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Comunicato stampa GLF - LA GUERRA ALL'IRAK E' ILLEGITTIMA
Il Genoa Legal Forum
RILEVATO
- che la guerra, come tale, e con esclusione della guerra di difesa, non è
consentita né dai principi del diritto internazionale, né dalla Carta
dell'ONU (art. 1 comma 1 e art. 2 comma 4), né dal Trattato NATO (art. 1),
né, infine, dalla Costituzione italiana che, come è noto, all'art. 11
ripudia espressamente la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali;
- che, in ogni caso, lo stato di guerra deve essere espressamente
deliberato dalle Camere che conferiscono al Governo i poteri necessari
(art. 78 Cost.) e che detto stato di guerra deve essere dichiarato dal
Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.);
- che sono stati accertati ingenti spostamenti di armi e di materiale
bellico, destinati dichiaratamente alla futura guerra all'IRAK, in base ad
un provvedimento del Ministero della Difesa, secondo quanto comunicato dal
Ministro della Difesa nella Commissione Difesa del Senato, in data 14/02/03,
- che una eventuale guerra contro l'IRAK lederebbe in modo gravissimo la
Costituzione italiana (art. 11 e 78), nonchè la Carta delle Nazioni Unite
(art.2 c. 4) e i principi del diritto internazionale e costituirebbe un
crimine di aggressione provocando la morte di migliaia di civili innocenti,
- che alcuna copertura giuridica può essere desunta dal Trattato NATO (art.
5) che fa riferimento alla fattispecie del tutto differente della legittima
difesa,
- che ogni comportamento atto ad agevolare la preparazione di tale guerra
costituisce complicità nel crimine di aggressione summenzionato,
- che dunque i comportamenti volti ad opporsi all'uso delle basi e alla
circolazione del materiale bellico non integrano interruzione di pubblico
servizio, dato il carattere illegittimo dell'attività contrastata,
- che costituisce diritto - dovere del cittadino italiano opporsi
alla circolazione del materiale bellico, qualora la circolazione sia
finalizzata a porre in essere comportamenti vietati dalla Costituzione,
dalla Carta dell'ONU, dal Trattato istitutivo della Nato,
- che la comunque la giurisprudenza in passato ha più volte riconosciuto,
in casi assimilabili a quello presente, l'applicabilità delle esimenti
dello stato di necessità (art. 54 c.p), della legittima difesa (art. 52
c.p.), e soprattutto dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.)
Tutto ciò premesso, il GLF
RIBADISCE
a. l'illegittimità della guerra all'IRAK;
b. l'illegittimità della libera circolazione delle armi in preparazione di
tale guerra Riservandosi di impugnare nelle sedi competenti ogni
provvedimento che sia finalizzato alla realizzazione di una clamorosa
violazione del diritto interno ed internazionale.
Inoltre
AFFERMA
il diritto-dovere di ogni cittadino italiano di protestare pacificamente
contro la predetta, illegittima circolazione, in base al principio, di
diritto naturale, oltre che di diritto positivo, del ripudio della guerra,
previsto dall'art. 11 Cost..
28 febbraio 2003
GENOA LEGAL FORUM