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divieto bandiera pace: fax di PeaceLink Prefetto e Sindaco di Taranto
- Subject: divieto bandiera pace: fax di PeaceLink Prefetto e Sindaco di Taranto
- From: Alessandro Marescotti <a.marescotti at peacelink.it>
- Date: Sun, 16 Feb 2003 17:07:32 +0100
Al Prefetto di Taranto e per conoscenza al Sindaco di Taranto Egregio signor Prefetto di Taranto,a Roma, mentre eravano in tre milioni alla manifestazione per la pace, si è subito diffusa una informazione che ci ha lasciati sbigottiti. Ci riferiamo alla diffida che Lei ha inviato affinché vengano rimosse le bandiere della pace dai municipi e dagli edifici pubblici che l'hanno esposta, minacciando sanzioni ai sensi degli articoli 292 (vilipendio della bandiera) e 329 (rifiuto di obbedienza) del codice penale.
Sul piano strettamente legale vogliamo far presente che l'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n.121 del 7 aprile 2000, afferma che "l'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni". (1)
L'iniziativa del Governo e quindi della Prefettura di Taranto non è pertanto in applicazione del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica ma è in applicazione di una direttiva della Presidenza del Consiglio pervenuta alle Prefetture in data 11 febbraio 2003. Pertanto Lei sta applicando una direttiva di questo governo e non il DPR 121/2000. In buona sostanza il governo si sente in obbligo di ubbidire a se stesso senza che vi sia una norma superiore che lo richiami a precisi obblighi.
In riferimento alla normativa vigente, Lei scrive che non possono essere esposti "simboli privati (es. insegne di partito, simboli di associazioni e organismi vari). L'esposizione sugli edifici pubblici di simboli privati di qualunque natura determina una violazione sanzionabile" ai sensi dei suddetti articoli del codice penale.
Le vogliamo far notare che anche attenendosi a questa direttiva del Governo, emanata una settimana fa, non ravvediamo reato alcuno nella esposizione della bandiera della pace.
Le facciamo esplicitamente presente che la bandiera della pace non è un simbolo privato e neppure un simbolo di associazioni o di coordinamenti di associazioni. Non è pertanto in alcun modo equiparabile ad un "simbolo privato". Il decreto a cui Lei fa riferimento fu emanato - di fronte ai rischi di secessione e di rottura dell'unità nazionale - per evitare che Bossi facesse sostituire la bandiera italiana con la bandiera padana dai municipi governati dalla Lega Nord. E infatti l'articolo 12 del DPR 121/2000 richiama l'obbligo di esposizione e di priorità della bandiera nazionale: "In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale”.
In ogni caso - e qui emerge quanto non condividiamo dell'iniziativa governativa di cui Lei si fa attuatore - la bandiera della pace non è un vessillo di partito, di associazione o di ente. Occorre documentarsi in proposito altrimenti Lei corre il rischio di non conoscere la storia e la natura del vessillo oggetto della Sua diffida.
La bandiera della pace, la quale è dipinta con i colori dell'arcobaleno con riferimento alla Bibbia e specificamente a Noè, è universamente accettata come simbolo della riconciliazione dalle varie confessioni religiose. La parola "pace" inoltre non è sigla una "privata" di alcuno. La bandiera della pace fu "importata" nel nostro Paese dal filosofo italiano Aldo Capitini, il quale aveva contatti internazionali; oltre ad importare in Italia in pensiero di Gandhi, Capitini fece conoscere anche la bandiera della pace, particolarmente nota in Inghilterra.
La bandiera della pace non è la bandiera di alcuna associazione e non è tutelata da alcun copyright essendo un simbolo universale, patrimonio della cultura dell'intera umanità. Questo differenzia completamente un simbolo di "pubblico dominio" ed universale da un "simbolo privato" (tutelato dalle leggi sulla proprietà privata del marchio) qual è ad esempio il simbolo di un partito, di un'associazione o di un ente, per rimanere alle definizioni di simbolo privato che Lei nella sua nota ufficiale cita.
La bandiera della pace, come ha giustamente rilevato il consigliere provinciale Alfendo Carducci - già sindaco di Taranto e provveditore agli Studi - è un simbolo esplicitamente correlato all'articolo 1 dello Statuto Comunale che definisce Taranto città operatrice di pace.
La tesi che la bandiera della pace sia "simbolo privato" è smentita per di più dal fatto che essa è stata esposta non solo sui municipi governati dal centro-sinistra ma anche sui municipi di centrodestra, ad esempio quello della Regione Puglia e del Comune di Taranto. Ciò dimostra che la bandiera della pace è patrimonio universale e pubblico di una nazione che costituzionalmente "ripudia la guerra" (art.11 Costituzione).
La preghiamo di inviarci una specifica documentazione con cui Lei può legittimamente e oggettivamente dimostrare che la bandiera della pace è "simbolo privato" equiparabile a simbolo di partito o di associazione o ente.
Viceversa noi le possiamo dimostrare con un'infinita casistica di esempi che la bandiera della pace non è simbolo privato ma simbolo di "pubblico dominio", espressione di un'ideale fondante dell'interà comunità umana, la cui espressione attinge a valori condivisi dalla collettività nel suo insieme e quindi di inequivocabile universalità, prescindendo da ogni ideologia o faziosità.
Il Suo assillo circa la bandiera della pace - pur su impulso del Governo - ci sembra veramente esagerato.
Senza voler minimamente interferire o mancare di rispetto alla Sua carica, Le chiediamo che la Prefettura si adoperi - in questo momento di preguerra in cui si può verificare un aumento del transito di natanti a propulsione nucleare - per la piena attuazione della legge nel campo della pubblica incolumità.
Le chiediamo esplicitamente pertanto che Lei ci comunichi cosa la Prefettura di Taranto abbia fatto o stia facendo in merito all'attuazione del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (in Suppl. ordinario n. 74, alla Gazz. Uff. n. 136, del 13 giugno), in attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento all'attuazione piena dell'articolo 129. Tale norma - relativa all'informazione sul rischio nucleare - impone alla Prefettura un "obbligo di informazione" alle popolazioni "senza che le stesse ne debbano fare richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica". In particolare non conosciamo come verrebbe somministrato - nell'arco dei trenta minuti in cui esso è efficace - l'apposito medicinale per proteggere la tiroide degli individui che dovessero entrare in contatto con lo Iodio 131 (radioattivo) in caso di incidente nucleare.
Per riassumere, Le chiediamo una risposta ufficiale e in termini rapidi:1) sia sulla documentazione in suo possesso (asserita ma non dimostrata) circa la natura "privata" della bandiera della pace; 2) sia sulle misure di attuazione in particolare dell'articolo 129 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 in ordine all'informazione sul rischio nucleare, nonché degli altri articoli del suddetto decreto in merito all'informazione alla popolazione la quale ha diritto di essere "regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica" (art.130).
Distinti saluti Alessandro Marescotti presidente di PeaceLink ----(1) Le iniziative per l'esposizione della bandiera della pace hanno sempre fatto riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica numero 121 (7 Aprile 2000 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici) che all’articolo 12 recita: “L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale”. Riferendoci alle indicazioni provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo la quale “Non possono essere esposte bandiere straniere (esposte esclusivamente in occasioni di incontri internazionali) e neppure simboli privati (es. insegne di partito, simboli di associazioni ed organismi vari)”, sottolineiamo che l'iniziativa del Governo entra in contrasto con quanto emerge dal testo del D.P.R. 121 del 7 Aprile 2000.
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