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Trainstopping - comunicato stampa Coordinamento Giuristi Democratici
Il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici
RILEVATO
che la guerra, come tale, e con esclusione della guerra di
difesa, non è consentita né dai principi del diritto
internazionale, né dalla Carta dell'ONU (art. 1 comma 1 e
art. 2 comma 4), né dal Trattato NATO (art. 1), né, infine,
dalla Costituzione italiana che, come è noto, all'art. 11
ripudia espressamente la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali;
CONSIDERATO
che, in ogni caso, lo stato di guerra deve essere
espressamente deliberato dalle Camere che conferiscono al
Governo i poteri necessari (art. 78 Cost.) e che detto stato
di guerra deve essere dichiarato dal Presidente della
Repubblica (art. 87 Cost.);
RILEVATO
che nulla di ciò è avvenuto, essendosi unicamente svolto un
dibattito parlamentare sulla questione Iraq e che, dunque, lo
stato di guerra non è stato deliberato;
PRESO ATTO
che, invece, sono stati accertati ingenti spostamenti di armi
e di materiale bellico, probabilmente di proprietà USA, che
paiono circolare liberamente sul territorio italiano, in
base, secondo quanto comunicato dal Ministro della Difesa
nella Commissione Difesa del Senato, in data 14/02/03, ad un
provvedimento del Ministero della Difesa, allo stato ignoto
non solo agli scriventi, ma anche alle forze politiche;
che detto eventuale provvedimento autorizzativo della
circolazione di armi e di materiale bellico apparirebbe
illegittimo, in quanto anticipatorio di una decisione (la
deliberazione dello stato di guerra) di competenza del
Parlamento ed emesso in violazione della Legge 185/90 che
prevede, all'art. 1, che il transito di detto materiale possa
avvenire solo nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 Cost.;
CONSIDERATO, PERTANTO
che un provvedimento ministeriale, eventualmente emesso in
violazione di principi costituzionali, può essere
disapplicato da quel cittadino cui sia richiesta
un'attivazione per la realizzazione della libera circolazione
delle armi;
che, per altro verso, la circolazione delle armi, in assenza
di un provvedimento autorizzativo, cozzerebbe direttamente
contro il disposto della L. 185/90, oltre che della Costituzione;
che, dunque, il comportamento di non collaborazione, non
violenta, da parte di tutti coloro cui sia richiesta
un'espressa attivazione potrebbe risultare legittimo, in
quanto fondato non solo sul diritto alla pace, ma anche sulla
predetta illegittimità del provvedimento ministeriale
autorizzativo della circolazione delle armi;
che, sotto un profilo strettamente giuridico, diversa dalla
situazione sopra descritta di chi disubbidisce ad un ordine a
lui impartito é quella di chi protesta, pacificamente, contro
il passaggio del materiale bellico sul territorio italiano,
considerandolo già come propedeutico alla guerra;
che, in quest'ultimo caso, a fronte dell'apertura di un
procedimento penale per blocco ferroviario e/o per
interruzione di pubblico servizio, le persone eventualmente
coinvolte potrebbero far valere le esimenti dello stato di
necessità (art. 54 c.p.) o della legittima difesa (art. 52
c.p.), o ancora dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.),
esimenti sostenibili e che la giurisprudenza ha, in casi
assimilabili a quello in esame, già riconosciuto in passato;
che la scelta di disobbedienza e/o quella di opposizione non
violenta alla circolazione del materiale bellico può, in
ipotesi, rientrare tra i diritti-doveri del cittadino alla
pace ed alla coesistenza pacifica, ma deve trattarsi di
scelta politica, consapevole delle conseguenze giudiziarie
che può produrre.
Tutto ciò premesso, il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici
RIBADISCE
a.. l'illegittimità della guerra;
b.. l'illegittimità di uno stato di guerra strisciante;
c.. l'illegittimità della libera circolazione delle armi in
violazione dei principi di cui all'art. 11 Cost.;
ed a tal fine
PROPONE
l'impugnazione del predetto provvedimento ministeriale,
qualora esistente, avanti il competente Tribunale Amministrativo
AFFERMA
il diritto-dovere di ogni cittadino italiano di protestare
pacificamente contro la predetta, illegittima circolazione,
in base al principio, di diritto naturale, oltre che di
diritto positivo, del ripudio della guerra, previsto
dall'art. 11 Cost..
25 febbraio 2003
Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici