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G8, "Sbagliato scarcerare i teatranti austriaci"
- Subject: G8, "Sbagliato scarcerare i teatranti austriaci"
- From: Carlo Gubitosa <c.gubitosa at peacelink.it>
- Date: Wed, 13 Mar 2002 17:03:03 +0100
Fonte: Il Nuovo http://www.ilnuovo.it/nuovo/foglia/0,1007,111053,00.html G8, "Sbagliato scarcerare i teatranti austriaci"La Cassazione condanna la decisione del Tribunale della Libertà: "C'erano indizi sufficienti a far pensare che i soggetti facessero parte dei Black bloc, gruppo resosi responsabile dei gravi fatti di Genova"
SPECIALE G8ROMA - I teatranti di strada austriaci che furono arrestati durante i giorni del G8 a Genova non dovevano essere scarcerati. Lo ha sentenziato la Cassazione (sentenza 10.000) che, senza risparmiare un duro giudizio sulla decisione del Tribunale della Libertà, afferma che ''il tribunale, di fronte ad un imponente materiale indiziario di chiaro significato accusatorio ha optato per una singolare indulgenza valutativa degli elementi oggetto della sua considerazione, svalutando irragionevolmente il loro peso e spessore di rilevante probabilità che i soggetti fermati facessero parte di uno dei tanti gruppi criminali resisi responsabili dei gravi fatti di devastazione e saccheggio verificatisi a Genova il 20 e il 21 luglio
2001''.Con questa motivazione la Prima sezione penale ha annullato le ordinanze impugnate con cui era stata disposta la liberazione dei teatranti, rinviando il caso al Tribunale di Genova per un nuovo esame. Ad opporsi alla scarcerazione, il Pm presso il Tribunale della libertà di Genova. La vicenda analizzata dai giudici di piazza Cavour riguarda la compagnia austriaca Volkstheatre Karawane composta da 19 giovani che erano giunti a Genova due giorni prima delle manifestazioni del G8 per mettere in scena una loro rappresentazione teatrale. All'indomani degli scontri, alcune pattuglie dei carabinieri della sezione anticrimine avevano individuato una colonna di automezzi con targa straniera che dal comune di Recco si dirigeva verso l'entroterra ligure.
In seguito ad una approfondita perquisizione, gli uomini dell'Arma avevano rinvenuto all'interno dei mezzi ''numerosi oggetti atti ad offendere come mazze, coltelli, birilli, catene con estremità imbevute di petrolio, aste di legno, e altri destinati alla difesa del corpo come caschi protettivi, camere d'aria, protezioni in gomma piuma, maschere antigas e da sub, oltre a numerosi indumenti di color nero tra cui magliette, giubbotti e tre passamontagna''.
Non solo oggetti, ma anche rullini fotografici e documenti con le piantine dettagliate di Genova. Otto dei fermati presentavano poi lesioni personali ed ecchimosi. I teatranti furono sottoposti a fermo di polizia giudiziaria perché ritenuti ''appartenenti al gruppo antiglobalizzazione dei Black Bloc, resosi responsabile di gran parte dei gravi fatti di devastazione e di saccheggio verificatisi durante il G8''.
Convalidato il fermo, contro i giovani austriaci venivano emesse dal gip del Tribunale di Genova cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere armata e di concorso in devastazione e saccheggio. In sede di riesame, però, il Tribunale annullava le ordinanze coercitive ''per mancanza di gravi indizi di colpevolezza'' e disponeva la ''immediata scarcerazione'' dei teatranti, sulla base del fatto che ''gli elementi indiziari non raggiungevano la soglia di gravità richiesta dalla legge''.
Una scarcerazione ritenuta sbagliata dal Procuratore della Repubblica di Genova che ha presentato ricorso in Cassazione. Ed ora i giudici di piazza Cavour, accogliendo la sua protesta, hanno criticato aspramente la decisione dei giudici. ''L'errore del tribunale - ha evidenziato l'Alta corte - è stato di non rendersi conto che, in sede cautelare e nel momento delle indagini preliminari, non è richiesto che gli indizi raccolti siano convergenti ed univoci'' visto che ''la loro gravità va correlata alla loro specificità, e cioè alla loro capacità di far attribuire il fatto concreto al soggetto o ai soggetti sottoposti ad indagine, così da fare ritenere, nel momento considerato, attendibile la tesi accusatoria e giustificata, sotto il profilo cautelare, la misura coercitiva''.
(13 MARZO 2002, ORE 9:45)
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