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BOZZA DI ORDINANZA PER AZIONI LEGALI ANTIGUERRA DIFFUSE



Egregi signori,

vi inviamo la seguente bozza di ordinanza urgente, con proposta di
esaminarla, discuterla ed inoltrarla - eventualmente modificata ed integrata
nelle parti ove vi sembrasse necessario - ai Sindaci dei Comuni interessati
affinche' intervengano con un atto concreto ed efficace in difesa della
legalita' costituzionale e del diritto a vivere di tutti gli esseri umani,
per fermare la guerra e le stragi.

Grazie dell'attenzione, un saluto di pace

il Centro di ricerca per la pace di Viterbo

Viterbo, 30 marzo 2003

Mittente: Centro di ricerca per la pace
strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo
tel. 0761353532, e-mail: nbawac@tin.it

* * *

BOZZA DI ORDINANZA URGENTE
AD USO DI SINDACI NEL TERRITORIO DEI CUI COMUNI SI TROVINO BASI MILITARI DI
POTENZE STRANIERE (O DI ALLEANZE INCLUSIVE DI POTENZE STRANIERE) IMPEGNATE
NELLA GUERRA ILLEGALE E CRIMINALE IN CORSO

Comune di ...

Il Sindaco

PREMESSO CHE
- nel territorio del Comune si trova una base militare di potenza straniera
attualmente impegnata nella guerra in corso in Iraq (o di alleanza inclusiva
di potenze straniere attualmente impegnate nella guerra in corso in Iraq);
- ai sensi della legislazione italiana e secondo il diritto internazionale
tale guerra e' illegale e criminale, e si configura come stragista e
terroristica, di invasione e coloniale;
- l'art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana fa obbligo alle
istituzioni italiane e al popolo italiano di opporsi alla guerra sia come
"strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli", sia come "mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali";
- lo stesso Consiglio di Sicurezza dell'Onu, per una volta fedele ai
principi e al dettato della Carta istitutiva delle Nazioni Unite, non ha
dato ne' legittimazione ne' avallo alla guerra in corso, che si configura
pertanto inequivocabilmente sia come aggressione criminale e stragista, sia
come attentato alla sicurezza dei popoli del mondo, sia come proditorio
attacco alle istituzioni internazionali, al diritto internazionale, ad un
ordinamento pacifico e democratico del mondo;
- alla luce della Costituzione della Repubblica Italiana ed altresi' alla
luce della Carta delle Nazioni Unite e dei trattati internazionali
dall'Italia sottoscritti, il nostro paese non puo' in alcun modo ne'
avallare ne' sostenere ne' prender parte in alcun modo - anche indiretto - a
tale guerra illegale e criminale; non solo: il nostro paese e' vincolato sia
dalla sua legge fondamentale che dagli impegni assunti in sede
internazionale ad impegnarsi contro la guerra, e quindi hic et nunc per la
sua immediata cessazione, stante l'imperativo cogente alla base del nostro
ordinamento giuridico e democratico del ripudio della guerra;

CONSIDERATO CHE
- la presenza e l'attivita' della base militare de quo costituisce
pertanto - nelle circostanze presenti - una flagrante violazione della
legalita' costituzionale e del diritto internazionale, configurandosi - tale
presenza ed attivita' di base militare di potenza straniera impegnata in una
guerra illegale e criminale - come direttamente implicata e implicante nella
guerra illegale e criminale, della guerra partecipe in quanto effettuale
articolazione della macchina bellica impegnata nella guerra;
- sic stantibus rebus tale presenza e attivita' della base militare de quo
si configura altresi' come criminale e criminogena, confliggente con la
legge italiana e con il diritto internazionale in quanto effettualmente
intesa alla commissione ed al sostegno alla commissione di crimini di guerra
e di crimini contro l'umanita';
- ne discende conseguentemente che tale presenza e attivita' oltre ad essere
illegale e criminale de jure e de facto, costituisce evidente motivo di
pericolo per la pubblica incolumita', sia per il territorio che per la
cittadinanza del Comune, sia per i territori e le popolazioni che della
guerra sono oggi vittime dirette;
- tale pericolo per la pubblica incolumita' costituito dalla presenza e
dall'attivita' della citata base si estrinseca sia nel fatto che essa e'
parte della macchina bellica che materialmente sta commettendo stragi e sta
mettendo in pericolo l'umanita' intera con la guerra illegale e criminale in
corso; sia nel fatto che tale presenza ed attivita' espone il territorio
italiano e segnatamente il territorio di questo Comune a divenire teatro e
bersaglio di azioni di guerra e di terrorismo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
- la vigente legislazione fa obbligo a tutte le autorita' istituzionali che
hanno giurato fedelta' alla Costituzione della Repubblica Italiana nell'atto
di assumere il mandato pubblico ad esse conferito di adempiere a quanto
dalla Costituzione stabilito, e la Costituzione stabilisce il dovere di
legge di ripudiare la guerra, e quindi di impedire l'attivita' bellica
illegale e criminale;
- la vigente legislazione attribuisce specificamente al Sindaco il potere e
il dovere di assumere provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi in cui
si presenti la necessita' e l'urgenza ad intervenire a difesa della pubblica
incolumita';
- nella presente circostanza ricorrono tutti i requisiti previsti dalla
legge perche' venga con adeguata motivazione e piena legittimita' emessa
un'ordinanza urgente; e particolarmente:
a) la presenza di un "pericolo grave" tale da costituire "minaccia alla
pubblica incolumita'" (e non vi e' dubbio che una guerra illegale e
criminale sia tale, e che la presenza sul territorio comunale di apparati
bellici di potenza straniera impegnati - direttamente o indirettamente -
nella guerra illecita, terroristica e stragista, costituisca anch'essa un
"pericolo grave" tale da costituire "minaccia alla pubblica incolumita'");
b) l'ordinanza si riferisca ad almeno una delle seguenti materie: sanita',
edilizia, polizia locale (e non vi e' dubbio che la peculiare attuale
situazione di "pericolo grave", situazione configurata dalla guerra e dalla
presenza ed attivita' della macchina bellica, rientri nell'ambito della
difesa del diritto alla salute, di cui il mantenimento della vita umana e'
il fondamento e la "conditio sine qua non", e specificatamente configuri una
"minaccia alla pubblica incolumita'" che e' considerato per unanime consenso
il caso canonico di motivazione di un'ordinanza in tale ambito; ne' vi e'
dubbio che la presenza di una base militare e delle relative infrastrutture
rientri altresi' nell'ambito edilizio e di gestione del territorio; ne' vi
e' dubbio che l'intervento necessario sia palesemente intervento di polizia
locale, trattandosi di impedire la commissione di omicidi, la violazione
della legalita' costituzionale, l'attivita' finalizzata a stragi);
c) l'ordinanza oltre ad avere i requisiti di urgenza ha anche quello della
contingibilita' poiche' e' evidente che - come confermano le reiterate
pronunce del Consiglio di Stato in materia - si tratta di fronteggiare
d'urgenza un pericolo subitaneamente manifestatosi (con l'inizio della
guerra), naturalmente in attesa di altri ulteriori adeguati interventi da
parte delle altre autorita' istituzionali ciascuna nell'ambito delle
competenze ad essa specificamente attribuite;
d) ricorre altresi' il requisito dell'urgenza, stante la pericolosita'
immediata (la guerra illegale e criminale e' in corso; quotidianamente
innumerevoli esseri umani vengono da essa uccisi; e se si volesse
argomentare ad abundantiam vi e' altresi' crescente pericolo dell'estensione
del conflitto a tutte quelle aree territoriali che nell'epoca delle
cosiddette "guerre asimmetriche" possono essere considerate nella guerra
implicate: ed il territorio che ospita una base militare di un esercito
impegnato nella guerra - e come aggressore, ed in una guerra illegale,
terroristica e stragista - e' evidentemente ad altissimo rischio di subire
azioni belliche e/o terroristiche);
e) ricorre inoltre il requisito dell'interesse pubblico: l'ordinanza e'
intesa infatti non a tutelare i diritti di un singolo, ma un interesse
generale e i diritti di intere popolazioni, sia le popolazioni vittime
dirette della guerra in corso, sia la popolazione locale che viene esposta
ad essere bersaglio di attacchi bellici e terroristici in quanto residente
in area contigua a base militare impegnata nella guerra terrorista e
stragista;
f) la legge prevede altresi' che vi sia proporzione tra l'ordine impartito
con l'ordinanza del Sindaco ed il pericolo cui far fronte: criterio inteso
ad evitare eccessi di potere repressivo da parte del Sindaco: ma in questo
caso vi e' piuttosto sproporzione nel senso opposto, poiche' l'intervento
del Sindaco e' ben piccola cosa rispetto all'orrore della guerra illegale e
criminale, e quindi non si configura in alcun modo un eccesso di potere da
parte dell'autorita' comunale, la cui ordinanza e' evidentemente soltanto un
atto dovuto inoppugnabilmente legittimo, necessario, urgente;

RITENUTO QUINDI CHE
a) ricorrano le condizioni previste per l'assunzione della presente
ordinanza;
b) sia obbligo di legge difendere la legalita' costituzionale e il diritto
alla vita delle persone minacciate dalla guerra illegale e criminale,
terroristica e stragista;
c) stante l'urgenza a provvedere per fronteggiare il pericolo grave che
minaccia la pubblica incolumita';

VISTI
- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- la legislazione relativa all'ordinamento degli enti locali e
specificamente relativa alle competenze e agli obblighi di legge del
Sindaco;
- il Codice Penale;
- lo Statuto Comunale;

il Sindaco

ORDINA

1. l'immediata cessazione nel territorio comunale di ogni attivita'
finalizzata, anche indirettamente, alla guerra criminale e illegale in
corso;

2. il sequestro degli oggetti e degli immobili siti nel territorio comunale
che siano anche solo potenzialmente funzionali e/o finalizzati al sostegno,
anche indiretto, della guerra illegale e criminale in corso;

3. la denuncia all'autorita' giudiziarie di tutte le persone coinvolte
nell'attivita' della base militare de quo per complicita' nella guerra
illegale e criminale, terrorista e stragista, guerra che non solo
costituisce flagrante violazione della legalita' costituzionale e del
diritto internazionale, ma che altresi' consiste nella commissione di
crimini di guerra e crimini contro l'umanita' che costituiscono reati
previsti e puniti dall'ordinamento penale italiano.

L'ufficio di Polizia Municipale e' incaricato di dare esecuzione alla
presente ordinanza.

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate di far
rispettare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE

I. l'invio all'autorita' giudiziaria territorialmente competente del
presente atto quale formale denuncia dell'attivita' criminale, terroristica
e stragista implicata e costituita dalla presenza e dall'attivita' nel
territorio italiano - e segnatamente di questo Comune - di base militare di
potenza straniera impegnata in una guerra illegale e criminale;

II. l'invio del presente atto al Questore ed al Prefetto territorialmente
competenti, ed al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Consiglio
dei Ministri; oltre che al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale giurisdizionalmente competenti; invio
effettuato ad ogni buon fine, per opportuna conoscenza ed ai fini
dell'adozione ope legis dei provvedimenti di specifica competenza;

III. l'affissione della presente ordinanza con manifesti murali nel
territorio comunale e la pubblicazione di essa sui principali organi
d'informazione locali e nazionali.

Luogo, data

Il Sindaco

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