[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Comunicato stampa GLF - LA GUERRA ALL'IRAK E' ILLEGITTIMA



Il Genoa Legal Forum

RILEVATO

- che la guerra, come tale, e con esclusione della guerra di difesa, non è 
consentita né dai principi del diritto internazionale, né dalla Carta 
dell'ONU (art. 1 comma 1 e art. 2 comma 4), né dal Trattato NATO (art. 1), 
né, infine, dalla Costituzione italiana che, come è noto, all'art. 11 
ripudia espressamente la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli  altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali;

- che, in ogni caso, lo stato di guerra deve essere espressamente 
deliberato  dalle Camere che conferiscono al Governo i poteri necessari 
(art. 78 Cost.) e che detto stato di guerra deve essere dichiarato dal 
Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.);

- che sono stati accertati ingenti spostamenti di armi e di materiale 
bellico, destinati dichiaratamente alla futura guerra all'IRAK, in base ad 
un provvedimento del Ministero della Difesa, secondo quanto comunicato dal 
Ministro della Difesa nella Commissione Difesa del Senato, in data 14/02/03,

- che una eventuale guerra contro l'IRAK lederebbe in modo gravissimo la 
Costituzione italiana (art. 11 e 78), nonchè la Carta delle Nazioni Unite 
(art.2 c. 4) e i principi del diritto internazionale e costituirebbe un 
crimine di aggressione provocando la morte di migliaia di civili innocenti,

- che alcuna copertura giuridica può essere desunta dal Trattato NATO (art. 
5) che fa riferimento alla fattispecie del tutto differente della legittima 
difesa,

- che ogni comportamento atto ad agevolare la preparazione di tale guerra 
costituisce complicità nel crimine di aggressione summenzionato,

- che dunque i comportamenti volti ad opporsi all'uso delle basi e alla 
circolazione del materiale bellico non integrano interruzione di pubblico 
servizio, dato il carattere illegittimo dell'attività contrastata,

- che costituisce diritto - dovere del cittadino italiano opporsi 
alla  circolazione del materiale bellico, qualora la circolazione sia 
finalizzata a porre in essere comportamenti vietati dalla Costituzione, 
dalla Carta  dell'ONU, dal Trattato istitutivo della Nato,

- che la comunque la giurisprudenza in passato ha più volte riconosciuto, 
in casi  assimilabili a quello presente, l'applicabilità delle esimenti 
dello stato di necessità (art. 54 c.p), della legittima difesa (art. 52 
c.p.), e soprattutto dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.)

Tutto ciò premesso, il GLF

RIBADISCE
a. l'illegittimità della guerra all'IRAK;

b. l'illegittimità della libera circolazione delle armi in preparazione di 
tale guerra Riservandosi di impugnare nelle sedi competenti ogni 
provvedimento che sia finalizzato alla realizzazione di una clamorosa 
violazione del diritto interno ed internazionale.


Inoltre

AFFERMA

il diritto-dovere di ogni cittadino italiano di protestare pacificamente 
contro la predetta, illegittima circolazione, in base al principio, di 
diritto naturale, oltre che di diritto positivo, del ripudio della guerra, 
previsto dall'art. 11 Cost..


28 febbraio 2003

GENOA LEGAL FORUM