Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230,in materia di obiezione di coscienza:io scrivo all'UNSC e mi confermo OBIETTORE.
- Subject: Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230,in materia di obiezione di coscienza:io scrivo all'UNSC e mi confermo OBIETTORE.
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- Date: Fri, 24 Aug 2007 16:22:31 +0200
Art. 1. 1.
Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «ad
eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma
dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito
dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36» sono
sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle armi e dei materiali
esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati
con decreto del Ministro dell’interno, sentita la commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi di cui all’articolo 6 della legge 18
aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»; 2)
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e
7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato
allo status di obiettore
di coscienza ai sensi del comma 7-ter. 7-ter.
L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo
le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore
di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a
darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari,
del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216». 2.
Il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a), della legge 8
luglio 1998, n. 230, come modificata dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 3.
Fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno di
cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera
a), primo periodo, della legge 8
luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della presente legge. precedente storico Ecco il modulo di abiura rifiutato
dagli obiettori di coscienza Testimoni di Geova prigionieri
nei Lager nazisti Campo di concentramento........................ ...............,lì................ Dichiarazione
Fonte: http://www.triangoloviola.it/ |
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