani e le libertà fondamentali, e consapevoli del fatto che la mancanza di pace e sicurezza internazionale non giustifica l’inadempienza,
Ribadendo che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e dovrebbero essere promossi ed attuati in maniera giusta ed equa, senza pregiudicare l’attuazione di ciascuno di tali diritti e libertà,
Sottolineando che la responsabilità e il dovere primario di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali risiede nello Stato,
Riconoscendo il diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e delle associazioni di promuovere il rispetto e la conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale,
Dichiara:

Articolo 1
Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 2
1. Ogni Stato ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, tra l’altro, adottando le misure necessarie per creare tutte le indispensabili condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le persone sotto la sua giurisdizione, individualmente ed in associazione con altri, possano godere tutti quei diritti e quelle libertà nella pratica.
2. Ogni Stato deve intraprendere ogni azione legislativa, amministrativa o di altro genere che risulti necessaria per assicurare che i diritti e le libertà di cui alla presente Dichiarazione, siano effettivamente garantiti.

Articolo 3
L’ordinamento giuridico nazionale, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e degli altri obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, costituisce la cornice giuridica al cui interno le libertà fondamentali e i diritti umani devono essere attuati e goduti ed in cui le attività per la promozione, la protezione e l’effettiva realizzazione dei diritti e libertà di cui alla presente Dichiarazione devono essere condotte.

Articolo 4
Nulla nella presente dichiarazione deve essere interpretato in modo da danneggiare o contraddire i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite o da restringere o derogare le norme della Dichiarazione universale dei diritti umani, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti ed impegni internazionali applicabili in questo campo.

Articolo 5
Allo scopo di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, a livello nazionale ed internazionale: a) di riunione e assemblea pacifica;
b) di formare, aderire e partecipare a organizzazioni nongovernative, associazioni o gruppi;
c) di comunicare con organizzazioni nongovernative o intergovernative.

Articolo 6
Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri: a) di conoscere, ricercare, ottenere, ricevere e detenere informazioni riguardo a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, incluso l’accesso alle informazioni sul modo in cui si dia effetto a tali diritti e libertà nei sistemi legislativi, giuridici o amministrativi interni;
b) in conformità con quanto previsto negli strumenti internazionali sui diritti umani ed in altri strumenti applicabili, di pubblicare liberamente, comunicare o distribuire ad altri opinioni, informazioni e conoscenze su tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
c) di studiare, discutere, formulare ed esprimere opinioni sull’osservanza, sia nella legge che nella pratica, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e, attraverso questi ed altri mezzi appropriati, di attirare la pubblica attenzione su questa materia.

Articolo 7
Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione.

Articolo 8
1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ed avere effettivo accesso, su basi non discriminatorie, al governo del proprio paese e alla conduzione degli affari pubblici.
2. Questo include, tra l’altro, il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sottoporre agli organi governativi ed alle agenzie ed organizzazioni coinvolte negli affari pubblici, critiche e proposte per migliorare il loro funzionamento e per attirare l’attenzione su ogni aspetto della loro attività che possa ostacolare o impedire la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 9
1. Nell’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusa la promozione e la protezione dei diritti umani di cui alla presente Dichiarazione, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di beneficiare di effettivi rimedi e di essere protetti in caso di violazione di tali diritti.
2. A questo fine, tutti coloro che adducano la violazione dei propri diritti o libertà hanno il diritto, sia di persona che attraverso un rappresentante legale autorizzato, di avanzare ricorsi e di ottenerne il pronto esame in una pubblica udienza di fronte ad una autorità indipendente, imparziale e competente, giudiziaria o di altra natura, istituita per legge e di ottenere da tale autorità una decisione, conforme alla legge, che fornisca un risarcimento, incluso un adeguato indennizzo, ove vi sia stata una violazione dei diritti o delle libertà di quella persona, ed all’esecuzione dell’eventuale decisione e risarcimento, senza ritardi eccessivi.
3. Allo stesso fine, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, tra l’altro:
a) di protestare contro le politiche e le azioni di singoli funzionari e organi governativi con riferimento a violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tramite petizione o altri mezzi appropriati, presso le competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative, o presso qualunque altra autorità competente prevista dal sistema legale dello Stato, la quale dovrebbero decidere sul reclamo senza ritardi indebiti;
b) di assistere a pubbliche udienze, procedimenti e processi in modo da formarsi un’opinione circa la loro conformità alla legislazione nazionale e agli obblighi e impegni internazionali applicabili;
c) di offrire e fornire assistenza legale professionale qualificata o altra pertinente consulenza e assistenza nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
4. Allo stesso fine, ed in accordo con le procedure e gli strumenti internazionali applicabili, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di accedere liberamente e di comunicare con gli organi internazionali dotati della competenza generale o speciale di ricevere e considerare comunicazioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali.
5. Lo Stato deve condurre un’indagine pronta ed imparziale o assicurare che si svolga un’inchiesta ogni qual volta vi sia il ragionevole motivo di credere che una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali abbia avuto luogo nei territori sotto la sua giurisdizione.

Articolo 10
Nessuno deve partecipare, con atti o omissioni, alla violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e nessuno deve essere soggetto a punizione o a qualunque tipo di azione vessatoria per essersi rifiutato di farlo.

Articolo 11
Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, al legittimo esercizio della propria occupazione o professione. Chiunque, in virtù della propria professione, possa nuocere alla dignità umana, ai diritti umani e alle libertà fondamentali altrui deve rispettare tali diritti e libertà e rispettare i pertinenti standard nazionali ed internazionali di condotta o etica professionale e lavorativa.

Articolo 12
1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ad attività pacifiche contro le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
2. Lo Stato deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, da parte delle autorità competenti, di chiunque, individualmente ed in associazione con altri, contro violenze, minacce, ritorsioni, discriminazione vessatorie di fatto o di diritto, pressioni o altre azioni arbitrarie conseguenti al legittimo esercizio dei diritti di cui alla presente Dichiarazione.
3. A questo riguardo, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di essere protetti efficacemente dalla legislazione nazionale ove reagiscano o si oppongano, con mezzi pacifici, ad attività ed atti, incluse le omissioni, che, attribuibili allo Stato, provochino violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come ad atti di violenza perpetrati da gruppi o individui che incidano il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 13
Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sollecitare, ricevere ed utilizzare risorse con il fine esplicito di promuovere e proteggere, attraverso mezzi pacifici, i diritti umani e le libertà fondamentali, in conformità all’articolo 3 della presente Dichiarazione.

Articolo 14
1. Lo Stato ha la responsabilità di prendere appropriate misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro genere, per promuovere la comprensione dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali da parte di tutte le persone che si trovano sotto la sua giurisdizione.
2. Tali misure devono comprendere, tra le altre: a) la pubblicazione e la vasta disponibilità delle leggi e dei regolamenti nazionali e dei fondamentali strumenti internazionali sui diritti umani applicabili;
b) l’accesso pieno ed eguale ai documenti internazionali nel campo dei diritti umani, inclusi i rapporti periodici dello Stato agli organi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani dei quali lo Stato è parte, così come i resoconti sintetici delle discussioni e dei rapporti ufficiali di questi organismi.
3. Lo Stato deve assicurare e sostenere, ove appropriato, la creazione e lo sviluppo di ulteriori istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il territorio sotto la sua giurisdizione, siano essi ombudsman (difensori civici), commissioni sui diritti umani o qualsiasi altro tipo di istituzione nazionale.

Articolo 15
Lo Stato ha la responsabilità di promuovere e facilitare l’insegnamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali a tutti i livelli educativi e di assicurare che tutti i responsabili della formazione di avvocati, personale addetto al rispetto della legge, personale delle forze armate e pubblici ufficiali, inseriscano appropriati elementi di insegnamento dei diritti umani nei loro programmi di formazione.

Articolo 16
Gli individui, le organizzazioni nongovernative e le istituzioni competenti giocano un importante ruolo nel contribuire ad una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative a tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, attraverso attività quali l’educazione, la formazione e la ricerca in questi campi per rafforzare ulteriormente, tra l’altro, la comprensione, la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni e tra tutti i gruppi razziali e religiosi, tenendo conto dei diversi contesti sociali e comunitari in cui svolgono le proprie attività.

Articolo 17
Nell’esercizio dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione, tutti, agendo individualmente o in associazione con altri, saranno soggetti alle sole limitazioni che, conformi agli obblighi internazionali applicabili, siano determinate dalla legge con l’esclusivo fine di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui, e di soddisfare i giusti requisiti della moralità, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Articolo 18
1. Tutti hanno doveri verso e all’interno della comunità, nella quale soltanto il libero e pieno sviluppo della loro personalità è possibile.
2. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni nongovernative hanno un importante ruolo e responsabilità nella salvaguardia della democrazia, nella promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e nel contribuire alla promozione e al progresso delle società, delle istituzioni e dei processi democratici.
3. Gli individui, i gruppi, le istituzioni e le organizzazioni nongovernative hanno inoltre un importante ruolo e responsabilità nel contribuire, ove appropriato, alla promozione del diritto di tutti ad un ordine sociale ed internazionale in cui i diritti e le libertà sancite dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dagli altri strumenti sui diritti umani siano pienamente realizzati.

Articolo 19
Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da implicare il diritto di qualsiasi individuo, gruppo o organo della società o di qualsiasi Stato di intraprendere qualsivoglia attività o di compiere qualsiasi atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione.

Articolo 20
Nulla nella presente Dichiarazione deve essere interpretato in modo tale da permettere agli Stati di sostenere e promuovere attività di individui, gruppi di individui, istituzioni o organizzazioni nongovernative contrarie alle norme della Carta delle Nazioni Unite.




Tutte le attività promosse in vista del 10 dicembre sono pubblicate sul sito: www.perlapace.it.

Perugia, 8 dicembre 2008

Ufficio Stampa Tavola della pace
Floriana Lenti 338/4770151
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