Telegrammi. 1125



 

TELEGRAMMI DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO

Numero 1125 del 16 dicembre 2012

Telegrammi della nonviolenza in cammino proposti dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza

Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it , centropacevt at gmail.com

 

Sommario di questo numero:

1. Risoluzione deliberata all'unanimita' dalla XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati nella seduta del 13 dicembre 2012 per la revoca dello schema di decreto interministeriale avvelenatore

2. Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia): Osservazioni in opposizione allo schema di decreto interministeriale avvelenatore

3. Dieci osservazioni del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo per il rigetto dello schema di decreto interministeriale avvelenatore

4. La "Carta" del Movimento Nonviolento

5. Per saperne di piu'

 

1. REPETITA IUVANT. RISOLUZIONE DELIBERATA ALL'UNANIMITA' DALLA XII COMMISSIONE "AFFARI SOCIALI" DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2012 PER LA REVOCA DELLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE AVVELENATORE

[Riproponiamo il seguente testo]

 

La XII Commissione,

premesso che:

l'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment), di cui la dottoressa Antonella Litta e' referente per Viterbo, ha inviato un articolato documento al responsabile per la direttiva 98/34 della Commissione europea, e per conoscenza al commissario europeo all'ambiente, al commissario europeo alla salute, al presidente della Commissione europea; di detto documento sono stati messi a conoscenza anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, i presidenti delle Commissioni "Igiene e sanita'" e "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica; i presidenti delle Commissioni "Ambiente, territorio e lavori pubblici" e "Affari sociali" della Camera dei deputati; il presidente della Commissione "Ambiente, sanita' pubblica e sicurezza alimentare" del Parlamento europeo;

il citato documento contiene "osservazioni in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "schema di decreto interministeriale per l'introduzione nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro microcistina - LR e relativo valore di parametro"), affinche' esso sia rigettato sia per palese illegittimita' in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilita', in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e le inequivocabili indicazioni dello Iarc, dell'Oms e dell'Usepa, e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione";

lo schema di decreto in questione, costituito da due articoli, stabilisce che nella tabella presente nell'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo n. 31 del 2001 con cui l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la direttiva 98/83/CE, e' aggiunta una riga concernente la voce microcistina-LR e, nella tabella note, e' aggiunta la nota 12 che fornisce istruzioni relative alla determinazione del contenuto di tale tossina;

lo schema di decreto sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto e interesse primario sanitario e non industriale, in quanto e' riferito alla totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio;

l'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine, violando l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'"; esso si pone peraltro in aperto contrasto con la necessita' di combattere ogni forma di inquinamento e degrado delle acque, anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015;

le indicazioni delle maggiori agenzie internazionali, europee ed italiane di protezione dell'ambiente e della salute evidenziano il pericolo per la salute umana determinato dalla presenza di cianobatteri nelle acque, e cio' anche in considerazione:

a) della complessita' biologica e, in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri;

b) della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali;

c) delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte;

d) delle attivita' tossiche e/o cancerogene di svariati elementi contaminanti ed inquinanti le acque, tra cui le microcistine, che possono esplicarsi con molteplici e ancora sconosciuti meccanismi di interazione ed amplificazione indicati come "effetto cocktail", diversi da quello della sola e semplice sommatoria delle loro singole azioni;

sono da tempo documentate le croniche difficolta' del nostro Paese ad assicurare una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita' e la mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni: valga ad esempio il caso del lago di Vico, affetto da tempo da un gravissimo processo di eutrofizzazione e da sempre piu' frequenti e massicce fioriture del cianobatterio Plankthotrix rubescens, detto anche alga rossa, capace di produrre una microcistina cancerogena, non termolabile e tossica per gli esseri umani, per la flora e la fauna lacustre, classificata dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come cancerogeno di classe 2 b;

nella relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale delle citate osservazioni, si presentano esaurientemente gli inconfutabili dati, le evidenze scientifiche e la vastissima bibliografia a sostegno delle osservazioni medesime; ne discende, ad avviso dei firmatari del presente atto, che per le ragioni scientifiche esposte lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

ulteriori osservazioni sono formulabili altresi' in ordine al metodo con cui l'atto e' stato predisposto ed avviato nel suo iter procedimentale; ed in tale ambito si evidenzia che: a) a giudizio degli interroganti le proposte di emendamento delle leggi nazionali possono riguardare l'adozione di termini piu' stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini piu' laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettualmente favorisce la presenza di una classe di tossici ora non prevista ne' tollerata dalla legge europea e italiana; b) il testo della proposta sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto ed interesse primario sanitario e non industriale, in quanto riguardante la totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio fondamentale per la qualita' della vita, come la fornitura di acqua potabile; c) l'iter seguito si e' quindi fin qui caratterizzato per aver effettualmente sostanzialmente eluso fin dall'origine indispensabili ed adeguati criteri, controlli e procedure; d) dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione imprese e industrie dell'Unione europea peraltro si evince come l'atto sia presentato in modo che appare a dir poco carente e pertanto come esso sia viziato per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali; e) vi si legge che "esso non e' una misura sanitaria o fitosanitaria", mentre e' di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria; f) analoga sottolineatura merita l'esplicita ammissione che "L'analisi di impatto non e' disponibile al momento della notifica", e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto; g) il decreto, nel suo esito che effettualmente consente e favorisce l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessita' di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015; h) ne discende che non solo per le ragioni giuridiche e scientifiche esposte, ma anche per ragioni di metodo, procedimentali, deontologiche, di congruita' e coerenza, lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

alla luce delle suddette osservazioni si ribadisce che, in relazione allo schema di decreto interministeriale citato, dovrebbe esservi un ripensamento sia in quanto esso appare in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia in quanto risulta in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione;

impegna il Governo:

in ordine alle questioni tematiche poste da una situazione oggettivamente inquietante per la tutela della salute della popolazione ad adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie affinche' il decreto legislativo n. 31 del 2001, che ha recepito la direttiva europea 98/83 per quanto riguarda la potabilita' delle acque destinate a consumo umano, non venga modificato con l'introduzione di nuovi valori di parametro per sostanze cancerogene evitabili per le quali, come noto, non esistono soglie di sicurezza;

a revocare lo schema di decreto interministeriale citato, tenendo conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale.

Presentatori: Bucchino, Farina Coscioni, Miotto, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Approvata all'unanimita' nella seduta del 13 dicembre 2012

 

2. REPETITA IUVANT. ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI PER L'AMBIENTE - ISDE (INTERNATIONAL SOCIETY OF DOCTORS FOR THE ENVIRONMENT - ITALIA): OSSERVAZIONI IN OPPOSIZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE AVVELENATORE

[Riproponiamo il seguente testo]

 

Al Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea

e per opportuna conoscenza:

al Commissario Europeo all'Ambiente

al Commissario Europeo alla Salute

al Presidente della Commissione Europea

al Ministro dell'Ambiente

al Ministro della Salute

al Presidente del Consiglio dei Ministri

ai Presidenti delle Commissioni "Igiene e sanita'" e "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica

ai Presidenti delle Commissioni "Ambiente, territorio e lavori pubblici" e "Affari sociali" della Camera dei Deputati

al Presidente della Commissione "Ambiente, sanita' pubblica e sicurezza alimentare" del Parlamento Europeo

*

Oggetto: Osservazioni  in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al Decreto Legislativo 31/2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro "Microcistina-LR" e relativo valore di parametro"); affinche' esso sia rigettato sia per palese illegittimita' in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilita' in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e le inequivocabili indicazioni dello Iarc, dell'Oms e dell'Usepa, e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione.

*

1. Premessa

Facendo seguito alla nostra comunicazione del 29 ottobre 2012 (allegato primo) ed ai colloqui telefonici successivamente intercorsi, con la presente l'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia), nella persona della referente di Viterbo dottoressa Antonella Litta, presenta le seguenti Osservazioni  in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al Decreto Legislativo 31/2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro "Microcistina-LR" e relativo valore di parametro"), Osservazioni la cui conclusione e' che tale schema di decreto interministeriale debba essere rigettato sia per palese illegittimita' in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilita' in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione.

*

2. Osservazioni

A dimostrazione di quanto esposto in premessa sara' sufficiente rilevare sinteticamente che, sotto parvenza e col pretesto di colmare un presunto (e non reale) vuoto normativo, di fatto lo schema di decreto interministeriale pretende di legittimare l'erogazione per consumo umano di acqua inquinata da agenti gravemente patogeni, cosi' perpetrando un grave nocumento e violando le norme italiane ed europee attualmente vigenti a tutela della salute, in primis violando proprio lo stesso decreto legislativo 31/2001: non si tratta infatti di un emendamento integrativo, ma di un vero e proprio capovolgimento della ratio della legge, e di una flagrante violazione della norma.

*

2.1. Illiceita', illegittimita' ed incostituzionalita' del decreto proposto

2.1.1. L'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine; e' evidente che la legislazione vigente proibisce tale erogazione: ne consegue che lo schema di decreto interministeriale ipso facto si configura contra legem, e va quindi rigettato in quanto lungi dall'emendare il Decreto legislativo 31/2001 inequivocabilmente lo viola nei suoi stessi fondamenti;

2.1.2. va osservato inoltre che lo schema di decreto de quo, consentendo de facto l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata da cianobatteri e relative microcistine viola altresi' l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'", e si configura pertanto non solo come illecito ed illegittimo, ma altresi' come incostituzionale in quanto in irrimediabile conflitto con quanto disposto dalla Costituzione italiana.

2.1.3. Ne' occorre aggiungere come molte altre leggi e molti altri regolamenti, sia italiani che europei, siano inequivocabili violati dall'atto proposto. Al riguardo, qualora fosse richiesto, ci e' agevole fornire documentazione legislativa e giurisprudenziale ad abundantiam.

2.1.4. Riassumendo: ne discende che per le ragioni giuridiche esposte lo schema di decreto interministeriale de quo vada rigettato in quanto in palese contrasto con la vigente normativa italiana ed europea.

*

2.2. Inammissibilita' sotto il profilo scientifico e deontologico

2.2.1. Come abbiamo gia' evidenziato nella nostra comunicazione dello scorso mese, e' acclarata senza possibilita' di equivoco la gravita' del problema dell'eutrofizzazione e il pericolo per la salute umana determinato della presenza di cianobatteri e microcistine in corpi idrici utilizzati per l'erogazione di acque potabili; e' inoltre acclarata la grande, e in parte ancora sconosciuta, potenzialita' tossica dei cianobatteri; e vi e' chiara nozione della potenziale pericolosita' della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali; delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte; delle documentate e croniche difficolta' in Italia di una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticita'; della mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni su tutto il territorio nazionale italiano; ed infine e soprattutto del documentato e concreto rischio per la salute umana e quindi della necessita' di tutelare e preservare le caratteristiche di qualita' delle acque come disposto dalla Direttiva 98/83; ne consegue che lo schema di decreto interministeriale citato si configura altresì come atto in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale.

2.2.2. E' sufficiente inoltre considerare quali siano in materia le indicazioni di tutte le agenzie internazionali, europee ed italiane di protezione dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, per evincerne come lo schema di decreto interministeriale citato nel suo esito effettuale si ponga in contrasto con tutte le indicazioni formulate dalle piu' autorevoli fonti scientifiche, oltre che legislative ed amministrative. Valga ad esempio il caso (gia' citato nella nostra comunicazione dello scorso mese) del gravissimo degrado e inquinamento del lago di Vico, affetto ormai da lungo tempo da un gravissimo processo di eutrofizzazione e da sempre piu' frequenti e massicce fioriture del cianobatterio Plankthotrix rubescens, detto anche alga rossa, capace di produrre una microcistina cancerogena, non termolabile e tossica per gli esseri umani, per la flora e la fauna lacustre, classificata dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come cancerogeno di classe 2 b.

2.2.3. Ne' vi e' bisogno di aggiungere come lo schema di decreto interministeriale violi scandalosamente il principio di precauzione, principio che in tale ambito deve essere inteso in guisa di kantiano imperativo categorico, come dimostrano peraltro un vastissimo e crescente numero di pronunciamenti giurisprudenziali e la costante evoluzione legislativa italiana, europea ed internazionale degli ultimi decenni.

2.2.4. Nella Relazione tecnica (allegato secondo), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si presentano esaurientemente gli inconfutabili dati, le evidenze scientifiche e la vastissima bibliografia a sostegno delle Osservazioni qui sinteticamente riassunte.

2.2.5. Riassumendo: ne discende che per le ragioni scientifiche esposte (particolarmente nella dettagliata Relazione tecnica allegata) lo schema di decreto interministeriale de quo vada rigettato in quanto inammissibile.

*

2.3. Questioni di metodo

Ulteriori Osservazioni sono formulabili altresi' in ordine al metodo con cui l'atto e' stato predisposto ed avviato nel suo iter procedimentale; ed in tale ambito si evidenzia che:

2.3.1. le proposte di emendazione a leggi nazionali possono riguardare l'adozione di termini piu' stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini piu' laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettualmente favoreggia la presenza di una classe di tossici ora non prevista ne' tollerata dalla legge europea e italiana;

2.3.2. il testo della proposta sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione Imprese e Industrie dell'Unione Europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda) mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto ed interesse primario sanitario e non industriale, in quanto riguardante la totalita' della popolazione nazionale utente di un servizio fondamentale per la qualita' della vita, come la fornitura di acqua potabile;

2.3.3. l'iter seguito si e' quindi fin qui caratterizzato per aver effettualmente sostanzialmente eluso fin dall'origine indispensabili ed adeguati criteri, controlli e procedure;

2.3.4. dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione Imprese e Industrie dell'Unione Europea peraltro si evince come l'atto sia presentato in modo a dir poco carente ed elusivo e pertanto come esso sia irricevibile per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali:

2.3.4.1. ad esempio vi si legge che "esso non e' una misura sanitaria o fitosanitaria", mentre e' di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria;

2.3.4.2. analoga sottolineatura merita l'esplicita ammissione che "L'analisi di impatto non e' disponibile al momento della notifica", e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto;

2.3.5. last, but not least il decreto, nel suo esito che effettualmente consente e favoreggia l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessita' di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualita' delle acque previsti per l'anno 2015.

2.3.6. Riassumendo: ne discende che non solo per le ragioni giuridiche e scientifiche esposte, ma anche per ragioni di metodo, procedimentali, deontologiche, di congruita' e coerenza, lo schema di decreto interministeriale de quo vada rigettato.

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3. Conclusioni

Sic stantibus rebus, alla luce delle Osservazioni che precedono si evince pertanto come lo schema di decreto interministeriale citato debba essere rigettato sia per palese illegittimita' in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilita' in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione.

*

4. Ad integrazione delle presenti osservazioni

4.1. Si allegano i seguenti documenti:

4.1.1. Allegato primo: nostra lettera del 29 ottobre 2012 al Responsabile per la Direttiva 98/34 avente ad oggetto: opposizione all'introduzione, nell'allegato I, parte B, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro "Microcistina-LR" e relativo valore di parametro.

4.1.2. Allegato secondo: Technical relation.

4.2. Ulteriore vasta documentazione con specifico riferimento e' nella nostra disponibilita' e possiamo mettere a disposizione dei soggetti istituzionali qualora se ne desse la necessita'.

*

5. Riserva di ulteriori azioni

L'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) si riserva ogni ulteriore azione in tutte le sedi politiche ed amministrative, civili e penali, italiane, europee ed internazionali.

*

6. Diffida

La presente vale anche come diffida nei confronti sia dei responsabili del procedimento amministrativo in sede italiana ed europea, sia delle figure apicali delle strutture, organizzazioni ed istituzioni coinvolte nella predisposizione, promozione e favoreggiamento dello schema di decreto, sia dei decisori burocratici e politici che intendessero procedere comunque nella commissione di quella che si configura come una flagrante violazione di legge.

*

Gentili signori,

il presenta atto e' stato redatto nella formulazione piu' semplice ed agevolmente comprensibile, e secondo i canoni consueti degli atti di Opposizione; qualora fosse prevista dal soggetto ricevente l'adozione di una modulistica peculiare ovvero standardizzata (fin qui peraltro non messaci a disposizione) siamo ovviamente disponibili a riformularlo nelle ulteriori specifiche modalita' previste, ma fin d'ora le presenti Osservazioni hanno piena validita' ed efficacia, e costituiscono atto che implica la piena responsabilizzazione di ogni pubblico ufficiale che, ricevendole, nell'ambito delle sue competenze debba tener conto del contributo di conoscenza che esse recano in relazione ai suoi compiti.

In attesa di un sollecito riscontro, e restando a disposizione per ogni ulteriore informazione, chiarimento, approfondimento e documentazione, vogliate gradire distinti saluti ed auguri di buon lavoro.

*

dottoressa Antonella Litta, referente per Viterbo dell'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia)

Viterbo, 20 novembre 2012

Per comunicazioni: dottoressa Antonella Litta, tel. 3383810091, 0761559413, fax: 0761559126, e-mail: isde.viterbo at gmail.com

 

3. REPETITA IUVANT. DIECI OSSERVAZIONI DEL "CENTRO DI RICERCA PER LA PACE E I DIRITTI UMANI" DI VITERBO PER IL RIGETTO DELLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE AVVELENATORE

[Riproponiamo il seguente testo]

 

Al Responsabile per la Direttiva 98/34 della Commissione Europea

e per opportuna conoscenza:

al Commissario Europeo all'Ambiente

al Commissario Europeo alle Imprese e all'Industria

al Commissario Europeo alla Salute

al Presidente della Commissione Europea

al Presidente del Parlamento Europeo

al Ministro dell'Ambiente

al Ministro della Salute

al Ministro dell'Economia

al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali

al Ministro dello Sviluppo economico

al Ministro per la Coesione territoriale

al Ministro per gli Affari europei

al Presidente del Consiglio dei Ministri

al Presidente della Commissione "Ambiente, sanita' pubblica e sicurezza alimentare" del Parlamento Europeo

ai Presidenti delle Commissioni "Igiene e sanita'" e "Territorio, ambiente, beni ambientali" del Senato della Repubblica

ai Presidenti delle Commissioni "Ambiente, territorio e lavori pubblici" e "Affari sociali" della Camera dei Deputati

*

Oggetto: Osservazioni del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al Decreto Legislativo 31/2001 relativamente ai requisiti di potabilita' (notification number 2012/0534/I - C50A, title "Schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro "Microcistina-LR" e relativo valore di parametro"), affinche' esso sia rigettato per manifesta illegalita', irregolarita', irricevibilita'.

*

1. Premessa e fini

Venuti a conoscenza dello schema di decreto interministeriale in oggetto, con le presenti Osservazioni se ne richiede il rigetto da parte della Commissione Europea - ovvero la revoca da parte degli stessi Ministeri della Salute e dell'Ambiente proponenti - in considerazione della manifesta illegalita', irregolarita' ed irricevibilita' del medesimo.

*

2. Osservazioni

2.1. Osservazione prima: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto consentirebbe di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene.

2.2. Osservazione seconda: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto viola la vigente normativa che non ammette di erogare come potabile acqua contaminata da sostanze tossiche e cancerogene.

2.3. Osservazione terza: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto da' luogo ad una turbativa nella regolazione della concorrenza e danneggia diritti soggettivi e legittimi interessi sia di imprese ed industrie del settore agricolo ed alimentare, sia dei consumatori dei loro prodotti.

2.4. Osservazione quarta: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto e' in contrasto e sabota gli Obiettivi europei di qualita' delle acque per il 2015.

2.5. Osservazione quinta: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto si fonda su premesse ed e' accompagnato da dichiarazioni inammissibili, menzognere e mistificatrici.

2.6. Osservazione sesta: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto manifestamente carente di documentazione e verifiche preliminari indispensabili.

2.7. Osservazione settima: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto frutto di una metodologia e di una procedura irrituali e viziati da flagranti e molteplici errori, irregolarita' e falsificazioni.

2.8. Osservazione ottava: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto in contrasto con fondamentali principi e norme della Costituzione della Repubblica Italiana.

2.9. Osservazione nona: lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto confligge col Principio di precauzione.

2.10. Osservazione decima: infine e riassuntivamente, lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato in quanto avrebbe effettuali esiti gravemente patogeni, ovvero di grave nocumento per la salute e la qualita' della vita di milioni di esseri umani.

*

3. Conclusioni

Per tutto quanto precede lo schema di decreto interministeriale in oggetto va rigettato per manifesta illegalita', irregolarita', irricevibilita'.

*

4. Diffida e riserva

La presente vale altresi' come diffida; ci si riserva di adire tutte le vie legali qualora taluno dei soggetti variamente coinvolti in qualunque forma e in qualunque sede perseverasse nella commissione di un flagrante reato.

*

In attesa di un sollecito riscontro, e restando a disposizione per ogni ulteriore interlocuzione, vogliate gradire i migliori saluti ed i migliori auguri di buon lavoro.

Peppe Sini

a nome e per conto del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo

Viterbo, 11 dicembre 2012

 

4. DOCUMENTI. LA "CARTA" DEL MOVIMENTO NONVIOLENTO

 

Il Movimento Nonviolento lavora per l'esclusione della violenza individuale e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale e internazionale, e per il superamento dell'apparato di potere che trae alimento dallo spirito di violenza. Per questa via il movimento persegue lo scopo della creazione di una comunita' mondiale senza classi che promuova il libero sviluppo di ciascuno in armonia con il bene di tutti.

Le fondamentali direttrici d'azione del movimento nonviolento sono:

1. l'opposizione integrale alla guerra;

2. la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali, l'oppressione politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di nazionalismo, le discriminazioni legate alla razza, alla provenienza geografica, al sesso e alla religione;

3. lo sviluppo della vita associata nel rispetto di ogni singola cultura, e la creazione di organismi di democrazia dal basso per la diretta e responsabile gestione da parte di tutti del potere, inteso come servizio comunitario;

4. la salvaguardia dei valori di cultura e dell'ambiente naturale, che sono patrimonio prezioso per il presente e per il futuro, e la cui distruzione e contaminazione sono un'altra delle forme di violenza dell'uomo.

Il movimento opera con il solo metodo nonviolento, che implica il rifiuto dell'uccisione e della lesione fisica, dell'odio e della menzogna, dell'impedimento del dialogo e della liberta' di informazione e di critica.

Gli essenziali strumenti di lotta nonviolenta sono: l'esempio, l'educazione, la persuasione, la propaganda, la protesta, lo sciopero, la noncollaborazione, il boicottaggio, la disobbedienza civile, la formazione di organi di governo paralleli.

 

5. PER SAPERNE DI PIU'

 

Indichiamo il sito del Movimento Nonviolento: www.nonviolenti.org; per contatti: azionenonviolenta at sis.it

Tutti i fascicoli de "La nonviolenza e' in cammino" dal dicembre 2004 possono essere consultati nella rete telematica alla pagina web: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

 

TELEGRAMMI DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO

Numero 1125 del 16 dicembre 2012

Telegrammi della nonviolenza in cammino proposti dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza

Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it , centropacevt at gmail.com , sito: http://lists.peacelink.it/nonviolenza/

 

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