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Che cosa penso dell'ONU e del suo CdS
- Subject: Che cosa penso dell'ONU e del suo CdS
- From: "Giorgio Cadoni" <giorgio.cadoni at uniroma1.it>
- Date: Thu, 20 Feb 2003 12:20:13 +0100
- Importance: Normal
Nel caso dovesse interessarti, ti mando le considerazioni con cui ho respinto l'invito a solidarizzare con la mozione dei DS sulla guerra. Ciao Giorgio ---------------- Al fine di realizzare gli scopi di pacifica convivenza tra i popoli enunciati dallìart. 1, l'art 3 comma 3 della Carta dell'ONU dispone: "All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered". Cioè: "Tutti i Membri regoleranno le loro controversie internazionali con mezzi pacifici in maniera che non siano messe in pericolo la pace e la sicurezza internazionali". La sola eccezione ammessa al divieto della guerra è la legittima difesa da un'aggressione in atto, prevista dall'art. 51 della Carta dell'Onu: "Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security. Cioè: "Nessuna disposizione della presente Carta esclude il diritto naturale di autodifesa individuale o collettiva qualora un Membro delle Nazioni Unite sia oggetto di un'aggressione armata fino a quando il Consiglio di sicurezza abbia preso le misure necessarie per conservare la pace e la sicurezza internazionali. Le misure prese dai Membri nell'esercizio di questo diritto di autodifesa saranno immediatamente portate a conoscnza del Consiglio di sicurezza e non condizionano in alcun modo il potere e il dovere che il Consiglio di sicurezza ha, in virtù della presente Carta, di agire in ogni momento nella maniera che ritiene necessaria per conservare o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali". L'art.2, comma 4 della Carta dell'Onu vieta ai paesi membri non soltanto «l'uso», ma anche «la minaccia» dell'uso della forza: "All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations". Cioè: "Tutti i Membri dell'Organizzazione si asterranno, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ciascuno stato o da qualsiasi altra minaccia incompatibile con gli scopi delle Naxioni Unite". Ne segue che neppure il Consiglio di sicurezza può autorizzare un paese membro o una coalizione di paesi che non siano oggetto di un'aggressione armata a impiegare o minacciare l'impiego della forza contro un altro paese. In determinate circostanze il Consiglio di sicurezza può tuttavia intraprendere azioni che comportano l'impiego della forza ma sono ontologicamente diverse dalla guerra che intendono scatenare gli Stati Uniti col minacciato lancio di tremila bombe nei primi due giorni. Si tratta infatti di "azioni coercitive internazionali" che debbono essere condotte sotto l'egida del Consiglio di sicurezza. Le circostanze nelle quali il Consiglio di sicurezza puà intraprendere dette azioni sono definite dall'art. 39 della Carta: "The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security". Cioè: "Il Consiglio di sicurezza constaterà l'esistenza di una minaccia alla pace, di una rottura della pace o di un atto di aggressione e farà delle raccomandazioni o deciderà quali misure saranno prese conformemente agli articoli 41 e 42 per conservare la pace e la sicurezza internazionali". Del tutto evidente è che una tale minaccia non sussiste da parte dell'Iraq, il cui possesso di armi di distruzione di massa non è stato finora dimostrato e qualora lo fosse in futuro non lo porrebbe in una condizione diversa da quella dei molti paesi che tali armi ufficialmente posseggono. Non tiene l'obiezione secondo cui l'Iraq ne ha fatto uso in passato, perché da allora sono passati dodici anni e, ammesso, e non concesso, che l'Iraq possieda armi di distruzione di massa soltanto una folle vocazione suicida (e Saddam è una carogna, ma non è né folle né suicida) potrebbe indurlo a farne uso, mentre gli Stati Uniti non solo si sono serviti dell'arma atomica a Hiroshima e Nagasachi, ma hanno apertamente minacciato di servirsene contro l'Iraq sia pure a tittolo di ritorsione. Qualora, in spregio della mancanza del presupposto, il Consiglio di sicurezza dovesse decidere di ricorrere a un'azione coercitiva internazionale - si ripete: non alla guerra e relativo sgancio di tremila bombe in due giorni - non potrebbe affidarne la gestione all'autonoma iniziativa degli Usa o della coalizione che a essi fa capo ma dovrebbe conservarne la supervisione e il controllo. Infatti l'art. 47, cooma 3. dispone: "The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to the command of such forces shall be worked out subsequently". Cioè: "Il Comitato di Stato-maggiore sarà responsabile, sotto l'autorità del Consiglio di sicurezza, della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio. Le questioni relative al comando si queste forze saranno regolate ulteriromene". Poiché un tale comitato non è stato mai costituito e non lo sarà nemmeno in questa circostanza, preso atto che dovrebbe comunque operare "under the Security Council", vediamo che cosa dice l'art. 53, comma 1: "The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state". Cioè: "Il Consiglio di sicurezza utilizza, se opportuno, tali accordi o organismi regionali per l'applicazione delle misure coercitive sotto la propria autorità. Tuttavia nessuna azione coercitiva sarà iniziata in virtù di accordi regionali o da organismi regionali senza la'autorizzazione del Consiglio di sicurezza con l'eccezione delle misure contro qualsiasi stato nemico ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 del presente articolo previste in applicazione dell'art. 107 o negli accordi regionali diretti contro la ripresa, da parte di un tale stato, di una politica d'aggressione, fino al momento in cui l'Organizzazione potrà,a domanda dei Governi interessati, essare incaricata del compito di prevenire ogni nuova aggressione da parte di un tale stato". Come chiarisce il comma 2, per "stato nemico" deve intendersi qualsiasi stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno qualsiasi degli stati firmatari della Carta dell'ONU, La parte che ci interessa del primo comma è dunque quella che chiarisce che le forze di cui il Consiglio di sicurezza può decidere di servirsi debbono restare "under its authority". Conclusione. Il Consiglio di sicurezza NON PUO' autorizzare la Nato a muovere guerra all'Iraq, poiché la guerra è lecita solo come provvisoria risposta a un'aggressione armata in attesa dell'intervento dell'ONU. Se prendesse l'iniziativa di utilizzare le forze della Nato per un'operazione coercitiva internazionale, queste dovrebbero restare sotto la sua supervisione e il suo controllo e detta operazione non potrebbe in ogni caso essere essere affidata all'autonoma gestione della Nato. Per questa iniziativa continuerebbe in ogni caso a mancare il presupposto. Per tanto il Consiglio di sicurezza NON PUO' lecitamente aderire alle richieste degli Stati Uniti e ogni deliberazione in tal senso sarebbe ipso facto nulla. Come estrema conseguenza l'azione della Nato continuerebbe a rappresentare una gravissima infrazione del diritto internazionale e se ci sarà la guerra, essa sarà, in ogni caso, un'aperta violazione della Carta dell'Onu. E, ove l'Italia aderisse a tale guerra, o comunque la supportasse, a dispetto della nostra Costituzione, sarà, sulla base dell'art.5, lettera d) dello Statuto della Corte penale internazionale, entrato quest'anno in vigore, un «crimine di aggressione» del quale dovrà rispondere. Giorgio Cadoni
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