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Trainstopping - comunicato stampa Coordinamento Giuristi Democratici




  Il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici

  RILEVATO


  che la guerra, come tale, e con esclusione della guerra di
  difesa, non è consentita né dai principi del diritto
  internazionale, né dalla Carta dell'ONU (art. 1 comma 1 e
  art. 2 comma 4), né dal Trattato NATO (art. 1), né, infine,
  dalla Costituzione italiana che, come è noto, all'art. 11
  ripudia espressamente la guerra come strumento di offesa alla
  libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
  controversie internazionali;


  CONSIDERATO


  che, in ogni caso, lo stato di guerra deve essere
  espressamente deliberato dalle Camere che conferiscono al
  Governo i poteri necessari (art. 78 Cost.) e che detto stato
  di guerra deve essere dichiarato dal Presidente della
  Repubblica (art. 87 Cost.);


  RILEVATO


  che nulla di ciò è avvenuto, essendosi unicamente svolto un
  dibattito parlamentare sulla questione Iraq e che, dunque, lo
  stato di guerra non è stato deliberato;


  PRESO ATTO


  che, invece, sono stati accertati ingenti spostamenti di armi
  e di materiale bellico, probabilmente di proprietà USA, che
  paiono circolare liberamente sul territorio italiano, in
  base, secondo quanto comunicato dal Ministro della Difesa
  nella Commissione Difesa del Senato, in data 14/02/03, ad un
  provvedimento del Ministero della Difesa, allo stato ignoto
  non solo agli scriventi, ma anche alle forze politiche;

  che detto eventuale provvedimento autorizzativo della
  circolazione di armi e di materiale bellico apparirebbe
  illegittimo, in quanto anticipatorio di una decisione (la
  deliberazione dello stato di guerra) di competenza del
  Parlamento ed emesso in violazione della Legge 185/90 che
  prevede, all'art. 1, che il transito di detto materiale possa
  avvenire solo nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 Cost.;


  CONSIDERATO, PERTANTO


  che un provvedimento ministeriale, eventualmente emesso in
  violazione di principi costituzionali, può essere
  disapplicato da quel cittadino cui sia richiesta
  un'attivazione per la realizzazione della libera circolazione
  delle armi;

  che, per altro verso, la circolazione delle armi, in assenza
  di un provvedimento autorizzativo, cozzerebbe direttamente
  contro il disposto della L. 185/90, oltre che della Costituzione;

  che, dunque, il comportamento di non collaborazione, non
  violenta, da parte di tutti coloro cui sia richiesta
  un'espressa attivazione potrebbe risultare legittimo, in
  quanto fondato non solo sul diritto alla pace, ma anche sulla
  predetta illegittimità del provvedimento ministeriale
  autorizzativo della circolazione delle armi;

  che, sotto un profilo strettamente giuridico, diversa dalla
  situazione sopra descritta di chi disubbidisce ad un ordine a
  lui impartito é quella di chi protesta, pacificamente, contro
  il passaggio del materiale bellico sul territorio italiano,
  considerandolo già come propedeutico alla guerra;

  che, in quest'ultimo caso, a fronte dell'apertura di un
  procedimento penale per blocco ferroviario e/o per
  interruzione di pubblico servizio, le persone eventualmente
  coinvolte potrebbero far valere le esimenti dello stato di
  necessità (art. 54 c.p.) o della legittima difesa (art. 52
  c.p.), o ancora dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.),
  esimenti sostenibili e che la giurisprudenza ha, in casi
  assimilabili a quello in esame, già riconosciuto in passato;

  che la scelta di disobbedienza e/o quella di opposizione non
  violenta alla circolazione del materiale bellico può, in
  ipotesi, rientrare tra i diritti-doveri del cittadino alla
  pace ed alla coesistenza pacifica, ma deve trattarsi di
  scelta politica, consapevole delle conseguenze giudiziarie
  che può produrre.

  Tutto ciò premesso, il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici


  RIBADISCE



    a.. l'illegittimità della guerra;


    b.. l'illegittimità di uno stato di guerra strisciante;


    c.. l'illegittimità della libera circolazione delle armi in
  violazione dei principi di cui all'art. 11 Cost.;

  ed a tal fine


  PROPONE


  l'impugnazione del predetto provvedimento ministeriale,
  qualora esistente, avanti il competente Tribunale Amministrativo

  AFFERMA


  il diritto-dovere di ogni cittadino italiano di protestare
  pacificamente contro la predetta, illegittima circolazione,
  in base al principio, di diritto naturale, oltre che di
  diritto positivo, del ripudio della guerra, previsto
  dall'art. 11 Cost..

  25 febbraio 2003


  Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici