[Nonviolenza] Nonviolenza. Femminile plurale. 622



 

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NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE

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Supplemento del notiziario telematico quotidiano "La nonviolenza e' in cammino" (anno XVII)

Numero 622 del 9 marzo 2016

 

In questo numero:

1. Per sostenere il centro antiviolenza "Erinna"

2. Il testo della Convenzione di Istanbul (parte seconda e conclusiva)

 

1. REPETITA IUVANT. PER SOSTENERE IL CENTRO ANTIVIOLENZA "ERINNA"

[L'associazione e centro antiviolenza "Erinna" e' un luogo di comunicazione, solidarieta' e iniziativa tra donne per far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza fisica e psichica e lo stupro, reati specifici contro la persona perche' ledono l'inviolabilita' del corpo femminile (art. 1 dello Statuto). Fa progettazione e realizzazione di percorsi formativi ed informativi delle operatrici e di quanti/e, per ruolo professionale e/o istituzionale, vengono a contatto con il fenomeno della violenza. E' un luogo di elaborazione culturale sul genere femminile, di organizzazione di seminari, gruppi di studio, eventi e di interventi nelle scuole. Offre una struttura di riferimento alle donne in stato di disagio per cause di violenze e/o maltrattamenti in famiglia. Erinna e' un'associazione di donne contro la violenza alle donne. Ha come scopo principale la lotta alla violenza di genere per costruire cultura e spazi di liberta' per le donne. Il centro mette a disposizione: segreteria attiva 24 ore su 24; colloqui; consulenza legale e possibilita' di assistenza legale in gratuito patrocinio; attivita' culturali, formazione e percorsi di autodeterminazione. La violenza contro le donne e' ancora oggi un problema sociale di proporzioni mondiali e le donne che si impegnano perche' in Italia e in ogni Paese la violenza venga sconfitta lo fanno nella convinzione che le donne rappresentano una grande risorsa sociale allorquando vengono rispettati i loro diritti e la loro dignita': solo i Paesi che combattono la violenza contro le donne figurano di diritto tra le societa' piu' avanzate. L'intento e' di fare di ogni donna una persona valorizzata, autorevole, economicamente indipendente, ricca di dignita' e saggezza. Una donna che conosca il valore della differenza di genere e operi in solidarieta' con altre donne. La solidarieta' fra donne e' fondamentale per contrastare la violenza]

 

Per sostenere il centro antiviolenza delle donne di Viterbo "Erinna" i contributi possono essere inviati attraverso bonifico bancario intestato ad Associazione Erinna, Banca Etica, codice IBAN: IT60D0501803200000000287042.

O anche attraverso vaglia postale a "Associazione Erinna - Centro antiviolenza", via del Bottalone 9, 01100 Viterbo.

Per contattare direttamente il Centro antiviolenza "Erinna": tel. 0761342056, e-mail: e.rinna at yahoo.it, onebillionrisingviterbo at gmail.com, sito: http://erinna.it, facebook: associazioneerinna1998

Per destinare al Centro antiviolenza "Erinna" il 5 per mille inserire nell'apposito riquadro del modello per la dichiarazione dei redditi il seguente codice fiscale: 90058120560.

 

2. DOCUMENTI. IL TESTO DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL (PARTE SECONDA E CONCLUSIVA)

[Dal sito www.pariopportunita.gov.it riprendiamo e riproponiamo ancora una volta il testo della Convenzione di Istanbul, ovvero della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011, ratificata all'unanimita' dal Parlamento italiano nel giugno 2013 (e quindi legge dello Stato italiano dal 19 giugno 2013)]

 

Capitolo VI - Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Articolo 49 - Obblighi generali

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

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Articolo 50 - Risposta immediata, prevenzione e protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

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Articolo 51 - Valutazione e gestione dei rischi

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

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Articolo 52 - Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

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Articolo 53 - Ordinanze di ingiunzione o di protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:

- concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;

- emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;

- ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;

- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;

- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

3. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

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Articolo 54 - Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

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Articolo 55 - Procedimenti d'ufficio e ex parte

1. Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

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Articolo 56 - Misure di protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

a. garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;

b. garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;

c. informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;

d. offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;

e. fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;

f. garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;

g. assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;

h. fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;

i. consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

2. Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

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Articolo 57 - Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

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Articolo 58 - Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

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Capitolo VII - Migrazione e asilo

Articolo 59 - Status di residente

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.

3. Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:

a. quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;

b. quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.

4. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

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Articolo 60 - Richieste di asilo basate sul genere

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.

2. Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

3. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

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Articolo 61 - Diritto di non-respingimento

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

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Capitolo VIII - Cooperazione internazionale

Articolo 62 - Principi generali

1. Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:

a. prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b. proteggere e assistere le vittime;

c. condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;

d. applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3. Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

4. Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

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Articolo 63 - Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

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Articolo 64 - Informazioni

1. La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.

2. Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.

3. Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

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Articolo 65 - Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n. 108).

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Capitolo IX - Meccanismo di controllo

Articolo 66 - Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.

2. Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

3. L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.

4. L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:

a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;

b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;

c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;

d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;

e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.

5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

6. Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.

7. I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

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Articolo 67 - Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.

2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.

3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

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Articolo 68 - Procedura

1. Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.

2. Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.

3. La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.

4. Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.

5. Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.

6. Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

7. Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.

8. Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.

9. Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

10. Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.

11. Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.

12. Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.

13. Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.

14. Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.

15. Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

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Articolo 69 - Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

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Articolo 70 - Partecipazione dei Parlamenti al controllo

1. I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per

l'attuazione della presente Convenzione.

2. Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

3. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

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Capitolo X - Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 71 - Relazioni con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.

2. Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

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Capitolo XI - Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72 - Emendamenti

1. Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.

2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.

3. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

4. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

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Capitolo XII - Clausole finali

Articolo 73 - Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

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Articolo 74 - Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

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Articolo 75 - Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.

4. Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

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Articolo 76 - Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.

2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

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Articolo 77 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

*

Articolo 78 - Riserve

1. Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.

2. Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:

- Articolo 30, paragrafo 2;

- Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;

- Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati

minori;

- Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;

- Articolo 59.

3. Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.

4. Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

*

Articolo 79 - Validità ed esame delle riserve

1. Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

2. Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

3. La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

*

Articolo 80 - Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

*

Articolo 81 - Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;

d. ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;

e. ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;

f. ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;

g. ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

*

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

*

Allegato - Privilegi e immunità (Articolo 66)

1. Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.

2. I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

a. immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;

b. esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

4. I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.

5. Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.

6. I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.

(Parte seconda - fine)

 

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NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE

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Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100

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Numero 622 del 9 marzo 2016

 

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