Sui treni della morte. Opposizione all'archiviazione



Centro di ricerca per la pace di Viterbo
Il direttore: Giuseppe Sini



al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa
al Presidente del Tribunale di Pisa

e per opportuna conoscenza:
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo
alla Procura Generale della Repubblica, Roma

e sempre per opportuna conoscenza:
al Presidente della Repubblica
al Consiglio Superiore della Magistratura
al Presidente del Consiglio dei Ministri
ai Ministri degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno
all'Ufficio d'informazione dell'Onu, Roma
ai mezzi d'informazione e ad altri soggetti istituzionali e della societa'
civile



Oggetto: Opposizione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura penale
alla richiesta di archiviazione presentata dal sostituto procuratore al
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa in data 27
giugno 2003 e notificata al sottoscritto quale "persona offesa" il 2
settembre 2003, in riferimento all'esposto del 24 febbraio 2003 "contro i
responsabili di detenzione e trasporto in territorio italiano di materiale
bellico a fini di utilizzazione terroristica e stragista nella guerra
illegale e criminale che si va preparando; recante la richiesta di un
intervento urgente delle autorita' preposte affinche' si proceda al
sequestro di detto materiale bellico e all'incriminazione e all'arresto dei
responsabili e dei complici di tale flagrante violazione della legalita'",
iscritto al n. 3574/03 del Registro generale delle notizie di reato in Pisa.


* * *


Il sottoscritto Giuseppe Sini, direttore del "Centro di ricerca per la pace"
di Viterbo, con sede in strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, a titolo
personale ed a nome e per conto del Centro di ricerca che dirige,

ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura penale,

propone opposizione

avverso la richiesta di archiviazione presentata in data 27 giugno 2003 dal
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, dottor
Antonio Di Bugno, in riferimento all'esposto "Contro i responsabili di
detenzione e trasporto in territorio italiano di materiale bellico a fini di
utilizzazione terroristica e stragista nella guerra illegale e criminale che
si va preparando; recante la richiesta di un intervento urgente delle
autorita' preposte affinche' si proceda al sequestro di detto materiale
bellico e all'incriminazione e all'arresto dei responsabili e dei complici
di tale flagrante violazione della legalita'", esposto dal sottoscritto
presentato a varie Procure d'Italia in data 24 febbraio 2003 ed iscritto al
Registro generale delle notizie di reato in Pisa col n. 3574/03.

Ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura penale il sottoscritto chiede
pertanto la prosecuzione delle indagini preliminari.

A tal fine indica l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi
elementi di prova come dal codice prescritto, ed evidenzia altresi'
l'assoluta insufficienza delle indagini fin qui svolte, e l'altrettanto
assoluta insufficienza delle motivazioni della richiesta di archiviazione da
parte della Procura.

* * *

1. Parte prima e prima motivazione dell'opposizione

Avendo ricevuto, ai sensi dell'art. 408 comma 2 del codice di procedura
penale, nella mia qualita' di "persona offesa" in data 2 settembre 2003
notifica della richiesta di archiviazione del procedimento n. 3574/03 del
Registro generale delle notizie di reato presentata dal Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa al Giudice per le
indagini preliminari, ed essendomi recato in data 8 settembre 2003 presso
gli uffici della Procura di Pisa ove ho preso visione del relativo fascicolo
ed estratto copia di parte saliente di esso, ho dovuto con vivo rammarico
rilevare quanto segue:

1. 1. che a seguito del mio esposto nessuna indagine e' stata svolta su
disposizione della Procura di Pisa nel territorio di sua giurisdizione in
riferimento ai fatti da me segnalati;

1. 2. che l'unico documento nel fascicolo contenuto che potesse configurarsi
come attivita' investigativa era relativo alla realta' territoriale di Roma
e si concludeva con la segnalazione che cola' (ovvero nel territorio di
competenza della Questura di Roma, ben lungi da Pisa) "non risulta il
passaggio di materiale di armamento";

1. 3. cosicche' nulla e' stato effettivamente indagato e accertato in merito
alla dislocazione e al transito di armi di potenza straniera nel territorio
di competenza della Procura del Tribunale di Pisa.

1. 4. Quanto poi alla motivazione della richiesta di archiviazione essa si
riduce all'apodittica e totalmente indimostrata affermazione che
testualmente recita: "rilevato la ovvia e manifesta infondatezza della
denuncia". Affermazione a dir poco non persuasiva poiche', come e' noto, nel
territorio pisano vi furono trasporti di armi di potenza straniera destinate
alla guerra illegale, criminale e stragista poi iniziata in Iraq e tuttora
in corso; trasporti di armi che pressoche' tutti i mass-media locali e
nazionali documentarono ampiamente; trasporti di armi rispetto a cui  molti
cittadini ed autorevoli personalita' espressero la loro opposizione,
denunciandone l'inammissibilita' morale e giuridica.

Pertanto sarebbe sufficiente gia' questo per adeguatamente motivare
un'opposizione alla richiesta di archiviazione e la conseguente richiesta di
prosecuzione delle indagini preliminari, in considerazione del fatto che:

a1) non sono state svolte o fatte svolgere dalle autorita' competenti
indagini adeguate in relazione all'esposto (anzi, a Pisa, nessuna indagine
tout court);

b1) la motivazione della richiesta di archiviazione consiste di una mera
formula, ovvero ne' comprova ne' argomenta alcunche'.

Ho messo in rilievo questo secondo aspetto anche perche' altre Procure, e
segnatamente la Procura di Viterbo, hanno presentato richiesta di
archiviazione con motivazioni adeguate e persuasive, ed in quel caso il
sottoscritto ovviamente non ha presentato opposizione, riconoscendo valida
la motivazione della decisione e quindi la decisione stessa di quella
Procura.

* * *

2. Parte seconda e seconda motivazione dell'opposizione

Ma torniamo all'epoca dei fatti oggetto dell'esposto, esposto che qui deve
intendersi come integralmente trascritto; alcune cose sono di assoluta
evidenza.

2. 1. E' palese che i trasporti di armi di potenza straniera avvenuti nel
territorio italiano nel periodo della preparazione della guerra poi iniziata
e condotta con la reiterata commissione di crimini di guerra e crimini
contro l'umanita' hanno concorso alla preparazione di quella guerra illegale
e criminale. Che in effetti e' iniziata quando il dispositivo bellico delle
potenze che hanno aggredito ed invaso l'Iraq ha completato il suo
dispiegamento offensivo di uomini e mezzi.

2. 2. E' palese altresi' che per quanto concerne il nostro paese l'art. 11
della Costituzione della Repubblica Italiana non solo fa obbligo di non
partecipare a guerre di aggressione o "come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali", ma in forza di quel cosi' nitido ed
impegnativo "L'Italia ripudia la guerra" fa obbligo altresi' di non essere
in alcun modo complici delle guerre altrui, e di opporsi alla guerra.

2. 3. In quel triste e tristo frangente purtroppo il nostro paese e' stato
coinvolto in una effettuale complicita' con la preparazione di una guerra
scellerata, inammissibile tanto per la nostra Costituzione quanto per la
Carta delle Nazioni Unite, tanto per la nostra legislazione quanto per il
diritto internazionale.

Il fatto che successivamente, sciaguratamente, l'Italia abbia anche inviato
un corpo di spedizione militare nell'Iraq in guerra aggiunge crimine a
crimine, violazione della legalita' costituzionale a violazione della
legalita' costituzionale.

Sarebbe sufficiente gia' questo per adeguatamente motivare un'opposizione
alla richiesta di archiviazione e la conseguente richiesta di prosecuzione
delle indagini preliminari, in considerazione del fatto che:

a2) i trasporti di armi come operazione necessaria ed efficiente alla
preparazione di un crimine, costituiscono ipso facto un crimine;

b2) la violazione della Costituzione italiana per quanto sopra argomentato
e' flagrante;

c2) e' ragionevole supporre - ed anche su questo verteva la richiesta di
indagini e di intervento da parte della magistratura - che in quel frangente
siano state violate numerose altre leggi italiane;

d2) ma adeguate indagini relative a tutto cio' non sono state ancora svolte
ne' dalla magistratura ne' da altri corpi dello stato a tal fine delegati
dalla magistratura; cosicche' tutte le specifiche richieste nell'esposto
contenute sono state sin qui eluse e disattese.

Vi e' quindi, dimostratamente, materia per la prosecuzione (anzi, si
potrebbe dire: per l'inizio) di adeguate indagini.

Vi e' quindi preciso oggetto e vi sono quindi relativi elementi di prova:
sono disponibili in tal senso - e la magistratura non avra' difficolta' ad
acquisirli - numerosi atti ufficiali e finanche disposizioni amministrative,
e prevedibimente finanche documentazione delle necessarie transazioni
finanziarie per i lavori relativi; e naturalmente sono disponibili numerosi
interventi parlamentari; e naturalmente i servizi apparsi su tutti i grandi
mezzi di informazione, stampati, radiofonici e televisivi; e last but not
least numerosi pronunciamenti e testimonianze, con discorsi, scritti e gesti
di alto valore morale, di autorevoli personalita' della cultura e
dell'impegno civile.

Vi e' quindi ovvia e manifesta fondatezza della denuncia.

* * *

3. Parte terza ed in forma assertiva ed interrogativa alcune possibili
qualificazioni dei fatti oggetto dell'esposto

I fatti oggetto dell'esposto costituiscono, purtroppo e tragicamente, una
realta' inconfutabile. Solo una percezione scotomizzata e dereistica
potrebbe occultarne o mistificarne l'effettivita', il significato, le
conseguenze.

a3) Si tratta di fatti gravissimi sia sotto il profilo morale che giuridico:
la guerra, e massime una guerra illegale, criminale e stragista, e' un
crimine enorme, e foriero di altri crimini ancora.

b3) La preparazione della guerra, e massime di una guerra illegale,
criminale e stragista, costituisce anch'essa un crimine enorme, senza del
quale la guerra non si darebbe.

c3) La complicita' (sia pur solo per omissione di atti dovuti ed efficienti
di prevenzione e di contrasto) con la preparazione e realizzazione di una
guerra, e massime di una guerra illegale, criminale e stragista, costituisce
anch'essa un crimine enorme.

d3) La violazione della Costituzione italiana in uno dei suoi principi
fondamentali al fine di consentire e cooperare (se non altro per omissione)
ad atti di preparazione e realizzazione di una guerra, e massime di una
guerra illegale, criminale e stragista, costituisce anch'essa un crimine
enorme, anzi un duplice enorme crimine: di violazione della legge a
fondamento del nostro ordinamento giuridico, e di violazione di essa
finalizzata a consentire il piu' atroce e disumano dei crimini.

e3) Questa l'orribile realta'; questa la sua qualificazione in termini ad un
tempo concreti, logici, etici, giuridici; questo il motivo della richiesta
allora di un intervento delle competenti istituzioni e magistrature; questo
il fondamento della richiesta che quei fatti siano sanzionati penalmente ed
i responsabili di essi siano individuati, perseguiti, processati e  puniti
secondo legge.

Richiamandoci a quanto gia' indicato nell'esposto del 24 febbraio 2003 e su
cui non e' stata svolta indagine alcuna, qui aggiungiamo quanto segue:

3. 1. Il trasporto da parte di potenza straniera sul territorio italiano di
armi al fine di iniziare una guerra illegale e criminale e stragista,
configura o no un reato?

3. 2. Il trasporto e la detenzione da parte di potenza straniera sul
territorio italiano di armi, tra cui anche armi di sterminio, viola o no la
vigente legislazione italiana con riferimento sia alla sovranita' popolare e
al diritto costituzionale, sia alle relazioni internazionali, sia alla
difesa della pace, sia alla prevenzione del crimine, sia alla tutela
dell'ambiente e della salute e della sicurezza della popolazione?

3. 3. Sono stati effettuati da parte delle competenti istituzioni italiane
tutti i controlli su quei materiali, quelle allocazioni, quei trasporti, e
sui pericoli implicati, per il territorio e la popolazione italiana e per il
territorio e  la popolazione di altri paesi? O vi sono state omissioni?

3. 4. Avendo consentito tali trasporti efficienti alla commissione del
crimine della guerra (una guerra, ripetiamolo, illegale, criminale e
stragista sia per la nostra Costituzione sia per il diritto internazionale)
vi sono state omissioni di atti d'ufficio da parte di istituzioni italiane
che avevano il diritto e il dovere di intervenire per impedirli (e la base
normativa e gli strumenti operativi efficienti a tal fine)?

3. 5. Vi sono stati o no delitti alla cui commissione erano ordinati e sono
stati efficienti quei trasporti che hanno consentito il dispiegamento
bellico di quelle armi e contribuito cosi' allo scatenamento ed alla
realizzazione di massacri e  devastazioni?

3. 6. Detto altrimenti e secondo una ulteriore configurazione: vi sono stati
o no danni morali e materiali a persone o cose, sia in Italia che altrove, a
seguito di quei trasporti che hanno consentito il dispiegamento bellico di
quelle armi e contribuito cosi' allo scatenamento ed alla realizzazione di
massacri e  devastazioni?

3. 7. Avendo coinvolto l'Italia nel crimine della guerra, se non altro per
implicito avallo dacche' le autorita' italiane non hanno impedito quei
trasporti e sequestrato quelle armi - come era doveroso e necessario -, vi
sarebbe altesi' materia per valutare se si configuri la fattispecie di reato
della commissione di atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo
Stato italiano al pericolo di guerra (e al pericolo altresi' di atti di
terrorismo).

Altre qualificazioni giuridiche ancora potrebbero individuarsi, ma sara'
naturalmente compito della magistratura stabilire, all'esito delle indagini
preliminari, tutte le eventuali fattispecie di reato ed i relativi
responsabili.

* * *

4. Parte quarta ed ultima recante conclusioni e congedo

Con la presente opposizione ex art. 410 del codice di procedura penale si
richiede pertanto la prosecuzione delle indagini preliminari.

Quanto precede costituisce, potremmo dire ad abundantiam, materia efficiente
alla prosecuzione (anzi, all'effettivo inizio) delle indagini.

Come previsto dal comma primo dell'art. 410 del codice di procedura penale
abbiamo costi' indicato ancora una volta ed in modo ancor piu' approfondito
l'oggetto dell'investigazione (che sarebbe mera forma retorica definir
"suppletiva" poiche' nessuna adeguata investigazione e' stata fatta in
precedenza, ma sia pur definita "suppletiva" in omaggio a quanto il codice
prescrive) e i relativi elementi di prova; sui quali, va da se', si richiede
appunto alla magistratura di effettuare le acquisizioni, i riscontri, e
quell'attivita' ermeneutica, valutativa e tassonomica che e' propria della
funzione giudiziaria, al fine della prosecuzione dell'azione penale.

In guisa di postilla, ed in riferimento al comma secondo dell'art. 410 del
codice di procedura penale, vorremmo aggiungere che ci parrebbe impossibile
che qualcuno potesse ritenere inammissibile l'opposizione ed infondata la
notizia di reato (che gia' l'esposto nitidiamente recava, ma che qui e'
stata ulteriormente argomentata e suffragata con riferimenti ampi e
puntuali).

Si resta naturalmente a disposizione per ogni chiarimento, informazione e
contributo che dovesse essere ritenuto utile ed opportuno.

Per ogni comunicazione il sottoscritto elegge sede presso il "Centro di
ricerca per la pace" di Viterbo, strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel.
0761353532, e-mail: nbawac at tin.it

Il sottoscritto naturalmente conferma altresi' la richiesta di essere
informato dell'esito della presente opposizione e degli sviluppi del
procedimento cui si riferisce.

Vogliate gradire distinti saluti ed auguri di buon lavoro,



Giuseppe Sini
direttore del "Centro di ricerca per la pace" di Viterbo



Viterbo, 9 settembre 2003


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Mittente: Giuseppe Sini, direttore del "Centro di ricerca per la pace" di
Viterbo,
strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo, tel. 0761353532, e-mail: nbawac at tin.it