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Diffamazione online? Cambiera' tutto
- Subject: Diffamazione online? Cambiera' tutto
- From: Carlo Gubitosa <c.gubitosa@peacelink.it>
- Date: Sun, 04 May 2003 17:19:57 +0100
Fonte: Punto Informatico
http://punto-informatico.it/p.asp?i=43898
Diffamazione online? Cambiera' tutto
di Franco Abruzzo - Nuova legge all'esame della Camera: la diffamazione a
mezzo stampa o Internet perdera' il carcere e sara' punita soltanto con la
multa fino a 5mila euro. Ecco tutte le novita'
28/04/03 - Commenti - Roma - Alla Camera e' in discussione una proposta di
legge sulla diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione che
rappresenta un "condensato" di una serie di proposte (C. 26 Stefani, C. 385
Volonte', C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084 Pecorella, C. 588 Cola,
C. 539 Siniscalchi e C. 3021 Giulietti). Tutti testi facilmente reperibili
sul sito della Camera dei Deputati (www.camera.it).
Cosa cambiera' anche per chi pubblica su Internet? Quale impatto avra' la
nuova legge sui casi di diffamazione a mezzo stampa, Internet o altro
media? Di seguito ospitiamo un intervento sulla riforma trasmessoci da
Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.
di Franco Abruzzo
Chi scrive un articolo non rischiera' piu' di andare in galera: se
colpevole del reato di diffamazione sara' punito con la multa fino a 5mila
euro. Se l'autore dell'offesa e' un giornalista professionista alla
condanna "conseguira'" la pena accessoria dell'interdizione dalla
professione per un periodo da un mese a tre mesi. La richiesta di rettifica
sara' condizione di procedibilita' per l'esercizio del diritto di querela
(entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto) e per proporre (entro
un anno) l'azione di risarcimento danni causati da diffamazione a mezzo
della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o
telematiche o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione e diffusione. Il
giornalista, che si pente e ritratta o rettifica, sara' dichiarato non
punibile e risarcira' il danno maturato per la frazione di tempo compresa
tra la pubblicazione dell'articolo e quella della smentita o della
rettifica. Questi sono alcuni punti qualificanti del "testo base" della
nuova legge sulla diffamazione a mezzo stampa definita dal relatore Gian
Franco Anedda (An) con il parere positivo del Governo espresso dal
sottosegretario alla Giustizia, Jole Santelli. Il progetto sara' esaminato
in maggio dalla Commissione Giustizia di Montecitorio, che potrebbe anche
discuterlo in sede deliberante.
Cambiera' radicalmente l'articolo 57 del Codice penale, che punisce i reati
"commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva e
altri mezzi di diffusione". L'articolo dice: "Fuori dalle ipotesi di
concorso nel reato, il direttore o il vice direttore responsabile del
giornale, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o
televisiva, rispondono dei delitti commessi con il mezzo della stampa,
della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione soltanto
se l'autore della pubblicazione o della diffusione e' ignoto o non
imputabile al momento del fatto". In sostanza il direttore responsabile non
rispondera' piu' per colpa (in sintesi per aver omesso di vigilare sugli
articoli scritti dai redattori e dai collaboratori). Il direttore
responsabile o e' complice dell'articolista e allora ne seguira' la sorte
(per concorso nel reato), oppure, se non e' cosi', rimane fuori dal
processo a meno che "l'autore della pubblicazione o della diffusione non
sia ignoto o non imputabile al momento del fatto" . Il giornale stampato e'
parificato ai giornali radiotelevisivi e telematici ("gli altri mezzi di
diffusione del pensiero" ).
Viene riscritto l'articolo 596-bis del Codice penale, che sanziona
espressamente la "diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di diffusione" . Il rinnovato articolo prevede che "chiunque con il mezzo
della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o
telematiche o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione o di diffusione
offende la reputazione di una persona, di un ente, di una societa' o di una
associazione, e' punito con la multa fino a cinquemila euro. Alla condanna
consegue la pubblicazione del dispositivo della sentenza e una delle pene
accessorie di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del Cp. Se
l'autore dell'offesa e' un giornalista professionista alla condanna
consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un
periodo da un mese a tre mesi" . Il riferimento al primo comma
dell'articolo 19 del Cp riguarda "l'interdizione dai pubblici uffici"
evidentemente a carico di quanti, pubblici ufficiali (magistrati, agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria, funzionari dei tribunali), spifferano "
notizie del diavolo" e rispondono con i giornalisti della diffusione di
fatti ritenuti diffamatori.
Il nuovo articolo 596-bis del Cp, nel rispetto della deontologia
professionale dei giornalisti, da' molto spazio e valore al dovere di
rettifica e di smentita: "L'autore dell'offesa non e' punibile:
1) se entro quattro giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente
pubblica e diffonde con la stessa evidenza e con la stessa collocazione,
senza commento, una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica
del giudizio o commento offensivo;
2) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il
responsabile, entro tre giorni dal ricevimento, o, per i periodici nel
primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente,
con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza
commenti, le dichiarazioni o le rettifiche, contenute nel limite di trenta
righe, dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini od ai quali
siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti
lesivi della loro dignita' o contrari a verita', purche' le dichiarazioni o
le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale;
3) se, citando la fonte, ha riportato le affermazioni di una persona
intervistata o acquisite da due fonti qualificate e autonome tra loro;
4) se la persona offesa e l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giuri'
d'onore il giudizio sulla verita' del fatto".
Il giornalista, che rettifichera' o smentira', non punibile sul piano
penale, paghera' danni molto contenuti in sede civile. Dice l'ultimo comma
dell'articolo 596-bis: "Il verificarsi di una causa di non punibilita'
esclude il diritto al risarcimento del danno, fatto salvo quello cagionato
prima del verificarsi della causa di non punibilita'. Il giudice nel
liquidare il danno tiene conto dell'effetto riparatorio della rettifica o
della smentita" . In sostanza verra' risarcito il danno maturato tra la
data di pubblicazione dell'articolo e la data di pubblicazione della
rettifica o della smentita. Il giudice, comunque, nel liquidare il danno
dovro' tener conto dell'effetto collegato alla pubblicazione della
rettifica o dello smentita "con la stessa evidenza e con la stessa
collocazione, senza commento".
Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale o del periodico,
il responsabile della trasmissione televisiva o delle trasmissioni
informatiche o telematiche, l'editore della stampa non periodica, i quali
non pubblicano la smentita o la rettifica, "sono solidalmente responsabili
con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione".
Questa norma tutela la liberta' del giornale e dei giornalisti. Un
direttore responsabile puo' anche decidere che sia meglio pagare che
perdere pubblicamente la faccia, soprattutto quando ritiene (ma non
dimostrato nelle aule dei tribunali) di avere ospitato notizie diffamatorie
si', ma vere e di interesse pubblico.
Franco Abruzzo
Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia