La nonviolenza e' in cammino. 826



LA NONVIOLENZA E' IN CAMMINO

Foglio quotidiano di approfondimento proposto dal Centro di ricerca per la
pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it

Numero 826 del 31 gennaio 2005

Sommario di questo numero:
1. Domenico Gallo: Un'analisi del disegno di legge delega al governo per la
revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonche' per
l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare
2. Per una bibliografia sulla Shoah (parte sesta)
3. Riccardo Di Segni: Il silenzio di Dio
4. Amos Luzzatto: Sessanta anni dopo Auschwitz
5. Rossana Rossanda: Auschwitz
6. La "Carta" del Movimento Nonviolento
7. Per saperne di piu'

1. MATERIALI. DOMENICO GALLO: UN'ANALISI DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL
GOVERNO PER LA REVISIONE DELLE LEGGI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA,
NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
[Dal sito www.giuristidemocratici.it riprendiamo questa scheda. Domenico
Gallo, illustre giurista, e' nato ad Avellino nel 1952, magistrato ed acuto
saggista; tra i suoi scritti segnaliamo particolarmente: Dal dovere di
obbedienza al diritto di resistenza, Edizioni del Movimento Nonviolento,
Perugia 1985; Millenovecentonovantacinque, Edizioni Associate, Roma 1999]

1. Le linee guida.
La legge delega introduce un disegno di riforma ambizioso che mira alla
quasi completa riscrittura dei codici penali militari di pace e di guerra ed
introduce incisive modifiche nell'ordinamento giudiziario militare. Due sono
le linee guida che orientano l'intero progetto: la prima e' l'esigenza di
ridurre l'area di controllo di legalita' affidata alla giurisdizione
ordinaria, incrementando la competenza della giurisdizione militare,
attraverso la "militarizzazione" dei reati comuni commessi da militari; la
seconda e' l'esigenza di abbassare la soglia fra pace e guerra, riesumando
le leggi di guerra e rendendole pienamente utilizzabili ed automaticamente
instaurabili. All'interno di queste due esigenze si colloca l'orientamento
di confermare, se non addirittura di ripristinare le norme piu' dure in tema
di disciplina militare.
*
2. Riforma del codice penale militare di pace. Aspetti principali.
2.1. Disposizioni di carattere generale (art. 3, lett. a).
La norma prevede che debbano essere riviste le disposizioni di carattere
generale, con l'eliminazione di ogni deroga ai principi stabiliti dalla
legge penale comune, che non sia giustificata da speciali esigenze militari.
In sostanza di prevede di modificare le disposizioni del cpmp in tema di
pene principali ed accessorie, esecuzione delle pene, disciplina della non
menzione della condanna, prescrizione dei reati, etc.
Se l'esigenza di omogeneita' fra le disposizioni generali del codice penale
ordinario e di quelle militare non e' contestabile, tuttavia non e' chiaro
quale sara' il risultato finale, soprattutto in tema di sanzioni accessorie.
Nel momento in cui si "militarizzano" attraverso le altre norme della delega
i reati comuni commessi da militari in servizio, e' indispensabile che, in
tema di pene accessorie (per es. interdizione dei pubblici uffici), venga
realizzata una completa equiparazione fra i due ordinamenti, altrimenti si
realizzerebbero forme di ingiustificato privilegio per i militari.
2.2. Modifiche a norme specifiche del cpmp (art. 3, lett. c, d, e, f, g, h,
i, l).
Revisione modifiche e conferme di varie fattispecie di reato.
La delega prevede la revisione dei reati di omessa presentazione in
servizio, abbandono di posto e violata consegna, senza prevedere i criteri
in base ai quali tale revisione deve essere ispirata. In effetti, una volta
che il servizio militare e' stato "professionalizzato", in tempo di pace,
tali vicende dovrebbero essere depenalizzate, in quanto semplici violazioni
di doveri professionali.
La delega prevede di introdurre una specifica ed autonoma disciplina dei
reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, rispetto alla
disciplina comune. In questo modo si creerebbe una evidente disparita' di
trattamento penale fra militari e non militari, i primi verrebbero puniti
per comportamenti (come il consumo di stupefacenti) che non costituiscono
illecito penale per la generalita' dei cittadini.
La delega prevede di introdurre come reato la fattispecie della dispersione
colposa, che, se giustificata per la custodia delle armi e delle munizioni,
e' assurda per tutti gli altri materiali. Tanto per fare un esempio,
commetterebbe un reato siffatto un Finanziere che, utilizzando la penna
stilografica, macchiasse d'inchiostro la divisa.
La delega conferma la criminalizzazione di tutti i comportamenti di protesta
o di dissenso, non meramente individuale. Sarebbe reato non solo l'esercizio
dello sciopero, ma anche qualunque comportamento collettivo che possa
turbare il servizio (per es. lo sciopero del rancio). Giungendo a
ripristinare persino una fattispecie di reato (la raccolta o la
partecipazione a sottoscrizioni per rimostranze o per protesta), cancellata
dalla Corte Costituzionale che, con Sentenza 29 aprile/2 maggio 1985 n. 126
aveva dichiarato incostituzionale l'art. 180, primo comma del Cpmp (domanda,
esposto o reclamo collettivo previo accordo).
Tanto per fare un esempio, si giungerebbe all'assurdo che un ricorso
collettivo al Tar, contro un provvedimento dell'Amministrazione militare
costituirebbe reato.
2.3. La militarizzazione dei reati comuni.
a) reati costituenti delitto contro la personalita' dello Stato.
La Delega prevede la "militarizzazione" di tutti i delitti contro la
personalita' dello Stato se commessi da militari (art. 3, lett. b). Da
questo punto di vista, la riforma non e' particolarmente significativa in
quanto il Cpmp gia' prevedeva come reati militari i piu' significativi reati
contro la personalita' dello Stato (si veda al riguardo il titolo I del
libro II, artt. da 77 a 85). In definitiva la riforma si limita ad estendere
la militarizzazione a quei reati non contemplati dal Cpmp.
Tuttavia, anche in questa, come in tutte le altre ipotesi di
"militarizzazione" dei reati comuni, vi sono due controindicazioni
fondamentali.
La prima e' l'inadeguatezza della giurisdizione militare (composta da soli
103 magistrati in ruolo organico) ad effettuare un effettivo controllo di
legalita' in ordine a gravi fatti criminosi per la vastita' delle
circoscrizioni territoriali, la carenza di strutture e di personale (si
vedano al riguardo le osservazioni del dr. Scafi).
La seconda e' costituita dalla duplicazione di giurisdizioni in caso di
concorso di persone nel reato. Quando con i militari concorrono civili, lo
stesso fatto criminoso dovra' essere giudicato separatamente dal Tribunale
militare e da quello ordinario. Vi dovranno essere due separate istruzioni e
due separati giudizi.
La delega, infatti, non ha previsto alcuna modifica dell'art. 13, II comma,
del c.p.p. che prevede che: "fra reati comuni e reati militari, la
connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune e' piu'
grave di quello militare".
Quando i reati sono di pari gravita' o vi e' un concorso di persone
(militari e civili) nello stesso reato, non scatta la connessione e quindi
vi dovranno necessariamente essere due giudizi separati.
Per fare un esempio pratico, in tema di reati contro la personalita' dello
Stato, con riferimento ad una vicenda processuale come quella di Ustica, in
tanto vi e' un unico processo innanzi alla giurisdizione ordinaria, in
quanto quel processo e' ancora regolato dalle norme del vecchio codice di
procedura penale.
Se si verificasse un nuovo caso Ustica, si dovrebbero instaurare due
separati procedimenti, l'uno dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria per
gli eventuali reati commessi dai civili, l'altro dinanzi alla giurisdizione
militare per gli eventuali reati commessi dai militari. Tuttavia la
giurisdizione militare non potrebbe mai affrontare un processo cosi'
complesso per obiettiva carenza di risorse.
Molto piu' estesa e' la militarizzazione degli altri reati comuni previsti
alle lett. m), n), o), p), q), r), s).
m) La delega prevede la "militarizzazione" di ogni violazione della legge
penale costituente delitto contro la pubblica amministrazione, se commessa
da militare. Si tratta dei delitti previsti dal Capo I del titolo II del
Codice penale (art. da 314 a 335).
Dal momento che il Cpmp gia' prevede il reato di peculato e di malversazione
militare, la principale novita' consisterebbe nella "militarizzazione" dei
reati di corruzione e concussione, se commessi da militare. Il reato di
corruzione e' un reato nel quale c'e' un concorso necessario di persone (per
esserci un corrotto e' necessario un corruttore). Il corruttore, normalmente
e' soggetto estraneo all'amministrazione nella quale si verifica la
corruzione. Quindi militarizzando la corruzione, si dovra' scindere in due
il fatto criminoso e fare un procedimento contro il militare-pubblico
ufficiale (corrotto) innanzi alla giurisdizione militare ed un procedimento
innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria per il privato (corruttore).
n) La delega prevede la "militarizzazione" di ogni violazione della legge
penale costituente delitto contro l'amministrazione della giustizia, se
commessa da militare nel corso o in funzione di un procedimento penale
militare. Si tratta dei delitti previsti dal libro II, Capo I e II del
Titolo III del Codice penale (artt. da 361 a 391 c.p.).
In questo caso la militarizzazione non e' stata assoluta, ma e' limitata a
quei delitti contro la giustizia strumentali a procedimenti di competenza
dell'autorita' giudiziaria militare. Senonche' la dilatazione a dismisura
della competenza giurisdizionale dei Tribunali militari si trascina dietro
di se' anche la dilatazione della militarizzazione dei reati contro
l'Amministrazione della giustizia.
o) La delega prevede la "militarizzazione" di ogni violazione della legge
penale costituente delitto contro l'incolumita' pubblica, ovvero costituente
reato in materia di tutela della sicurezza e di prevenzione di infortuni nei
luoghi di lavoro, commesso da militare in luogo militare.
Non sono ben chiari i confini della militarizzazione. A prima vista
sembrerebbe che i delitti contro l'incolumita' pubblica (fra i quali rientra
la strage, art. 422 c.p.) siano esclusi dalla militarizzazione se commessi
da militare in luogo non militare. Tuttavia rimarrebbero sempre dei margini
di incertezza perche' non sempre e' facile capire cosa sia un luogo
militare. Va poi rilevato che la militarizzazione dei reati in materia di
tutela e prevenzione degli infortuni sul lavoro, comporterebbe un drastico
abbassamento della tutela effettiva, trattandosi di un settore fortemente
specialistico, nel quale l'autorita' giudiziaria militare non puo' avere
quel bagaglio di competenza professionale sviluppato dall'autorita'
giudiziaria ordinaria.
p) La delega prevede la "militarizzazione" di ogni violazione della legge
penale costituente delitto contro la persona, se commessa da militare a
danno di altro militare, a causa del servizio militare ovvero in luogo
militare, ovvero in territorio estero mentre il militare ivi si trovi a
causa del servizio.
Anche qui non sono ben chiari i confini della militarizzazione. Occorrerebbe
chiarire se il reato debba essere necessariamente commesso in danno di altro
militare (come lascia intendere la relazione introduttiva) ovvero se sia
prevista la militarizzazione di ogni reato contro la persona commesso "a
causa del servizio militare", o "in luogo militare". Stante l'ambigua o
imperfetta formulazione letterale e' ragionevole il dubbio che con la delega
si voglia introdurre la militarizzazione di ogni reato commesso "a causa del
servizio militare" e/o di ogni reato commesso "in luogo militare".
In questo caso sarebbero militarizzati tutti i reati commessi durante
l'esercizio di funzioni di ordine pubblico da parte dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza.
Meno significative sono le ipotesi di militarizzazione di cui alle lettere
q), r), s).
In definitiva questa nuova disciplina di "militarizzazione" dei reati comuni
commessi dai militari comportera' un incremento della competenza dei
Tribunali militari che e' difficilmente quantificabile, ma che potrebbe
portare anche ad una decuplicazione del volume di lavoro giudiziario, senza
che nella legge delega sia previsto l'aumento di un solo posto nell'organico
della magistratura militare.
Attraverso la combinazione della nuova disciplina della militarizzazione del
reato con quella della connessione prevista dal nuovo cpp, si ottiene come
risultato immediato un incremento dell'area della impunita', soprattutto
rispetto ai fatti criminosi piu' gravi e quindi piu' difficilmente
accertabili.
2.4. Revisione della procedura penale.
La delega prevede l'applicabilita' nel processo penale militare delle norme
del codice di procedura penale, salvo che sussista una esigenza di
disciplina differenziata. Tale esigenza non e' contestabile, ma il problema
e' la disciplina differenziata, che nella delega e' indicata in modo
piuttosto oscuro. La prima osservazione da fare e' che non e' assolutamente
giustificata una normativa che consenta l'arresto in flagranza (almeno in
tempo di pace) per le ipotesi piu' gravi di assenza dal servizio. Tali
ipotesi, semmai, andrebbero depenalizzate.
Non sono chiare le disposizioni in materia di rapporti giurisdizionali con
autorita' straniere e di cooperazione con la Corte penale internazionale.
Appare poi inaccettabile l'introduzione, per l'esercizio delle funzioni
attribuite dalla legge al Ministero della Giustizia in materia di rapporti
giurisdizionali con autorita' straniere, del concerto con il Ministro della
Difesa.
*
3. Riforma del Codice penale militare di guerra. Aspetti principali.
3. 1. Questioni di carattere generale.
La delega si propone, come si e' visto, di abbassare la soglia della
distinzione fra stato di pace e stato di guerra, rendendo possibile, una
sorta di introduzione graduale delle leggi di guerra, che aggira la
procedura garantista prevista dagli artt. 78 e 87 della Costituzione.
Insomma il disegno di legge introduce un menu' a' la carte dal quale e'
possibile per il Governo scegliere cosa prendere e cosa lasciare
dell'armamentario delle leggi di guerra, ma soprattutto dove e quando farle
entrare in vigore.
Nell'applicazione graduale delle leggi di guerra, sono previsti due stadi.
Il primo stadio e' quello che prevede l'introduzione, piu' o meno
automatica, delle leggi di guerra, in aree limitate o nell'intero territorio
nazionale, a cui corrisponde l'instaurarsi di un non meglio determinato
"tempo di guerra". Il secondo stadio e' quello che consegue alla
"dichiarazione dello stato di guerra". Quest'ultimo concetto probabilmente
presuppone che siano attivate le procedure di cui agli art. 78 (Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari)
e 87 (Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere) della Costituzione, anche se nel disegno di legge non vi e' un
richiamo esplicito a tali procedure.
Tuttavia e' evidente che l'ipotesi della "dichiarazione dello Stato di
guerra", che comporta soprattutto una modifica della procedura penale,
determinando la riesumazione del Tribunale supremo militare, ed escludendo
la possibilita' del ricorso per Cassazione, e' un'ipotesi assolutamente
marginale.
L'ipotesi principale che ispira l'intero disegno di legge e' quella di
rendere in un certo senso ordinario il ricorso alle leggi di guerra,
svincolandolo dalla "dichiarazione dello stato di guerra", prevista dalla
Costituzione in circostanze del tutto remote.
3.2. Casi di applicazione del codice penale militare di guerra.
La delega prevede di confermare l'applicazione automatica della legge penale
militare di guerra ai corpi di spedizione all'estero, gia' introdotta dal
nuovo testo dell'articolo 9 del cpmg (articolo sostituito dalla L. 31
gennaio 2002, n. 6). Tale norma che, com'e' noto fu introdotta in occasione
dell'intervento in Afganistan, aveva carattere transitorio, in attesa di una
disciplina organica. Adesso diviene definitiva.
In linea di principio non si puo' contestare che alle operazioni militari
all'estero, di qualunque tipo esse siano (quindi anche ad operazioni
realmente di pace, come quelle di peacekeeping deliberate dall'Onu), sia
applicabile la legge penale militare, poiche' il dispiegamento di una forza
militare armata comporta sempre il rischio dell'impiego della forza. Il
problema e' che la legge delega contempla qualunque tipo di missione
(infatti nella relazione si parla di operazioni internazionali di
pacificazione o di uso della forza). In questo si rischia di legittimare -
indirettamente - il ricorso all'uso della forza, cioe' della violenza
militare, aggirando il ripudio costituzionale della guerra (non a caso
l'art. 11 della Costituzione non viene mai nominato, ne' nel testo della
delega, ne' nel testo della relazione introduttiva) e le procedure previste
dagli art. 78 e 87 della Costituzione.
La delega prevede che la legge penale militare di guerra debba essere
applicata in ogni caso di conflitto armato, interno od internazionale e che
al riguardo debbono essere delimitati gli ambiti territoriali ed anche
personali di applicazione, in caso di attacchi non generalizzati.
Il richiamo ad attacchi non generalizzati e ad ambiti personali di
applicazione, puo' far sorgere il sospetto che si vogliano qualificare come
atti di guerra eventuali atti di terrorismo e si vogliano sottrarre le
garanzie ordinarie del processo per categorie di persone, assoggettandole ai
Tribunali militari anche in tempo di pace.
Per quanto riguarda i conflitti interni, la delega precisa che tali si
intendono i conflitti che si svolgono con le armi all'interno del territorio
dello Stato e raggiungano la soglia di una guerra civile o di una
insurrezione armata. Non si considerano conflitti interni le situazioni
interne di disordine o di tensione, quali sommosse o atti di violenza
isolati e sporadici ed altri atti analoghi.
La delega non dice nulla circa le procedure da seguire, le garanzie
politiche e le autorita' competenti per deliberare in ordine all'entrata in
vigore nell'ordinamento interno della legge penale militare di guerra.
C'e' da precisare che gli articoli 5 (applicazione della legge penale
militare in caso di urgente ed assoluta necessita') e 10 (operazioni
militari per motivi di ordine pubblico) del Cpmg erano stati abrogati dalla
legge 18 marzo 2003 n. 42 in quanto ritenuti anticostituzionali.
Adesso con la delega in bianco prevista dal disegno di legge, il risultato
e' quello di far rientrare dalla finestra cio' che e' stato cacciato dalla
porta. Con la conseguenza di dare mano libera all'esecutivo di determinare
come, quando e dove far entrare in vigore legge penale militare di guerra ed
addirittura nei confronti di quali categorie di persone.
3.3. Effetti dellíapplicazione del codice penale militare di guerra.
Gli effetti principali dell'entrata in vigore della legge penale militare di
guerra sono due:
Il primo e' l'entrata in vigore del reato militarizzato, nella sua massima
estensione, gia' prevista dall'art. 47 del Cpmg, nella versione introdotta
dalla legge 31 gennaio 2002 n. 6, che viene sostanzialmente confermata nella
Delega. Cio' fara' si' che tutti i reati commessi dai militari, ivi compresi
i Carabinieri e la Guardia di Finanza in servizio di ordine pubblico, siano
di competenza della giurisdizione militare.
Il secondo e' l'estensione ai non militari della giurisdizione dei Tribunali
militari,
Cio' avviene attraverso una interpretazione di comodo dell'art. 103 della
Costituzione (che prevede che "i tribunali militari in tempo di guerra hanno
la giurisdizione stabilita dalla legge"), che da' all'espressione "tempo di
guerra" un significato svincolato dalla dichiarazione dello stato di guerra.
A questo riguardo occorre rilevare che l'introduzione della legge di guerra
comporta un drastico abbassamento delle garanzie processuali (alla luce
delle deviazioni dalla procedura penale ordinaria previste dalla legge
delega) e della liberta' di opinione e di espressione del pensiero.
Se la delega, infatti, prevede l'abrogazione della norma di cui all'art. 75
(diffusione di particolari notizie di interesse militare) in quanto ritenuta
in contrasto con la liberta' di stampa, nulla dice circa i reati di cui
all'art. 72 (procacciamento di notizie riservate), 73 (diffusione di notizie
riservate), 74 (agevolazione colposa) e 77 (divulgazione di false notizie
sull'ordine pubblico o su altre cose di interesse pubblico).
In base a tali norme, per esempio, non sarebbe possibile dare notizia dei
caduti di Nassirya, se l'Autorita' militare avesse deciso di non divulgare
la notizia.
L'unica buona notizia e' la previsione della revisione delle norme del
titolo quarto del libro terzo del Cpmg (degli atti illeciti di guerra) per
adeguarlo alle tipologie dei crimini di guerra previsti dall'art. 8 dello
Statuto della Corte Penale Internazionale, nonche' delle altre convenzioni
internazionali di diritto umanitario, a cui colpevolmente l'Italia non ha
dato sinora attuazione
Occorre tenere presente, tuttavia, che la delega prevede la condizione di
procedibilita' della richiesta del Ministro della Difesa per i reati
connessi all'esercizio di funzioni di comando, in tempo di guerra, con
esclusione dei crimini di guerra (art. 4, lett. i) n. 7).
Si tratta di un privilegio assolutamente ingiustificato, che rende
sostanzialmente discrezionale l'azione penale, creando un'area di impunita'
connessa all'esercizio di funzioni di comando che non esisteva - in forma
cosa' estesa - neppure nel codice fascista del 1941.
3.4. La procedura penale militare di guerra.
Sebbene espresso in modo chiarissimo, nella delega e' stato previsto un
doppio binario, a secondo che vi sia stata o meno una "dichiarazione di
guerra".
Al di fuori di questa ipotesi, che appare comunque remota, e' previsto che
rimanga in funzione la procedura prevista dal Cpmp. Vi saranno, pertanto,
dei Tribunali di primo grado, una unica Corte d'Appello e sara' possibile il
ricorso in Cassazione.
Sono poi previste delle deroghe all'ordinaria procedura penale, solo
parzialmente giustificate dalla particolare situazione in cui si viene a
trovare l'esercizio della giurisdizione in tempo di guerra, per quel che
riguarda sospensione o abbreviazione dei termini, misure cautelari ed
attivita' della Polizia giudiziaria militare, convalida degli atti di
istruzione.
In caso di dichiarazione dello stato di guerra, scattera' la competenza del
Tribunale Supremo Militare. Contro le sentenze emesse dai Tribunali militari
si potra' soltanto fare ricorso, in unica istanza, per motivi di
legittimita' o di merito, al Tribunale Supremo Militare. Non e' chiaro se il
Tsm potra' direttamente riformare le sentenze dei Tribunali militari o
soltanto annullarle con rinvio.
*
4. Modificazioni dell'Ordinamento giudiziario militare.
Al riguardo la Delega sostanzialmente non introduce nulla di nuovo,
limitandosi a richiamare l'applicabilita' delle norme in tema di ordinamento
giudiziario, in quanto compatibili. In realta' qui si pone un grosso
problema di compatibilita' con le nuove norme di ordinamento giudiziario che
stanno uscendo fuori dalla riforma in cantiere. Tali norme sono di difficile
applicazione all'ordinamento giudiziario militare.
La delega prevede che vengano modificati i criteri vigenti per i giudici
militari (non togati), di cui viene confermata l'estrazione a sorte.
Per quanto riguarda l'organico, la delega non prevede l'incremento neppure
di un solo posto, ma soltanto la modificazione delle circoscrizioni
territoriali, sebbene, come si e' visto sopra, il volume di lavoro di
competenza della giurisdizione militare potrebbe anche essere decuplicato.
E' prevista la conferma della unicita' della Corte d'Appello, pur nella
articolazione delle Sezioni di Verona e Napoli. In questo modo viene
confermata una concentrazione di potere giudiziario nelle mani di una sola o
di pochissime persone, che mal si attaglia ai principi costituzionali della
distribuzione del potere giudiziario e del giudice naturale.
E' previsto inoltre che la difesa dinanzi agli organi giudiziari militari
possa essere assunta da ufficiali che abbiano l'abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato. Si introduce, pertanto, una inusitata figura
di difensore gerarchicamente dipendente dall'Amministrazione militare. Cio'
puo' avere una influenza negativa sul libero dispiegarsi della dialettica
processuale e sul principio della liberta' di convincimento del giudice. Si
pensi al caso in cui il difensore sia un superiore gerarchico dell'Ufficiale
chiamato a comporre il collegio.

2. MATERIALI. PER UNA BIBLIOGRAFIA SULLA SHOAH (PARTE SESTA)

JACQUES ELLUL
Nato a Bordeaux il 6 gennaio 1912, scomparso a Pessac il 19 maggio 1994,
pensatore impegnato, militante democratico, teologo della speranza, critico
della societa' tecnocratica, giurista, storico e sociologo, docente
universitario, ha preso parte alla Resistenza. Opere di Jacques Ellul:
Jacques Ellul ha scritto piu' di cinquanta libri e circa un migliaio di
articoli e saggi in giornali e riviste; un'ampia bibliografia e'
consultabile nel sito www.ellul.org cui rinviamo.

AMOS ELON
Amos Elon vive da decenni a Gerusalemme ed e' impegnato per la pace e il
dialogo; scrittore, saggista e critico prestigioso, collabora a varie
testate, tra cui la "New Yorker Review of Books". Tra le opere di Amos Elon:
Gerusalemme: I conflitti della memoria, Rizzoli, Milano; Gli ebrei tedeschi
prima di Hitler, Mondadori, Milano; La rivolta degli ebrei, Rizzoli, Milano.

HANS MAGNUS ENZENSBERGER
Poeta e saggista tedesco, nato nel 1929. Ma anche: redattore radiofonico,
consulente editoriale, drammaturgo, romanziere, traduttore, scrittore
indipendente, direttore di una delle piu' citate riviste della stagione
generosa dell'impegno politico degli intellettuali: "Kursbuch". I suoi testi
piu' belli ereditano movenze e motivi brechtiani e francofortesi, alcuni
suoi antichi versi sono indimenticabili analisi politiche in toni ironici e
sapienziali ad un tempo. Opere di Hans Magnus Enzensberger: per la poesia
segnaliamo Poesie per chi non legge poesia, Feltrinelli; Mausoleum, Einaudi;
La fine del Titanic, Einaudi; La furia della caducita', Se; per la
saggistica: Questioni di dettaglio, Feltrinelli; Palaver, Einaudi; Politica
e terrore, Politica e gangsterismo, Savelli; Sulla piccola borghesia, Il
Saggiatore; In difesa della normalita', Mondadori; Dialoghi tra immortali,
morti e viventi, Se, poi Mondadori; La grande migrazione, Einaudi;
Prospettive sulla guerra civile, Einaudi. Segnaliamo inoltre due libri  ad
un tempo cosi' anomali e cosi' tipici dell'Enzensberger migliore, quello che
sa fare della citazione e del montaggio di materiali un uso creativo e
disvelatore: Colloqui con Marx e Engels, Einaudi; La breve estate
dell'anarchia, Feltrinelli.

IL'JA ERENBURG
Scrittore russo (1891-1967), autore tra molte altre opere di un libro, Il
disgelo, che segno' e diede il nome a una fase storica. Opere di Il'ja
Erenburg: segnaliamo particolarmente, con Vasilij Grossman, Il libro nero.
Il genocidio nazista nei territori sovietici 1941-1945, Mondadori, Milano
1999, 2001.

GABRIELE ESCHENAZI
Nato a Milano nel 1945, giornalista e saggista. Opere di Gabriele Eschenazi:
con Gabriele Nissim, Ebrei invisibili, Mondadori, Milano 1995.

ROBERTO FAENZA
Regista cinematografico italiano. Opere di Roberto Faenza: Escalation, 1968;
Forza Italia!, 1977; Si salvi chi vuole, 1980; Copkiller, 1983; Mio caro
dottor Grasler, 1990; Jona che visse nella balena, 1993; Sostiene Pereira,
1994; Marianna Ucria, 1996; L'amante perduto, 1999.

FRANCOIS FEJTO
Nato in Ungheria nel 1910, in Francia dal 1938, docente universitario,
giornalista, illustre storico. Tra le opere di Francois Fejto: Gli ebrei e
l'antisemitismo nei paesi comunisti, Milano 1962; Storia delle democrazie
popolari, 2 voll., Bompiani, Milano 1977; Requiem per un impero defunto,
Mondadori, Milano 1992; La fine delle democrazie popolari, Mondadori, Milano
1998; (con Maurizio Enrico Serra) Il passeggero del secolo. Guerre,
Rivoluzioni, Europe, Sellerio, Palermo 2001.

FRANCESCO MARIA FELTRI
Studioso della Shoah. Opere di Francesco Maria Feltri: Il nazionalsocialismo
e lo sterminio degli ebrei, Giuntina, Firenze 1995.

OTTO FENICHEL
Illustre psicoanalista, natoa Viennna nel 1898, deceduto a Los Angeles nel
1946. Opere di Otto Fenichel: Problemi di tecnica psicoanalitica (1941),
Boringhieri, Torino 1975; Trattato di psicoanalisi delle psicosi e delle
nevrosi (1943), Astrolabio, Roma 1951; The Collected Papers, New York 1954.

FRANCO FERRAROTTI
Illustre sociologo italiano. Dal sito dell'Enciclopedia multimediale delle
scienze filosofiche (www.emsf.rai.it) riprendiamo la seguente scheda:
"Franco Ferrarotti, nato il 7 aprile 1926 a Palazzolo Vercellese, si e'
laureato in filosofia nell'Universita' di Torino nell'anno accademico
1949-1950 con una tesi su "La sociologia di Thorstein Veblen", di cui aveva
tradotto La teoria della classe agiata. Duramente criticato da Benedetto
Croce ne "Il Corriere della Sera" del 15 gennaio 1949, alla stroncatura
crociana replica con due saggi nella "Rivista di Filosofia". Compie studi di
perfezionamento a Parigi, Londra e Chicago. E' fra i fondatori del Consiglio
dei Comuni d'Europa a Ginevra nel novembre 1949. Nel 1951 fonda, con Nicola
Abbagnano, i "Quadeni di sociologia". E' deputato indipendente al Parlamento
per la Terza legislatura (1958-1963) in rappresentanza del Movimento
Comunita' di Adriano Olivetti, con cui collabora dal 1948. Non si ripresenta
per la rielezione, avendo deciso di dedicarsi in piena autonomia allo studio
e alla ricerca. Ottiene nel 1961 la cattedra di sociologia nell'Universita'
di Roma, a seguito del primo concorso bandito in Italia per questa
disciplina. Dal 1957 al 1962 e' direttore della Divisione dei fattori
sociali nell'O.E.C.E. (ora O.C.S.E.) a Parigi. Nel 1965 e' Fellow del
"Center for the Advanced Study in the Behavioral Sciences" a Palo Alto,
California. Visiting Professor presso molte universita' europee e
nordamericane, in Russia, Giappone e America Latina. Nel 1978 e' nominato
"Directeur d' Etudes" alla Maison des Sciences de l'Homme a Parigi. Medaglia
d'oro al merito della Cultura. Membro della New York Academy of Sciences.
Attualmente dirige "La Critica sociologica", da lui fondata nel 1967 ed e'
coordinatore del "Dottorato in Teoria e ricerca sociale" nell'Universita' di
Roma "La Sapienza". Opere: Il dilemma dei sindacati americani, Comunita',
Milano 1954; La protesta operaia, Comunita', Milano 1955; Il rapporto
sociale nell'impresa moderna, Armando, Roma 1961; La sociologia come
partecipazione, Taylor, Torino 1961; Max Weber e il destino della ragione,
Laterza, Bari 1964; Trattato di sociologia, Utet, Torino 1968; Vite di
baraccati, Liguori, Napoli 1975; Alle radici della violenza, Rizzoli, Milano
1979; La societa' come problema e come progetto, Mondadori, Milano 1980; Il
paradosso del sacro, Laterza, Roma-Bari 1983; Homo sentiens, Liguori, Napoli
1985; Il ricordo e la temporalita', Laterza, Roma-Bari 1987; (con Pietro
Crespi), La parola operaia, Scuola G.Reiss Romoli, L'Aquila 1994; L'Italia
in bilico - elettronica e borbonica, Laterza, Roma-Bari 1994; Simone Weil:
la pellegrina dell'Assoluto, Messaggero, Padova, 1996". Dell'immensa
produzione di Ferrarotti segnaliamo qui in particolare Oltre il razzismo,
Armando, Roma; La tentazione dell'oblio, Laterza, Roma-Bari.

ERNESTO FERRERO
Scrittore ed operatore culturale, già direttore editoriale della casa
editrice Einaudi. Opere di Ernesto Ferrero: segnaliamo particolarmente (a
cura di), Primo Levi: un'antologia della critica, Einaudi, Torino 1997.

LETIZIA FERRI CASELLI
Responsabile dell'Archivio storico dell'Istituto storico di Modena. Opere di
Letizia Ferri Caselli: (a cura di, con Luciano Casali, Enzo Collotti, Simone
Duranti), Leggere Fossoli. Una bibliografia, Edizioni Giacche', La Spezia
2000.

3. MEMORIA. RICCARDO DI SEGNI: IL SILENZIO DI DIO
[Dal sito dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane (www.ucei.it)
riprendiamo questo intervento di Riccardo Di Segni svolto in occasione del
giorno della memoria nel 2004. Riccardo Di Segni e' rabbino capo della
comunita' ebraica di Roma, una delle piu' antiche della diaspora, la
maggiore d'Italia, e direttore del Collegio rabbinico italiano; laureato in
medicina, lavora come radiologo. Tra le opere di Riccardo Di Segni: saggi in
"Quaderni Storici": Verginita', Fratelli e sorelle, Trasmissione
matrilineare dell'ebraismo; vari studi sul significato delle regole
alimentari, in particolare il libro Noten ta'am leshevach, ta'ame hakashrut
baparshanut hayehudit, Roma 1998; Catalogue of the Manuscripts of the
Library of the Collegio Rabbinico Italiano, Alei Sefer, Rome; Le unghie di
Adamo, Guida, Napoli; Il Vangelo del Ghetto, Newton Compton, Roma 1985]

Il tema del silenzio e dell'assenza di Dio davanti alle sofferenze
dell'umanita' e' salito improvvisamente alla ribalta per un motivo quasi
casuale, un recente intervento del Papa che lo ha affrontato nel corso di
un'omelia. Parlare di quest'argomento ha sorpreso un po' tutti, sia per la
natura del tema, così difficile e speciale, che per la forza con cui e'
stato trattato. Ma per la sensibilita' ebraica non si e' trattato di una
novita' ne' di una sorpresa. E' un tema importante della teologia biblica
che viene costantemente ripreso ed elaborato nel corso della storia e che
davanti a fenomeni di particolare gravita', come la Shoah, esplode
travolgendo le coscienze.
Esaminando le pagine bibliche si puo' vedere come l'interrogativo sulla
presenza divina accompagni la storia ebraica dal momento stesso in cui nasce
come popolo. La Bibbia cerca di dare qualche risposta, anche molto precisa a
questa domanda terribile, ma la questione evidentemente non e' semplice da
risolvere per le coscienze turbate. Il tema trova espressione in una grande
metafora antropomorfica, quella del panim, del volto divino. Nel rapporto
tra esseri umani guardarsi in faccia e' un modo di comunicare, anche se non
necessariamente benevolo, mentre volgersi la faccia, rivoltarsi, e' segno di
chiusura, di interruzione, di comunicazione, di rifiuto. Sono pertanto
sinonimo di speciale benedizione, simpatia, protezione, benevolenza le
espressioni iaer haShem panaw elekha e issa' haShem panaw elekha, "che il
Signore illumini e volga te il suo volto", che compaiono nella benedizione
sacerdotale di Numeri 6:25-26, che quotidianamente ripetiamo nella nostra
liturgia.
*
Al contrario e' il celarsi, il nascondersi del volto divino il segno di
allontanamento.
Leggiamo in proposito un brano fondamentale: " La mia ira divampera' contro
di lui in quel giorno e li abbandonero' e nascondero' loro il mio volto
(letteralmente: mi nascondero' il volto da loro) e diventera' preda di chi
vuole divorarlo e lo incontreranno numerose disgrazie e cose cattive e in
quel giorno dira' 'e' perche' il mio Dio non e' in mezzo a me che mi sono
capitate queste brutte cose'. Ma Io avro' nascosto il mio volto in quel
giorno per tutto il male che aveva fatto, perche' si era rivolto ad altri
dei" (Deuteronomio 31:17-18).
In questo brano c'e' la prefigurazione dell'evento (l'abbattersi delle
sciagure nazionali, il diventare preda dei nemici), la sua rappresentazione
teologica (Dio che si nasconde all'uomo), la constatazione umana
dell'abbandono (Dio non e' in mezzo a me) e l'interpretazione teologica (il
volto si nasconde perche' l'uomo si e' ri-volto altrove).
Che non si vadano a cercare responsabilita' divine primarie nel male; questo
dipende in primo luogo dall'uomo e dal dono che gli e' stato fatto di poter
scegliere tra bene e male, tra premio e punizione. E all'uomo viene quindi
chiesto di fidarsi e scommettere. Non a caso, in un brano che per molti
versi e' l'anticipazione di quest'interpretazione del Deuteronomio, la
domanda su dove e' Dio nasce in un contesto storico preciso: usciti
dall'Egitto, dopo tutti i miracoli cui hanno assistito, gli ebrei si trovano
nel deserto senza acqua; e allora, immemori e ingrati dei beni precedenti,
protestano, fino a minacciare Mose' di lapidazione. Racconta la Bibbia:
"[Mose'] chiamo' quel luogo Massa' e Meriva' (contesa e lite) per la lite
dei figli d'Israele e per aver loro messo alla prova il Signore dicendo: 'se
Dio e' in mezzo a noi o no'" (Esodo 17:7).
E subito dopo ecco quello che succede: "Arrivo' Amaleq e combatte' con
Israele a Refidim" (ibid, v. 18). Amaleq e' il nemico mortale perenne d'Isra
ele, senza pieta' per i piu' deboli. Amaleq arriva e colpisce non in un
momento qualsiasi, ma quando Israele non e' piu' capace di avvertire la
presenza divina dentro di se'. Dio fugge e si nasconde secondo il
Deuteronomio dopo che gli ebrei gli si rivoltano contro; ma la prima fuga -
quella che apre il varco al nemico divoratore - avviene nella coscienza
degli uomini che diventano sordi e incapaci di avvertire la presenza divina.
Prima ancora di un volto che si nasconde c'e' l'incapacita' umana di vederlo
quando c'e'. L'importanza di questa storia supera il caso isolato, diventa
emblematica. Non a caso nella Tora' uno dei comandi piu' importanti che si
riferiscono all'uso della memoria, riguarda proprio la storia di Amaleq:
"ricorda cosa ti ha fatto Amaleq" (Deuteronomio 25:17). Ricorda cosa ti ha
fatto, ma anche che cosa puo' averlo provocato.
*
Il celarsi del Deuteronomio non e' isolato, ma lo ritroviamo in tanti altri
brani biblici, da Isaia (8:17, 54:8), Ezechiele 39 (23,24,29), ai Salmi
("non nascondermi il tuo volto": 27:9, 102:3, 143:7; e ancora 13:2, 30:8,
44:25 etc.), espressioni di una angoscia e di una ricerca costante.
Di fatto il tema del Dio che si nasconde diventa la costante dell'esperienza
successiva, specialmente diasporica. Giocando sulla lingua, la radice satar
che indica il celarsi (da cui forse anche il mistero) viene riscontrata dai
Maestri nel nome dell'eroina biblica Ester: un nome che in realta' dovrebbe
essere collegato a Astarte e Aster-Astro, ma che per i Maestri non indica il
fulgore ma il buio. Con una consolazione: perche' la regina Ester opera in
un periodo storico in cui il Volto non e' piu' visibile e accessibile, e per
questo puo' sempre sorgere qualcuno che decide di distruggere l'intero
popolo ebraico; ma anche se la presenza diretta, la visione luminosa del
volto non c'e' piu', la presenza divina, la sua provvidenza, la sua
assistenza non mancano mai e al momento giusto intervengono nella storia e
liberano. Per questo motivo consolatorio e di speranza gli ebrei celebrano
ancora oggi (e continueranno a farlo anche quando tutte le altre feste
saranno abolite), per una volta all'anno, con gioia fisica quasi sfrenata,
la festa del Purim, per segnalare che anche in un regime di volto nascosto
la protezione non viene mai meno. E' sul filo di questa speranza che si
gioca un'esperienza drammatica, una domanda con tante risposte sempre
insufficienti, una provocazione alla fede che coinvolge quasi
quotidianamente la vita di ogni ebreo, che sia religioso o no.
Nel momento in cui lo Stato si accinge a celebrare il Giorno della Memoria,
con importanti intenti memoriale ed educativi, lo spirito ebraico partecipa
con un ricordo sconsolato e con il peso di una domanda e di una ricerca che
ha piu' di trentadue secoli di storia.

4. MEMORIA. AMOS LUZZATTO: SESSANTA ANNI DOPO AUSCHWITZ
[Dal sito dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane (www.ucei.it)
riprendiamo questo intervento di Amos Luzzatto. Amos Luzzatto, medico e
biblista, e' presidente dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane. Opere
di Amos Luzzatto: segnaliamo almeno Una lettura ebraica del Cantico dei
cantici, Firenze 1997; Leggere il Midrash, Brescia 1999; Il posto degli
ebrei, Torino 2003]

Decorrono quest'anno, nel Giorno della memoria, i sessanta anni dalla
liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, data simbolica, che e'
stata appunto decisa per ricordare che cosa e' stato, prima ancora del
momento indimenticabile della sua liberazione, che cosa ha rappresentato
quel campo per quei terribili tre anni della sua esistenza. Come sempre,
queste ricorrenze ci sollecitano a un esame di quanto abbiamo fatto in
questi anni, di che cosa ci proponiamo di fare man mano che i superstiti, i
pochi reduci tornati vivi da quell'inferno, vanno scomparendo.
"Perche' non succeda mai piu'". Questa e' la vera e propria parola d'ordine
che ricorre in questa circostanza. E' giusta? E' sufficiente?
Non abbiamo dubbi sul fatto che sia giusta e che ripeterla ogni anno in
questa giornata, lungi dal banalizzarla, dovrebbe rafforzarla e soprattutto
farla diventare un patrimonio stabile della coscienza individuale e
collettiva.
Forse pero' dobbiamo riconoscere che non e' sufficiente. Il problema e' non
tanto che cosa affermiamo, ma che cosa abbiamo fatto e che cosa intendiamo
fare, sul piano educativo, sul piano dell'informazione, persino sul piano
della sicurezza.
L'antisemitismo, a sessant'anni da allora, non e' certamente scomparso e
riaffiora, alimentando e insistendo su vecchi pregiudizi antiebraici, sia su
quelli teologici che speravamo essere in via di estinzione dopo il Concilio
Vaticano II, sia su quelli genericamente o specificamente razzistici che
circolano insidiosi soprattutto fra molti giovani, sia su quelli politici
che possono diventare fonte di violenza, se non si provvede con adeguati
strumenti di chiarificazione.
Dobbiamo dunque adeguare il nostro auspicio, la nostra volonta', il nostro
senso di solidarieta' e la stessa nostra speranza per un futuro di
fratellanza umana, ai problemi del presente e alle sue persistenti minacce.
Senza fare di questa sacrosanta battaglia un compito di ristrette schiere di
specialisti, ma facendone un patrimonio di tutti, un patrimonio da
conservare e da sviluppare; appunto, "perche' non succeda mai piu'".

5. MEMORIA. ROSSANA ROSSANDA: AUSCHWITZ
[Dal quotidiano "Il manifesto" del 28 gennaio 2005. Rossana Rossanda e' nata
a Pola nel 1924, allieva del filosofo Antonio Banfi, antifascista, dirigente
del Pci (fino alla radiazione nel 1969 per aver dato vita alla rivista "Il
Manifesto" su posizioni di sinistra), in rapporto con le figure piu' vive
della cultura contemporanea, fondatrice del "Manifesto" (rivista prima, poi
quotidiano) su cui tuttora scrive. Impegnata da sempre nei movimenti,
interviene costantemente sugli eventi di piu' drammatica attualita' e sui
temi politici, culturali, morali piu' urgenti. Opere di Rossana Rossanda: Le
altre, Bompiani, Milano 1979; Un viaggio inutile, o della politica come
educazione sentimentale, Bompiani, Milano 1981; Anche per me. Donna,
persona, memoria, dal 1973 al 1986, Feltrinelli, Milano 1987; con Pietro
Ingrao et alii, Appuntamenti di fine secolo, Manifestolibri, Roma 1995; con
Filippo Gentiloni, La vita breve. Morte, resurrezione, immortalita',
Pratiche, Parma 1996; Note a margine, Bollati Boringhieri, Torino 1996. Ma
la maggior parte del lavoro intellettuale, della testimonianza storica e
morale, e della riflessione e proposta culturale e politica di Rossana
Rossanda e' tuttora dispersa in articoli, saggi e interventi pubblicati in
giornali e riviste]

Quando Willy Brandt vi si reco', cadde in ginocchio senza parlare - lui che
non c'entrava per nulla, ma era il leader della Germania e questa piegava le
ginocchia nel gesto estremo di riconoscimento di colpa - piu' che di
richiesta di perdono, perche' ci sono colpe di cui non si puo' essere
perdonati. Non so se lo fara' anche Berlusconi, se gli verra' in mente che
l'Italia ha partecipato della stessa responsabilita'. Ne' so immaginare la
sua lustra persona nei passaggi fra quelle baracche e i loro fantasmi. Che
anche l'Italia debba chinare la testa non e' venuto in mente neanche a Fini
quando ha ammonito qualcun altro di non scordare la Shoah - sarebbe stato
piu' convincente se fra coloro che la minimizzavano, fino a una decina di
anni fa, avesse messo onestamente anche se stesso e il suo mentore
Almirante. Oppure se avesse taciuto. Al dolore si addice il silenzio e la
riflessione. A questo dovrebbe servire la giornata della memoria.
Soprattutto per i piu' giovani che della seconda guerra mondiale hanno una
vaga percezione, mentre sanno tutto dello sterminio degli ebrei ma
banalizzato dall'essere diventato immagine corrente e oggetto di fiction in
tanti e pur utili film. Certo, quella che corre e' una percezione diversa da
quella che ne ebbero quelli della mia eta'. C'e' una generazione, di ebrei e
non ebrei, che quella memoria non se la potra' mai togliere di dosso.
Perche' la seconda guerra mondiale e questo suo orrore in essa non finirono
il 25 aprile ne' alla firma della resa finale. Anche se di ogni guerra
ciascuno che non abbia fatto parte d'uno stato maggiore conosce soltanto
quel poco che gli sta nell'orizzonte (e in guerra l'orizzonte si restringe,
poco ci si dice, al piu' si sussurra fra paura e speranza) della dimensione
della seconda guerra mondiale ognuno seppe singolarmente poco. Apprese
quando fini', quella guerra continuo' a rivelare per anni la sua estensione
e i suoi abissi. Sgocciolo' sangue su di noi per tutta l'estate del 1945,
nella quale sui giorni di sollievo o di festa caddero successivamente la
notizia delle atomiche su Hiroshima e Nagasaki e le prime fotografie dei
lager. L'atomica ci mettemmo un pezzo a concepirla in concreto. Quanto ai
campi, io avevo veduto gli impiccati a Fondo Toce e i corpi dei fucilati
ammucchiati a Milano, e credevo di sapere tutto, quando mi arrivarono le
prime istantanee di Buchenwald, le fosse di corpi diventati strame, fradici
come foglie marce confusi l'uno nell'altro, ossa pelle e orbite di volti
senza piu' lineamenti. Neppure mi resi conto subito che la maggior parte di
essi non erano combattenti che avevano messo in conto di finire sanguinanti
sotto terra, non erano i miei compagni comunisti e resistenti, erano ebrei
uccisi perche' ebrei - non per quel che avevano tentato di fare ma per quel
che erano o erano classificati. Perche' gli ebrei e, seppi dopo, anche gli
zingari vennero sterminati come una specie animale infetta. Il sogno che
ossessiona il deportato, come scrive Primo Levi, e' che torna a casa,
racconta e nessuno gli crede. Perche' quel che gli e' successo e'
impensabile.
Nessuno di noi pote' vedere per anni quei forni crematori simili a
locomotive, quei cortili circondati dalle palizzate di ferro spinato ed
elettricita', gli osceni becchi di doccia delle camere a gas, senza sentirsi
messo in causa come essere umano. Si era andati oltre ogni limite
immaginato. E non per caso, per decisione di molti e per un esercito di
esecutori tranquilli. E sull'umanita' questo si riversava, sua terribile
proiezione.
Oggi qualcuno dice che prima non si sapeva e dopo la guerra non si volle
sapere. Non credo, anche se certamente fu la messa in causa dell'esistenza
di Israele in Palestina e la dura risposta della guerra dei sei giorni a
riportare con una forza mai avuta la memoria degli ebrei sulla scena del
presente, ad allargarla e approfondirla.
Non c'era stata censura, c'era l'insopportabilita' di un passato cosi'
vicino, dell'aver visto qualcuno portato via in camion da casa, di notizie e
timori che arrivavano - e questa e' una percezione che neanche il processo
di Norimberga, neanche quello ad Eichmann, neanche i fiumi di testimonianza
che escono oggi possono rendere come la sentimmo allora. Non tutto quel che
e' stato vissuto si puo' riprodurre.
Ed e' forse un bene che sia cosi'. Che tutti sappiano della Shoah come di
una delle tragedie piu' atroci che sono state possibili per trarne un
insegnamento decisivo. Capisco che non puo' essere una pagina di storia per
chi e' uscito da quell'inferno. Ma penso che Hannah Arendt sbagli quando
dice: "Quel che una volta e' stato pensato e fatto, e' destinato a
ripetersi". Altre disumanita' stiamo compiendo, perche' l'inventivita' degli
uomini nel distruggere e' infinita. E potente la tentazione di uccidere chi
non appartiene ai tuoi. Ma un massacro degli ebrei perche' ebrei, di un
popolo perche' e' un popolo, non potra' piu' avvenire nel silenzio del
mondo. Qualche volta la storia fa anche una passo indietro e l'impensato
torna a essere impensabile. Almeno nel giorno della memoria lasciamo le
miserie in cui inciampiamo tutti i giorni e inginocchiamoci tutti perche'
sia cosi'.

6. DOCUMENTI. LA "CARTA" DEL MOVIMENTO NONVIOLENTO
Il Movimento Nonviolento lavora per l'esclusione della violenza individuale
e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale
e internazionale, e per il superamento dell'apparato di potere che trae
alimento dallo spirito di violenza. Per questa via il movimento persegue lo
scopo della creazione di una comunita' mondiale senza classi che promuova il
libero sviluppo di ciascuno in armonia con il bene di tutti.
Le fondamentali direttrici d'azione del movimento nonviolento sono:
1. l'opposizione integrale alla guerra;
2. la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali,
l'oppressione politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di
nazionalismo, le discriminazioni legate alla razza, alla provenienza
geografica, al sesso e alla religione;
3. lo sviluppo della vita associata nel rispetto di ogni singola cultura, e
la creazione di organismi di democrazia dal basso per la diretta e
responsabile gestione da parte di tutti del potere, inteso come servizio
comunitario;
4. la salvaguardia dei valori di cultura e dell'ambiente naturale, che sono
patrimonio prezioso per il presente e per il futuro, e la cui distruzione e
contaminazione sono un'altra delle forme di violenza dell'uomo.
Il movimento opera con il solo metodo nonviolento, che implica il rifiuto
dell'uccisione e della lesione fisica, dell'odio e della menzogna,
dell'impedimento del dialogo e della liberta' di informazione e di critica.
Gli essenziali strumenti di lotta nonviolenta sono: l'esempio, l'educazione,
la persuasione, la propaganda, la protesta, lo sciopero, la
noncollaborazione, il boicottaggio, la disobbedienza civile, la formazione
di organi di governo paralleli.

7. PER SAPERNE DI PIU'
* Indichiamo il sito del Movimento Nonviolento: www.nonviolenti.org; per
contatti: azionenonviolenta at sis.it
* Indichiamo il sito del MIR (Movimento Internazionale della
Riconciliazione), l'altra maggior esperienza nonviolenta presente in Italia:
www.peacelink.it/users/mir; per contatti: mir at peacelink.it, sudest at iol.it,
paolocand at inwind.it
* Indichiamo inoltre almeno il sito della rete telematica pacifista
Peacelink, un punto di riferimento fondamentale per quanti sono impegnati
per la pace, i diritti umani, la nonviolenza: www.peacelink.it; per
contatti: info at peacelink.it

LA NONVIOLENZA E' IN CAMMINO

Foglio quotidiano di approfondimento proposto dal Centro di ricerca per la
pace di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza
Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100
Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it

Numero 826 del 31 gennaio 2005

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