[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Attentato alla Costituzione: la denuncia al Ministro Martino




27/03/2003   15:22:29
Attentato Alla Costituzione: La Denuncia Al Ministro Martino

La denuncia e' stata depositata in data 22 marzo 2003 alla presenza del 
Vice Procuratore Aggiunto Dr Ettore Torri della Procura della Repubblica di 
Roma.


Roma - La denuncia e' stata depositata in data 22 marzo 2003 alla presenza 
del Vice Procuratore Aggiunto Dr Ettore Torri della Procura della 
Repubblica di Roma e reca numero di ricezione primi atti 58745, nei 
prossimi giorni le sara' attribuito il numero di registro generale notizie 
di reato. Tale denuncia redatta da un pool di giuristi capitanato dall'Avv. 
Giorgio Bonamassa, reca oltre alla dettagliata narrazione dei fatti, che 
supportano l'ipotesi di reato sugli articoli 241 e 283 del codice penale, 
anche adeguata menzione alla dottrina giuridica nazionale ed 
internazionale, oltre ai precedenti registrati dal massimario dell'Alta 
Corte di Cassazione. Ne sono primi firmatari il Senatore Luigi Malabarba ed 
altri rappresentanti di Associazioni Pacifiste del Social Forum Europeo. La 
denuncia si fonda su fatti noti pubblicati dagli stenografici della Camera: 
a meta' febbraio il Ministro Martino concedeva l'uso delle infrastrutture 
pubbliche dei 26 convogli carichi di armamenti, dietro richiesta verbale 
dell'Ambasciatore Statunitense, senza alcuna richiesta formale o scritta 
dall'amministrazione Usa. Tale concessione si troverebbe in contrasto con 
quanto previsto dal Trattato della Nato, con la Convenzione di Londra del 
1951, con il Protocollo di Parigi del 1952 e con l'Accordo internazionale 
firmato a Parigi nel 1962. L'atto, depositato in Procura, ribadisce il 
clima di illiceita' dell'attacco unilaterale degli Stati Uniti contro 
l'Iraq, tale proprio sulla base giuridica della risoluzione Onu 1441 e 
della clausola, che esclude l'uso della forza. Lo stesso Trattato Nato, che 
prevede una collaborazione fra Stati Membri per la reciproca sicurezza, 
all'art. 5 richiama l'art. 51 della Carta Onu. Il regime della trasparenza 
delle azioni e' sancito al paragrafo secondo dell'art.5; l'art. 7 del 
Trattato Nato sancisce una sostanziale prevalenza della Carta Onu mediante 
una clausola generale di compatibilita' rispetto agli obblighi stabiliti e 
il richiamo al Consiglio di Sicurezza quale principale responsabile del 
mantenimento della pace e della sicurezza. Cadono infine in regime 
giuridico gli accordi "segreti" del Governo Italiano, di fronte alla 
sovranita' della Costituzione della Repubblica e di fronte alla sovranita' 
del Parlamento. L'atto reca ancora menzione dell'abuso compiuto 
nell'utilizzo delle basi Nato in Italia per scopi bellici. Tale utilizzo 
travalicando quanto espresso nel Trattato di Washington, viola l'art.11 
della Costituzione Italiana, sostanziandosi l'atto della concessione nella 
violazione alla sovranita' dell'espressione del Parlamento sancita art. 64 
comma 2 della Carta Costituzionale e in una gravissima violazione dell'art. 
78 e le norme di attuazione sull'attribuzione della legislazione alle due 
Camere. Risulterebbe inoltre disatteso il dettato della legge 185/1990 sul 
divieto di esportazione e transito, a tal fine, di armi ad uso bellico. 
Reca sostanza all'ipotesi di reato di pericolo (241 c.p.) la sentenza della 
Cassazione Penale Sez. Unite nr 1 del 18.3.1970, che evidenzia: "nelle sue 
condizioni necessarie e sufficienti, quando il fatto commesso dall'agente 
per la sua natura, le sue caratteristiche, la sua sintomaticita', sia 
espressione di un tale agire (non inidoneo) da potersi considerare, alla 
stregua dei canoni della logica valutativa delle azioni umane, come 
iniziazione d'opera ideata, messa in esecuzione di concepito progetto, 
passaggio dalla fase preparatoria alla fase esecutiva di efficiente 
programma avente per obiettivo ultimo il risultato della sottoposizione del 
territorio dello Stato o di una parte di esso alla sovranita' di uno Stato 
straniero". Cosi' come Cassazione (sent. 26.3.1986, in GI, 1988, II, 83) 
sancisce con i termini di "massima giuridica", che: "ogni attentato a 
organismi, enti o istituzioni, titolari dei rapporti civili, sociali ed 
economici che la Costituzione particolarmente riconosce e 
garantisce,finalizzato ad offenderne l'integrita', per ridurre o eliminarne 
la funzionalita' istituzionale e quindi a sovvertire il sistema di cui 
quelli sono elementi strutturali e' atto idoneo a ledere l'interesse 
all'ordinato svolgimento dei rapporti di cui quegli enti sono titolari e 
responsabili e di concerto ad attentare all'ordinamento costituzionale". In 
conclusione l'atto depositato rileva, che un tale vulnus all'ordinamento 
costituzionale recherebbe gravissime conseguenze sul piano internazionale e 
sull'interno del Paese, chiede quindi il sequesto dei treni e dei materiali 
bellici trasportati, evidenziando, come gia' si e' appreso a mezzo stampa, 
l'utilizzo improprio della base di Camp Darby, dell'aeroporto di Fiumicino 
e dei porti di Napoli, La Spezia e Livorno. [Loredana 
Morandi/STUDIOCELENTANO.IT]


Fonte:
http://www.studiocelentano.it/newsflash_dett.asp?id=1629