La "Zona Rossa" finisce in tribunale




Testo del ricorso al TAR presentato dal pool di avvocati dell'Associazione giuristi democratici contro l'ordinanza prefettizia che istituisce la "Zona rossa"
Vai al testo dell'ordinanza prefettizia

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA - GENOVA
RICORSO
Nell’interesse delle associazioni Circolo Nuova Ecologia – Legambiente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig ***, con sede in Genova, Via Caffa n. 3/5, del Centro Ligure di Documentazione per la Pace, in persona del suo legale rappresentante, sig.ra *** con sede in Genova, elettivamente domiciliati in Genova, Salita Salvatore Viale 5/8 S, presso lo studio dell’Avv. Dario Rossi che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Emilio Robotti del Foro di Genova, Roberto La Macchia e Roberto Carapelle del Foro di Torino, e all’avv. Nicola Vetrano del Foro di Napoli, giusta procura a margine del presente atto,
c o n t r o
il Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro-tempore, e la Prefettura di Genova in persona del Prefetto pro-tempore, domiciliati presso l’Avvocatura dello Stato, Viale Brigate Partigiane n. 2 Genova,
nonché contro
Il Comune di Genova, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Genova, Via Garibaldi n. 9, e l’Autorità Portuale di Genova, in persona del legale rappresentante, Via della Mercanzia n. 2, Palazzo San Giorgio
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti
dell’Ordinanza Prefettizia n. Prot. N. 288/D.P. emessa da Prefetto di Genova, in data 02 Giugno 2001, con la quale il Prefetto di Genova ha adottato provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 2, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931, al fine di garantire il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblico in occasione del vertice G8 che si terrà in Genova nei giorni 20, 21, 22 Luglio, limitatamente a quanto disposto alla lettera A), n. 1, n. 2, n. 4, e alla lett. B), n. 2 e 3, nonché di ogni altro atto connesso, precedente, presupposto o conseguente, anche non noto.
PREMESSO CHE
Le Associazioni ricorrenti, si prefiggono la protezione della persona umana e dell’ambiente, si battono per un’equa distribuzione delle risorse a livello sia mondiale che locale, nonché per la promozione della pace, del disarmo e della giustizia sociale, come risulta dagli stessi statuti che si allegano. Esse hanno inoltre aderito al cartello di oltre 730 associazioni denominato Global Social Forum (G.S.F), che ha indetto una serie di iniziative pubbliche che si terranno in Genova in occasione del Vertice dei G8 del 20, 21, 22 Luglio 2001. Con l’ordinanza impugnata, il Prefetto, come si legge nelle premesse del provvedimento, ha ritenuto la necessità di modificare, in via eccezionale e temporanea le condizioni di agibilità delle zone interessate; ha ravvisato la necessità di individuare fasce differenziate in ragione dei diversi edifici interessati all’evento; ha ravvisato altresì la necessità di individuare un’ulteriore zona contigua di rispetto caratterizzata anch’essa dall’imposizione di determinate prescrizioni; ha ritenuto sussistessero le condizioni di grave necessità pubblica per adottare un provvedimento straordinario indispensabile alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sulla base di tali premesse, il Prefetto ha individuato una c.d. “Zona Rossa” (lettera A), corrispondente al centro della città e alla zona portuale ove vengono posti il divieto di accesso pedonale (lett. A n. 1), con qualche limitata eccezione, nonché il divieto di accesso e di sosta veicolare ivi compresi i trasporti pubblici (lett. A n. 2), il divieto di manifestazioni di qualsiasi genere compreso il volantinaggio (lett. A n. 4) e altro ancora. Tale ordinanza ha inoltre individuato una zona di rispetto esterna alla zona rossa, la c.d. “Zona Gialla”, nella quale vengono stabiliti altri divieti tra cui il divieto di pubbliche manifestazioni, di svolgere attività di volantinaggio (lett. B n. 2), di transitare e sostare con i veicoli in prossimità di alcuni obiettivi successivamente individuati dall’autorità di Polizia (lett. B n. 3), e altro ancora. L’Ordinanza prefettizia rimette l’individuazione dettagliata dei limiti delle zone Rossa e Gialla, ad appositi e successivi provvedimenti del Questore e all’Autorità di P.S.. Le Associazioni ricorrenti, sono seriamente pregiudicate dall’esecuzione dei provvedimenti di cui all’Ordinanza contestata. Ciò sia in relazione agli interessi dei singoli individui loro associati, sia in relazione alla tutela degli interessi della collettività dei quali sono legittime portatrici (si sottolinea che il Circolo Nuova Ecologia – Legambiente, in ragione della sua appartenenza all’Associazione nazionale Lega per Legambiente, è legittimato a ricorrere contro gli atti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 18 l. n. 349/86, così come stabilito dal DM 20/02/1987, art. 1), sia in considerazione del fatto che hanno aderito pubblicamente al Global Social Forum, e alle iniziative da questo indette, in occasione del Vertice dei G8. Le esponenti si sono determinate dunque a proporre la presente impugnazione, ritenendo l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti
MOTIVI:
1) Illegittimità della lett. A) n. 1, n. 2, n. 4, e della lett. B) n. 2 e 3, dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 2 R.D. n. 733/1931 combinato con il disposto di cui agli art. 16, 17, 21, 1, 35, 41 Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti legittimanti la sospensione dei diritti di cui agli articoli 16, 17, 21, 1, 4, 35 e 41 Costituzione L’ordinanza impugnata è stata emanata ai sensi dell’art. 2, T.U.L.P.S. che attribuisce al Prefetto, “in caso di urgenza o per grave necessità pubblica” la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica. La Corte Costituzionale dopo aver dato una prima interpretazione della norma in oggetto con la sent. N. 8/1956, considerato che i giudici di merito continuavano a ritenere legittimo che le ordinanze prefettizie, nel concorso di determinate circostanze, potessero affievolire i diritti soggettivi dei cittadini garantiti dalla Costituzione, a interessi legittimi, si pronunciò nuovamente, con sentenza n. 26/1961, in ordine all’art. 2 TULPS, dichiarando l’illegittimità costituzionale di tale norma nei limiti in cui attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei limiti dell’ordinamento giuridico. Si legge in tale pronuncia che “l’art. 2 conferisce al Prefetto poteri che non possono considerarsi di carattere legislativo, quanto alla loro forma e quanto ai loro effetti”. Quanto al contenuto … “finchè si mantengano nei limiti dei principi dell’ordinamento giuridico, non possono mai essere tali da invadere il campo riservato all’attività degli organi legislativi, né a quella di altri organi costituzionali. Il rispetto di quei limiti impedisce ogni possibile violazione degli art.. 70, 76, 77 e dell’art. 1, 2° c. della Costituzione.” Tale sentenza stabilisce quindi che i provvedimenti prefettizi non possono mai essere in contrasto con quei precetti costituzionali che, rappresentando gli elementi cardinali dell’ordinamento, non consentono alcuna possibilità di deroga nemmeno alla legge ordinaria. Quanto alle materie in cui la Costituzione dispone una riserva di legge, ove tale riserva è assoluta non può concepirsi che l’art. 2 permetta l’emanazione di atti amministrativi che dispongano in difformità alla legge prevista dalla Costituzione. Per il campo delle riserve relative si ritiene invero ammissibile che la legge ordinaria attribuisca alla P.A. la facoltà di emanare atti anche normativi, purchè la legge indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell’organo cui il potere è stato attribuito. Da quanto sopra emerge chiaramente che nel caso di specie non può ritenersi legittima l’ordinanza in oggetto, nella parte in cui incide sulle libertà fondamentali dell’individuo riconosciute e tutelate dagli articoli della Costituzione indicati in rubrica. a) Quanto all’art. 16 Costituzione. lo stesso sancisce che ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio dello stato, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. La libertà di circolazione “in qualsiasi parte” del territorio dello stato, costituisce una delle libertà fondamentali della nostra carta costituzionale, e rientra nel novero dei diritti pubblici soggettivi del cittadino. Tale libertà è tutelata da una riserva di legge “assoluta”, ovvero può essere disciplinata e limitata solo mediante una legge formale, e solamente per motivi di sanità e sicurezza. Ne deriva che lo stesso legislatore può introdurre dei limiti unicamente per le ragioni ivi disciplinate (sanità e sicurezza). Non è invero consentito al legislatore delegare tale attività alla P.A., né, a maggior ragione, è consentito alla P.A. introdurre delle deroghe e dei limiti alla libertà di circolazione dei cittadini. Donde l’illegittimità dell’ordinanza in relazione a quanto statuito alla lettera A), n. 1 (divieto di accesso pedonale), n. 2 (divieto di circolazione veicolare). b) Quanto all’art. 17 Cost. - L’ordinanza si pone inoltre in contrasto con l’art. 17 Cost., che sancisce che il divieto dell’autorità può essere solo successivo al ricevimento del preavviso dato dai manifestanti, e per comprovati motivi di sicurezza. Devesi dunque ritenere l’illegittimità di un provvedimento che vieta preventivamente qualsiasi manifestazione, all’interno delle zone Rossa e Gialla. c) Quanto all’art. 21 cost. Risulta parimenti viziata l’ordinanza impugnata nella parte in cui vieta l’attività di volantinaggio. Tale attività costituisce una forma di manifestazione del pensiero, insopprimibile e incomprimibile, poiché, ai sensi dell’art. 21 Cost., tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Non sono previste limitazioni a tale libertà, neppure introdotte mediante legge ordinaria, che dunque, qualora provvedesse in tal senso, incorrerebbe senz’altro in una censura di incostituzionalità. Non si vede dunque come tale diritto possa essere limitato in base ad una mera ordinanza prefettizia, senza che la stessa non venga dichiarata illegittima. d) Quanto agli art. 1, 35, 41, Cost. Si rileva infine che è parimenti violato il diritto al libero svolgimento dell’attività lavorativa e di esercitare tutte le facoltà che sono inerenti al lavoro ed all’iniziativa economica, consacrati negli art. 1, 35, 41, Cost. Il fatto che all’interno della Zona Rossa non possano accedere che le persone indicate nella lett. A) n. 1, previo rilascio di apposita autorizzazione, incide direttamente su tutte le attività economiche e lavorative che si svolgono abitualmente nel centro cittadino, con conseguente grave penalizzazione della collettività, considerato il fatto che nella c.d. Zona Rossa sono ubicati tutti i principali uffici pubblici e privati. La giurisprudenza è assolutamente conforme nell’applicazione dei principi di cui sopra. Si veda al riguardo Corte Costituzionale n. 201/1987, (in F.I. 1988, I, 3538), che ribadì che “nel nostro ordinamento costituzionale non sono individuabili clausole che autorizzino in via generale modifiche, o anche soltanto deroghe, alla normativa primaria con disposizioni relative tanto a casi singoli, quanto ad una generalità di soggetti o a una serie di casi per motivi di necessità e/o urgenza (diverse, come è ovvio, sono le ipotesi di cui agli art. 78 e 77 Cost.). Per l’esercizio da parte dell’autorità amministrativa di siffatti poteri, con effetto di deroga, occorre, una specifica autorizzazione legislativa che anche senza disciplinare il contenuto dell’atto (questo in tal senso può considerarsi libero), indichi il presupposto, la materiale finalità dell’intervento e l’autorità legittimata”. Prosegue la Corte che, anche se non predeterminato, “il contenuto delle disposizioni derogatorie è soggetto a rispettare le garanzie costituzionali, e a non invadere la < riserva assoluta > di legge (nel caso di < riserva relativa > la norma primaria attributiva dei cennati poteri deve comunque adeguatamente delimitarne il carattere discrezionale)”. In senso conforme si cita Pretura di Milano 20/06/1990 (F.I. 1991, pag. 2280), adita per la disapplicazione di un decreto prefettizio che vietava la vendita delle bevande alcoliche nella provincia di Milano. Il Pretore, rilevò che “l’art. 2 T.U. L.P.S. ha il fine di garantire l’ordine pubblico, che non consente in alcun caso di violare i principi dell’ordinamento giuridico, ovunque tali principi siano espressi e comunque essi risultino, e precipuamente non possono essere in contrasto con i precetti della Costituzione”. In applicazione di tale principio, il Pretore disapplicò l’ordinanza, in quanto la stessa comportava una violazione del diritto di accedere alla proprietà privata. Ciò sulla base della considerazione che l’art. 42 della Costituzione, contiene una riserva di legge relativa e che nessuna disposizione di legge è intervenuta per consentire all’autorità amministrativa il sacrificio di detta libertà. Vedasi infine Tribunale Penale di Roma che con sentenza 26 Luglio 1990 (in Diritto & Pratica del Lavoro n. 47/1990) ritenne non sussistere il reato di cui all’art. 650 c.p. laddove venga effettuato uno sciopero nonostante la precettazione (disposta dal Prefetto con ordinanza ex art. 2, T.U. L.P.S.) se quest’ultima risulta essere stata disposta al di fuori dei presupposti che la legittimano. Il Tribunale ritenne che l’ordinanza prefettizia non avesse tenuto conto della riserva di legge posta all’art. 40 Cost. che ha “demandato al solo legislatore la possibilità di porre delle limitazioni al diritto di sciopero, operando tali scelte in correlazione con altri diritti costituzionalmente garantiti”. “Un intervento successivo da parte di organi del potere esecutivo, cui verrebbe rimessa un’ulteriore ponderazione tra diritti eventualmente configgenti, apparirebbe eludere intendimento del costituente che ha voluto affidare l’individuazione dei limiti all’esercizio del diritto di sciopero esclusivamente alla sede legislativa, ove la dialettica politica può liberamente e pubblicamente svilupparsi”. In senso conforme vedasi anche Consiglio di Stato del 1° Giugno 1994, in Foro Amministrativo 1994, pag. 1388. La posizione degli esponenti trova sostanziale conferma nel comunicato pubblicato in data 27/6/01 sulla stampa locale e nazionale della Associazione Nazionale Magistrati (che si produce) che manifesta le stesse perplessità sulla legittimità dei contenuti dell’ordinanza impugnata 2) Illegittimità della lett. A) n. 1, n. 2, n. 4, e della lett. B) n. 2 e 3, dell’ordinanza impugnata per eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti, nonché per difetto e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Illegittimità per violazione dell’art. 2 T.U. L.P.S. Ai sensi dell’art. 2 R.D. 773/1931, il Prefetto, in caso di urgenza o per grave necessità pubblica ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Dopo la rilettura dell’art. 2 fatta dal giudice delle leggi, il potere extra ordinem riconosciuto al Prefetto incontra limiti precisi, e cioè: a) la conformità del provvedimento ai principi dell’ordinamento; b) l’efficacia limitata nel tempo, in coerenza con l’urgenza che ne giustifica l’adozione; c) la necessità che esso comporti il minior sacrificio possibile per i privati destinatari dello steso provvedimento; d) la congruità della motivazione, nel senso che dal testo dell’ordinanza deve emergere la sua necessità ed urgenza ai fini della tutela dell’ordine pubblico (v. Cons. Stato n. 467/94). Nella fattispecie, non sono stati rispettati i criteri indicati, come di seguito si spiega. a) Quanto all’urgenza - Il provvedimento impugnato difetta del presupposto dell’urgenza. E’ stato adottato infatti in vista del vertice dei G8, cui partecipano i capi di stato degli otto paesi più industrializzati. La decisione di effettuare tale vertice nella citta di Genova è stata presa da lungo tempo, tanto che il legislatore ha avuto occasione di intervenire ripetutamente in previsione del vertice. Sono stati adottati con legge dello stato provvedimenti finanziari per l’organizzazione del vertice, e sempre con legge dello Stato, sono stati altresì adottati provvedimenti per garantire la sicurezza dei partecipanti al vertice (vedasi a tale riguardo art. 4 L. n. 149 del 8/6/2000 che ha attribuiti al Prefetto di Genova il potere di avvalersi di un contingente militare delle Forze Armate, con una facoltà di spesa di 4 miliardi per l’anno 2001). Non si può dunque certo ritenere che il vertice del G8 sia giunto inaspettato o improvviso, essendo evento pianificato e programmato da tempo. Stupisce dunque che l’adozione di provvedimenti tanto gravi da comportare a tutti gli effetti una sospensione per ben cinque giorni delle libertà costituzionali sopra enunciate, sia stata adottata con provvedimento d’urgenza. Il provvedimento in oggetto appartiene alla categoria delle ordinanze extra ordinem, o ordinanze libere, che si caratterizzano per la loro immediata destinazione a fronteggiare situazioni di emergenza, non superabili con gli ordinari mezzi giuridici a disposizione della pubblica autorità (si veda in tal senso Cons. Stato IV, n. 467/1994, in F.Amm 1994, pag. 1388; Cons. Stato, V n. 789/1960, Cons. Stato n. 345/1971). Il presupposto di tali ordinanze è l’indifferibilità dell’intervento, cioè uno stato di necessità o di forza maggiore, da fronteggiare con immediatezza. Il legislatore ha avuto tutto il tempo di intervenire in vista del vertice G8, come del resto ha già fatto con l’adozione dei provvedimenti sopra indicati. Il difetto dell’urgenza emerge dalla stessa lettura delle premesse al provvedimento, ove si afferma che si ritiene di emanare il provvedimento con “un certo anticipo” rispetto alla data stabilita. La stessa espressione usata dal Prefetto, nega in radice qualsiasi possibilità di ritenere sussistente il presupposto dell’urgenza. Tutte le disposizioni impugnate devono dunque essere annullate per difetto del presupposto dell’urgenza b) Quanto alla durata dei divieti -. Si rileva che ulteriore limite delle ordinanze extra ordinem è la loro efficacia limitata nel tempo, in coerenza con l’urgenza che ne giustifica l’adozione (v. Cons. Stato n. 467/1994). Si ritiene lesivo di tale principio il fatto che i divieti contenuti nell’ordinanza de quo, indicati in rubrica, inizino a decorrere sia per la zona Gialla che per la zona Rossa dalle ore 7 del 18 Luglio 2001, ovvero già due giorni prima dell’inizio del vertice, fissato per i giorni 20, 21, 22 Luglio. Si rileva che peraltro non è dato rinvenire nell’ordinanza in oggetto, alcuna motivazione in ordine al fatto che i divieti siano tanto anticipati rispetto all’inizio del vertice. Si rileva dunque l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui l’efficacia delle disposizioni ivi contenute è anticipato rispetto all’inizio del vertice. c) Quanto alla proporzionalità del provvedimento agli interessi tutelati. Le ordinanze di cui all’art. 2 TULPS, devono essere tali da comportare il minor sacrificio possibile per i privati destinatari delle stesse. Trattasi del requisito della proporzionalità del provvedimento alla tutela dell’ordine pubblico, come appare chiaro dalla lettura della Sentenza della Consulta (v. anche Cons. Stato n. 467/1994, TAR Campania n. 357/1995). Nella specie risulta evidente la sproporzione delle prescrizioni di cui all’ordinanza impugnata, con il pericolo che si intende evitare. Di fatto, qualora il provvedimento impugnato trovasse applicazione si avrebbe il surreale risultato di creare, almeno nel centro cittadino e nelle zone limitrofe, una sorta di città fantasma, nella quale saranno chiusi i negozi, i ristoranti, le botteghe artigiane, gli studi professionali, tutti gli esercizi pubblici in genere, ove non ci si potrà muovere né con i mezzi propri né con quelli pubblici. In pratica, un provvedimento senza precedenti in una città del mondo occidentale, da sempre all’avanguardia nell’affermazione e nella tutela dei diritti civili e delle libertà democratiche. Si ritiene che tale vizio sia comune a tutte le disposizioni dell’ordinanza prefettizia indicate in rubrica ed in particolare a quelle riferite alla zona gialla (divieto di manifestazione e volantinaggio, e limiti alla circolazione). d) Congruità della motivazione. Il provvedimento è altresì illegittimo perché carente nell’individuazione della motivazione che ha portato alla sua adozione. Nelle premesse dell’ordinanza, viene dato atto soltanto che sussistono gravi necessità di adottare un provvedimento straordinario indispensabile alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’unica motivazione che viene data tuttavia è che nei giorni 20/21/22 Luglio Genova ospiterà i G8, e che sussistono informative acquisite in ordine a prevedibili disordini e turbative dell’ordine pubblico. In pratica la motivazione dell’ordinanza in esame si risolve in una mera tautologia, in quanto motiva la necessità di adottare provvedimenti a tutela dell’ordine pubblico con prevedibili turbative dell’ordine pubblico. Non viene tuttavia esplicitato il contenuto delle informative, né la fonte, né viene addotta alcuna giustificazione della necessità di ciascun singolo tipo di divieto. Si precisa peraltro che il cartello di oltre 700 associazioni che ha deciso di promuovere un’azione di critica e di contestazione al vertice dei G8 (nominato Global Social Forum), ha dichiarato pubblicamente che ha intenzione di svolgere una protesta assolutamente pacifica. Si allega il manifesto sottoscritto dagli aderenti al GSF. Ciò sembra rendere ulteriormente ingiustificate la tipologia e l’entità delle misure adottate dal Prefetto. Né si può ritenere legittimo sospendere le libertà costituzionali in una intera città per un periodo così lungo. Si ritiene invero che ogni singola disposizione, ovvero il divieto di accesso pedonale, il divieto di accesso veicolare, il divieto di manifestare e di volantinaggio nella Zona Rossa nonché i divieti analoghi fissati per la Zona Gialla avrebbe dovuto essere sostenuta da idonee motivazioni. Dalla motivazione di ciascun singolo provvedimento deve emergerne la “necessità e l’urgenza ai fini e per le ragioni di ordine pubblico. La previsione di un turbamento di quest’ultimo deve essere fondato non su mere congetture ed ipotesi, ma su elementi concreti, dalla cui indicazione il giudice deve poter dedurre il motivo che giustifica la particolare e contingente tutela” (v. Cons. Stato n. 467/1994). 3) Illegittimità della delega di poteri al Questore di cui alle lettere A e B dell’ordinanza prefettizia e all’autorità di Polizia di cui alla lett. B) n. 3, per violazione dell’art. 2 TULPS e incompetenza relativa. L’ordinanza prefettizia ex art. 2 TULPS, in quanto esercizio di un potere di carattere eccezionale, deve essere completa di tutti i suoi elementi, considerato che il potere è attribuito dalla legge unicamente al Prefetto. Ne deriva l’illegittimità della delega operata a favore del Questore, ai fini della individuazione dei limiti della Zona Gialla e Rossa, nonché dell’Autorità di polizia per l’individuazione delle aree sensibili interne alla Zona Gialla ove introdurre ulteriori divieti alla circolazione, sosta e fermata dei veicoli. Si sottolinea un ulteriore profilo di illegittimità di tale delega di poteri, effettuata in base ad una ordinanza comunque illegittima per tutti i motivi sopra descritti.
Ciò premesso si insta
IN VIA CAUTELARE
Per la sospensione del provvedimento impugnato, relativamente alle disposizioni contenute nelle lettere A), n. 1, n. 2, n. 4, e B), n. 2 e 3. Sussistono infatti gli estremi del fumus boni iuris, in considerazione di tutto quanto riportato nella parte precedente del presente atto Sussistono inoltre i presupposti del periculum in mora in considerazione del fatto che qualora intervenisse una pronuncia di accoglimento del presente ricorso successivamente al vertice dei G8, si produrrebbe irreparabilmente la lesione dei diritti e delle posizioni che si assumono violate dalla presente ordinanza.
NEL MERITO
Per l’annullamento dell’ordinanza prefettizia, limitatamente alle disposizioni indicate in rubrica o a quella parte di esse delle quali l’ill.mo giudice riterrà l’illegittimità.
Genova lì 02/07/01
Avv. Dario Rossi Avv. Roberto La Macchia,        Avv. Emilio Robotti

Avv. Roberto Carapelle,     Avv. Nicola Vetrano

A S.E. Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale
Istanza per l’abbreviazione dei termini
I sottoscritti avvocati, Dario Rossi, Emilio Robotti, Roberto Lamacchia, Roberto Carapelle, Nicola Vetrano, difensori del Centro Ligure per la Documentazione per la Pace, del Circolo Nuova Ecologia – Lega Ambiente, nel ricorso che precede,
tenuto conto
- che il provvedimento impugnato dovrebbe essere eseguito entro il 18 Luglio 01, - che è eccezionale interesse dei ricorrenti, che venga fissata la discussione della richiesta sospensiva con la massima urgenza, - che dal calendario delle udienze del Tar Liguria risulta fissata l’udienza di sospensiva per il giorno 12 Luglio,
chiede
l’abbreviazione del termine stabilito dall’art. 36, 2° c., R.D. 17/08/1907, n. 642.
Con osservanza
Genova lì 02/07/01.
Avv. Rossi D., Robotti E., Lamacchia R, Carapelle R., Vetrano N.

IL PRESIDENTE
Vista l’istanza che precede,
visto l’art. 36 3° c. R.D. 17/08/1907, n. 642,  ritenuta l’urgenza,
DECRETA
Il termine previsto dal 2° c. del citato art. 36, relativamente alla domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, è abbreviato;
fissa
per la discussione della stessa, la camera di consiglio del giorno 12 Luglio 2001
ore
manda
i ricorrenti a notificare, a loro cura e spese, copia dell’istanza e del presente provvedimento, alla parte intimata, entro le ore Genova lì