Telegrammi. 1126



 

TELEGRAMMI DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO

Numero 1126 del 17 dicembre 2012

Telegrammi della nonviolenza in cammino proposti dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza

Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it , centropacevt at gmail.com

 

Sommario di questo numero:

1. Associazione "Respirare": Osservazioni per il rigetto dello schema di decreto che consentirebbe la presenza nell'acqua potabile di microcistine cancerogene

2. La "Carta" del Movimento Nonviolento

3. Per saperne di piu'

 

1. INIZIATIVE. ASSOCIAZIONE "RESPIRARE": OSSERVAZIONI PER IL RIGETTO DELLO SCHEMA DI DECRETO CHE CONSENTIREBBE LA PRESENZA NELL'ACQUA POTABILE DI MICROCISTINE CANCEROGENE

[Riceviamo e diffondiamo]

 

Al Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea

e per opportuna conoscenza:

al Commissario Europeo all'Ambiente

al Commissario Europeo alle Imprese e all'Industria

al Commissario Europeo alla Salute

al Presidente della Commissione Europea

al Ministro dell'Ambiente

al Ministro della Salute

Oggetto: Osservazioni per il rigetto dello schema di decreto interministeriale attualmente all'esame della Commissione Europea identificato con notification number 2012/0534/I - C50A, title "schema di decreto interministeriale per l'introduzione nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro microcistina - LR e relativo valore di parametro"; schema di decreto che se approvato consentirebbe la presenza nell'acqua potabile di microcistine cancerogene.

Le seguenti Osservazioni sono dedicate alla memoria di Rachel Carson, Laura Conti, Luce Fabbri, Hans Jonas, Ivan Illich ed Alexander Langer

Gentili signori,

vi inviamo le seguenti Osservazioni intese a richiedere e motivare il rigetto dello schema di decreto interministeriale attualmente all'esame della Commissione Europea identificato con notification number 2012/0534/I - C50A, title "schema di decreto interministeriale per l'introduzione nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro microcistina - LR e relativo valore di parametro".

I. Sul piano sanitario

Lo schema di decreto interministeriale avrebbe conseguenze semplicemente criminali e disastrose per la salute delle persone, poiche' se approvato consentirebbe di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene, come ha rilevato per prima la prestigiosa Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) alle cui Osservazioni depositate in data 20 novembre 2012 qui si rinvia.

II. Sul piano scientifico

Lo schema di decreto interministeriale e' in flagrante contrasto con l'evidenza scientifica: "... E' acclarata senza possibilita' di equivoco la gravita' del problema dell'eutrofizzazione e il pericolo per la salute umana determinato della presenza di cianobatteri e microcistine in corpi idrici utilizzati per l'erogazione di acque potabili; e' inoltre acclarata la grande, e in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri; e vi e' chiara nozione della potenziale pericolosita' della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali; delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte; delle documentate e croniche difficolta' in Italia di una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita'; della mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni su tutto il territorio nazionale italiano; ed infine e soprattutto del documentato e concreto rischio per la salute umana e quindi della necessita' di tutelare e preservare le caratteristiche di qualita' delle acque come disposto dalla Direttiva 98/83; ne consegue che lo schema di decreto interministeriale citato si configura altresi' come atto in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale" (Isde, doc. cit.). Si vedano anche i rilievi dell'illustre scienziato - e docente universitario di Biologia generale, di Fondamenti di Diritto ambientale e di Bioetica - prof. Gianni Tamino nel suo intervento del 10 dicembre 2012.

III. Sul piano giuridico erga omnes

Lo schema di decreto interministeriale stravolge e viola il decreto legislativo 31/2001, come evidenziato da tutti i soggetti intervenuti ed in particolare dalla XII Commissione Permanente della Camera dei Deputati del Parlamento italiano; e viola altresi' il dettato della Costituzione italiana, come ha autorevolissimamente rilevato tra gli altri l'illustre magistrato Ferdinando Imposimato nel suo intervento del 7 dicembre 2012.

IV. Sul piano economico (e del diritto relativo alla produzione, le imprese, il consumo, e la regolazione della concorrenza)

Lo schema di decreto interministeriale ha inoltre gravissime conseguenze sul piano economico ed impatta assai negativamente sul diritto relativo alla produzione, le imprese, il consumo, e la regolazione della concorrenza, come ha rilevato il "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" che nelle sue Osservazioni depositate l'11 dicembre 2012 testualmente scrive: "lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto da' luogo ad una turbativa nella regolazione della concorrenza e danneggia diritti soggettivi e legittimi interessi sia di imprese ed industrie del settore agricolo ed alimentare, sia dei consumatori dei loro prodotti". Osservazione ripresa anche dal Servizio di consulenza giuridica ed amministrativa dell'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) di Viterbo che nella sua "Nota di replica all'intervento del rappresentante del Ministero della Salute" del 13 dicembre 2012 conclude che "al Ministro della Salute incombe pertanto il dovere di procedere alla revoca dello schema di decreto essendo esso palesemente contrario alla legge, contrario all'evidenza scientifica, contrario al principio di precauzione, viziato da molteplici carenze ed errori formali, procedurali e sostanziali, e soprattutto e decisivamente essendo di grave nocumento sia ed innanzitutto e dirimentemente per la popolazione in generale, sia anche particolarmente per i produttori agricoli e le imprese alimentari e di ristorazione e per i consumatori dei loro prodotti e servizi, sia infine per il servizio sanitario nazionale (che dovrebbe successivamente farsi carico della cura delle malattie provocate dalla contaminazione delle acque potabili che il decreto consentirebbe)".

V. Sul piano amministrativo

Lo schema di decreto interministeriale oltre ad essere illecito per quanto gia' sopra esposto, e' anche amministrativamente irregolare, inammissibile e finanche irricevibile. Come e' stato rilevato da piu' parti lo schema di decreto de quo ed il procedimento fin qui seguito presentano: a) premesse errate e ingannevoli; b) metodologia inadeguata e procedura insufficiente; c) carenze scandalose; d) vizi di forma e veri e propri falsi. Cfr. in merito: I. Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia), Osservazioni cit., 20 novembre 2012; II. "Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua", Documento e Osservazioni, dicembre 2012 ; III. "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani", Osservazioni cit., 11 dicembre 2012; IV. Servizio di consulenza giuridica ed amministrativa dell'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) di Viterbo, Nota di replica cit., 13 dicembre 2012.

Ma la sua inammissibilita' amministrativa e' divenuta flagrante dopo il pronunciamento della XII Commissione Permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati in data 13 dicembre 2012 (di cui al successivo punto XI) che con la Risoluzione deliberata con voto unanime "impegna il Governo... a revocare lo schema di decreto interministeriale citato, tenendo conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale".

VI. Sul piano sociale

Lo schema di decreto interministeriale costituisce altresi' un disastro sociale. Come ha rilevato opportunamente il "Forum italiano dei movimenti per l'acqua" (che raccoglie le centinaia di associazioni e movimenti che nel 2011 promossero il vittorioso referendum in difesa dell'acqua pubblica) nel suo Documento e nelle sue Osservazioni del dicembre 2012 "riteniamo assolutamente irresponsabile intervenire sulla normativa attuale modificandola in modo peggiorativo, inserendo una presunta 'soglia di sicurezza' per una sostanza che, essendo cancerogena, non deve in nessun modo essere presente nell'acqua potabile, nel rispetto dell'art. 4 dello stesso Decreto 31/2001. Nessun vuoto normativo dunque a giustificazione di questo intervento, che deve essere immediatamente ritirato anche per non creare un pericoloso precedente riguardo l'inserimento di sostanze tossiche tra i parametri di potabilita'". Si consideri soltanto questo decisivo dato: le malattie e le morti che l'erogazione come potabile di acqua inquinata da agenti cancerogeni comporterebbe.

VII. Sul piano deontologico

Lo schema di decreto interministeriale confligge totalmente con il Principio di precauzione, che l'Unione Europea si impegna invece a rispettare (e valga in merito, per una fondamentale messa a punto, quanto scrisse Hans Jonas nel suo classico Das Prinzip Verantwortung).

VIII. Sul piano esperienziale

Lo schema di decreto interministeriale e' interno a un orizzonte di interessi e ad un paradigma argomentativo scandalosi e inammissibili: a fronte di un cospicuo e crescente inquinamento, invece di intervenire energicamente a tutela della salute e dell'ambiente, de facto si favoreggia lo status quo consentendo ope legis - ope sceleris, sarebbe invece corretto e doveroso dire - situazioni di effettuale grave danno per la popolazione e il territorio. E valgano gli esempi gravissimi, di cui rechiamo diretta esperienza, della situazione del lago di Vico ed il caso ignobile delle deroghe al D. Lgs. 31/2001 in relazione all'arsenico. Su entrambe le vicende cfr. gli atti processuali raccolti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo ora a disposizione delle parti offese tra cui vari movimenti ambientalisti dell'Alto Lazio; cfr. altresi' l'archivio dell'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia); item il sito del Comitato acqua potabile di Ronciglione; item l'ampio repertorio di materiali raccolti nei fascicoli 557-631 e passim del notiziario telematico quotidiano "Coi piedi per terra".

IX. Sul piano contestuale e di prospettiva

Lo schema di decreto interministeriale effettualmente contrasta e sabota gli Obiettivi europei di qualita' delle acque per il 2015. Inoltre esso - se fosse sciaguratamente, scelleratamente approvato - consentirebbe il degrado ulteriore dell'ecosistema, avrebbe costi umani terribili, provocherebbe penose sofferenze e costi sanitari enormi, danneggerebbe l'umanita' presente e le generazioni future.

X. Sul piano operativo

Lo schema di decreto interministeriale costituisce un grave danno per la popolazione, una grave violazione dei criteri e delle norme a difesa del diritto alla salute, un atto confliggente con l'evidenza scientifica, i criteri deontologici, la corretta gestione amministrativa. Operativamente esso avrebbe esiti patogeni, corruttivi, polluttori, delittuosi e criminogeni. Ergo, come ha giustamente stabilito la Risoluzione approvata all'unanimita' dalla XII Commissione Permanente della Camera dei Deputati (di cui al punto seguente),  esso deve essere revocato.

XI. Sul piano istituzionale e della democrazia

Lo schema di decreto interministeriale e' tanto illecito quanto antidemocratico. Ed antidemocratico non solo per la violenza e il nocumento che reca alla popolazione; ma ora anche in considerazione di un fatto istituzionale decisivo: ovvero la Risoluzione deliberata all'unanimita' dalla XII Commissione Permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012, che impegna il Governo a revocarlo.

Recita testualmente la parte dispositiva della Risoluzione citata (repetita iuvant): "impegna il Governo... a revocare lo schema di decreto interministeriale citato, tenendo conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale".

Come e' stato chiosato nella Comunicazione urgente e diffida (in calce allegata) del 14 dicembre 2012: "Il voto unanime della competente Commissione Parlamentare e' effettualmente dirimente in punto di metodo e in punto di diritto: ne discende che il Governo italiano ed i Ministri di esso membri non hanno piu' alcun titolo deontologico ne' alcuna implicita delega funzionale a persistere nella richiesta di assenso preliminare della Commissione Europea a quell'illegale ed inammissibile schema di decreto; anzi hanno ormai l'obbligo politico, etico e metodologico di revocarlo essi stessi, per la revoca essendosi espresso inequivocabilmente con voto unanime un organo parlamentare come la Commissione della Camera dei Deputati competente ad hoc, ed essendo l'Italia uno stato di diritto e una democrazia rappresentativa in cui il potere legislativo e' nelle mani del Parlamento e non dell'Esecutivo".

XII. Et coetera

Per il rigetto ovvero la revoca dello schema di decreto interministeriale segnaliamo altresi' i numerosi altri autorevoli interventi di parlamentari europei ed italiani: al Parlamento Europeo (interrogazioni di Sergio Cofferati e di Niccolo' Rinaldi) e al Senato della Repubblica (interrogazione di Roberto Della Seta e Francesco Ferrante), che si aggiungono alle interrogazioni e risoluzioni alla Camera dei Deputati (di Ileana Argentin, Lucio Barani, Matteo Beltrandi, Rita Bernardini, Antonio Borghesi, Luisa Bossa, Gino Bucchino, Giovanni Burtone, Maria Antonietta Farina Coscioni, Vittoria D'Incecco, Gerolamo Grassi, Donata Lenzi, Matteo Mecacci, Anna Margherita Miotto, Delia Murer, Antonio Palagiano, Luciana Pedoto, Andrea Sarubbi, Daniela Sbrollini, Livia Turco, Maurizio Turco, Elisabetta Zamparutti).

Segnaliamo infine la vasta bibliografia scientifica che conclude la "Technical relation" allegata alle Osservazioni presentate dall'Associazione italiana medici per l'ambiente il 20 novembre 2012.

XIII. Allegati

A sostegno delle Osservazioni precedentemente esposte in forma sintetica, alleghiamo i seguenti documenti per estratto:

1. Risoluzione deliberata all'unanimita' dalla XII Commissione Permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012 per la revoca dello schema di decreto interministeriale;

2. Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia): Osservazioni in opposizione allo schema di decreto interministeriale (20 novembre 2012);

3. Forum italiano dei movimenti per l'acqua: Nessuna tolleranza a sostanze tossiche nell'acqua potabile (dicembre 2012);

4. Intervento dell'illustre magistrato Ferdinando Imposimato del 7 dicembre 2012;

5. Intervento del prof. Gianni Tamino del 10 dicembre 2012;

6. Dieci osservazioni del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo per il rigetto dello schema di decreto interministeriale avvelenatore (11 dicembre 2012);

7. Nota di replica all'intervento del rappresentante del Ministero della Salute nella seduta del 12 dicembre 2012 della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati (13 dicembre 2012);

8. Al Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea. Comunicazione urgente e diffida (14 dicembre 2012).

Restando a disposizione per ogni opportuno approfondimento, vogliate gradire distinti saluti,

l'associazione "Respirare" di Viterbo

Viterbo, 16 dicembre 2012

L'associazione "Respirare" e' stata promossa a Viterbo da associazioni e movimenti ecopacifisti e nonviolenti, per il diritto alla salute e la difesa dell'ambiente.

*

Allegato 1. Risoluzione deliberata all'unanimita' dalla XII Commissione Permanente "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012 per la revoca dello schema di decreto interministeriale

La XII Commissione,

premesso che:

l'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment), di cui la dottoressa Antonella Litta e' referente per Viterbo, ha inviato un articolato documento al responsabile per la direttiva 98/34 della Commissione europea, e per conoscenza al commissario europeo all'ambiente, al commissario europeo alla salute, al presidente della Commissione europea; di detto documento sono stati messi a conoscenza anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, i presidenti delle Commissioni "Igiene e sanita'" e "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica; i presidenti delle Commissioni "Ambiente, territorio e lavori pubblici" e "Affari sociali" della Camera dei deputati; il presidente della Commissione "Ambiente, sanita' pubblica e sicurezza alimentare" del Parlamento europeo;

il citato documento contiene "osservazioni in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "schema di decreto interministeriale per l'introduzione nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro microcistina - LR e relativo valore di parametro"), affinche' esso sia rigettato sia per palese illegittimita' in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilita', in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e le inequivocabili indicazioni dello Iarc, dell'Oms e dell'Usepa, e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione";

lo schema di decreto in questione, costituito da due articoli, stabilisce che nella tabella presente nell'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo n. 31 del 2001 con cui l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la direttiva 98/83/CE, e' aggiunta una riga concernente la voce microcistina-LR e, nella tabella note, e' aggiunta la nota 12 che fornisce istruzioni relative alla determinazione del contenuto di tale tossina;

lo schema di decreto sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto e interesse primario sanitario e non industriale, in quanto e' riferito alla totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio;

l'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine, violando l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'"; esso si pone peraltro in aperto contrasto con la necessita' di combattere ogni forma di inquinamento e degrado delle acque, anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015;

le indicazioni delle maggiori agenzie internazionali, europee ed italiane di protezione dell'ambiente e della salute evidenziano il pericolo per la salute umana determinato dalla presenza di cianobatteri nelle acque, e cio' anche in considerazione:

a) della complessita' biologica e, in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri;

b) della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali;

c) delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte;

d) delle attivita' tossiche e/o cancerogene di svariati elementi contaminanti ed inquinanti le acque, tra cui le microcistine, che possono esplicarsi con molteplici e ancora sconosciuti meccanismi di interazione ed amplificazione indicati come "effetto cocktail", diversi da quello della sola e semplice sommatoria delle loro singole azioni;

sono da tempo documentate le croniche difficolta' del nostro Paese ad assicurare una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita' e la mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni: valga ad esempio il caso del lago di Vico, affetto da tempo da un gravissimo processo di eutrofizzazione e da sempre piu' frequenti e massicce fioriture del cianobatterio Plankthotrix rubescens, detto anche alga rossa, capace di produrre una microcistina cancerogena, non termolabile e tossica per gli esseri umani, per la flora e la fauna lacustre, classificata dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come cancerogeno di classe 2 b;

nella relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale delle citate osservazioni, si presentano esaurientemente gli inconfutabili dati, le evidenze scientifiche e la vastissima bibliografia a sostegno delle osservazioni medesime; ne discende, ad avviso dei firmatari del presente atto, che per le ragioni scientifiche esposte lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

ulteriori osservazioni sono formulabili altresi' in ordine al metodo con cui l'atto e' stato predisposto ed avviato nel suo iter procedimentale; ed in tale ambito si evidenzia che: a) a giudizio degli interroganti le proposte di emendamento delle leggi nazionali possono riguardare l'adozione di termini piu' stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini piu' laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettualmente favorisce la presenza di una classe di tossici ora non prevista ne' tollerata dalla legge europea e italiana; b) il testo della proposta sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto ed interesse primario sanitario e non industriale, in quanto riguardante la totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio fondamentale per la qualita' della vita, come la fornitura di acqua potabile; c) l'iter seguito si e' quindi fin qui caratterizzato per aver effettualmente sostanzialmente eluso fin dall'origine indispensabili ed adeguati criteri, controlli e procedure; d) dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione imprese e industrie dell'Unione europea peraltro si evince come l'atto sia presentato in modo che appare a dir poco carente e pertanto come esso sia viziato per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali; e) vi si legge che "esso non e' una misura sanitaria o fitosanitaria", mentre e' di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria; f) analoga sottolineatura merita l'esplicita ammissione che "L'analisi di impatto non e' disponibile al momento della notifica", e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto; g) il decreto, nel suo esito che effettualmente consente e favorisce l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessita' di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015; h) ne discende che non solo per le ragioni giuridiche e scientifiche esposte, ma anche per ragioni di metodo, procedimentali, deontologiche, di congruita' e coerenza, lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

alla luce delle suddette osservazioni si ribadisce che, in relazione allo schema di decreto interministeriale citato, dovrebbe esservi un ripensamento sia in quanto esso appare in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia in quanto risulta in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione;

impegna il Governo:

in ordine alle questioni tematiche poste da una situazione oggettivamente inquietante per la tutela della salute della popolazione ad adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie affinche' il decreto legislativo n. 31 del 2001, che ha recepito la direttiva europea 98/83 per quanto riguarda la potabilita' delle acque destinate a consumo umano, non venga modificato con l'introduzione di nuovi valori di parametro per sostanze cancerogene evitabili per le quali, come noto, non esistono soglie di sicurezza;

a revocare lo schema di decreto interministeriale citato, tenendo conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale.

Presentatori: Bucchino, Farina Coscioni, Miotto, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Approvata all'unanimita' nella seduta del 13 dicembre 2012

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Allegato 2. Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia): Osservazioni in opposizione allo schema di decreto interministeriale (20 novembre 2012)

Al Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea, e per opportuna conoscenza: al Commissario Europeo all'Ambiente, al Commissario Europeo alla Salute, al Presidente della Commissione Europea, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle Commissioni "Igiene e sanita'" e "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica, ai Presidenti delle Commissioni "Ambiente, territorio e lavori pubblici" e "Affari sociali" della Camera dei Deputati, al Presidente della Commissione "Ambiente, sanita' pubblica e sicurezza alimentare" del Parlamento Europeo

Oggetto: Osservazioni  in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al Decreto Legislativo 31/2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro "Microcistina-LR" e relativo valore di parametro"); affinche' esso sia rigettato sia per palese illegittimita' in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilita' in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e le inequivocabili indicazioni dello Iarc, dell'Oms e dell'Usepa, e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione.

1. Premessa

Facendo seguito alla nostra comunicazione del 29 ottobre 2012 (allegato primo) ed ai colloqui telefonici successivamente intercorsi, con la presente l'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia), nella persona della referente di Viterbo dottoressa Antonella Litta, presenta le seguenti Osservazioni  in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al Decreto Legislativo 31/2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro "Microcistina-LR" e relativo valore di parametro"), Osservazioni la cui conclusione e' che tale schema di decreto interministeriale debba essere rigettato sia per palese illegittimita' in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilita' in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione.

2. Osservazioni

A dimostrazione di quanto esposto in premessa sara' sufficiente rilevare sinteticamente che, sotto parvenza e col pretesto di colmare un presunto (e non reale) vuoto normativo, di fatto lo schema di decreto interministeriale pretende di legittimare l'erogazione per consumo umano di acqua inquinata da agenti gravemente patogeni, cosi' perpetrando un grave nocumento e violando le norme italiane ed europee attualmente vigenti a tutela della salute, in primis violando proprio lo stesso decreto legislativo 31/2001: non si tratta infatti di un emendamento integrativo, ma di un vero e proprio capovolgimento della ratio della legge, e di una flagrante violazione della norma.

2.1. Illiceita', illegittimita' ed incostituzionalita' del decreto proposto

2.1.1. L'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine; e' evidente che la legislazione vigente proibisce tale erogazione: ne consegue che lo schema di decreto interministeriale ipso facto si configura contra legem, e va quindi rigettato in quanto lungi dall'emendare il Decreto legislativo 31/2001 inequivocabilmente lo viola nei suoi stessi fondamenti;

2.1.2. va osservato inoltre che lo schema di decreto de quo, consentendo de facto l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata da cianobatteri e relative microcistine viola altresi' l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'", e si configura pertanto non solo come illecito ed illegittimo, ma altresi' come incostituzionale in quanto in irrimediabile conflitto con quanto disposto dalla Costituzione italiana.

2.1.3. Ne' occorre aggiungere come molte altre leggi e molti altri regolamenti, sia italiani che europei, siano inequivocabili violati dall'atto proposto. Al riguardo, qualora fosse richiesto, ci e' agevole fornire documentazione legislativa e giurisprudenziale ad abundantiam.

2.1.4. Riassumendo: ne discende che per le ragioni giuridiche esposte lo schema di decreto interministeriale de quo vada rigettato in quanto in palese contrasto con la vigente normativa italiana ed europea.

2.2. Inammissibilita' sotto il profilo scientifico e deontologico

2.2.1. Come abbiamo gia' evidenziato nella nostra comunicazione dello scorso mese, e' acclarata senza possibilita' di equivoco la gravita' del problema dell'eutrofizzazione e il pericolo per la salute umana determinato della presenza di cianobatteri e microcistine in corpi idrici utilizzati per l'erogazione di acque potabili; e' inoltre acclarata la grande, e in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri; e vi e' chiara nozione della potenziale pericolosita' della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali; delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte; delle documentate e croniche difficolta' in Italia di una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita'; della mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni su tutto il territorio nazionale italiano; ed infine e soprattutto del documentato e concreto rischio per la salute umana e quindi della necessita' di tutelare e preservare le caratteristiche di qualita' delle acque come disposto dalla Direttiva 98/83; ne consegue che lo schema di decreto interministeriale citato si configura altresì come atto in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale.

2.2.2. E' sufficiente inoltre considerare quali siano in materia le indicazioni di tutte le agenzie internazionali, europee ed italiane di protezione dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, per evincerne come lo schema di decreto interministeriale citato nel suo esito effettuale si ponga in contrasto con tutte le indicazioni formulate dalle piu' autorevoli fonti scientifiche, oltre che legislative ed amministrative. Valga ad esempio il caso (gia' citato nella nostra comunicazione dello scorso mese) del gravissimo degrado e inquinamento del lago di Vico, affetto ormai da lungo tempo da un gravissimo processo di eutrofizzazione e da sempre piu' frequenti e massicce fioriture del cianobatterio Plankthotrix rubescens, detto anche alga rossa, capace di produrre una microcistina cancerogena, non termolabile e tossica per gli esseri umani, per la flora e la fauna lacustre, classificata dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come cancerogeno di classe 2 b.

2.2.3. Ne' vi e' bisogno di aggiungere come lo schema di decreto interministeriale violi scandalosamente il principio di precauzione, principio che in tale ambito deve essere inteso in guisa di kantiano imperativo categorico, come dimostrano peraltro un vastissimo e crescente numero di pronunciamenti giurisprudenziali e la costante evoluzione legislativa italiana, europea ed internazionale degli ultimi decenni.

2.2.4. Nella Relazione tecnica (allegato secondo), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si presentano esaurientemente gli inconfutabili dati, le evidenze scientifiche e la vastissima bibliografia a sostegno delle Osservazioni qui sinteticamente riassunte.

2.2.5. Riassumendo: ne discende che per le ragioni scientifiche esposte (particolarmente nella dettagliata Relazione tecnica allegata) lo schema di decreto interministeriale de quo vada rigettato in quanto inammissibile.

2.3. Questioni di metodo

Ulteriori Osservazioni sono formulabili altresi' in ordine al metodo con cui l'atto e' stato predisposto ed avviato nel suo iter procedimentale; ed in tale ambito si evidenzia che:

2.3.1. le proposte di emendazione a leggi nazionali possono riguardare l'adozione di termini piu' stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini piu' laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettualmente favoreggia la presenza di una classe di tossici ora non prevista ne' tollerata dalla legge europea e italiana;

2.3.2. il testo della proposta sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione Imprese e Industrie dell'Unione Europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda) mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto ed interesse primario sanitario e non industriale, in quanto riguardante la totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio fondamentale per la qualita' della vita, come la fornitura di acqua potabile;

2.3.3. l'iter seguito si e' quindi fin qui caratterizzato per aver effettualmente sostanzialmente eluso fin dall'origine indispensabili ed adeguati criteri, controlli e procedure;

2.3.4. dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione Imprese e Industrie dell'Unione Europea peraltro si evince come l'atto sia presentato in modo a dir poco carente ed elusivo e pertanto come esso sia irricevibile per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali:

2.3.4.1. ad esempio vi si legge che "esso non e' una misura sanitaria o fitosanitaria", mentre e' di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria;

2.3.4.2. analoga sottolineatura merita l'esplicita ammissione che "L'analisi di impatto non e' disponibile al momento della notifica", e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto;

2.3.5. last, but not least il decreto, nel suo esito che effettualmente consente e favoreggia l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessita' di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015.

2.3.6. Riassumendo: ne discende che non solo per le ragioni giuridiche e scientifiche esposte, ma anche per ragioni di metodo, procedimentali, deontologiche, di congruita' e coerenza, lo schema di decreto interministeriale de quo vada rigettato.

3. Conclusioni

Sic stantibus rebus, alla luce delle Osservazioni che precedono si evince pertanto come lo schema di decreto interministeriale citato debba essere rigettato sia per palese illegittimita' in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilita' in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione.

4. Ad integrazione delle presenti osservazioni

4.1. Si allegano i seguenti documenti:

4.1.1. Allegato primo: nostra lettera del 29 ottobre 2012 al Responsabile per la Direttiva 98/34 avente ad oggetto: opposizione all'introduzione, nell'allegato I, parte B, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro "Microcistina-LR" e relativo valore di parametro.

4.1.2. Allegato secondo: Technical relation.

4.2. Ulteriore vasta documentazione con specifico riferimento e' nella nostra disponibilita' e possiamo mettere a disposizione dei soggetti istituzionali qualora se ne desse la necessita'.

5. Riserva di ulteriori azioni

L'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) si riserva ogni ulteriore azione in tutte le sedi politiche ed amministrative, civili e penali, italiane, europee ed internazionali.

6. Diffida

La presente vale anche come diffida nei confronti sia dei responsabili del procedimento amministrativo in sede italiana ed europea, sia delle figure apicali delle strutture, organizzazioni ed istituzioni coinvolte nella predisposizione, promozione e favoreggiamento dello schema di decreto, sia dei decisori burocratici e politici che intendessero procedere comunque nella commissione di quella che si configura come una flagrante violazione di legge.

Gentili signori,

il presenta atto e' stato redatto nella formulazione piu' semplice ed agevolmente comprensibile, e secondo i canoni consueti degli atti di Opposizione; qualora fosse prevista dal soggetto ricevente l'adozione di una modulistica peculiare ovvero standardizzata (fin qui peraltro non messaci a disposizione) siamo ovviamente disponibili a riformularlo nelle ulteriori specifiche modalita' previste, ma fin d'ora le presenti Osservazioni hanno piena validita' ed efficacia, e costituiscono atto che implica la piena responsabilizzazione di ogni pubblico ufficiale che, ricevendole, nell'ambito delle sue competenze debba tener conto del contributo di conoscenza che esse recano in relazione ai suoi compiti.

In attesa di un sollecito riscontro, e restando a disposizione per ogni ulteriore informazione, chiarimento, approfondimento e documentazione, vogliate gradire distinti saluti ed auguri di buon lavoro.

dottoressa Antonella Litta, referente per Viterbo dell'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia)

Viterbo, 20 novembre 2012

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Allegato 3. Forum italiano dei movimenti per l'acqua: Nessuna tolleranza a sostanze tossiche nell'acqua potabile (dicembre 2012)

Qualita' acqua: ritirare quel pericoloso decreto

La Comunita' Europea tuteli la salute dei cittadini: nessuna tolleranza a sostanze tossiche nell'acqua potabile

Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua si unisce all'appello lanciato dall'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente (Isde) affinche' la Commissione Europea rigetti lo schema di Decreto Interministeriale (2012/0534/I - C50A) che, se approvato, consentirebbe l'erogazione di acqua potabile contenente sostanze tossiche e cancerogene come cianobatteri e relative microcistine, modificando il Decreto 31/2001.

Essendo impegnati da anni per il diritto all'acqua pubblica e di qualita', riteniamo assolutamente irresponsabile intervenire sulla normativa attuale modificandola in modo peggiorativo, inserendo una presunta "soglia di sicurezza" per una sostanza che, essendo cancerogena, non deve in nessun modo essere presente nell'acqua potabile, nel rispetto dell'art. 4 dello stesso Decreto 31/2001. Nessun vuoto normativo dunque a giustificazione di questo intervento, che deve essere immediatamente ritirato anche per non creare un pericoloso precedente riguardo l'inserimento di sostanze tossiche tra i parametri di potabilita'.

Per questo il Forum sottoscrive le osservazioni di opposizione al Decreto presentate dall'Isde al responsabile per la Direttiva 98/34, e sollecita le Istituzioni competenti ad attivarsi da subito per la revoca del provvedimento.

Roma, 5 dicembre 2012

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

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Allegato 4. Intervento dell'illustre magistrato Ferdinando Imposimato del 7 dicembre 2012

"Italia Virtuosa" ed io personalmente siamo profondamente grati all'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) e alla dottoressa Antonella Litta, instancabile difensore dei diritti umani che di essa fa parte, che ci hanno informati del fatto che il Ministero della Salute e il Ministero dell'Ambiente hanno predisposto uno schema di decreto interministeriale, attualmente all'esame preliminare della Commissione Europea, che se approvato consentirebbe di fatto di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene.

Cio' e' un grave attentato al diritto alla vita e alla salute di migliaia di cittadini ignari, in violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione.

La tutela della salute non solo e' un bene delle persone che sono toccate da provvedimenti scellerati come quello che si vorrebbe approvare, ma interesse dell'intera collettivita', che sarebbe enormemente danneggiata dalla malattia di migliaia di cittadini che sarebbero colpiti dal cancro e da altre malattie provocate dal consumo di acqua cancerogena.

Chiediamo all'onorevole Giovanni Pittella, vicepresidente del Parlamento Europeo, sensibile ai diritti inviolabili dei cittadini dell'Europa, di agire perche' questo progetto di decreto avvelenatore sia fermamente rigettato dalla Commissione Europea e immediatamente revocato dagli stessi Ministeri proponenti.

"Italia Virtuosa" e Ferdinando Imposimato

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Allegato 5. Intervento del prof. Gianni Tamino del 10 dicembre 2012

Esprimo apprezzamento e sostegno all'iniziativa promossa dall'"Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia)" affinche' sia revocato lo schema di decreto interministeriale attualmente all'esame della Commissione Europea con notification number 2012/0534/I - C50A, title "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro "Microcistina-LR" e relativo valore di parametro".

Come e' ovvio, ogni intervento legislativo in materia di potabilita' delle acque deve essere volto a garantire la salute della popolazione, e quindi occorre che laddove si modifichino le norme vigenti tali modifiche si fondino sui criteri della migliore tutela e della maggior sicurezza possibile, applicando nel modo piu' rigoroso il principio di precauzione.

E questo naturalmente vale anche, ed in modo particolare, quando si fa riferimento - come in questo caso - a sostanze riconosciute come gravemente tossiche e cancerogene.

Al riguardo le Osservazioni inviate dall'Isde alla Commissione Europea, e particolarmente la preziosa e dettagliata relazione tecnica allegata, forniscono tutti gli elementi scientifici fondamentali per un giudizio sicuro.

Ripetiamolo quindi ancora una volta: il principio orientativo della norma giuridica deve essere che l'acqua destinata al consumo umano sia la piu' salubre possibile e quindi priva di agenti tossici e cancerogeni. Pertanto giustamente l'Isde rileva che l'unica ragionevole e legittima evoluzione della legislazione vigente in materia deve essere piu' e non meno rigorosa nella tutela del diritto umano alla salute: lo schema di decreto considerato invece, indipendentemente dalla consapevolezza e dalle intenzioni dei Ministeri proponenti, apre di fatto la via all'ammissibilita' della presenza nelle acque potabili di sostanze gravemente tossiche e cancerogene: esso va quindi revocato.

Gianni Tamino

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Allegato 6. Dieci osservazioni del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo per il rigetto dello schema di decreto interministeriale avvelenatore (11 dicembre 2012)

Al Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea, e per opportuna conoscenza: al Commissario Europeo all'Ambiente, al Commissario Europeo alle Imprese e all'Industria, al Commissario Europeo alla Salute, al Presidente della Commissione Europea, al Presidente del Parlamento Europeo, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Economia, al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dello Sviluppo economico, al Ministro per la Coesione territoriale, al Ministro per gli Affari europei, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Commissione "Ambiente, sanita' pubblica e sicurezza alimentare" del Parlamento Europeo, ai Presidenti delle Commissioni "Igiene e sanita'" e "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica, ai Presidenti delle Commissioni "Ambiente, territorio e lavori pubblici" e "Affari sociali" della Camera dei Deputati

Oggetto: Osservazioni del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al Decreto Legislativo 31/2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro "Microcistina-LR" e relativo valore di parametro"), affinche' esso sia rigettato per manifesta illegalita', irregolarita', irricevibilita'.

1. Premessa e fini

Venuti a conoscenza dello schema di decreto interministeriale in oggetto, con le presenti Osservazioni se ne richiede il rigetto da parte della Commissione Europea - ovvero la revoca da parte degli stessi Ministeri della Salute e dell'Ambiente proponenti - in considerazione della manifesta illegalita', irregolarita' ed irricevibilita' del medesimo.

2. Osservazioni

2.1. Osservazione prima: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto consentirebbe di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene.

2.2. Osservazione seconda: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto viola la vigente normativa che non ammette di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene.

2.3. Osservazione terza: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto da' luogo ad una turbativa nella regolazione della concorrenza e danneggia diritti soggettivi e legittimi interessi sia di imprese ed industrie del settore agricolo ed alimentare, sia dei consumatori dei loro prodotti.

2.4. Osservazione quarta: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto e' in contrasto e sabota gli Obiettivi europei di qualita' delle acque per il 2015.

2.5. Osservazione quinta: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto si fonda su premesse ed e' accompagnato da dichiarazioni inammissibili, menzognere e mistificatrici.

2.6. Osservazione sesta: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto manifestamente carente di documentazione e verifiche preliminari indispensabili.

2.7. Osservazione settima: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto frutto di una metodologia e di una procedura irrituali e viziati da flagranti e molteplici errori, irregolarita' e falsificazioni.

2.8. Osservazione ottava: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto in contrasto con fondamentali principi e norme della Costituzione della Repubblica Italiana.

2.9. Osservazione nona: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto confligge col Principio di precauzione.

2.10. Osservazione decima: infine e riassuntivamente, lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto avrebbe effettuali esiti gravemente patogeni, ovvero di grave nocumento per la salute e la qualita' della vita di milioni di esseri umani.

3. Conclusioni

Per tutto quanto precede lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato per manifesta illegalita', irregolarita', irricevibilita'.

4. Diffida e riserva

La presente vale altresi' come diffida; ci si riserva di adire tutte le vie legali qualora taluno dei soggetti variamente coinvolti in qualunque forma e in qualunque sede perseverasse nella commissione di un flagrante reato.

In attesa di un sollecito riscontro, e restando a disposizione per ogni ulteriore interlocuzione, vogliate gradire i migliori saluti ed i migliori auguri di buon lavoro.

Peppe Sini, a nome e per conto del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo

Viterbo, 11 dicembre 2012

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Allegato 7. Nota di replica all'intervento del rappresentante del Ministero della Salute nella seduta del 12 dicembre 2012 della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati (13 dicembre 2012)

L'intervento del rappresentante del Ministero della Salute nella seduta del 12 dicembre 2012 della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati sulle Risoluzioni n. 7-01041 e n. 7-01063 e' del tutto insoddisfacente, reticente, elusivo.

I. Le mancate risposte del Ministero

L'intervento ministeriale infatti semplicemente non risponde ai precisi ed inconfutabili rilievi contenuti nelle Risoluzioni citate e nelle Osservazioni presentate alla Commissione Europea dall'"Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia)" il 20 novembre scorso.

1. Il Ministero non risponde all'Osservazione che "l'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine; e' evidente che la legislazione vigente proibisce tale erogazione: ne consegue che lo schema di decreto interministeriale ipso facto si configura contra legem, e va quindi rigettato in quanto lungi dall'emendare il Decreto legislativo 31/2001 inequivocabilmente lo viola nei suoi stessi fondamenti".

2. Il Ministero non risponde all'Osservazione che "e' acclarata senza possibilita' di equivoco la gravita' del problema dell'eutrofizzazione e il pericolo per la salute umana determinato della presenza di cianobatteri e microcistine in corpi idrici utilizzati per l'erogazione di acque potabili; e' inoltre acclarata la grande, e in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri; e vi e' chiara nozione della potenziale pericolosita' della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali; delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte; delle documentate e croniche difficolta' in Italia di una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita'; della mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni su tutto il territorio nazionale italiano; ed infine e soprattutto del documentato e concreto rischio per la salute umana e quindi della necessita' di tutelare e preservare le caratteristiche di qualita' delle acque come disposto dalla Direttiva 98/83; ne consegue che lo schema di decreto interministeriale citato si configura altresì come atto in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale".

3. Il Ministero non risponde all'Osservazione che "le proposte di emendazione a leggi nazionali possono riguardare l'adozione di termini piu' stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini piu' laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettualmente favoreggia la presenza di una classe di tossici ora non prevista ne' tollerata dalla legge europea e italiana".

4. Il Ministero non risponde all'Osservazione che "dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione Imprese e Industrie dell'Unione Europea peraltro si evince come l'atto sia presentato in modo a dir poco carente ed elusivo e pertanto come esso sia irricevibile per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali: ad esempio vi si legge che "esso non e' una misura sanitaria o fitosanitaria", mentre e' di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria; analoga sottolineatura merita l'esplicita ammissione che "L'analisi di impatto non e' disponibile al momento della notifica", e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto".

5. Il Ministero non risponde all'Osservazione che "il decreto, nel suo esito che effettualmente consente e favoreggia l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessita' di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015".

Il Ministero non risponde a tutte le citate Osservazione per il semplice fatto che esse sono incontrovertibili, e pertanto incontrovertibile e' anche la conseguenza logica che da esse discende, ovvero che lo schema di decreto de quo debba essere rigettato dalla Commissione Europea ovvero revocato dagli stessi Ministri proponenti.

II. Ad abundantiam

Il Ministero non risponde neppure alle ulteriori Osservazioni presentate alla Commissione Europea l'11 dicembre 2012 dal "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo, in cui si evidenziano questioni ulteriori che anch'esse non possono in alcun modo essere eluse: citiamo alcuni stralci particolarmente rilevanti: "lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto da' luogo ad una turbativa nella regolazione della concorrenza e danneggia diritti soggettivi e legittimi interessi sia di imprese ed industrie del settore agricolo ed alimentare, sia dei consumatori dei loro prodotti"; "va rigettato in quanto si fonda su premesse ed e' accompagnato da dichiarazioni inammissibili, menzognere e mistificatrici"; "va rigettato in quanto manifestamente carente di documentazione e verifiche preliminari indispensabili"; "va rigettato in quanto frutto di una metodologia e di una procedura irrituali e viziati da flagranti e molteplici errori, irregolarita' e falsificazioni".

III. Excusatio non petita

Ma e' evidente che il Ministero e' consapevole di tutto cio', poiche' nel suo intervento reticente ed elusivo almeno in un punto confessa implicitamente di essere conscio che la sua posizione e' insostenibile: laddove nel penultimo capoverso del documento alla pagina 4, righe 18-20, si legge "il Governo si impegna a rivedere lo schema di decreto in questione, ove all'esito della procedura di notifica di cui sopra, emerga anche a livello europeo un orientamento volto ad apportare eventuali modifiche". Proposizione che tradotta in lingua corrente palesemente significa che il Ministero prevede il rigetto dello schema di decreto da parte della Commissione Europea, rigetto che costituisce l'inevitabile conseguenza delle considerazioni dianzi esposte e trasmesse alla Commissione Europea in forma di Osservazioni.

E' a tutti evidente che se il Ministero si predispone fin d'ora a ricevere un parere negativo dalla Commissione Europea cio' implica che esso e' consapevole dell'illiceita, inammissibilita' e fin irricevibilita' dello schema di decreto; ergo sarebbe ragionevole e doveroso che lo revocasse motu proprio, e si adoperasse piuttosto nella direzione della tutela della salute della popolazione e del risanamento ambientale cosi' come proposto nelle Risoluzioni all'ordine del giorno.

IV. Quod erat demonstrandum

Poiche' la "risposta" ministeriale non risponde affatto ai rilievi posti in modo netto ed inequivocabile dalle Risoluzioni e dalle Osservazioni citate, essa e' del tutto insoddisfacente, reticente, elusiva. Come volevasi dimostrare.

V. Conclusioni

Alla luce di tutto quanto precede, al Ministro della Salute incombe pertanto il dovere di procedere alla revoca dello schema di decreto essendo esso palesemente contrario alla legge, contrario all'evidenza scientifica, contrario al principio di precauzione, viziato da molteplici carenze ed errori formali, procedurali e sostanziali, e soprattutto e decisivamente essendo di grave nocumento sia ed innanzitutto e dirimentemente per la popolazione in generale, sia anche particolarmente per i produttori agricoli e le imprese alimentari e di ristorazione e per i consumatori dei loro prodotti e servizi, sia infine per il servizio sanitario nazionale (che dovrebbe successivamente farsi carico della cura delle malattie provocate dalla contaminazione delle acque potabili che il decreto consentirebbe).

VI. Addenda

1. Ad integrazione delle Osservazioni presentate alla Commissione Europea dall'"Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia)" il 20 novembre scorso - comprensive di una "Technical relation" con abbondantissima bibliografia scientifica -, in guisa di appendice in calce alla presente nota si trascrivono tre estratti da altrettanti recentissimi documenti particolarmente significativi:

a) le Dieci osservazioni presentate alla Commissione Europea l'11 dicembre 2012 dal "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo, che ha condotto uno studio approfondito dell'intero dossier rilevando errori e mistificazioni di estrema gravita' e denunciando le tragiche conseguenze di un'eventuale criminale approvazione dello schema di decreto;

b) una dichiarazione dell'illustre magistrato Ferdinando Imposimato, la cui assoluta autorevolezza non ha bisogno di commenti, che evidenzia l'incostituzionalita' dello schema di decreto in esame;

c) una dichiarazione dello scienziato di fama internazionale e docente all'Universita' di Padova Gianni Tamino che evidenzia le incontrovertibili ragioni scientifiche, metodologiche e deontologiche che motivano la richiesta di revoca dello schema di decreto citato.

2. Ad utile riscontro di tutto quanto precede si allegano inoltre i testi integrale delle Osservazioni del 20 novembre 2012 e relativi allegati (quindi anche la fondamentale Technical relation), cosi' come dei documenti citati sub a), b) e c).

Restando a disposizione, distinti saluti

Il servizio di consulenza giuridica ed amministrativa dell'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) di Viterbo

Viterbo, 13 dicembre 2012

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Allegato 8. Al Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea. Comunicazione urgente e diffida (14 dicembre 2012)

Al Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea, e per opportuna conoscenza: al Commissario Europeo alle Imprese e all'Industria, al Commissario Europeo all'Ambiente, al Commissario Europeo alla Salute, al Presidente della Commissione Europea, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Economia, al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dello Sviluppo economico, al Ministro per la Coesione territoriale, al Ministro per gli Affari europei, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle Commissioni "Igiene e sanita'" e "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica, ai Presidenti delle Commissioni "Ambiente, territorio e lavori pubblici" e "Affari sociali" della Camera dei Deputati, al Presidente della Commissione "Ambiente, sanita' pubblica e sicurezza alimentare" del Parlamento Europeo

Oggetto: Comunicazione della Risoluzione deliberata all'unanimita' dalla XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012, da cui consegue a fortiori il dovere di rigetto dello schema di decreto interministeriale da parte della Commissione Europea. Conseguente reiterazione della richiesta di rigetto dello schema di decreto, e relativa diffida.

Egregio Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea,

gentili signori Commissari, Ministri, Presidenti,

vi comunico che in data 13 dicembre 2012 con voto unanime la XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano ha deliberato che il Governo revochi lo schema di decreto interministeriale a suo tempo inviato e attualmente ancora all'attenzione della Commissione Europea (notification number 2012/0534/I - C50A, title "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro Microcistina-LR e relativo valore di parametro").

Il voto unanime della competente Commissione Parlamentare e' effettualmente dirimente in punto di metodo e in punto di diritto: ne discende che il Governo italiano ed i Ministri di esso membri non hanno piu' alcun titolo deontologico ne' alcuna implicita delega funzionale a persistere nella richiesta di assenso preliminare della Commissione Europea a quell'illegale ed inammissibile schema di decreto; anzi hanno ormai l'obbligo politico, etico e metodologico di revocarlo essi stessi, per la revoca essendosi espresso inequivocabilmente con voto unanime un organo parlamentare come la Commissione della Camera dei Deputati competente ad hoc, ed essendo l'Italia uno stato di diritto e una democrazia rappresentativa in cui il potere legislativo e' nelle mani del Parlamento e non dell'Esecutivo.

Peraltro era gia' stato a piu' riprese evidenziato - sia dall'"Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia)", sia dal "Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua", sia dal "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" e da altre associazioni che hanno presentato una cospicua mole di Osservazioni, cosi' come da illustri giuristi e scienziati, e da numerosi parlamentari italiani ed europei ed altri rappresentanti istituzionali ancora - che quello schema di decreto e' palesemente illegale ed inammissibile in quanto se approvato consentirebbe di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene.

L'autorevole ed unanime pronunciamento della Commissione parlamentare, fondato su una documentazione esauriente ed incontrovertibile riassunta nella dettagliata premessa illustrativa ed argomentativa della Risoluzione medesima (che in calce integralmente si trascrive e che costituisce parte integrante della presente comunicazione), ha un valore stringente e definitivo.

Ergo quello schema di decreto anche per questo ultimo e dirimente motivo si configura de facto nonche' de jure come atto del tutto inammissibile e pertanto da rigettarsi.

Per tutto quanto precede si chiede quindi l'immediato rigetto del citato schema di decreto interministeriale.

Si allega in calce il testo integrale della Risoluzione deliberata all'unanimita' dalla XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012.

La presente comunicazione urgente vale anche come diffida, scilicet come invito al rispetto piu' rigoroso delle norme, delle procedure, della deontologia, della verita' effettuale e degli inalienabili diritti della popolazione che quello schema di decreto avrebbe gravemente e scandalosamente leso; atque come preannuncio di iniziative legali in tutte le sedi competenti qualora si verificassero violazioni o omissioni atte a consentire ovvero favoreggiare un'iniziativa flagrantemente illecita ed inammissibile.

Certo dell'immediato recepimento di tale comunicazione, e quindi del conseguente necessario rigetto dello schema di decreto de quo, vogliate gradire distinti saluti ed auguri di buon lavoro.

Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo

Viterbo, 14 dicembre 2012

 

2. DOCUMENTI. LA "CARTA" DEL MOVIMENTO NONVIOLENTO

 

Il Movimento Nonviolento lavora per l'esclusione della violenza individuale e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale e internazionale, e per il superamento dell'apparato di potere che trae alimento dallo spirito di violenza. Per questa via il movimento persegue lo scopo della creazione di una comunita' mondiale senza classi che promuova il libero sviluppo di ciascuno in armonia con il bene di tutti.

Le fondamentali direttrici d'azione del movimento nonviolento sono:

1. l'opposizione integrale alla guerra;

2. la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali, l'oppressione politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di nazionalismo, le discriminazioni legate alla razza, alla provenienza geografica, al sesso e alla religione;

3. lo sviluppo della vita associata nel rispetto di ogni singola cultura, e la creazione di organismi di democrazia dal basso per la diretta e responsabile gestione da parte di tutti del potere, inteso come servizio comunitario;

4. la salvaguardia dei valori di cultura e dell'ambiente naturale, che sono patrimonio prezioso per il presente e per il futuro, e la cui distruzione e contaminazione sono un'altra delle forme di violenza dell'uomo.

Il movimento opera con il solo metodo nonviolento, che implica il rifiuto dell'uccisione e della lesione fisica, dell'odio e della menzogna, dell'impedimento del dialogo e della liberta' di informazione e di critica.

Gli essenziali strumenti di lotta nonviolenta sono: l'esempio, l'educazione, la persuasione, la propaganda, la protesta, lo sciopero, la noncollaborazione, il boicottaggio, la disobbedienza civile, la formazione di organi di governo paralleli.

 

3. PER SAPERNE DI PIU'

 

Indichiamo il sito del Movimento Nonviolento: www.nonviolenti.org; per contatti: azionenonviolenta at sis.it

Tutti i fascicoli de "La nonviolenza e' in cammino" dal dicembre 2004 possono essere consultati nella rete telematica alla pagina web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

 

TELEGRAMMI DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO

Numero 1126 del 17 dicembre 2012

Telegrammi della nonviolenza in cammino proposti dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza

Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it , centropacevt at gmail.com , sito: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

 

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