Minime. 921



NOTIZIE MINIME DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO
Numero 921 del 23 agosto 2009

Notizie minime della nonviolenza in cammino proposte dal Centro di ricerca
per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it

Sommario di questo numero:
1. Fermare il massacro, fermare le persecuzioni, fermare il colpo di stato
razzista
2. Modello di esposto recante la notitia criminis concernente varie
fattispecie di reato configurate da misure contenute nella legge 15 luglio
2009, n. 94
3. Modello di esposto recante la notitia criminis concernente il
favoreggiamento dello squadrismo
4. Cosa fare
5. Appello degli intellettuali contro il ritorno delle leggi razziali in
Italia
6. Appello dei giuristi contro l'introduzione dei reati di ingresso e
soggiorno illegale dei migranti
7. Appello al Presidente della Repubblica di varie associazioni ed
organizzazioni per i diritti dei bambini
8. Lettera del 15 luglio 2009 del Presidente della Repubblica al Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Giustizia e dell'Interno ed ai
Presidenti di Camera e Senato
9. Per la messa fuorilegge dell'organizzazione razzista denominata Lega Nord
10. La "Carta" del Movimento Nonviolento
11. Per saperne di piu'

1. EDITORIALE. FERMARE IL MASSACRO, FERMARE LE PERSECUZIONI, FERMARE IL
COLPO DI STATO RAZZISTA

Ogni essere umano ha diritto alla vita, alla liberta', alla dignita'.
La politica razzista del governo golpista e' illegale e assassina.
Con la forza della verita', con la forza della legalita', con la forza della
nonviolenza ripristiniamo in Italia la vigenza della Costituzione della
Repubblica Italiana, la vigenza dell'ordinamento giuridico democratico, la
vigenza del diritto, la vigenza della civilta'.
Salviamo le vite degli esseri umani perseguitati.
Denunciamo alle magistrature ed alle altre competenti istituzioni i crimini
e i criminali razzisti.
*
Chiediamo a tutte le persone che ci leggono di aderire all'iniziativa
pratica, concreta, efficace, che di seguito proponiamo: segnaliamo a tutte
le istituzioni la notitia criminis del colpo di stato razzista, valorizziamo
le risorse dell'ordinamento giuridico per difendere la legalita' e
l'umanita' dalla criminale eversione razzista.
*
Vi e' una sola umanita'.

2. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ESPOSTO RECANTE LA NOTITIA CRIMINIS
CONCERNENTE VARIE FATTISPECIE DI REATO CONFIGURATE DA MISURE CONTENUTE NELLA
LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94

Alla Procura della Repubblica di ...
Al Presidente del Tribunale di ...
Al Presidente della Corte d'Appello di ...
Al Presidente della Corte di Cassazione
Al Presidente della Corte Costituzionale
Al Sindaco del Comune di ...
Al Presidente della Provincia di ...
Al Presidente della Regione ...
Al Questore di ...
Al Prefetto di ...
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Al Presidente della Repubblica Italiana
Al Presidente del Parlamento Europeo
Al Presidente della Commissione Europea
Al Presidente del Consiglio d'Europa
Al Segretario generale delle Nazioni Unite
Oggetto: Esposto recante la notitia criminis concernente varie fattispecie
di reato configurate da misure contenute nella legge 15 luglio 2009, n. 94
Con il presente esposto si segnala alle istituzioni in indirizzo, al fine di
attivare tutti i provvedimenti di competenza cui l'ordinamento in vigore fa
obbligo ai pubblici ufficiali che le rappresentano, la notitia criminis
concernente il fatto che nella legge 15 luglio 2009, n. 94, recante
"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", volgarmente nota come
"pacchetto sicurezza", sono contenute varie misure, particolarmente all'art.
1 e passim, che configurano varie fattispecie di reato con specifico
riferimento a:
a) violazioni dei diritti umani e delle garanzie di essi sancite dalla
Costituzione della Repubblica Italiana;
b) violazione dei diritti dei bambini;
c) persecuzione di persone non per condotte illecite, ma per mera condizione
esistenziale;
d) violazione dell'obbligo di soccorso ed accoglienza delle persone di cui
all'art. 10 Cost.;
e) violazione del principio dell'eguaglianza dinanzi alla legge.
Si richiede il piu' sollecito intervento.
Alle magistrature giurisdizionalmente competenti si richiede in particolare
che esaminati i fatti di cui sopra procedano nelle forme previste nei
confronti di tutti coloro che risulteranno colpevoli per tutti i reati che
riterranno sussistere nella concreta fattispecie.
L'esponente richiede altresi' di essere avvisato in caso di archiviazione da
parte della Procura ex artt. 406 e 408 c. p. p.
Firma della persona e/o dell'associazione esponente
indirizzo
luogo e data

3. UNA SOLA UMANITA'. MODELLO DI ESPOSTO RECANTE LA NOTITIA CRIMINIS
CONCERNENTE IL FAVOREGGIAMENTO DELLO SQUADRISMO

Alla Procura della Repubblica di ...
Al Presidente del Tribunale di ...
Al Presidente della Corte d'Appello di ...
Al Presidente della Corte di Cassazione
Al Presidente della Corte Costituzionale
Al Sindaco del Comune di ...
Al Presidente della Provincia di ...
Al Presidente della Regione ...
Al Questore di ...
Al Prefetto di ...
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Al Presidente della Repubblica Italiana
Al Presidente del Parlamento Europeo
Al Presidente della Commissione Europea
Al Presidente del Consiglio d'Europa
Al Segretario generale delle Nazioni Unite
Oggetto: Esposto recante la notitia criminis concernente il favoreggiamento
dello squadrismo
Con il presente esposto si segnala alle istituzioni in indirizzo, al fine di
attivare tutti i provvedimenti di competenza cui l'ordinamento in vigore fa
obbligo ai pubblici ufficiali che le rappresentano, la notitia criminis
concernente il fatto che nella legge 15 luglio 2009, n. 94, recante
"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", volgarmente nota come
"pacchetto sicurezza", e' contenuta una misura, quella di cui all'art. 3,
commi 40-44, istitutiva delle cosiddette "ronde", che palesemente configura
il favoreggiamento dello squadrismo (attivita' che integra varie fattispecie
di reato), anche alla luce di pregresse inquietanti esternazioni ed
iniziative di dirigenti rappresentativi del partito politico cui appartiene
il Ministro dell'Interno e di altri soggetti che non hanno fatto mistero ed
anzi hanno dato prova di voler far uso di tale istituto a fini di violenza
privata, intimidazione e persecuzione, con palese violazione della legalita'
e finanche intento di sovvertimento di caratteri e guarentigie fondamentali
dell'ordinamento giuridico vigente.
Si richiede il piu' sollecito intervento.
Alle magistrature giurisdizionalmente competenti si richiede in particolare
che esaminati i fatti di cui sopra procedano nelle forme previste nei
confronti di tutti coloro che risulteranno colpevoli per tutti i reati che
riterranno sussistere nella concreta fattispecie.
L'esponente richiede altresi' di essere avvisato in caso di archiviazione da
parte della Procura ex artt. 406 e 408 c. p. p.
Firma della persona e/o dell'associazione esponente
indirizzo
luogo e data

4. UNA SOLA UMANITA'. COSA FARE

Un esposto all'autorita' giudiziaria piu' essere presentato recandosi presso
gli uffici giudiziari o presso un commissariato di polizia o una stazione
dei carabinieri.
Puo' essere anche inviato per posta.
Deve essere firmato da una persona fisica, precisamente identificata, e deve
recare un indirizzo per ogni comunicazione.
*
Noi proponiamo alle persone che vogliono partecipare all'iniziativa di
presentare e/o inviare i due esposti che abbiamo preparato alla Procura
competente per il territorio in cui il firmatario (o i firmatari - gli
esposti possono essere anche sottoscritti da piu' persone) risiede, e ad
altre magistrature di grado superiore (la Corte d'appello e' nel capoluogo
di Regione, la Corte di Cassazione e' a Roma; sempre a Roma sono le altre
istituzioni statali centrali).
Proponiamo anche di inviare l'esposto al sindaco del Comune in cui si
risiede (idem per il presidente della Provincia, idem per il presidente
della Regione; ed analogamente per questore e prefetto che hanno sede nel
capoluogo di provincia).
Ovviamente i modelli di esposto da noi preparati possono essere resi piu'
dettagliati se lo si ritiene opportuno. Ed altrettanto ovviamente gli
esposti possono essere inviati anche ad ulteriori istituzioni.
*
Indirizzi cui inviare gli esposti:
Naturalmente gli indirizzi delle istituzioni territoriali variano da Comune
a Comune, da Provincia a Provincia e da Regione a Regione.
Comunque solitamente:
- l'indirizzo e-mail delle Procure e' composto secondo il seguente criterio:
procura.citta'sede at giustizia.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail della
Procura della Repubblica ad Agrigento e' procura.agrigento at giustizia.it
(analogamente per le altre province).
- L'indirizzo e-mail dei Tribunali e' composto secondo il seguente criterio:
tribunale.citta'sede at giustizia.it, quindi ad esempio l'indirizzo e-mail del
Tribunale ad Agrigento e' tribunale.agrigento at giustizia.it (analogamente per
le altre province).
- L'indirizzo e-mail delle Prefetture e' composto secondo il seguente
criterio: prefettura.citta'sede at interno.it, quindi ad esempio l'indirizzo
e-mail della Prefettura di Agrigento e' prefettura.agrigento at interno.it
(analogamente per le altre province).
- Sempre per le prefetture e' opportuno inviare gli esposti per e-mail anche
all'indirizzo dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (in sigla: urp),
composto secondo il seguente criterio: urp.pref_citta'sede at interno.it,
quindi ad esempio l'indirizzo e-mail dell'Urp della Prefettura di Agrigento
e' urp.pref_agrigento at interno.it (analogamente per le altre province).
- L'indirizzo e-mail delle Questure e' composto secondo il seguente
criterio: uffgab.siglaautomobilisticacitta'sede at poliziadistato.it, quindi ad
esempio l'indirizzo e-mail della Questura di Agrigento e'
uffgab.ag at poliziadistato.it (analogamente per le altre province).
- Sempre per le questure e' opportuno inviare gli esposti per e-mail anche
all'indirizzo dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (in sigla: urp),
composto secondo il seguente criterio:
urp.siglaautomobilisticacitta'sede at poliziadistato.it, quindi ad esempio
l'indirizzo e-mail dell'Urp della Prefettura di Agrigento e'
urp.ag at poliziadistato.it (analogamente per le altre province).
- E ancora per le questure e' opportuno inviare gli esposti per e-mail anche
all'indirizzo dell'Ufficio per gli immigrati, composto secondo il seguente
criterio: immigrazione.siglaautomobilisticacitta'sede at poliziadistato.it,
quindi ad esempio l'indirizzo e-mail dell'Ufficio per gli immigrati della
Prefettura di Agrigento e' immigrazione.ag at poliziadistato.it (analogamente
per le altre province).
Quanto alle istituzioni nazionali:
- Presidente della Corte di Cassazione: Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour,
00193 Roma; e-mail: cassazione at giustizia.it; sito: www.cortedicassazione.it
- Presidente della Corte Costituzionale: Piazza del Quirinale 41, 00187
Roma; tel. 0646981; fax: 064698916; e-mail: ccost at cortecostituzionale.it;
sito: www.cortecostituzionale.it
- Presidente del Consiglio dei Ministri: Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370,
00187 Roma; tel. 0667791; sito: www.governo.it
- Presidente della Camera dei Deputati: Palazzo Montecitorio, Piazza
Montecitorio, 00186 Roma; tel. 0667601; e-mail: fini_g at camera.it; sito:
www.camera.it
- Presidente del Senato della Repubblica: Piazza Madama, 00186 Roma; tel.
0667061; e-mail: schifani_r at posta.senato.it; sito: www.senato.it
- Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura: Piazza
dell'Indipendenza 6, 00185 Roma; tel. 06444911; e-mail: segvpres at cosmag.it;
sito: www.csm.it
- Presidente della Repubblica Italiana: piazza del Quirinale, 00187 Roma;
fax: 0646993125; e-mail: presidenza.repubblica at quirinale.it; sito:
www.quirinale.it
Quanto alle istituzioni sovranazionali:
- Presidente del Parlamento Europeo: rue Wiertz 60 - Wiertzstraat 60, B-1047
Bruxelles - B-1047 Brussel (Belgium); tel. +32(0)22842005 - +32(0)22307555;
sito: www.europarl.europa.eu
Al Presidente della Commissione Europea: 1049 Brussels (Belgium); sito:
http://ec.europa.eu/index_it.htm
- Presidente del Consiglio d'Europa: Avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg
(France); tel. +33(0)388412000; e-mail: cm at coe.int; sito:
www.coe.int/DefaultIT.asp
- Segretario generale delle Nazioni Unite: United Nations Headquarters,
Between 42nd and 48th streets, First Avenue and the East River, New York
(Usa); sito: www.un.org
*
Gli invii per fax o per posta elettronica o attraverso gli spazi ad hoc nei
siti istituzionali possono non essere ritenuti dai destinatari equipollenti
all'invio postale dell'esposto: si suggerisce quindi, almeno per quanto
riguarda le Procure, di inviare comunque anche copia cartacea degli esposti
per posta ordinaria (preferenzialmente per raccomandata).
Ma poiche' ormai crediamo di aver gia' raggiunto con almeno un invio gran
parte delle Procure, chi non avesse tempo ed agio di procedere agli invii
cartacei per posta ordinaria puo' limitarsi all'invio per e-mail, che
costituira' comunque un sostegno visibile e rilevante all'iniziativa.
*
Ovviamente e' opportuno che gli esposti siano inviati anche a mezzi
d'informazione, movimenti democratici, persone interessate: una delle
funzioni dell'iniziativa e' anche quella di ampliare la mobilitazione contro
il colpo di stato razzista informandone l'opinione pubblica e coinvolgendo
piu' persone, piu' associazioni e piu' istituzioni che sia possibile
nell'impegno in difesa della legalita', della Costituzione della Repubblica
Italiana, dei diritti umani di tutti gli esseri umani.
*
Infine preghiamo tutte le persone che presenteranno esposti di comunicarcelo
per e-mail all'indirizzo: nbawac at tin.it
Grazie a tutte e tutti, e buon lavoro.

5. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO DEGLI INTELLETTUALI CONTRO IL RITORNO DELLE
LEGGI RAZZIALI IN ITALIA

Le cose accadute in Italia hanno sempre avuto, nel bene e nel male, una
straordinaria influenza sulla intera societa' europea, dal Rinascimento
italiano al fascismo.
Non sempre sono state pero' conosciute in tempo.
In questo momento c'e' una grande attenzione sui giornali europei per alcuni
aspetti della crisi che sta investendo il nostro paese, riteniamo, pero', un
dovere di quanti viviamo in Italia richiamare l'attenzione dell'opinione
pubblica europea su altri aspetti rimasti oscuri. Si tratta di alcuni
passaggi della politica e della legislazione italiana che, se non si
riuscira' ad impedire, rischiano di sfigurare il volto dell'Europa e di far
arretrare la causa dei diritti umani nel mondo intero.
Il governo Berlusconi, agitando il pretesto della sicurezza, ha imposto al
Parlamento, di cui ha il pieno controllo, l'adozione di norme
discriminatorie nei confronti degli immigrati, quali in Europa non si
vedevano dai tempi delle leggi razziali.
E' stato sostituito il soggetto passivo della discriminazione, non piu' gli
ebrei bensi' la popolazione degli immigrati "irregolari", che conta
centinaia di migliaia di persone; ma non sono stati cambiati gli istituti
previsti dalle leggi razziali, come il divieto dei matrimoni misti.
Con tale divieto si impedisce, in ragione della nazionalita', l'esercizio di
un diritto fondamentale quale e' quello di contrarre matrimonio senza
vincoli di etnia o di religione; diritto fondamentale che in tal modo viene
sottratto non solo agli stranieri ma agli stessi italiani.
Con una norma ancora piu' lesiva della dignita' e della stessa qualita'
umana, e' stato inoltre introdotto il divieto per le donne straniere, in
condizioni di irregolarita' amministrativa, di riconoscere i figli da loro
stesse generati. Pertanto in forza di una tale decisione politica di una
maggioranza transeunte, i figli generati dalle madri straniere "irregolari"
diverranno per tutta la vita figli di nessuno, saranno sottratti alle madri
e messi nelle mani dello Stato.
Neanche il fascismo si era spinto fino a questo punto. Infatti le leggi
razziali introdotte da quel regime nel 1938 non privavano le madri ebree dei
loro figli, ne' le costringevano all'aborto per evitare la confisca dei loro
bambini da parte dello Stato.
Non ci rivolgeremmo all'opinione pubblica europea se la gravita' di queste
misure non fosse tale da superare ogni confine nazionale e non richiedesse
una reazione responsabile di tutte le persone che credono a una comune
umanita'. L'Europa non puo' ammettere che uno dei suoi Paesi fondatori
regredisca a livelli primitivi di convivenza, contraddicendo le leggi
internazionali e i principi garantisti e di civilta' giuridica su cui si
basa la stessa costruzione politica europea.
E' interesse e onore di tutti noi europei che cio' non accada.
La cultura democratica europea deve prendere coscienza della patologia che
viene dall'Italia e mobilitarsi per impedire che possa dilagare in Europa.
A ciascuno la scelta delle forme opportune per manifestare e far valere la
propria opposizione.
Roma, 29 giugno 2009
Andrea Camilleri, Antonio Tabucchi, Dacia Maraini, Dario Fo, Franca Rame,
Moni Ovadia, Maurizio Scaparro, Gianni Amelio

6. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO DEI GIURISTI CONTRO L'INTRODUZIONE DEI REATI
DI INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE DEI MIGRANTI

Il disegno di legge n. 733-B attualmente all'esame del Senato prevede varie
innovazioni che suscitano rilievi critici.
In particolare, riteniamo necessario richiamare l'attenzione della
discussione pubblica sulla norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e
il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, una norma
che, a nostro avviso, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all'uso
simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e
presenta molteplici profili di illegittimita' costituzionale.
La norma e', anzitutto, priva di fondamento giustificativo, poiche' la sua
sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella
dell'espulsione quale misura amministrativa, il che mette in luce l'assoluta
irragionevolezza della nuova figura di reato; inoltre, il ruolo di extrema
ratio che deve rivestire la sanzione penale impone che essa sia utilizzata,
nel rispetto del principio di proporzionalita', solo in mancanza di altri
strumenti idonei al raggiungimento dello scopo.
Ne' un fondamento giustificativo del nuovo reato puo' essere individuato
sulla base di una presunta pericolosita' sociale della condizione del
migrante irregolare: la Corte Costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti
gia' escluso che la condizione di mera irregolarita' dello straniero sia
sintomatica di una pericolosita' sociale dello stesso, sicche' la
criminalizzazione di tale condizione stabilita dal disegno di legge si
rivela anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo.
L'ingresso o la presenza illegale del singolo straniero dunque non
rappresentano, di per se', fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale,
ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di
migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato
discriminatorio ratione subiecti contrastante non solo con il principio di
eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia
penale, in base alla quale si puo' essere puniti solo per fatti materiali.
L'introduzione del reato in esame, inoltre, produrrebbe una crescita abnorme
di ineffettivita' del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di
ulteriori processi privi di reale utilita' sociale e condannato per cio'
alla paralisi. Ne' questo effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione
della relativa cognizione al giudice di pace (con alterazione degli attuali
criteri di ripartizione della competenza tra magistratura professionale e
magistratura onoraria e snaturamento della fisionomia di quest'ultima): da
un lato perche' la paralisi non e' meno grave se investe il settore di
giurisdizione del giudice di pace, dall'altro per le ricadute sul sistema
complessivo delle impugnazioni, gia' in grave sofferenza.
Rientra certo tra i compiti delle istituzioni pubbliche "regolare la materia
dell'immigrazione, in correlazione ai molteplici interessi pubblici da essa
coinvolti ed ai gravi problemi connessi a flussi migratori incontrollati"
(Corte Cost., sent. n. 5 del 2004), ma nell'adempimento di tali compiti il
legislatore deve attenersi alla rigorosa osservanza dei principi
fondamentali del sistema penale e, ferma restando la sfera di
discrezionalita' che gli compete, deve orientare la sua azione a canoni di
razionalita' finalistica.
"Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le societa' piu'
avanzate producono condizioni di estrema emarginazione, si' che (...) non si
puo' non cogliere con preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze, o
anche soltanto tentazioni, volte a 'nascondere' la miseria e a considerare
le persone in condizioni di poverta' come pericolose e colpevoli". Le parole
con le quali la Corte Costituzionale dichiaro' l'illegittimita' del reato di
"mendicita'" di cui all'art. 670, comma 1, cod. pen. (sent. n. 519 del 1995)
offrono ancora oggi una guida per affrontare questioni come quella
dell'immigrazione con strumenti adeguati allo loro straordinaria
complessita' e rispettosi delle garanzie fondamentali riconosciute dalla
Costituzione a tutte le persone.
25 giugno 2009
Angelo Caputo, Domenico Ciruzzi, Oreste Dominioni, Massimo Donini, Luciano
Eusebi, Giovanni Fiandaca, Luigi Ferrajoli, Gabrio Forti, Roberto Lamacchia,
Sandro Margara, Guido Neppi Modona, Paolo Morozzo della Rocca, Valerio
Onida, Elena Paciotti, Giovanni Palombarini, Livio Pepino, Carlo Renoldi,
Stefano Rodota', Arturo Salerni, Armando Spataro, Lorenzo Trucco, Gustavo
Zagrebelsky

7. UNA SOLA UMANITA'. APPELLO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI VARIE
ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PER I DIRITTI DEI BAMBINI

Torino, 14 luglio 2009
Egregio signor Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
con la presente lettera desideriamo manifestarLe la nostra profonda
preoccupazione rispetto alle conseguenze che il Ddl 733 "Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica", approvato al Senato in via definitiva il 2
luglio u. s., avra' sulla vita delle famiglie e dei bambini e dei ragazzi di
origine straniera che vivono in Italia.
Le nostre associazioni e organizzazioni, impegnate quotidianamente per la
tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, non possono che
esprimere il loro profondo disaccordo per una legge che prevede norme che
riteniamo non conformi con alcuni fondamentali diritti sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza che l'Italia si e' impegnata a rispettare.
A nostro avviso, saranno molto gravi gli effetti del previsto reato di
clandestinita' che spingera', di fatto, la popolazione straniera, oggetto
del provvedimento, a non avere alcun contatto con le istituzioni ne' con
alcun tipo di servizio pubblico, relegando alla marginalita' non solo gli
adulti ma anche i loro figli, rendendo la loro presenza assolutamente
invisibile con conseguenze sociali gravi e difficilmente prevedibili.
La conseguente esclusione dai servizi scolastici e sociali cosi' come dalle
prestazioni sanitarie, per il timore di un genitore di essere segnalato
all'autorita', viola diritti fondamentali dei bambini e dei ragazzi quali il
diritto all'istruzione e alle cure sanitarie. Mentre e' obbligo dello
Stato - uno Stato responsabile di fronte ai propri doveri - riconoscere a
tutti i minorenni pari trattamento senza alcuna discriminazione.
Serissime saranno altresi' le conseguenze della mancata registrazione alla
nascita dei nati da genitori "irregolari", in aperta violazione del diritto
fondamentale ad un nome, previsto dalla Convenzione, nonche' notevoli gli
ostacoli che i minori stranieri non accompagnati arrivati da adolescenti in
Italia incontreranno al compimento della maggiore eta', non potendo di fatto
regolarizzare la loro permanenza nel nostro Paese.
Quanto sopra indicato rappresenta solo alcune delle gravi situazioni che
dovranno affrontare, per il semplice fatto di non essere italiani, i
minorenni di origine straniera in conseguenza dell'attuazione di queste
norme previste a tutela della sicurezza pubblica.
Il perseguimento della sicurezza, motivo e oggetto della legge, e' di
fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo dei bambini e degli
adolescenti e soprattutto per essi deve essere strumento di garanzia ai fini
dell'esercizio di tutti i diritti che la Convenzione riconosce loro. Occorre
pero' riflettere sull'accezione del termine: sicurezza, per chi lavora per i
diritti, significa sicurezza sociale, ottenuta attraverso politiche
inclusive e la promozione di una cultura dei diritti umani.
Certi del Suo impegno a favore dei diritti umani, ci appelliamo a Lei
affinche' siano adeguatamente valutati i profili di legittimita' della nuova
normativa e di conformita' alle norme internazionali nonche' i gravi effetti
negativi che si produrrebbero sulle famiglie e sui minori di origine
straniera presenti in Italia.
Associazioni e Organizzazioni che aderiscono:
Ai.Bi. - Associazione Amici dei Bambini
Aimmf - Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la
famiglia
Alisei, Societa' Cooperativa Sociale
Anfaa - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie
Arciragazzi nazionale
Asgi - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Associazione Antigone onlus
Associazione Culturale Pediatri
Associazione Ibfan Italia Onlus
Associazione Nessun luogo e' lontano
Associazione Progetto Diritti
Batya - Associazione per l'accoglienza, l'affidamento e l'adozione onlus
Cgil
Ciai - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia
Cidis Onlus - Centro di Informazione, Documentazione ed Iniziativa per lo
Sviluppo
Cnca - Coordinamento nazionale comunita' di accoglienza
Coordinamento Italiano per il Diritto degli Stranieri a Vivere in Famiglia
onlus
Commissione Minori dell'Associazione Nazionale Magistrati
Defence for Children International Italia
Fondazione Terre des hommes Italia onlus
Ifs - Istituto Fernando Santi
La Gabbianella Coordinamento per il Sostegno a distanza onlus
Legambiente
Mais - Movimento per l'autosviluppo, l'interscambio e la solidarieta'
Save the Children Italia
Servizio Legale Immigrati onlus
Sos Villaggi dei Bambini onlus
Vis - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

8. DOCUMENTAZIONE. LETTERA DEL 15 LUGLIO 2009 DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AI MINISTRI DELLA
GIUSTIZIA E DELL'INTERNO ED AI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO

Roma, 15 luglio 2009
Ho oggi promulgato la legge recante "Disposizioni in materia di pubblica
sicurezza" approvata il 2 luglio scorso.
Ho ritenuto di non poter sospendere in modo particolare la entrata in vigore
di norme - ampiamente condivise in sede parlamentare - che rafforzano il
contrasto alle varie forme di criminalita' organizzata sia intervenendo sul
trattamento penitenziario da riservare ai detenuti piu' pericolosi (art. 2
commi 25 e 26) sia introducendo piu' efficaci controlli e sanzioni per le
condotte di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nella economia legale
(art. 2 commi 2, 20, 22, 29-30).
*
Non posso tuttavia fare a meno di porre alla vostra attenzione perplessita'
e preoccupazioni che, per diverse ragioni, la lettura del testo ha in me
suscitato.
Il provvedimento trae origine dal disegno di legge presentato dal Governo in
Senato il 3 giugno 2008, dopo che, per l'assenza dei presupposti di
straordinaria necessita' e urgenza oltre che per la natura dei temi
trattati, si era convenuto che alcune sue significative disposizioni non
potevano essere inserite nel decreto legge - sempre in tema di sicurezza -
emanato qualche giorno prima (decreto legge 23 maggio 2008, n. 92). Gli
originari 20 articoli del disegno di legge divennero pero' ben 66 nel testo
licenziato dall'Assemblea del Senato il 5 febbraio 2009 venendo poi
accorpati in 3 attraverso la presentazione di "maxi-emendamenti" sui quali
il Governo appose la questione di fiducia alla Camera: fiducia ottenuta il
14 maggio 2009 e poi nuovamente apposta al Senato sul medesimo testo per la
definitiva approvazione del 2 luglio.
I tre articoli della legge si compongono ora, rispettivamente, di 32, 30 e
66 commi. Con essi si apportano modifiche o integrazioni a 43 disposizioni
del codice penale, a 38 disposizioni del testo unico sulla immigrazione, a
16 disposizioni dell'ordinamento penitenziario e ad oltre circa 100
disposizioni inserite nel codice di procedura penale, nel codice civile e in
30 testi normativi complementari o speciali.
A spiegare il ricorso a una sola legge per modificare o introdurre
disposizioni inserite in molti disparati corpi legislativi, tra i quali
anche codici fondamentali, e' stata la convinzione che esse attenessero
tutte al tema della "sicurezza pubblica" nella sua accezione piu' ampia,
funzionale all'intento di migliorare la qualita' della vita dei cittadini
rimuovendo situazioni di degrado, disagio e illegalita' avvertite da tempo.
*
Dal carattere cosi' generale e onnicomprensivo della nozione di sicurezza
posta a base della legge, discendono la disomogeneita' e la estemporaneita'
di numerose sue previsioni che privano il provvedimento di quelle
caratteristiche di sistematicita' e organicita' che avrebbero invece dovuto
caratterizzarlo.
In altre occasioni, ho rilevato pubblicamente (rivolgendomi alle "alte
cariche dello Stato", a partire dal dicembre 2006), come provvedimenti
eterogenei nei contenuti e frutto di un clima di concitazione e di vera e
propria congestione sfuggano alla comprensione della opinione pubblica e
rendano sempre piu' difficile il rapporto tra il cittadino e la legge.
Ritengo doveroso ribadire oggi che e' indispensabile porre termine a simili
"prassi", specie quando si legifera su temi che - come accade per diverse
norme di questo provvedimento - riguardano diritti costituzionalmente
garantiti e coinvolgono aspetti qualificanti della convivenza civile e della
coesione sociale. E' in giuoco la qualita' e sostenibilita' del nostro modo
di legiferare.
D'altronde e' stato un organismo svincolato da ogni posizione di parte - il
Comitato per la legislazione della Camera - a segnalare concordemente,
nell'esaminare il disegno di legge in questione, nella seduta del 29 aprile
2009, che alcune disposizioni non rispondevano alle esigenze di
"semplificazione della legislazione"; altre non erano conformi alle esigenze
di "coerente utilizzo delle fonti"; altre adottavano "espressioni imprecise
ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione" o si
sovrapponevano ad altre gia' vigenti; altre, ancora, erano carenti sotto il
profilo "della chiarezza e della proprieta' della formulazione" (il richiamo
e' da intendersi ora all'art. 1 comma 28, all'art.3 commi 56 e 58, all'art.
2 comma 25 lett. f) n. 3 e, infine, all'art. 3 commi 3, 6 e 14). Ma tali
stringenti osservazioni sono cadute nel vuoto.
In proposito, mi limito ad aggiungere che solo in casi eccezionali puo'
tornarsi a legiferare sull'identico tema dopo brevissimo tempo ampliando
l'area di applicabilita' di istituti processuali, modificando fattispecie
criminose o collocando altrove le stesse previsioni (come invece accade tra
l'altro, per le disposizioni dell'art. 1 commi 2-5, 14, 26 e per quelle
dell'art. 2 commi 21-22 e 27); cosi' come appare contraria ai principi
cardine di una corretta tecnica legislativa la circostanza che la modifica
della stessa norma e dello stesso comma (art. 16 comma 1 del d.lgs.
286/1998) venga effettuata (come qui accade) in due diverse parti dello
stesso provvedimento (art. 1 comma 16 lett. b) e art. 1 comma 22 lett. o).
La formulazione, la struttura e i contenuti delle norme debbono poter essere
"riconosciuti" (Corte costituzionale n. 364 del 1988) sia da chi ne e' il
destinatario sia da chi deve darvi applicazione. Il nostro ordinamento
giuridico risulta seriamente incrinato da norme oscuramente formulate,
contraddittorie, di dubbia interpretazione o non rispondenti ai criteri di
stabilita' e certezza della legislazione: anche per le difficolta' e le
controversie che ne nascono in sede di applicazione.
*
Sulla base di quanto esposto, aggiungo di aver ravvisato nella legge anche
altre previsioni che mi sono apparse - sempre a titolo esemplificativo - di
rilevante criticita' e sulle quali auspico una rinnovata riflessione, che
consenta di approfondire la loro coerenza con i principi dell'ordinamento e
di superare futuri o gia' evidenziati equivoci interpretativi e problemi
applicativi.
Mi riferisco alle disposizioni che hanno introdotto il reato di immigrazione
clandestina (art. 1 commi 16 e 17). Esso punisce non il solo ingresso, ma
anche il trattenimento nel territorio dello Stato. La norma e' percio'
applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti nel
territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge. Il
dettato normativo non consente interpretazioni diverse: allo stato, esso
apre la strada a effetti difficilmente prevedibili.
In particolare, suscita in me forti perplessita' la circostanza che la nuova
ipotesi di trattenimento indebito non preveda la esimente della permanenza
determinata da "giustificato motivo". La Corte costituzionale (sentenze n.
5/2004 e n. 22/2007) ha sottolineato il rilievo che la esimente puo' avere
ai fini della "tenuta costituzionale" di disposizioni del genere di quella
ora introdotta.
L'attribuzione della contravvenzione di immigrazione clandestina alla
cognizione del giudice di pace non mi pare poi in linea con la natura
conciliativa di questi e disegna nel contempo, per il reato in questione, un
"sottosistema" sanzionatorio non coerente con i principi generali
dell'ordinamento e meno garantista di quello previsto per delitti di
trattenimento abusivo sottoposti alla cognizione del tribunale. Per il nuovo
reato la pena inflitta non puo' essere condizionalmente sospesa o
"patteggiata", mentre la eventuale condanna non puo' essere appellata.
Le modifiche apportate dall'art. 1 comma 22 lett. m) in materia di
espulsione del cittadino extracomunitario irregolare, determinano - a
ragione di un difettoso coordinamento normativo - il contraddittorio e
paradossale effetto di non rendere piu' punibile (o al piu' punibile solo
con un'ammenda) la condotta del cittadino extracomunitario che fa rientro in
Italia pur dopo essere stato materialmente espulso. La condotta era
precedentemente punita con la reclusione da uno a cinque anni.
L'art. 1 comma 11 introduce una fattispecie di tipo concessorio per
l'acquisto della cittadinanza da parte di chi e' straniero e contrae
matrimonio con chi e' italiano. La norma non individua pero' i criteri in
base ai quali la concessione e' data o negata e affida qualsiasi
determinazione alla piu' ampia discrezionalita' degli organi competenti.
Tra le modifiche apportate al codice penale, si osserva in particolare che
l'art. 3 comma 27 vieta di effettuare il giudizio di equivalenza o
prevalenza tra alcune circostanze aggravanti del reato di rapina ed
eventuali circostanze attenuanti. Le aggravanti del reato di rapina sono le
stesse previste per quello di estorsione che, rispetto al primo, e' punito
piu' gravemente. La norma che impedisce il bilanciamento delle aggravanti
non e' pero' richiamata per la estorsione, con la irragionevole conseguenza
che, per il delitto piu' grave, e' consentito "neutralizzare" l'aumento
sanzionatorio derivante dalla presenza delle circostanze. In via generale,
comunque, i ripetuti e recenti interventi legislativi che hanno derogato al
principio della bilanciabilita' tra aggravanti a effetto speciale e
attenuanti (art. 69 c.p.), sembrano ormai imporre una disciplina che regoli
in modo uniforme l'intero sistema, razionalizzandolo e semplificandolo.
L'art. 1 comma 8, che ha reintrodotto il delitto di oltraggio stabilisce una
singolare causa di estinzione del reato collegata al risarcimento del danno.
La causa di estinzione e' concettualmente incompatibile con i delitti che,
come l'oltraggio, rientrano tra quelli contro la pubblica amministrazione.
Ai commi da 40 a 44, l'art. 3 stabilisce che i sindaci possono avvalersi
della collaborazione di associazioni tra cittadini per segnalare alle forze
di polizia anche locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza
urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Essendo affidata non alla legge
ma a un successivo decreto del Ministro dell'Interno la determinazione degli
"ambiti operativi" di tali disposizioni, appare urgente la definizione di
detto decreto in termini di rigorosa aderenza ai limiti segnati in legge
relativamente al carattere delle associazioni e al compito ad esse
attribuito. Da cio' dipendera' la riduzione al minimo di allarmi e tensioni
nell'applicazione della normativa in questione, anche sotto il profilo
dell'aggravio che possa derivarne per gli uffici giudiziari.
Anche in rapporto all'innovazione sancita nei commi 40-44 dell'art. 3, va
considerato il comma 32 dello stesso articolo, secondo il quale spettera' al
Ministro dell'Interno stabilire "le caratteristiche tecniche degli strumenti
di autodifesa", con particolare riferimento alla nebulizzazione di un
determinato principio attivo naturale, ovvero all'uso di uno spray al
peperoncino. Il rischio da scongiurare e' che si favorisca la delinquenza di
strada o comunque si indebolisca la prescrizione che le associazioni, di cui
al comma 40, debbano essere formate da "cittadini non armati". Peraltro e'
da rilevarsi che, stando ai principi affermati dalla giurisprudenza, il
porto dello spray potrebbe restare sempre vietato a norma dell'art. 4 della
legge 110/1975.
*
Al Presidente della Repubblica non spetta pronunciarsi e intervenire
sull'indirizzo politico e sui contenuti essenziali di questa come di ogni
legge approvata dal Parlamento: essi appartengono alla responsabilita'
esclusiva del governo e della maggioranza parlamentare. Il Presidente della
Repubblica non puo' invece restare indifferente dinanzi a dubbi di
irragionevolezza e di insostenibilita' che un provvedimento di rilevante
complessita' ed evidente delicatezza solleva per taluni aspetti, specie sul
piano giuridico. Di qui le preoccupazioni e sollecitazioni contenute nella
mia presente lettera, e rivolte all'attenzione di questo governo nello
stesso spirito in cui mi sono rivolto - dinanzi a distorsioni nel modo di
legiferare, ad esempio in materia di bilancio dello Stato - al precedente
governo, e nello stesso spirito in cui auspico ne tengano conto tutte le
forze politiche che si candidino a governare il paese.

9. INIZIATIVE. PER LA MESSA FUORILEGGE DELL'ORGANIZZAZIONE RAZZISTA
DENOMINATA LEGA NORD
[Riproponiamo il seguente appello]

Al Presidente della Repubblica Italiana
Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati
Oggetto: Richiesta di iniziativa per la messa fuorilegge dell'organizzazione
razzista denominata Lega Nord
Egregi Presidenti,
ci rivolgiamo a voi come massime autorita' dello Stato per richiedere un
vostro intervento al fine della messa fuorilegge dell'organizzazione
razzista denominata Lega Nord.
Tale organizzazione, che pur essendo assolutamente minoritaria nel Paese e'
riuscita ad ottenere nel governo nazionale l'affidamento di decisivi
ministeri a suoi rappresentanti, persegue e proclama una politica razzista
incompatibile con la Costituzione della Repubblica Italiana, con uno stato
di diritto, con un ordinamento giuridico democratico, con un paese civile.
Ritenendo che vi siano i presupposti per un'azione delle competenti
magistrature che persegua penalmente sia i singoli atti e fatti di razzismo,
sia l'azione organizzata e continuata e quindi l'associazione a delinquere
che ne e' responsabile, con la presente chiediamo un vostro intervento
affinche' si avviino le procedure previste dalla vigente normativa al fine
della messa fuorilegge dell'organizzazione razzista denominata Lega Nord e
della punizione ai sensi di legge di tutti gli atti delittuosi di razzismo
da suoi esponenti promossi, commessi, istigati o apologizzati.
Con osservanza,
Peppe Sini, responsabile del "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo
Viterbo, 27 febbraio 2009

10. DOCUMENTI. LA "CARTA" DEL MOVIMENTO NONVIOLENTO

Il Movimento Nonviolento lavora per l'esclusione della violenza individuale
e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale
e internazionale, e per il superamento dell'apparato di potere che trae
alimento dallo spirito di violenza. Per questa via il movimento persegue lo
scopo della creazione di una comunita' mondiale senza classi che promuova il
libero sviluppo di ciascuno in armonia con il bene di tutti.
Le fondamentali direttrici d'azione del movimento nonviolento sono:
1. l'opposizione integrale alla guerra;
2. la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali,
l'oppressione politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di
nazionalismo, le discriminazioni legate alla razza, alla provenienza
geografica, al sesso e alla religione;
3. lo sviluppo della vita associata nel rispetto di ogni singola cultura, e
la creazione di organismi di democrazia dal basso per la diretta e
responsabile gestione da parte di tutti del potere, inteso come servizio
comunitario;
4. la salvaguardia dei valori di cultura e dell'ambiente naturale, che sono
patrimonio prezioso per il presente e per il futuro, e la cui distruzione e
contaminazione sono un'altra delle forme di violenza dell'uomo.
Il movimento opera con il solo metodo nonviolento, che implica il rifiuto
dell'uccisione e della lesione fisica, dell'odio e della menzogna,
dell'impedimento del dialogo e della liberta' di informazione e di critica.
Gli essenziali strumenti di lotta nonviolenta sono: l'esempio, l'educazione,
la persuasione, la propaganda, la protesta, lo sciopero, la
noncollaborazione, il boicottaggio, la disobbedienza civile, la formazione
di organi di governo paralleli.

11. PER SAPERNE DI PIU'

Indichiamo il sito del Movimento Nonviolento: www.nonviolenti.org; per
contatti: azionenonviolenta at sis.it

NOTIZIE MINIME DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO
Numero 921 del 23 agosto 2009

Notizie minime della nonviolenza in cammino proposte dal Centro di ricerca
per la pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it

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